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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3630/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona dei seguenti magistrati
DORFMANN JULIA Presidente
POL DANIELA Giudice relatore
TSCHAGER SIMON Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3630/2023 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Sybil Martin, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. dom. Arnaldo Beccherle, giusta procura in atti convenuto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: dichiarazione giudiziale di paternità e regolamento riguardo ai figli
Causa trattenuta in decisione con ordinanza di data 11/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalle parti congiuntamente: come da note scritte depositate in data
15/11/2024
Pag. 1 di 5 “Le parti, come sopra rappresentate e difese, dichiarano di aver raggiunto un accordo per la conclusione consensuale del presente procedimento e rassegnano le seguenti conclusioni congiunte:
1. i figli nata il [...] a [...], e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], vengono affidati in via esclusiva
[...]
alla madre con residenza presso la stessa;
Parte_1
2. le visite attuali del padre con i figli vengono organizzate dai servizi sociali competenti in forma protetta;
i genitori insieme ai servizi sociali definiranno
l'organizzazione delle visite future;
3. il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori CP_1 Persona_1
e con l'importo mensile di € 500,00 (id est € 250,00 per figlio), entro il Per_2
10 di ogni mese in favore della signora con rivalutazione annua Parte_1
secondo gli indici ASTAT e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2024
e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica ed in ogni caso fino alla loro maggiore età;
4. il padre provvederà a pagare la metà delle spese straordinarie CP_1 per i figli e così come dal Protocollo d'Intesa di Bolzano Persona_1 Per_2
del 06.09.2018;
5. i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano alla signora per intero. Le eventuali quote esentasse per i figli Pt_1
spettano ad entrambi i genitori per metà ciascuno.
6. la signora viene autorizzata espressamente a richiedere e rinnovare le Pt_1
carte d'identità e i passaporti con l'iscrizione dei figli e Persona_1 Per_2
anche senza il relativo consenso e la firma del padre;
7. Le spese del presente procedimento vengono compensate per intero tra le parti
e gli avvocati rinunciano al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 della legge professionale forense.” precisate dal Pubblico Ministero: come da note scritte pervenute in data
25/11/2024
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti”
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 21/11/2023, esponeva di avere Parte_1
conosciuto il convenuto in internet nel mese di agosto 2019 e di avere con questi intrattenuto una relazione sentimentale dal mese di novembre 2019; di seguito deduceva che, da detta relazione, “sono nati due figli, nata il Persona_1
20.11.2020 a Bressanone (BZ) e nato il [...] a [...]_2
(BZ). I figli non sono mai stati riconosciuti dal convenuto, nonostante non sporgeva mai il minimo dubbio sulla sua paternità. Il convenuto molte volte prometteva alla signora di recarsi in Comune per fare il riconoscimento. Pt_1
Purtroppo trovava sempre scuse varie per non adempiere al suo dovere di padre”; pertanto chiedeva dichiararsi la paternità di nei confronti dei figli CP_1
minori e ordinarsi le conseguenti annotazioni Persona_1 Persona_2
nei relativi registri nonché disporsi il regolamento riguardo ai figli, con affidamento esclusivo degli stessi alla madre per le ragioni ivi esposte.
Si costituiva in giudizio il convenuto in data 25/01/2024 depositando relativa comparsa di risposta, con la quale, esponendo le ragioni che lo avevano fatto dubitare della sua paternità nei confronti dei minori, non si opponeva al relativo accertamento genetico, chiedendo, in caso positivo, disporsi anche il regolamento su affido e contributo al mantenimento e, in caso negativo, rigettarsi le domande azionate nei suoi confronti.
Alla prima udienza, tenutasi in data 18/04/2024, le parti concordemente chiedevano un rinvio dell'udienza onde valutare la possibilità di procedere al riconoscimento dei minori da parte del convenuto.
In data 25/09/2024 venivano depositati gli estratti degli atti di nascita dei minori, dai quali si evince essere intervenuto il loro riconoscimento anche dal padre CP_1
qui convenuto;
di seguito, le parti formulavano conclusioni congiunte in
[...]
ordine al regolamento riguardo ai figli, ora comuni.
