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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. n. 961/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 961/2020 R.G. promossa con atto di citazione OGGETTO: Mediazione
notificato in data 12 novembre 2020 e posta in decisione all'udienza Codice: 140036
collegiale del 6 novembre 2024
d a
(C.F.: , con sede legale in Milano Parte_1 P.IVA_1
via Andreoli 10, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Desca (C.F.
), del Foro di Busto Arsizio con studio in Gallarate C.F._1
via Trieste 35, con domicilio eletto ai fini del presente atto in Brescia Via
Solferino n. 55 presso lo studio dell'Avv. Federica Gasparini (C.F.:
) C.F._2
APPELLANTE c o n t r o
C.F. e P.IVA , con sede in Merano (BZ), CP_1 P.IVA_2
Via delle Corse n.91, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Nicola (C.F.
), con domicilio eletto in Gardone V.T. (BS), Via C.F._3
A. Diaz, 3, giusta procura in atti
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia, n. 1905/2020,
pubblicata in data 28.09.2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Previo rigetto delle eccezioni, domande e deduzioni formulate dall'appellata perché inammissibili in diritto ed infondate in fatto, In
accoglimento dell'appello, per i motivi di cui agli atti di causa, riformare integralmente la Sentenza n. 1905/2020 emessa in data 24.9.2020 resa tra le parti in causa nel giudizio avanti il Tribunale Civile di Brescia nel giudizio numero R.G. 10902/2014, e per l'effetto così decidere: NEL
MERITO, In via principale:
- Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in applicazione della clausola penale, condannare la stessa al pagamento a favore dell'appellante della somma di Euro 27.144,00 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione, o quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'esito del giudizio. In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda su indicata in via principale, per i fatti di cui è causa, accertata tutta l'attività
svolta dall'appellante di consulenza e intermediazione nonché a titolo di rimborso spese, condannare in ogni caso la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della Parte_1
della somma di Euro 27.144,00 oltre interessi di mora dal dovuto al
[...]
saldo e rivalutazione o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà
dall'esito del giudizio o ritenuta di giustizia.
In via secondaria
- In ogni caso, in applicazione delle norme sulla buona fede contrattuale,
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 10.000,00
interessi legali dal fatto al momento dell'effettivo pagamento o quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia.
In via istruttoria, a modifica dell'ordinanza assunta all'udienza del
17.10.2016, si chiede l'ammissione alla prova testimoniale della Signora
di Parabiago nonché l'interpello del legale rappresentante Testimone_1
della società convenuta, per essere sentiti sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel mese di aprile del 2013 la società convenuta in persona del Signor prendeva contatti con la società attrice al fine Parte_3
di ottenere, tramite la sua attività di intermediazione, finanziamenti per i suoi impianti energetici per l'importo di Euro 3.000.000,00?
2) Vero che la società nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante Signor e del socio Signor a Parte_2 Testimone_2
proprie spese, si sono recati presso la sede della società convenuta almeno quattro volte, nelle seguenti date 29.5.2013 – 2.7.2013 – 8.7.2013 –
4.0.2013?
3) Vero che dopo la stipula del contratto di intermediazione finanziaria la società convenuta, su richiesta della società attrice, inviava documenti inerenti la società quali bilanci di vari anni, situazione contabile, progetti degli impianti energetici ,annual report della società EW, copia di contratti di epc (contratto di appalto) , copia convenzione GSE, copia di perizie, contratti di manutenzione impianti, rogiti notarili, schede tecniche impianto, dati di produttività impianto, visure castali impianto, ecc. come da email scambiate in data 4.6.2013-6.6.2013-7.6.2013-8.602013-
10.6.2013- 11.6.2013-13.6.2013-17.6.2013-18.6.2013-19.6.2013 prodotte quale documento 1)?
4) Vero che sulla base di tutta la documentazione ricevuta dalla convenuta e sopra riportata, la società redigeva uno studio di Parte_1
finanziabilità supportato da diversi “business plan” da sottoporre alla società di leasing unitamente ad una nota istruttoria interna?
5) Vero che, dopo la richiesta della società convenuta, ed a seguito del lavoro di consulenza e intermediazione svolto dalla società Parte_1
con delibera di finanziamento aveva messo a disposizione della Pt_4
società il credito per l'importo richiesto?
6) Vero che in data 14.10.2013 la società nella persona del suo Parte_1
legale rappresentante Signor e del socio Signor Parte_2 Tes_2 a proprie spese, si sono recati presso la sede della socia della
[...]
società convenuta EW – Energy Wasser Berna - in Berna?
7) Vero che con email del 18.11.2013 il Signor di EW Tes_3
comunicava al Signor che “sfortunatamente, il nostro direttivo ha Pt_2
deciso di non finanziare affatto i progetti in Italia. Essi considerano che i
progetti sono troppo piccoli per strutturare un finanziamento e che i costi
per le “due diligence” e le commissioni sulle operazioni ridurrebbero il
ritorno economico del progetto” come da email prodotta in atti in lingua inglese che viene così tradotta in italiano?
8) Vero che riconosco che le email prodotte nel documento n. 1 di parte attrice sono state scambiate tra la società nelle persone dei Parte_1
Signori e la società convenuta in persona del Parte_2 Testimone_2
Signor e la società EW di Berna? Parte_3
9) Vero che riconosco che le email prodotte nel documento n. 3 di parte attrice sono state scambiate tra la società nelle persone dei Parte_1
Signori e e la società Parte_2 Testimone_2 Pt_4
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali e per interpello richieste da controparte si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova contraria con i testimoni già indicati.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge relativi al presente giudizio e al giudizio di primo grado.”
Dell'appellata:
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'appello infondato in fatto e diritto e conseguentemente rigettarne con qualsiasi statuizione ogni capo di domanda, con la conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia n. 1905/2020 pubblicata il 28.09.2020.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si confermano le produzioni documentali e reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado di giudizio nelle memorie ex art. 183 VI comma n.
2-3 c.p.c.. Si chiede acquisizione del fascicolo di primo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio deducendo di Parte_1 CP_1
aver stipulato con quest'ultima in data 3 giugno 2013 un contratto di mediazione creditizia volto al reperimento di un finanziamento di circa €
3.000.000,00 per la realizzazione di una serra fotovoltaica in località Porto
Tolle.
Ha dedotto che, il 18 novembre 2013, in seguito alla presentazione di tre preventivi, contenuti in documenti denominati term-sheet, e alla delibera di accoglimento della domanda di finanziamento da parte di Parte_5
EW (detentrice del 100% delle quote societarie di Energia Naturale Italia
S.r.l., a sua volta detentrice del 95% delle quote societarie di CP_1
ha comunicato di non essere interessata ad ottenere alcun finanziamento.
L'attrice ha quindi allegato di aver adempiuto all'incarico, avendo completato l'iter di approvazione del finanziamento e avendo comunicato alla controparte la relativa delibera, evidenziando che la mancata stipula del contratto con è dipesa da decisione unilaterale della Parte_5
convenuta.
Pertanto, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento Parte_1
della convenuta e la condanna della medesima al pagamento di €
27.144,00, in applicazione della clausola penale prevista all'art. 3 lett. E
punto 7 lett. b del contratto;
in subordine, ha chiesto la condanna della stessa al pagamento di € 27.144,00 quale compenso per l'attività svolta e a titolo di rimborso spese;
in via ulteriormente subordinata, ha domandato la condanna della medesima al risarcimento del danno da essa patito per violazione della buona fede, cha ha quantificato nella misura di €
10.000,00.
Si è costituita in giudizio la quale ha insistito per il rigetto Controparte_1
delle domande attoree e ha dedotto di non essere inadempiente, atteso che il contratto di mediazione ha previsto alla clausola n. 4 uno specifico procedimento da seguire per l'ottenimento del finanziamento, il cui primo
step avrebbe richiesto l'approvazione da parte sua del preventivo di finanziamento, circostanza mai verificatasi.
Ha allegato la convenuta che, non avendo essa accettato alcun preventivo,
la proposta di finanziamento sarebbe rimasta allo stadio di mera trattativa fino a quando la società controllante ha comunicato la volontà di non procedere allo sviluppo di progetti mediante leasing. Con sentenza n. 1905/2020, pubblicata in data 28 settembre 2020, il
Tribunale di Brescia ha rigettato le domande formulate da Parte_1
e, per l'effetto, l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
[...]
