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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9847 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
RGN. 28460 del 2024.
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. P. Monti e P. Zurolo
e
CP_1
in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara illegittima la revoca della pensione di inabilità per il periodo antecedente alla visita del 22.3.24;
Dichiara legittima la richiesta di restituzione di indebito di cui al provvedimento del 28.3.24 per la minor somma di € 4.593,02;
Compensa le spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede la dichiarazione di illegittimità del provvedimento dell'CP_1 che revoca la pensione di inabilità da un momento antecedente alla visita;
chiede, altresì, la dichiarazione di illegittimità del provvedimento dell CP 1 di indebito per maggiorazione sociale e maggiorazione fissa di € 10,33.
Ora, nel caso in esame la parte ricorrente che godeva della pensione di inabilità aveva avanzato in data 19.7.23 domanda di aggravamento per ottenere l'indennità di accompagnamento e, a seguito della visita del 22.3.24, era stata riconosciuta invalida all'80%, pertanto, l'CP_1 le ha revocato il beneficio della pensione di inabilità dal 1.1.23 (v. docc. 5, 6
e 7 fascicolo parte ricorrente).
L'art. 4, cc.
3.bis e 3-ter, dl. 323/96, sancisce: "3-bis. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la
Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.".
Pertanto la revoca può avvenire dalla data della verifica del venir meno del requisito sanitario avvenuta il 22.3.24.
Quanto all'indebito esso trova fondamento non nel venir meno del requisito sanitario ma nel venir meno dei requisiti reddituali per poter beneficiare della maggiorazione sociale e della maggiorazione fissa di € 10,33.
La Suprema Corte ripete che "il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"; e anche che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 09/11/2018, n. 28771).
Si ritiene che nel caso in esame sussista tale dolo, non vi sia alcun affidamento.
Invero, la prestazione è corrisposta a domanda, quindi la parte ben sa quali sono i requisiti per ottenerla, tra i quali anche il requisito reddituale.
Ebbene se il coniuge che non godeva di pensione e dal 2023 gode di una pensione annua di circa 11.000,00 euro, come può ritenersi che la parte non si sia chiesta se tali redditi influissero sul proprio diritto (legato appunto ai redditi)?
Va accolta, però, sul punto, la riduzione dell'indebito di € 532,91 come analiticamente calcolato dalla parte ricorrente sulla base dei redditi (v. documentazione depositata l'11.3.25 e pp. 5, 6 e 7 del ricorso).
Alla luce della reciproca soccombenza le spese sono compensate integralmente.
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 7 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. P. Monti e P. Zurolo
e
CP_1
in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara illegittima la revoca della pensione di inabilità per il periodo antecedente alla visita del 22.3.24;
Dichiara legittima la richiesta di restituzione di indebito di cui al provvedimento del 28.3.24 per la minor somma di € 4.593,02;
Compensa le spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede la dichiarazione di illegittimità del provvedimento dell'CP_1 che revoca la pensione di inabilità da un momento antecedente alla visita;
chiede, altresì, la dichiarazione di illegittimità del provvedimento dell CP 1 di indebito per maggiorazione sociale e maggiorazione fissa di € 10,33.
Ora, nel caso in esame la parte ricorrente che godeva della pensione di inabilità aveva avanzato in data 19.7.23 domanda di aggravamento per ottenere l'indennità di accompagnamento e, a seguito della visita del 22.3.24, era stata riconosciuta invalida all'80%, pertanto, l'CP_1 le ha revocato il beneficio della pensione di inabilità dal 1.1.23 (v. docc. 5, 6
e 7 fascicolo parte ricorrente).
L'art. 4, cc.
3.bis e 3-ter, dl. 323/96, sancisce: "3-bis. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la
Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.".
Pertanto la revoca può avvenire dalla data della verifica del venir meno del requisito sanitario avvenuta il 22.3.24.
Quanto all'indebito esso trova fondamento non nel venir meno del requisito sanitario ma nel venir meno dei requisiti reddituali per poter beneficiare della maggiorazione sociale e della maggiorazione fissa di € 10,33.
La Suprema Corte ripete che "il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"; e anche che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 09/11/2018, n. 28771).
Si ritiene che nel caso in esame sussista tale dolo, non vi sia alcun affidamento.
Invero, la prestazione è corrisposta a domanda, quindi la parte ben sa quali sono i requisiti per ottenerla, tra i quali anche il requisito reddituale.
Ebbene se il coniuge che non godeva di pensione e dal 2023 gode di una pensione annua di circa 11.000,00 euro, come può ritenersi che la parte non si sia chiesta se tali redditi influissero sul proprio diritto (legato appunto ai redditi)?
Va accolta, però, sul punto, la riduzione dell'indebito di € 532,91 come analiticamente calcolato dalla parte ricorrente sulla base dei redditi (v. documentazione depositata l'11.3.25 e pp. 5, 6 e 7 del ricorso).
Alla luce della reciproca soccombenza le spese sono compensate integralmente.
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 7 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro