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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5807 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3892/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2209/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – III Sezione
Civile in data 28.05.2021 e pubblicata il 24.06.2021, vertente
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv.to Raffaele Boccagna (c.f. ); C.F._3
APPELLANTI
E
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to
LA OM (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
Pagina 1 (p.iva ), e per essa quale Controparte_2 P.IVA_2
mandataria (c.f. ) in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to
UL TT (C.F. ); C.F._5
CESSIONARIA INTERVENTRICE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tramite PEC il 20.09.2021, e Pt_1
di proponevano appello avverso la suindicata sentenza del Pt_2 Pt_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva dichiarato la nullità delle domande proposte dagli odierni appellanti, ed aveva condannato gli Contro stessi attori al pagamento delle spese di lite in favore che liquidava in
€ 7.000,00 per compenso professionale ex D.M n.55/14, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Gli appellanti hanno avanzato varie censure alla sentenza gravata ed hanno, quindi, chiesto: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, in riforma della Sentenza n.2209/2011 pubblicata 24.06.21 notificata il 20 luglio 2021 emessa dal Tribunale di
Santa Maria C.V,, Seconda Sezione Civile, Giudice dott.ssa Martone
EL nell'ambito del giudizio r.g.n.901699/2011, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che quivi si riportano , Parte_3
a mezzo di CTU, l'ammontare delle somme a credito ed a debito delle parti
(cliente - banca) sulla base dell'intera documentazione (dalla eventuale formalizzazione negoziale ad oggi) sulla base della nullità delle clausole impugnate;
Pagina 2 - DETERMINARE, a mezzo di C.T.U., che sin da ora si invoca, il Costo
Effettivo Annuo dello/degli impugnato/i rapporto/i bancario/i, nonché il
Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del/i rapporto/i bancario/i; DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) con riferimento al rapporto di mutuo stipulato con il convenuto istituto , la C.T.U. dovrebbe avere ad oggetto i seguenti quesiti: a) CALCOLARE il finanziamento medio ponderato;
b)
CALCOLARE l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi di ammortamento per interessi corrispettivi, interessi moratori, ed ulteriori costi e spese ad eccezione di imposte e tasse, ivi compresi eventuali interessi anatocistici;
4) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale su base annua;
accertare l'effettivo dare – avere tra le parti del rapporto, computando la residua quota capitale ed applicando il tasso di interesse al saggio legale tempo per tempo vigente.
Con riserva di nomina di proprio CTP. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva la la quale contestava Controparte_1
quanto prodotto dagli attori in quanto inammissibile e destituito di fondamento in fatto e diritto.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Interveniva, altresì, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria dell'istituto di credito appellato, la e, per essa, la Controparte_2
Pagina 3 la quale faceva proprie tutte le ragioni della Controparte_3
cedente.
Va rilevato che, nel corso del giudizio, le parti non sono comparse all'udienza del 12.09.2025, né alla successiva udienza del 06.11.2025
(udienza quest'ultima sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1,
c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Pagina 4 E' opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2209/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28.05.2021 e pubblicata il 24.06.2021, così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2209/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – III Sezione
Civile in data 28.05.2021 e pubblicata il 24.06.2021, vertente
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv.to Raffaele Boccagna (c.f. ); C.F._3
APPELLANTI
E
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to
LA OM (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
Pagina 1 (p.iva ), e per essa quale Controparte_2 P.IVA_2
mandataria (c.f. ) in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to
UL TT (C.F. ); C.F._5
CESSIONARIA INTERVENTRICE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tramite PEC il 20.09.2021, e Pt_1
di proponevano appello avverso la suindicata sentenza del Pt_2 Pt_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva dichiarato la nullità delle domande proposte dagli odierni appellanti, ed aveva condannato gli Contro stessi attori al pagamento delle spese di lite in favore che liquidava in
€ 7.000,00 per compenso professionale ex D.M n.55/14, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Gli appellanti hanno avanzato varie censure alla sentenza gravata ed hanno, quindi, chiesto: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, in riforma della Sentenza n.2209/2011 pubblicata 24.06.21 notificata il 20 luglio 2021 emessa dal Tribunale di
Santa Maria C.V,, Seconda Sezione Civile, Giudice dott.ssa Martone
EL nell'ambito del giudizio r.g.n.901699/2011, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che quivi si riportano , Parte_3
a mezzo di CTU, l'ammontare delle somme a credito ed a debito delle parti
(cliente - banca) sulla base dell'intera documentazione (dalla eventuale formalizzazione negoziale ad oggi) sulla base della nullità delle clausole impugnate;
Pagina 2 - DETERMINARE, a mezzo di C.T.U., che sin da ora si invoca, il Costo
Effettivo Annuo dello/degli impugnato/i rapporto/i bancario/i, nonché il
Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del/i rapporto/i bancario/i; DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) con riferimento al rapporto di mutuo stipulato con il convenuto istituto , la C.T.U. dovrebbe avere ad oggetto i seguenti quesiti: a) CALCOLARE il finanziamento medio ponderato;
b)
CALCOLARE l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi di ammortamento per interessi corrispettivi, interessi moratori, ed ulteriori costi e spese ad eccezione di imposte e tasse, ivi compresi eventuali interessi anatocistici;
4) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale su base annua;
accertare l'effettivo dare – avere tra le parti del rapporto, computando la residua quota capitale ed applicando il tasso di interesse al saggio legale tempo per tempo vigente.
Con riserva di nomina di proprio CTP. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva la la quale contestava Controparte_1
quanto prodotto dagli attori in quanto inammissibile e destituito di fondamento in fatto e diritto.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Interveniva, altresì, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria dell'istituto di credito appellato, la e, per essa, la Controparte_2
Pagina 3 la quale faceva proprie tutte le ragioni della Controparte_3
cedente.
Va rilevato che, nel corso del giudizio, le parti non sono comparse all'udienza del 12.09.2025, né alla successiva udienza del 06.11.2025
(udienza quest'ultima sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1,
c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Pagina 4 E' opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2209/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28.05.2021 e pubblicata il 24.06.2021, così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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