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- costituiscano circostanze pacifiche il perfezionamento tra le parti dell'incarico di consulenza e mediazione creditizia, la successiva esclusione dall'incarico della consulenza e della rappresentanza giuridica e, in ultimo, lo svolgimento da parte di di molteplici Parte_1
attività volte al reperimento del finanziamento;
- la clausola n. 4) del contratto disponga che “obiettivo dell'incarico è di
ottenere il domandato finanziamento a favore del Richiedente secondo le
fasi temporali di seguito sinteticamente indicate, che decorrono dal
momento in cui l'Incaricante avrà fornito al Mediatore tutta la
documentazione richiesta. Fase 1): entro trenta giorni ottenimento di un
“Term-Sheet” delle condizioni generali del finanziamento dalla/e Società
Prodotto, che verrà sottoposto all'Incaricante il quale potrà accettarlo o
meno – entro il termine di 10 giorni – a suo insindacabile giudizio. In caso
di mancata accettazione il Mediatore avrà la facoltà di seguitare nella
ricerca di condizioni più soddisfacenti per il Richiedente, sempre che non
sia trascorso il termine indicato al presente punto ed il Richiedente abbia
esercitato la facoltà di interruzione dell'esclusiva indicata al precedente
punto 2). Qualora il Richiedente accettasse un “Term-Sheet” presentato
dal Mediatore oltre il termine qui indicato, il termine s'intenderà automaticamente rispettato nel suo limite massimo indicato. Il mancato
rifiuto da parte del Richiedente di un “Term-Sheet” presentato entro i
termini qui stabiliti costituisce formale accettazione dello stesso. b) Fase
2: entro 60 giorni, ottenimento di positiva “Delibera di Finanziamento”
dalla/e Società Prodotto, che verrà sottoposta all'incaricante, il quale
potrà accettarla o meno – entro il termine di 10 giorni – con le seguenti
modalità: i. qualora la delibera rispecchi fedelmente le condizioni
indicate nel Term-Sheet precedentemente sottoposto e accettato;
la
“Delibera di Finanziamento” si intende accettata per assioma;
ii. qualora
la delibera non rispecchi le condizioni indicate nel Term-Sheet
precedentemente sottoposto e accettato: la “Delibera di Finanziamento”
potrà essere accettata o rigettata dal Richiedente. Il mancato rifiuto da
parte del Richiedente di una “Delibera di Finanziamento” presentata
entro i termini qui stabiliti costituisce formale accettazione della stessa.
C. Fase 3: entro 120 giorni lavorativi, ottenimento di una “Stipula del
Contratto di Finanziamento” fra la/le Società Prodotto e il
Richiedente…”;
- dunque, la predetta clausola preveda che l'espletamento dell'incarico debba seguire la seguente scansione temporale 1) ottenimento del term-
sheet delle condizioni generali di finanziamento (preventivo), accettabile o meno da parte del richiedente anche in forma tacita;
2) ottenimento della delibera di finanziamento da sottoporre al richiedente;
3) stipula del contratto di finanziamento;
- nel caso di specie, non risulti che abbia trasmesso alcun Parte_1
term-sheet, la cui accettazione – anche in forma tacita – avrebbe costituito il primo step della operazione di finanziamento in oggetto;
- non possa condividersi la tesi dell'attrice secondo la quale il riconoscimento della penale in base alla clausola 3 lett. E punto 7 lett. B
del contratto avvenga in caso di mera rinuncia al finanziamento a prescindere dall'invio o meno del term-sheet in quanto la lettura sistematica delle clausole negoziali conduce a ritenere che tale ultimo documento debba necessariamente essere inviato alla incaricante prima della delibera e la sua accettazione costituisca presupposto necessario per l'ottenimento della delibera;
quindi, anche l'operatività della penale invocata presupponga tale preliminare passaggio;
- sia da rigettare anche la domanda risarcitoria formulata dall'attrice per responsabilità extra-contrattuale della convenuta in quanto non meglio articolata e, comunque, il mancato rispetto della scansione temporale concordata dalle parti escluda altresì la configurabilità di una responsabilità per violazione della buona fede nella esecuzione del contratto;
- non si ravvisi malafede in capo al legale rappresentante di CP_1
atteso che avrebbe potuto e dovuto verificare dalle visure Parte_1
camerali la partecipazione alla compagine sociale della società svizzera
EW e, in ogni caso, sia inverosimile che l'attrice non ne fosse a conoscenza;
- la natura documentale della causa escluda la necessità di istruttoria orale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di quattro motivi.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza del 6 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ha contestato l'erroneità e la Parte_1
contraddittorietà della sentenza per aver il Tribunale ritenuto pacifici “i
fatti di causa che fondano la richiesta di e, al contempo, aver Parte_1
escluso l'applicabilità della clausola penale invocata.
Ha ritenuto in particolare che il Giudice abbia errato nell'attribuire rilevanza essenziale alla clausola n. 4 e alla firma dell'ultimo term-sheet,
il quale in realtà ha rappresentato uno sforzo migliorativo rispetto ai due precedenti preventivi proposti a CP_1
L'appellante ha evidenziato che il secondo preventivo di luglio è stato sottoscritto e, sulla base di questo, è stato deliberato il finanziamento.
Inoltre, l'ultimo preventivo è stato inviato all'appellata, la quale non l'ha contestato.
A suo giudizio, dunque, la sottoscrizione del secondo preventivo e la conseguente delibera hanno fatto maturare il diritto a percepire la clausola penale prevista dall'art.
3.7.B, la quale contempla l'ipotesi in cui il recesso sia comunicato “dopo la delibera di finanziamento stesso”; la circostanza per cui, dopo la firma del preventivo e la emissione della delibera, sia stato sottoposto un altro preventivo su richiesta della controparte, non priva di rilevanza l'attività già svolta che ha condotto al risultato positivo delle delibera di finanziamento.
Ha sottolineato l'appellante che, in ogni caso, i “passaggi contrattuali”
previsti dalla clausola 4 non sono tassativi e regolamentano l'attività
prodromica al finanziamento, avendo la richiedente sottoscritto la relativa domanda.
Inoltre, ha lamentato che il Tribunale, pur evidenziando la possibile accettazione tacita del term-sheet, non abbia tenuto conto che dallo scambio di e-mail “si ricava implicitamente l'accettazione del preventivo”
e che il legale rappresentante della società, reso edotto del rilascio Pt_3
della delibera e del term-sheet le ha comunicato di essere in pieno accordo con l'operato di essa società.
ha censurato altresì la mancata valutazione delle prove da parte Parte_1
del Tribunale, avendo quest'ultimo erroneamente ritenuto che essa non avrebbe mai inviato i term-sheet.
Ha dedotto poi l'appellante che, non avendo l'appellata opposto un formale rifiuto alla delibera nel termine di dieci giorni, per espressa previsione contrattuale, tale mancato rifiuto equivale a formale accettazione della stessa.
Inoltre, si è lamentato del fatto che il Giudice non abbia dato nessuna importanza al comportamento concludente delle parti, quale risultante dall'esame della corrispondenza intercorsa, da cui si evince che la controparte ha di fatto accettato il secondo preventivo, la delibera emessa sulla base di esso, non ha rifiutato tale delibera, con conseguente maturazione del diritto alla penale, e neanche ha rifiutato il terzo preventivo e che le condizioni del term-sheet erano “di massima” e che si sarebbero discusse solo dopo la delibera della società di leasing.
Col secondo motivo l'appellante ha censurato la statuizione con cui il
Tribunale ha rigettato la domanda subordinata di condanna della controparte al pagamento della somma di € 27.144,00 per l'attività di consulenza e intermediazione svolta, nonché a titolo di rimborso spese,
l'ha qualificata come domanda risarcitoria extra-contrattuale e l'ha ritenuta correlata alla domanda formulata in via secondaria di riconoscimento del danno per la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ha sottolineato che si tratterebbe invece di una domanda di responsabilità
contrattuale, che merita accoglimento in base ai fatti che il Tribunale ha già ritenuto pacifici.
Ha poi ribadito di avere diritto quantomeno al riconoscimento del rimborso spese e del compenso iniziale per l'attività svolta e ha sottolineato a riguardo come il Giudice avrebbe erroneamente tralasciato di dare rilevanza alle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante dell'appellata sul riconoscimento dell'adempimento della prestazione da essa svolta e sul proprio debito, contenute nella corrispondenza intercorsa.
ha dedotto di aver subito un rilevante danno patrimoniale Parte_1 dovuto ai costi sostenuti nell'esecuzione dell'incarico e al mancato guadagno per non avere fatturato l'attività di intermediazione creditizia e che l'appellata non ha dimostrato che la causa dei lamentati danni non sia a lei imputabile.
