Art. 30. Compensi 1. Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario orario nella misura e con la decorrenza di cui alla presente tabella:
1/1/95 1/12/95 1/1/96 1/9/96 1/9/97
21.839 22.384 22.743 23.539 24.245
2. Gli incrementi di anzianita' di cui agli artt. 32, commi 1 e 3 , e 34, comma 2, del D.P.R. 28/9/1990, n. 316 , calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Sull'ammontare complessivo si applica un successivo incremento del 3,50% dal 1 settembre 1996 e un ulteriore incremento del 3% dal 1 settembre 1997, calcolato sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.
3. Con riferimento alle anzianita' maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 32 e 34 del D.P.R. 316/90 nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto.
In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' Enti mutuo-previdenziali o presso piu' Aziende, l'anzianita' da valutare e' quella maggiore.
Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti.
4. Per le assenze del servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 20 e 26, commi 1 e 2, e 27 nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'Azienda.
5. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.
6. Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%.
7. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi della legge la maggiorazione e' del 50%.
8. Le Regioni attuano, di intesa con le Aziende e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.
1/1/95 1/12/95 1/1/96 1/9/96 1/9/97
21.839 22.384 22.743 23.539 24.245
2. Gli incrementi di anzianita' di cui agli artt. 32, commi 1 e 3 , e 34, comma 2, del D.P.R. 28/9/1990, n. 316 , calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Sull'ammontare complessivo si applica un successivo incremento del 3,50% dal 1 settembre 1996 e un ulteriore incremento del 3% dal 1 settembre 1997, calcolato sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.
3. Con riferimento alle anzianita' maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 32 e 34 del D.P.R. 316/90 nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto.
In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' Enti mutuo-previdenziali o presso piu' Aziende, l'anzianita' da valutare e' quella maggiore.
Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti.
4. Per le assenze del servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 20 e 26, commi 1 e 2, e 27 nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'Azienda.
5. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.
6. Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%.
7. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi della legge la maggiorazione e' del 50%.
8. Le Regioni attuano, di intesa con le Aziende e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.