Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2024, proposto da
Movibus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano e Alessandro Arduino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Cristiano Chiofalo e Christian D'Orazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale dell'Agenzia TPL n. 114/2023, pubblicata in data 28.12.2023, avente ad oggetto “ Rideterminazione dei termini di scadenza dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenza in scadenza al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ”;
- della nota prot. 0004093 del 28.12.2023, con cui l'Agenzia TPL ha disposto il rigetto dell'istanza di proroga formulata da Movibus;
- della Deliberazione n. 4/2023 e relativo Allegato 1, pubblicata in data 29 dicembre 2023, adottata dall'Assemblea dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- della Deliberazione n. 10/2023 e relativo allegato denominato “ Documento istruttorio per l'assunzione delle decisioni in merito alla messa a gara dei servizi TPL di competenza ”, adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia TPL;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 la dott.ssa ON MU; nessuno è presente per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 26/02/2024 e depositato il successivo 27/02/2024 l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Si è costituita l’intimata Agenzia, controdeducendo alle censure avversarie.
In vista dell’udienza di merito il patrocinio della ricorrente ha depositato, previa notifica alle controparti, dichiarazione di rinuncia « al ricorso rubricato al numero di Ruolo Generale 393/2024 ed alle istanze con esso presentate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, c. 1, c.p.a. », istando per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione tra le parti delle spese di lite (così, la dichiarazione depositata in atti di causa il 22/12/2025).
Indi, la stessa parte ha chiesto « che la causa venga trattenuta in decisione sulla base degli scritti difensivi, senza discussione orale, considerando gli scriventi difensori come presenti in udienza » (cfr., il documento depositato da parte ricorrente il 15/01/2026).
All’udienza pubblica del 20/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene che la richiesta dei difensori di parte ricorrente di essere considerati « come presenti in udienza » non possa essere accolta, essendone venuto meno il relativo presupposto normativo, poiché l’art. 7-bis del decreto legge 23/07/2021, n. 105 (inserito dalla legge di conversione 16/09/2021, n. 126), ha previsto l’eventualità della « trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori » soltanto «[f] ino al 31 marzo 2022 », termine ampiamente decorso alla data odierna (cfr. TAR Lombardia, Milano, V, 5-11-2024, n. 3051).
Per il resto, il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia.
Ai sensi dell’art. 84 del c.p.a.:
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ».
Nella specie, ricorrono i presupposti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo da ultimo citato, avendo parte ricorrente depositato in giudizio la dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale e notificata alle controparti a mezzo pec in data 22/12/2025, mentre nessun interesse alla prosecuzione del giudizio è stato rappresentato dalla controparte costituita.
In siffatte evenienze, non resta al Collegio che dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, ex art. 35, u.co., lett. c) del c.p.a.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa nel particolare andamento sul piano processuale della lite una ragione idonea a giustificarne, ai sensi dell’art. 84, comma 2 del c.p.a., la compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LI, Presidente
ON MU, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON MU | AN LI |
IL SEGRETARIO