L'appellante sostiene che la tutela da essa invocata in via subordinata è
volta a tutelare il cd. “interesse negativo”, vale a dire l'interesse a non essere coinvolto in inutili trattative con dispendio di tempo ed esborsi economici e mancato conseguimento di opportunità contrattuali,
configurandosi perciò una responsabilità precontrattuale, in cui l'interesse negativo è costituito sia dalle spese sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia nella perdita di altre occasioni favorevoli.
Col terzo motivo ha censurato la statuizione con cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto che la domanda subordinata di condanna per violazione del principio di buona fede contrattuale da essa proposta sia
“unita” con quella subordinata, qualificandola come domanda risarcitoria extracontrattuale.
Ha sottolineato a riguardo che trattasi di domanda contrattuale, scaturendo dall'inadempimento della controparte, e che la conoscenza della compagine societaria della appellata è ininfluente a tal fine, non essendo essa tenuta a conoscere le intenzioni del socio della controllante e considerato che l'amministratore unico della controparte è l'unico soggetto titolare del potere amministrativo e rappresentativo della società
e deve rispondere del suo operato e delle scelte dei suoi soci. Ciò che ha contestato alla convenuta è di non averla ricompensato per il lavoro svolto nello svolgimento dell'incarico.
A conferma di ciò, ha citato il contenuto dalla email del 18.11.2013 di in cui quest'ultimo ha comunicato all'appellante che i Parte_3
suoi soci svizzeri non avrebbero più investito in Italia nella sua società e ove dichiara “Quindi – per la prima volta nel nostro rapporto con loro –
ci rimane il cerino in mano acceso. mi parla di organizzare un Tes_4
rimborso per tutte le spese che abbiamo avuto” e ammette che i suoi soci svizzeri hanno “scherzato” e “giocato” a farsi finanziare tre milioni di euro, non curandosi dell'impegno profuso da essa appellante.
Col quarto motivo ha contestato la statuizione in punto Parte_1
di spese di lite, avendo il Giudice liquidato a controparte € 1.204,00 per la fase istruttoria, quale importo minimo, pur dichiarando che tale fase non è
stata svolta. Lamenta la contraddittorietà di tale statuizione.
L'appello è infondato e va integralmente rigettato non essendovi ragioni per discostarsi delle conclusioni già espresse da questa Corte con precedente sentenza pubblicata il 9.12.2024 nella causa n. 957/2020 RG
tra e avente il medesimo contenuto. Parte_1 CP_2
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo, con cui si censura la mancata applicazione della “penale per inadempimenti contrattuali” prevista al punto 3.E.
7.B del contratto nell'ipotesi di “rinuncia al finanziamento
prima della stipula del relativo contratto, dopo che la Parte_6
abbia già completato l'iter di approvazione e deliberato favorevolmente
la concessione dello stesso”, la quale – ad avviso dell'appellante – opererebbe in caso di semplice rinuncia al finanziamento dopo la delibera di concessione del medesimo e indipendentemente dalla previa formale accettazione delle condizioni generali contenute nei term-sheet.
Tale tesi non può essere condivisa.
La clausola n. 4 del contratto in oggetto prescrive che l'operazione ivi dedotta (il reperimento del finanziamento) debba avvenire “secondo le fasi
temporali di seguito sinteticamente indicate”.
In particolare, la fase 1) prevede che la mediatrice, entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte della cliente, ottenga un preventivo (riportato nel cd. term-sheet), soggetto all'accettazione da parte della nel termine di dieci giorni;
con la precisazione che il CP_1
mancato rifiuto nel predetto termine equivalga ad accettazione.
La successiva fase 2) prevede, entro i successivi sessanta giorni,
l'ottenimento da parte della mediatrice della positiva delibera di finanziamento da parte dell'ente finanziatore che, come il term-sheet, deve essere sottoposta all'accettazione dell'incaricante nel termine di dieci giorni, con la precisazione che la mancata accettazione nel predetto termine equivalga ad accettazione.
Infine, la fase 3) prevede la stipula del contratto di finanziamento.
Dunque, l'incarico in oggetto è stato strutturato in tre fasi, ognuna caratterizzata da specifici passaggi operativi e da scadenze prestabilite, in cui il passaggio alla fase successiva presuppone logicamente il completamento di quella precedente.
Come già rilevato dal Tribunale, è evidente come nel caso in esame la delibera di finanziamento presupponga l'accettazione (o il mancato rifiuto nel termine di dieci giorni) da parte della appellata delle condizioni generali contenute nel term-sheet; d'altronde, tale documento contiene una proposta di finanziamento, la cui accettazione determina l'incontro delle volontà negoziali delle parti. Pertanto, la mera sottoposizione del term-
sheet alla appellata, in assenza di accettazione o acquiescenza da parte di quest'ultima, per espressa previsione contrattuale, non può consentire alla mediatrice di procedere oltre nell'espletamento dell'incarico e, dunque,
con la delibera di finanziamento.
L'interpretazione della clausola 3.E.
7.B. fornita dall'appellante al fine di dimostrare l'irrilevanza della preventiva accettazione del term-sheet da parte dell'appellata non può essere condivisa.
L'art. 1363 c.c. prescrive che il testo di una clausola negoziale vada interpretato alla luce del significato che emerge dalla lettura coordinata di tutte le altre previsioni contrattuali.
Nel caso di specie, il riferimento nella clausola in questione al solo completamento dell'iter di approvazione e di delibera del finanziamento non vale ad escludere la necessità prevista nella successiva clausola 4 del modulo redatto dalla stessa di una precisa scansione Parte_1
temporale e per fasi nelle quali si giunge alla delibera di finanziamento solo sul presupposto di un term-sheet accettato.
Si tratta infatti di fasi che l'appellante liquida come aventi rilevanza
“meramente formale e descrittiva” e che, in realtà, sono correlate alla necessità che vi sia una ponderata valutazione delle condizioni generali di finanziamento da parte dell'incaricante, non ritenendosi rilevante a riguardo né la eventuale consapevolezza in capo alle parti che le condizioni riportate nel term-sheet siano “condizioni di massima”, né
l'avvenuta sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al documento n. 4, sottoscritta il 13 giugno 2013, poco dopo il conferimento dell'incarico di mediazione e ben prima della ricezione da parte dell'appellata dei term-sheet.
Deve quindi condividersi la statuizione del Tribunale per cui una lettura coordinata delle norme contrattuali conduca ad escludere l'applicazione della penale quale conseguenza della rinuncia al finanziamento benché
deliberato e, pertanto, circa la necessità di approvazione (accettazione espressa o tacita) del term-sheet quale condizione necessaria per giungere alla delibera di finanziamento.
Del resto, la clausola n.
3.7.a, contempla l'applicazione della penale in caso di “revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza,
sempreché siano in linea gli obiettivi di cui al successivo art. 4 e il
Richiedente abbia già accettato e sottoscritto il “Term-Sheet” delle
condizioni generali del finanziamento;
” sicché, a maggior ragione, la ipotesi b della medesima clausola “rinuncia al finanziamento prima della
stipula del relativo contratto, dopo che la abbia già Parte_6
completato l'iter di approvazione e deliberato favorevolmente la
concessione dello stesso” non può che fare riferimento alla rinuncia del finanziamento dopo l'accettazione del term-sheet e successivamente alla delibera: se la revoca dell'incarico avviene dopo l'accettazione del term- sheet la mediatrice ha diritto alla penale sub a), nel caso di rinuncia al finanziamento (in una fase successiva a quella della approvazione del
term-sheet) la penale dovuta è quella prevista nell'ipotesi sub b).
L'interpretazione complessiva del testo contrattuale induce a ritenere che la mancata accettazione del term-sheet osti alla prosecuzione dell'iter di approvazione del finanziamento e che, pertanto, presupposto per l'operatività della clausola penale invocata sia proprio la sua sottoscrizione.