In sede di precisazione delle conclusioni, congiuntamente proposte dalle parti, la domanda inerente all'accertamento della paternità del convenuto, risulta essere stata abbandonata per intervenuta cessazione della materia del contendere.
***
Pag. 3 di 5 Il Tribunale ritiene che le conclusioni inerenti al regolamento riguardo ai figli minori, come proposte dalle parti, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondano agli interessi dei figli comuni , nata il [...] a [...], e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...]. Anche i profili economici
[...]
dell'accordo sono da ritenersi idonei, allo stato, ad assicurare ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente chiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione abbandonata, assorbita o disattesa, così provvede:
1. I figli nata il [...] a [...], e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], vengono affidati in via
[...]
esclusiva alla madre con residenza presso la stessa. Parte_1
2. Le visite attuali del padre con i figli vengono organizzate dai servizi sociali competenti in forma protetta;
i genitori insieme ai servizi sociali definiranno l'organizzazione delle visite future.
3. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori CP_1 [...]
e con l'importo mensile di € 500,00 (id est € 250,00 per figlio), Per_1 Per_2
entro il 10 di ogni mese in favore della signora con rivalutazione Parte_1
annua secondo gli indici ASTAT e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2024 e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica ed in ogni caso fino alla loro maggiore età.
4. Il padre provvederà a pagare la metà delle spese straordinarie CP_1 per i figli e così come dal Protocollo d'Intesa di Bolzano Persona_1 Per_2
del 06.09.2018.
5. I contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano alla signora per intero. Le eventuali quote esentasse per i figli Pt_1
spettano ad entrambi i genitori per metà ciascuno.
6. La signora viene autorizzata espressamente a richiedere, e rinnovare, Pt_1
Pag. 4 di 5 le carte d'identità e i passaporti con l'iscrizione dei figli e Persona_1 Per_2
anche senza il relativo consenso e la firma del padre.
7. Le spese del presente procedimento vengono compensate per intero tra le parti e gli avvocati rinunciano al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 della legge professionale forense.
Così deciso in camera di consiglio, il 09/01/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona dei seguenti magistrati
DORFMANN JULIA Presidente
POL DANIELA Giudice relatore
TSCHAGER SIMON Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3630/2023 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Sybil Martin, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. dom. Arnaldo Beccherle, giusta procura in atti convenuto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: dichiarazione giudiziale di paternità e regolamento riguardo ai figli
Causa trattenuta in decisione con ordinanza di data 11/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalle parti congiuntamente: come da note scritte depositate in data
15/11/2024
Pag. 1 di 5 “Le parti, come sopra rappresentate e difese, dichiarano di aver raggiunto un accordo per la conclusione consensuale del presente procedimento e rassegnano le seguenti conclusioni congiunte:
1. i figli nata il [...] a [...], e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], vengono affidati in via esclusiva
[...]
alla madre con residenza presso la stessa;
Parte_1
2. le visite attuali del padre con i figli vengono organizzate dai servizi sociali competenti in forma protetta;
i genitori insieme ai servizi sociali definiranno
l'organizzazione delle visite future;
3. il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori CP_1 Persona_1
e con l'importo mensile di € 500,00 (id est € 250,00 per figlio), entro il Per_2
10 di ogni mese in favore della signora con rivalutazione annua Parte_1
secondo gli indici ASTAT e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2024
e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica ed in ogni caso fino alla loro maggiore età;
4. il padre provvederà a pagare la metà delle spese straordinarie CP_1 per i figli e così come dal Protocollo d'Intesa di Bolzano Persona_1 Per_2
del 06.09.2018;
5. i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano alla signora per intero. Le eventuali quote esentasse per i figli Pt_1
spettano ad entrambi i genitori per metà ciascuno.