Il “mancato rifiuto” qui, peraltro, inesistente di una delibera intervenuta senza la necessaria accettazione espressa o tacita del term-sheet da parte della richiedente, non può pertanto dar luogo all'applicazione della penale,
tanto più considerando che l'art. 4 lett. B) prevede due opzioni “i. qualora
la delibera rispecchi fedelmente le condizioni indicate nel Term-Sheet
precedentemente sottoposto ed accettato: la “Delibera di Finanziamento”
s'intende accettata per assioma;
ii. Qualora la delibera non rispecchi le
condizioni indicate nel Term-Sheet precedentemente sottoposto ed
accettato: la “Delibera di Finanziamento” potrà essere accettata o
rigettata dal Richiedente. Il mancato rifiuto da parte del Richiedente di
una “Delibera di Finanziamento” presentata entro i termini qui stabiliti
costituisce formale accettazione della stessa;
” ne deriva perciò
un'ulteriore conferma della necessità che la delibera di finanziamento presupponga un term-sheet precedentemente “sottoposto ed accettato”.
Del resto, lo stesso appellante ha dedotto in appello che il finanziamento
è stato deliberato sulla base del term-sheet di luglio che, a suo dire, è stato sottoscritto.
Va precisato che, nel caso in esame, ha presentato a Parte_1
tre term-sheet contenenti tre diversi preventivi di CP_1
finanziamento redatti da Parte_5
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, deve ritenersi che tali term-sheet siano stati inviati da a Parte_1
atteso che nelle comunicazioni intercorse tra le parti via CP_1
mail, le parti discutono in merito alle condizioni riportate negli stessi e vi fanno espresso riferimento.
È incontestato che il primo preventivo del 19 giugno 2013, inviato alla in pari data, non sia stato da essa accettato, tant'è che la CP_1
stessa appellante si concentra sull'accettazione e/o il mancato rifiuto dei due term-sheet successivi.
Quanto al secondo term-sheet di luglio, deduce che sia Parte_1
stato “firmato ed accettato in data 15.7.2013” dalla appellata che l'avrebbe “espressamente approvato”.
Tuttavia, non produce il documento firmato (limitandosi a depositarne una copia priva di sottoscrizione) e basa la sua asserzione sul contenuto delle e-mail successive all'invio del predetto documento, le quali, lungi dal dimostrare la tesi dell'appellante, provano che mai Solar Power Plant
Porto Tolle S.r.l. abbia accettato il menzionato preventivo e che entrambe le parti fossero consapevoli del mancato raggiungimento dell'accordo in merito alle condizioni generali del finanziamento.
In particolare, con e-mail dell'11 luglio 2013, legale Parte_3 rappresentante della società appellata, riferisce a come Parte_1
già accaduto per il primo preventivo, di non poter firmare tale term-sheet
senza il previo assenso di EW;
in seguito, con comunicazione del 15
luglio 2013, riportando fedelmente l'elenco effettuato da ND IA
di nella precedente e-mail di luglio, comunica: “TS Parte_1
NUOVI FIRMATI: ATTENDO RISPOSTA DAL…SUDAMERICA….”,
così ribadendo ancora una volta che per la firma dei nuovi preventivi occorra il benestare dei soci svizzeri della EW.
Inoltre, con e-mail del 19 luglio 2013, che appare dirimente, Parte_3
comunica all'appellante: “relativamente ai due TS che mi avete
[...]
mandato mi dispiace dover declinare l'offerta; gli svizzeri (EW) mi
hanno detto di attendere”.
Che il secondo term-sheet non sia stato firmato è ulteriormente dimostrato dalle e-mail del 26 ed il 27 settembre 2013. Nello specifico, il 26
settembre, invia a CP_3 Parte_1 Parte_7
le delibere di “per le operazioni e
[...] Parte_5 CP_1
SPPT”, pregandolo “di inoltrarle ai tuoi soci di maggioranza svizzeri” (ad ulteriore conferma del fatto che l'appellante fosse a conoscenza che l'accettazione dei preventivi e delle delibere dipendesse da questi ultimi);
a tale comunicazione, risponde il giorno successivo, domandando: Pt_3
“tecnicamente come facciamo ad ottenere la Delibera se non abbiamo
accettato il ”. Parte_8
La mancanza della firma del preventivo di luglio emerge altresì dalla e-
mail inviata, a chiarimento di una frase circa l'imputazione di costi contenuta nella delibera di finanziamento, sempre in data 26 settembre da
Diego Teani di Fidimprese S.r.l. al legale rappresentante della controparte,
in cui il primo ammette: “nel vostro caso, non avendo “ancora” accettato
i preventivi nulla sarà dovuto, ovviamente, in caso di rinuncia”.
Questo scambio di comunicazioni, oltre che dare conferma della mancata sottoscrizione del secondo preventivo, ha impedito il perfezionarsi dell'invocata approvazione tacita, intesa come “mancato rifiuto” del preventivo e della delibera di finanziamento nei termini di dieci giorni dalla sottoposizione degli stessi alla attenzione dell'incaricante,
documentando la consapevolezza di entrambe le parti a riguardo.
Il terzo term-sheet, che l'appellante asserisce erroneamente essere stato oggetto di accettazione tacita, come i precedenti, è stato sottoposto all'attenzione di EW, che dapprima ha richiesto chiarimenti e informazioni aggiuntive, autonomamente e con la mediazione di Pt_3
poi, ha tentato di ottenere condizioni ulteriormente migliorative.
Dunque, lungi dall'essere “incontestato”, come asserito dall'appellante,
anche il terzo term-sheet è stato oggetto di trattativa, fino a quando EW
ha comunicato di non essere più interessata al progetto.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Il Collegio sottolinea in primo luogo che il Tribunale ha ritenuta pacifica l'esclusione dall'incarico dell'attività di consulenza e, mancando specifica censura, sul punto si è formato il giudicato (interno). Pertanto, non compete all'appellante alcun compenso per tale attività.
Inoltre, il fatto che il Tribunale abbia accertato lo svolgimento di numerose attività da parte della appellante non determina automaticamente il maturare del diritto al compenso e al rimborso spese, atteso che la clausola n. 3 del contratto, intestata “compensi e sintesi delle condizioni
contrattuali”, prevede che tale diritto maturi in fasi distinte a seconda della componente presa ad esame, tutte successive alla accettazione del term-
sheet.
In particolare, il compenso dovuto a titolo di “provvigione per la
mediazione” e “compenso di consulenza” è a sua volta diviso in “I.
compenso iniziale” “da corrispondere al mediatore al momento
dell'ottenimento della delibera di finanziamento” e “II. Compenso finale”
“da corrispondere al Mediatore il giorno stesso dell'erogazione del
finanziamento”. Nel caso che ci occupa, non essendo stati accettati né i
term-sheet né la delibera, l'appellante non ha il diritto al compenso in oggetto.
Per la medesima ragione non spetta all'appellante l'importo dovuto a titolo di “rimborso spese”, di cui al punto B, il cui diritto sorge “al momento
dell'accettazione di ogni Term-sheet”.
Non consta la pattuizione di un “anticipo provvigionale”, né di “compensi
aggiuntivi”.
A riguardo non può essere valorizzata in termini di riconoscimento di debito la disponibilità manifestata all'udienza del 14 maggio 2015 circa il rimborso dei costi sostenuti e delle prestazioni comunque svolte, essendo stato rifiutato in primo grado l'importo di € 6.000,00 (peraltro coincidente con il rimborso spese previsto dal contratto al momento dell'accettazione di ogni term-sheet) offerto in correlazione a tale disponibilità.
La prospettazione della domanda risarcitoria svolta in via subordinata come fondata su una responsabilità precontrattuale non può comunque condurre ad alcun risultato utile per l'appellante.
Innanzitutto, la domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità
precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative è contraddittoria rispetto al motivo d'appello in cui si contrasta la statuizione del Tribunale
circa la natura extra-contrattuale di tale responsabilità. L'appellante deduce di aver proposto una “domanda di responsabilità contrattuale”
salvo poi invocare la responsabilità precontrattuale che ha natura pacificamente extra-contrattuale (cfr. Cass. 24738/2019).
In ogni caso, anche a voler superare questa evidente antinomia già
sufficiente a determinare il rigetto del motivo di gravame, della predetta responsabilità non sono ravvisabili i presupposti, presupponendo la stessa la violazione della regola di condotta di cui all'art. 1337 c.c.
Fermo restando che era circostanza nota ad ambo le parti, per quanto desumibile dalle e-mail, che ogni decisione relativa ai progetti di investimento degli impianti così come le modalità e condizioni di finanziamento dell'operazione sarebbero stata vagliata e sottoposta all'approvazione dell'investitore svizzero, avendo riguardo alle previsioni del testo contrattuale redatto dalla stessa non può Parte_1
ritenersi che essa abbia potuto fare ragionevole affidamento sul fatto che la propria attività di intermediazione creditizia sfociasse nella delibera di finanziamento. Come esposto, i term-sheet erano sottoposti all'approvazione, se del caso tacita, dell'incaricante “a suo insindacabile giudizio” e la delibera di finanziamento, ove non conforme al term-sheet accettato, può essere
“accettata o rigettata dal richiedente”; pertanto, il comportamento sulla base del quale l'appellante fonda l'invocata responsabilità non integra inadempimento contrattuale, ma neanche può costituire fonte di responsabilità precontrattuale, prevedendo il contratto anche la possibilità
di revoca del contratto prima della scadenza o di rinuncia del finanziamento, con diritto alla percezione delle penale, come esposto, solo in caso di approvazione del term-sheet.
Le medesime considerazioni rendono infondato il terzo motivo, non potendosi ravvisare nel comportamento dell'appellata la violazione del principio di buona fede contrattuale che possa rendere fondata la pretesa risarcitoria.
Anche l'ultimo motivo inerente la contraddittorietà nella liquidazione dei compensi professionali per la fase istruttoria è infondato.
L'art. 4 lett. C) del D.M. del 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria/di trattazione, nella quale rientra anche il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., senza che sia necessario per il sorgere del diritto al compenso lo svolgimento di attività istruttoria e peraltro il
Giudicante ha tenuto adeguatamente conto del mancato svolgimento di attività istruttoria laddove ha liquidato il compenso per tale fase in applicazione del parametro minimo.
Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 26,0001,00 ed € 52.000,00), ad eccezione della fase di
“trattazione” liquidata nel valore minimo tenuto conto dell'attività
difensiva espletata in relazione ad essa.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 1905/2020 pubblicata in data 28.09.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
R. Gen. n. 961/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 961/2020 R.G. promossa con atto di citazione OGGETTO: Mediazione
notificato in data 12 novembre 2020 e posta in decisione all'udienza Codice: 140036
collegiale del 6 novembre 2024
d a
(C.F.: , con sede legale in Milano Parte_1 P.IVA_1
via Andreoli 10, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Desca (C.F.
), del Foro di Busto Arsizio con studio in Gallarate C.F._1
via Trieste 35, con domicilio eletto ai fini del presente atto in Brescia Via
Solferino n. 55 presso lo studio dell'Avv. Federica Gasparini (C.F.:
) C.F._2
APPELLANTE c o n t r o
C.F. e P.IVA , con sede in Merano (BZ), CP_1 P.IVA_2
Via delle Corse n.91, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Nicola (C.F.
), con domicilio eletto in Gardone V.T. (BS), Via C.F._3
A. Diaz, 3, giusta procura in atti
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia, n. 1905/2020,
pubblicata in data 28.09.2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Previo rigetto delle eccezioni, domande e deduzioni formulate dall'appellata perché inammissibili in diritto ed infondate in fatto, In
accoglimento dell'appello, per i motivi di cui agli atti di causa, riformare integralmente la Sentenza n. 1905/2020 emessa in data 24.9.2020 resa tra le parti in causa nel giudizio avanti il Tribunale Civile di Brescia nel giudizio numero R.G. 10902/2014, e per l'effetto così decidere: NEL
MERITO, In via principale:
- Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in applicazione della clausola penale, condannare la stessa al pagamento a favore dell'appellante della somma di Euro 27.144,00 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione, o quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'esito del giudizio. In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda su indicata in via principale, per i fatti di cui è causa, accertata tutta l'attività
svolta dall'appellante di consulenza e intermediazione nonché a titolo di rimborso spese, condannare in ogni caso la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della Parte_1
della somma di Euro 27.144,00 oltre interessi di mora dal dovuto al
[...]
saldo e rivalutazione o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà
dall'esito del giudizio o ritenuta di giustizia.
In via secondaria
- In ogni caso, in applicazione delle norme sulla buona fede contrattuale,
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 10.000,00
interessi legali dal fatto al momento dell'effettivo pagamento o quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia.
In via istruttoria, a modifica dell'ordinanza assunta all'udienza del
17.10.2016, si chiede l'ammissione alla prova testimoniale della Signora
di Parabiago nonché l'interpello del legale rappresentante Testimone_1
della società convenuta, per essere sentiti sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel mese di aprile del 2013 la società convenuta in persona del Signor prendeva contatti con la società attrice al fine Parte_3
di ottenere, tramite la sua attività di intermediazione, finanziamenti per i suoi impianti energetici per l'importo di Euro 3.000.000,00?
2) Vero che la società nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante Signor e del socio Signor a Parte_2 Testimone_2
proprie spese, si sono recati presso la sede della società convenuta almeno quattro volte, nelle seguenti date 29.5.2013 – 2.7.2013 – 8.7.2013 –
4.0.2013?
3) Vero che dopo la stipula del contratto di intermediazione finanziaria la società convenuta, su richiesta della società attrice, inviava documenti inerenti la società quali bilanci di vari anni, situazione contabile, progetti degli impianti energetici ,annual report della società EW, copia di contratti di epc (contratto di appalto) , copia convenzione GSE, copia di perizie, contratti di manutenzione impianti, rogiti notarili, schede tecniche impianto, dati di produttività impianto, visure castali impianto, ecc. come da email scambiate in data 4.6.2013-6.6.2013-7.6.2013-8.602013-
10.6.2013- 11.6.2013-13.6.2013-17.6.2013-18.6.2013-19.6.2013 prodotte quale documento 1)?
4) Vero che sulla base di tutta la documentazione ricevuta dalla convenuta e sopra riportata, la società redigeva uno studio di Parte_1
finanziabilità supportato da diversi “business plan” da sottoporre alla società di leasing unitamente ad una nota istruttoria interna?
5) Vero che, dopo la richiesta della società convenuta, ed a seguito del lavoro di consulenza e intermediazione svolto dalla società Parte_1
con delibera di finanziamento aveva messo a disposizione della Pt_4
società il credito per l'importo richiesto?
6) Vero che in data 14.10.2013 la società nella persona del suo Parte_1
legale rappresentante Signor e del socio Signor Parte_2 Tes_2 a proprie spese, si sono recati presso la sede della socia della
[...]
società convenuta EW – Energy Wasser Berna - in Berna?
7) Vero che con email del 18.11.2013 il Signor di EW Tes_3
comunicava al Signor che “sfortunatamente, il nostro direttivo ha Pt_2
deciso di non finanziare affatto i progetti in Italia. Essi considerano che i
progetti sono troppo piccoli per strutturare un finanziamento e che i costi
per le “due diligence” e le commissioni sulle operazioni ridurrebbero il
ritorno economico del progetto” come da email prodotta in atti in lingua inglese che viene così tradotta in italiano?
8) Vero che riconosco che le email prodotte nel documento n. 1 di parte attrice sono state scambiate tra la società nelle persone dei Parte_1
Signori e la società convenuta in persona del Parte_2 Testimone_2
Signor e la società EW di Berna? Parte_3
9) Vero che riconosco che le email prodotte nel documento n. 3 di parte attrice sono state scambiate tra la società nelle persone dei Parte_1
Signori e e la società Parte_2 Testimone_2 Pt_4
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali e per interpello richieste da controparte si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova contraria con i testimoni già indicati.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge relativi al presente giudizio e al giudizio di primo grado.”
Dell'appellata:
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'appello infondato in fatto e diritto e conseguentemente rigettarne con qualsiasi statuizione ogni capo di domanda, con la conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia n. 1905/2020 pubblicata il 28.09.2020.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si confermano le produzioni documentali e reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado di giudizio nelle memorie ex art. 183 VI comma n.
2-3 c.p.c.. Si chiede acquisizione del fascicolo di primo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio deducendo di Parte_1 CP_1
aver stipulato con quest'ultima in data 3 giugno 2013 un contratto di mediazione creditizia volto al reperimento di un finanziamento di circa €
3.000.000,00 per la realizzazione di una serra fotovoltaica in località Porto
Tolle.
Ha dedotto che, il 18 novembre 2013, in seguito alla presentazione di tre preventivi, contenuti in documenti denominati term-sheet, e alla delibera di accoglimento della domanda di finanziamento da parte di Parte_5
EW (detentrice del 100% delle quote societarie di Energia Naturale Italia
S.r.l., a sua volta detentrice del 95% delle quote societarie di CP_1
ha comunicato di non essere interessata ad ottenere alcun finanziamento.