6. la signora viene autorizzata espressamente a richiedere e rinnovare le Pt_1
carte d'identità e i passaporti con l'iscrizione dei figli e Persona_1 Per_2
anche senza il relativo consenso e la firma del padre;
7. Le spese del presente procedimento vengono compensate per intero tra le parti
e gli avvocati rinunciano al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 della legge professionale forense.” precisate dal Pubblico Ministero: come da note scritte pervenute in data
25/11/2024
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti”
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 21/11/2023, esponeva di avere Parte_1
conosciuto il convenuto in internet nel mese di agosto 2019 e di avere con questi intrattenuto una relazione sentimentale dal mese di novembre 2019; di seguito deduceva che, da detta relazione, “sono nati due figli, nata il Persona_1
20.11.2020 a Bressanone (BZ) e nato il [...] a [...]_2
(BZ). I figli non sono mai stati riconosciuti dal convenuto, nonostante non sporgeva mai il minimo dubbio sulla sua paternità. Il convenuto molte volte prometteva alla signora di recarsi in Comune per fare il riconoscimento. Pt_1
Purtroppo trovava sempre scuse varie per non adempiere al suo dovere di padre”; pertanto chiedeva dichiararsi la paternità di nei confronti dei figli CP_1
minori e ordinarsi le conseguenti annotazioni Persona_1 Persona_2
nei relativi registri nonché disporsi il regolamento riguardo ai figli, con affidamento esclusivo degli stessi alla madre per le ragioni ivi esposte.
Si costituiva in giudizio il convenuto in data 25/01/2024 depositando relativa comparsa di risposta, con la quale, esponendo le ragioni che lo avevano fatto dubitare della sua paternità nei confronti dei minori, non si opponeva al relativo accertamento genetico, chiedendo, in caso positivo, disporsi anche il regolamento su affido e contributo al mantenimento e, in caso negativo, rigettarsi le domande azionate nei suoi confronti.
Alla prima udienza, tenutasi in data 18/04/2024, le parti concordemente chiedevano un rinvio dell'udienza onde valutare la possibilità di procedere al riconoscimento dei minori da parte del convenuto.
In data 25/09/2024 venivano depositati gli estratti degli atti di nascita dei minori, dai quali si evince essere intervenuto il loro riconoscimento anche dal padre CP_1
qui convenuto;
di seguito, le parti formulavano conclusioni congiunte in
[...]
ordine al regolamento riguardo ai figli, ora comuni.
In sede di precisazione delle conclusioni, congiuntamente proposte dalle parti, la domanda inerente all'accertamento della paternità del convenuto, risulta essere stata abbandonata per intervenuta cessazione della materia del contendere.
***
Pag. 3 di 5 Il Tribunale ritiene che le conclusioni inerenti al regolamento riguardo ai figli minori, come proposte dalle parti, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondano agli interessi dei figli comuni , nata il [...] a [...], e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...]. Anche i profili economici
[...]
dell'accordo sono da ritenersi idonei, allo stato, ad assicurare ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente chiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione abbandonata, assorbita o disattesa, così provvede:
1. I figli nata il [...] a [...], e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], vengono affidati in via
[...]
esclusiva alla madre con residenza presso la stessa. Parte_1
2. Le visite attuali del padre con i figli vengono organizzate dai servizi sociali competenti in forma protetta;
i genitori insieme ai servizi sociali definiranno l'organizzazione delle visite future.
3. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori CP_1 [...]
e con l'importo mensile di € 500,00 (id est € 250,00 per figlio), Per_1 Per_2
entro il 10 di ogni mese in favore della signora con rivalutazione Parte_1
annua secondo gli indici ASTAT e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2024 e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica ed in ogni caso fino alla loro maggiore età.
4. Il padre provvederà a pagare la metà delle spese straordinarie CP_1 per i figli e così come dal Protocollo d'Intesa di Bolzano Persona_1 Per_2
del 06.09.2018.
5. I contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano alla signora per intero. Le eventuali quote esentasse per i figli Pt_1
spettano ad entrambi i genitori per metà ciascuno.
6. La signora viene autorizzata espressamente a richiedere, e rinnovare, Pt_1
Pag. 4 di 5 le carte d'identità e i passaporti con l'iscrizione dei figli e Persona_1 Per_2
anche senza il relativo consenso e la firma del padre.
7. Le spese del presente procedimento vengono compensate per intero tra le parti e gli avvocati rinunciano al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 della legge professionale forense.
Così deciso in camera di consiglio, il 09/01/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
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