L'attrice ha quindi allegato di aver adempiuto all'incarico, avendo completato l'iter di approvazione del finanziamento e avendo comunicato alla controparte la relativa delibera, evidenziando che la mancata stipula del contratto con è dipesa da decisione unilaterale della Parte_5
convenuta.
Pertanto, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento Parte_1
della convenuta e la condanna della medesima al pagamento di €
27.144,00, in applicazione della clausola penale prevista all'art. 3 lett. E
punto 7 lett. b del contratto;
in subordine, ha chiesto la condanna della stessa al pagamento di € 27.144,00 quale compenso per l'attività svolta e a titolo di rimborso spese;
in via ulteriormente subordinata, ha domandato la condanna della medesima al risarcimento del danno da essa patito per violazione della buona fede, cha ha quantificato nella misura di €
10.000,00.
Si è costituita in giudizio la quale ha insistito per il rigetto Controparte_1
delle domande attoree e ha dedotto di non essere inadempiente, atteso che il contratto di mediazione ha previsto alla clausola n. 4 uno specifico procedimento da seguire per l'ottenimento del finanziamento, il cui primo
step avrebbe richiesto l'approvazione da parte sua del preventivo di finanziamento, circostanza mai verificatasi.
Ha allegato la convenuta che, non avendo essa accettato alcun preventivo,
la proposta di finanziamento sarebbe rimasta allo stadio di mera trattativa fino a quando la società controllante ha comunicato la volontà di non procedere allo sviluppo di progetti mediante leasing. Con sentenza n. 1905/2020, pubblicata in data 28 settembre 2020, il
Tribunale di Brescia ha rigettato le domande formulate da Parte_1
e, per l'effetto, l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
[...]
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- costituiscano circostanze pacifiche il perfezionamento tra le parti dell'incarico di consulenza e mediazione creditizia, la successiva esclusione dall'incarico della consulenza e della rappresentanza giuridica e, in ultimo, lo svolgimento da parte di di molteplici Parte_1
attività volte al reperimento del finanziamento;
- la clausola n. 4) del contratto disponga che “obiettivo dell'incarico è di
ottenere il domandato finanziamento a favore del Richiedente secondo le
fasi temporali di seguito sinteticamente indicate, che decorrono dal
momento in cui l'Incaricante avrà fornito al Mediatore tutta la
documentazione richiesta. Fase 1): entro trenta giorni ottenimento di un
“Term-Sheet” delle condizioni generali del finanziamento dalla/e Società
Prodotto, che verrà sottoposto all'Incaricante il quale potrà accettarlo o
meno – entro il termine di 10 giorni – a suo insindacabile giudizio. In caso
di mancata accettazione il Mediatore avrà la facoltà di seguitare nella
ricerca di condizioni più soddisfacenti per il Richiedente, sempre che non
sia trascorso il termine indicato al presente punto ed il Richiedente abbia
esercitato la facoltà di interruzione dell'esclusiva indicata al precedente
punto 2). Qualora il Richiedente accettasse un “Term-Sheet” presentato
dal Mediatore oltre il termine qui indicato, il termine s'intenderà automaticamente rispettato nel suo limite massimo indicato. Il mancato
rifiuto da parte del Richiedente di un “Term-Sheet” presentato entro i
termini qui stabiliti costituisce formale accettazione dello stesso. b) Fase
2: entro 60 giorni, ottenimento di positiva “Delibera di Finanziamento”
dalla/e Società Prodotto, che verrà sottoposta all'incaricante, il quale
potrà accettarla o meno – entro il termine di 10 giorni – con le seguenti
modalità: i. qualora la delibera rispecchi fedelmente le condizioni
indicate nel Term-Sheet precedentemente sottoposto e accettato;
la
“Delibera di Finanziamento” si intende accettata per assioma;
ii. qualora
la delibera non rispecchi le condizioni indicate nel Term-Sheet
precedentemente sottoposto e accettato: la “Delibera di Finanziamento”
potrà essere accettata o rigettata dal Richiedente. Il mancato rifiuto da
parte del Richiedente di una “Delibera di Finanziamento” presentata
entro i termini qui stabiliti costituisce formale accettazione della stessa.
C. Fase 3: entro 120 giorni lavorativi, ottenimento di una “Stipula del
Contratto di Finanziamento” fra la/le Società Prodotto e il
Richiedente…”;
- dunque, la predetta clausola preveda che l'espletamento dell'incarico debba seguire la seguente scansione temporale 1) ottenimento del term-
sheet delle condizioni generali di finanziamento (preventivo), accettabile o meno da parte del richiedente anche in forma tacita;
2) ottenimento della delibera di finanziamento da sottoporre al richiedente;
3) stipula del contratto di finanziamento;
- nel caso di specie, non risulti che abbia trasmesso alcun Parte_1
term-sheet, la cui accettazione – anche in forma tacita – avrebbe costituito il primo step della operazione di finanziamento in oggetto;
- non possa condividersi la tesi dell'attrice secondo la quale il riconoscimento della penale in base alla clausola 3 lett. E punto 7 lett. B
del contratto avvenga in caso di mera rinuncia al finanziamento a prescindere dall'invio o meno del term-sheet in quanto la lettura sistematica delle clausole negoziali conduce a ritenere che tale ultimo documento debba necessariamente essere inviato alla incaricante prima della delibera e la sua accettazione costituisca presupposto necessario per l'ottenimento della delibera;
quindi, anche l'operatività della penale invocata presupponga tale preliminare passaggio;
- sia da rigettare anche la domanda risarcitoria formulata dall'attrice per responsabilità extra-contrattuale della convenuta in quanto non meglio articolata e, comunque, il mancato rispetto della scansione temporale concordata dalle parti escluda altresì la configurabilità di una responsabilità per violazione della buona fede nella esecuzione del contratto;
- non si ravvisi malafede in capo al legale rappresentante di CP_1
atteso che avrebbe potuto e dovuto verificare dalle visure Parte_1
camerali la partecipazione alla compagine sociale della società svizzera
EW e, in ogni caso, sia inverosimile che l'attrice non ne fosse a conoscenza;
- la natura documentale della causa escluda la necessità di istruttoria orale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di quattro motivi.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza del 6 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ha contestato l'erroneità e la Parte_1
contraddittorietà della sentenza per aver il Tribunale ritenuto pacifici “i
fatti di causa che fondano la richiesta di e, al contempo, aver Parte_1
escluso l'applicabilità della clausola penale invocata.
Ha ritenuto in particolare che il Giudice abbia errato nell'attribuire rilevanza essenziale alla clausola n. 4 e alla firma dell'ultimo term-sheet,
il quale in realtà ha rappresentato uno sforzo migliorativo rispetto ai due precedenti preventivi proposti a CP_1
L'appellante ha evidenziato che il secondo preventivo di luglio è stato sottoscritto e, sulla base di questo, è stato deliberato il finanziamento.
Inoltre, l'ultimo preventivo è stato inviato all'appellata, la quale non l'ha contestato.
A suo giudizio, dunque, la sottoscrizione del secondo preventivo e la conseguente delibera hanno fatto maturare il diritto a percepire la clausola penale prevista dall'art.
3.7.B, la quale contempla l'ipotesi in cui il recesso sia comunicato “dopo la delibera di finanziamento stesso”; la circostanza per cui, dopo la firma del preventivo e la emissione della delibera, sia stato sottoposto un altro preventivo su richiesta della controparte, non priva di rilevanza l'attività già svolta che ha condotto al risultato positivo delle delibera di finanziamento.
Ha sottolineato l'appellante che, in ogni caso, i “passaggi contrattuali”
previsti dalla clausola 4 non sono tassativi e regolamentano l'attività
prodromica al finanziamento, avendo la richiedente sottoscritto la relativa domanda.
Inoltre, ha lamentato che il Tribunale, pur evidenziando la possibile accettazione tacita del term-sheet, non abbia tenuto conto che dallo scambio di e-mail “si ricava implicitamente l'accettazione del preventivo”
e che il legale rappresentante della società, reso edotto del rilascio Pt_3
della delibera e del term-sheet le ha comunicato di essere in pieno accordo con l'operato di essa società.
ha censurato altresì la mancata valutazione delle prove da parte Parte_1
del Tribunale, avendo quest'ultimo erroneamente ritenuto che essa non avrebbe mai inviato i term-sheet.
Ha dedotto poi l'appellante che, non avendo l'appellata opposto un formale rifiuto alla delibera nel termine di dieci giorni, per espressa previsione contrattuale, tale mancato rifiuto equivale a formale accettazione della stessa.
Inoltre, si è lamentato del fatto che il Giudice non abbia dato nessuna importanza al comportamento concludente delle parti, quale risultante dall'esame della corrispondenza intercorsa, da cui si evince che la controparte ha di fatto accettato il secondo preventivo, la delibera emessa sulla base di esso, non ha rifiutato tale delibera, con conseguente maturazione del diritto alla penale, e neanche ha rifiutato il terzo preventivo e che le condizioni del term-sheet erano “di massima” e che si sarebbero discusse solo dopo la delibera della società di leasing.
Col secondo motivo l'appellante ha censurato la statuizione con cui il
Tribunale ha rigettato la domanda subordinata di condanna della controparte al pagamento della somma di € 27.144,00 per l'attività di consulenza e intermediazione svolta, nonché a titolo di rimborso spese,
l'ha qualificata come domanda risarcitoria extra-contrattuale e l'ha ritenuta correlata alla domanda formulata in via secondaria di riconoscimento del danno per la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ha sottolineato che si tratterebbe invece di una domanda di responsabilità
contrattuale, che merita accoglimento in base ai fatti che il Tribunale ha già ritenuto pacifici.
Ha poi ribadito di avere diritto quantomeno al riconoscimento del rimborso spese e del compenso iniziale per l'attività svolta e ha sottolineato a riguardo come il Giudice avrebbe erroneamente tralasciato di dare rilevanza alle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante dell'appellata sul riconoscimento dell'adempimento della prestazione da essa svolta e sul proprio debito, contenute nella corrispondenza intercorsa.
ha dedotto di aver subito un rilevante danno patrimoniale Parte_1 dovuto ai costi sostenuti nell'esecuzione dell'incarico e al mancato guadagno per non avere fatturato l'attività di intermediazione creditizia e che l'appellata non ha dimostrato che la causa dei lamentati danni non sia a lei imputabile.
L'appellante sostiene che la tutela da essa invocata in via subordinata è
volta a tutelare il cd. “interesse negativo”, vale a dire l'interesse a non essere coinvolto in inutili trattative con dispendio di tempo ed esborsi economici e mancato conseguimento di opportunità contrattuali,
configurandosi perciò una responsabilità precontrattuale, in cui l'interesse negativo è costituito sia dalle spese sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia nella perdita di altre occasioni favorevoli.
Col terzo motivo ha censurato la statuizione con cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto che la domanda subordinata di condanna per violazione del principio di buona fede contrattuale da essa proposta sia
“unita” con quella subordinata, qualificandola come domanda risarcitoria extracontrattuale.
Ha sottolineato a riguardo che trattasi di domanda contrattuale, scaturendo dall'inadempimento della controparte, e che la conoscenza della compagine societaria della appellata è ininfluente a tal fine, non essendo essa tenuta a conoscere le intenzioni del socio della controllante e considerato che l'amministratore unico della controparte è l'unico soggetto titolare del potere amministrativo e rappresentativo della società
e deve rispondere del suo operato e delle scelte dei suoi soci. Ciò che ha contestato alla convenuta è di non averla ricompensato per il lavoro svolto nello svolgimento dell'incarico.
A conferma di ciò, ha citato il contenuto dalla email del 18.11.2013 di in cui quest'ultimo ha comunicato all'appellante che i Parte_3
suoi soci svizzeri non avrebbero più investito in Italia nella sua società e ove dichiara “Quindi – per la prima volta nel nostro rapporto con loro –
ci rimane il cerino in mano acceso. mi parla di organizzare un Tes_4
rimborso per tutte le spese che abbiamo avuto” e ammette che i suoi soci svizzeri hanno “scherzato” e “giocato” a farsi finanziare tre milioni di euro, non curandosi dell'impegno profuso da essa appellante.
Col quarto motivo ha contestato la statuizione in punto Parte_1
di spese di lite, avendo il Giudice liquidato a controparte € 1.204,00 per la fase istruttoria, quale importo minimo, pur dichiarando che tale fase non è
stata svolta. Lamenta la contraddittorietà di tale statuizione.
L'appello è infondato e va integralmente rigettato non essendovi ragioni per discostarsi delle conclusioni già espresse da questa Corte con precedente sentenza pubblicata il 9.12.2024 nella causa n. 957/2020 RG
tra e avente il medesimo contenuto. Parte_1 CP_2
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo, con cui si censura la mancata applicazione della “penale per inadempimenti contrattuali” prevista al punto 3.E.
7.B del contratto nell'ipotesi di “rinuncia al finanziamento
prima della stipula del relativo contratto, dopo che la Parte_6
abbia già completato l'iter di approvazione e deliberato favorevolmente
la concessione dello stesso”, la quale – ad avviso dell'appellante – opererebbe in caso di semplice rinuncia al finanziamento dopo la delibera di concessione del medesimo e indipendentemente dalla previa formale accettazione delle condizioni generali contenute nei term-sheet.
Tale tesi non può essere condivisa.
La clausola n. 4 del contratto in oggetto prescrive che l'operazione ivi dedotta (il reperimento del finanziamento) debba avvenire “secondo le fasi
temporali di seguito sinteticamente indicate”.
In particolare, la fase 1) prevede che la mediatrice, entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte della cliente, ottenga un preventivo (riportato nel cd. term-sheet), soggetto all'accettazione da parte della nel termine di dieci giorni;
con la precisazione che il CP_1
mancato rifiuto nel predetto termine equivalga ad accettazione.
La successiva fase 2) prevede, entro i successivi sessanta giorni,
l'ottenimento da parte della mediatrice della positiva delibera di finanziamento da parte dell'ente finanziatore che, come il term-sheet, deve essere sottoposta all'accettazione dell'incaricante nel termine di dieci giorni, con la precisazione che la mancata accettazione nel predetto termine equivalga ad accettazione.
Infine, la fase 3) prevede la stipula del contratto di finanziamento.
Dunque, l'incarico in oggetto è stato strutturato in tre fasi, ognuna caratterizzata da specifici passaggi operativi e da scadenze prestabilite, in cui il passaggio alla fase successiva presuppone logicamente il completamento di quella precedente.
Come già rilevato dal Tribunale, è evidente come nel caso in esame la delibera di finanziamento presupponga l'accettazione (o il mancato rifiuto nel termine di dieci giorni) da parte della appellata delle condizioni generali contenute nel term-sheet; d'altronde, tale documento contiene una proposta di finanziamento, la cui accettazione determina l'incontro delle volontà negoziali delle parti. Pertanto, la mera sottoposizione del term-
sheet alla appellata, in assenza di accettazione o acquiescenza da parte di quest'ultima, per espressa previsione contrattuale, non può consentire alla mediatrice di procedere oltre nell'espletamento dell'incarico e, dunque,
con la delibera di finanziamento.
L'interpretazione della clausola 3.E.
7.B. fornita dall'appellante al fine di dimostrare l'irrilevanza della preventiva accettazione del term-sheet da parte dell'appellata non può essere condivisa.
L'art. 1363 c.c. prescrive che il testo di una clausola negoziale vada interpretato alla luce del significato che emerge dalla lettura coordinata di tutte le altre previsioni contrattuali.
Nel caso di specie, il riferimento nella clausola in questione al solo completamento dell'iter di approvazione e di delibera del finanziamento non vale ad escludere la necessità prevista nella successiva clausola 4 del modulo redatto dalla stessa di una precisa scansione Parte_1
temporale e per fasi nelle quali si giunge alla delibera di finanziamento solo sul presupposto di un term-sheet accettato.
Si tratta infatti di fasi che l'appellante liquida come aventi rilevanza
“meramente formale e descrittiva” e che, in realtà, sono correlate alla necessità che vi sia una ponderata valutazione delle condizioni generali di finanziamento da parte dell'incaricante, non ritenendosi rilevante a riguardo né la eventuale consapevolezza in capo alle parti che le condizioni riportate nel term-sheet siano “condizioni di massima”, né
l'avvenuta sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al documento n. 4, sottoscritta il 13 giugno 2013, poco dopo il conferimento dell'incarico di mediazione e ben prima della ricezione da parte dell'appellata dei term-sheet.
Deve quindi condividersi la statuizione del Tribunale per cui una lettura coordinata delle norme contrattuali conduca ad escludere l'applicazione della penale quale conseguenza della rinuncia al finanziamento benché
deliberato e, pertanto, circa la necessità di approvazione (accettazione espressa o tacita) del term-sheet quale condizione necessaria per giungere alla delibera di finanziamento.
Del resto, la clausola n.
3.7.a, contempla l'applicazione della penale in caso di “revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza,
sempreché siano in linea gli obiettivi di cui al successivo art. 4 e il
Richiedente abbia già accettato e sottoscritto il “Term-Sheet” delle
condizioni generali del finanziamento;
” sicché, a maggior ragione, la ipotesi b della medesima clausola “rinuncia al finanziamento prima della
stipula del relativo contratto, dopo che la abbia già Parte_6
completato l'iter di approvazione e deliberato favorevolmente la
concessione dello stesso” non può che fare riferimento alla rinuncia del finanziamento dopo l'accettazione del term-sheet e successivamente alla delibera: se la revoca dell'incarico avviene dopo l'accettazione del term- sheet la mediatrice ha diritto alla penale sub a), nel caso di rinuncia al finanziamento (in una fase successiva a quella della approvazione del
term-sheet) la penale dovuta è quella prevista nell'ipotesi sub b).
L'interpretazione complessiva del testo contrattuale induce a ritenere che la mancata accettazione del term-sheet osti alla prosecuzione dell'iter di approvazione del finanziamento e che, pertanto, presupposto per l'operatività della clausola penale invocata sia proprio la sua sottoscrizione.
Il “mancato rifiuto” qui, peraltro, inesistente di una delibera intervenuta senza la necessaria accettazione espressa o tacita del term-sheet da parte della richiedente, non può pertanto dar luogo all'applicazione della penale,
tanto più considerando che l'art. 4 lett. B) prevede due opzioni “i. qualora
la delibera rispecchi fedelmente le condizioni indicate nel Term-Sheet
precedentemente sottoposto ed accettato: la “Delibera di Finanziamento”
s'intende accettata per assioma;
ii. Qualora la delibera non rispecchi le
condizioni indicate nel Term-Sheet precedentemente sottoposto ed
accettato: la “Delibera di Finanziamento” potrà essere accettata o
rigettata dal Richiedente. Il mancato rifiuto da parte del Richiedente di
una “Delibera di Finanziamento” presentata entro i termini qui stabiliti
costituisce formale accettazione della stessa;
” ne deriva perciò
un'ulteriore conferma della necessità che la delibera di finanziamento presupponga un term-sheet precedentemente “sottoposto ed accettato”.
Del resto, lo stesso appellante ha dedotto in appello che il finanziamento
è stato deliberato sulla base del term-sheet di luglio che, a suo dire, è stato sottoscritto.
Va precisato che, nel caso in esame, ha presentato a Parte_1
tre term-sheet contenenti tre diversi preventivi di CP_1
finanziamento redatti da Parte_5
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, deve ritenersi che tali term-sheet siano stati inviati da a Parte_1
atteso che nelle comunicazioni intercorse tra le parti via CP_1
mail, le parti discutono in merito alle condizioni riportate negli stessi e vi fanno espresso riferimento.
È incontestato che il primo preventivo del 19 giugno 2013, inviato alla in pari data, non sia stato da essa accettato, tant'è che la CP_1
stessa appellante si concentra sull'accettazione e/o il mancato rifiuto dei due term-sheet successivi.
Quanto al secondo term-sheet di luglio, deduce che sia Parte_1
stato “firmato ed accettato in data 15.7.2013” dalla appellata che l'avrebbe “espressamente approvato”.
Tuttavia, non produce il documento firmato (limitandosi a depositarne una copia priva di sottoscrizione) e basa la sua asserzione sul contenuto delle e-mail successive all'invio del predetto documento, le quali, lungi dal dimostrare la tesi dell'appellante, provano che mai Solar Power Plant
Porto Tolle S.r.l. abbia accettato il menzionato preventivo e che entrambe le parti fossero consapevoli del mancato raggiungimento dell'accordo in merito alle condizioni generali del finanziamento.
In particolare, con e-mail dell'11 luglio 2013, legale Parte_3 rappresentante della società appellata, riferisce a come Parte_1
già accaduto per il primo preventivo, di non poter firmare tale term-sheet
senza il previo assenso di EW;
in seguito, con comunicazione del 15
luglio 2013, riportando fedelmente l'elenco effettuato da ND IA
di nella precedente e-mail di luglio, comunica: “TS Parte_1
NUOVI FIRMATI: ATTENDO RISPOSTA DAL…SUDAMERICA….”,
così ribadendo ancora una volta che per la firma dei nuovi preventivi occorra il benestare dei soci svizzeri della EW.
Inoltre, con e-mail del 19 luglio 2013, che appare dirimente, Parte_3
comunica all'appellante: “relativamente ai due TS che mi avete
[...]
mandato mi dispiace dover declinare l'offerta; gli svizzeri (EW) mi
hanno detto di attendere”.
Che il secondo term-sheet non sia stato firmato è ulteriormente dimostrato dalle e-mail del 26 ed il 27 settembre 2013. Nello specifico, il 26
settembre, invia a CP_3 Parte_1 Parte_7
le delibere di “per le operazioni e
[...] Parte_5 CP_1
SPPT”, pregandolo “di inoltrarle ai tuoi soci di maggioranza svizzeri” (ad ulteriore conferma del fatto che l'appellante fosse a conoscenza che l'accettazione dei preventivi e delle delibere dipendesse da questi ultimi);
a tale comunicazione, risponde il giorno successivo, domandando: Pt_3
“tecnicamente come facciamo ad ottenere la Delibera se non abbiamo
accettato il ”. Parte_8
La mancanza della firma del preventivo di luglio emerge altresì dalla e-
mail inviata, a chiarimento di una frase circa l'imputazione di costi contenuta nella delibera di finanziamento, sempre in data 26 settembre da
Diego Teani di Fidimprese S.r.l. al legale rappresentante della controparte,
in cui il primo ammette: “nel vostro caso, non avendo “ancora” accettato
i preventivi nulla sarà dovuto, ovviamente, in caso di rinuncia”.
Questo scambio di comunicazioni, oltre che dare conferma della mancata sottoscrizione del secondo preventivo, ha impedito il perfezionarsi dell'invocata approvazione tacita, intesa come “mancato rifiuto” del preventivo e della delibera di finanziamento nei termini di dieci giorni dalla sottoposizione degli stessi alla attenzione dell'incaricante,
documentando la consapevolezza di entrambe le parti a riguardo.
Il terzo term-sheet, che l'appellante asserisce erroneamente essere stato oggetto di accettazione tacita, come i precedenti, è stato sottoposto all'attenzione di EW, che dapprima ha richiesto chiarimenti e informazioni aggiuntive, autonomamente e con la mediazione di Pt_3
poi, ha tentato di ottenere condizioni ulteriormente migliorative.
Dunque, lungi dall'essere “incontestato”, come asserito dall'appellante,
anche il terzo term-sheet è stato oggetto di trattativa, fino a quando EW
ha comunicato di non essere più interessata al progetto.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Il Collegio sottolinea in primo luogo che il Tribunale ha ritenuta pacifica l'esclusione dall'incarico dell'attività di consulenza e, mancando specifica censura, sul punto si è formato il giudicato (interno). Pertanto, non compete all'appellante alcun compenso per tale attività.
Inoltre, il fatto che il Tribunale abbia accertato lo svolgimento di numerose attività da parte della appellante non determina automaticamente il maturare del diritto al compenso e al rimborso spese, atteso che la clausola n. 3 del contratto, intestata “compensi e sintesi delle condizioni
contrattuali”, prevede che tale diritto maturi in fasi distinte a seconda della componente presa ad esame, tutte successive alla accettazione del term-
sheet.
In particolare, il compenso dovuto a titolo di “provvigione per la
mediazione” e “compenso di consulenza” è a sua volta diviso in “I.
compenso iniziale” “da corrispondere al mediatore al momento
dell'ottenimento della delibera di finanziamento” e “II. Compenso finale”
“da corrispondere al Mediatore il giorno stesso dell'erogazione del
finanziamento”. Nel caso che ci occupa, non essendo stati accettati né i
term-sheet né la delibera, l'appellante non ha il diritto al compenso in oggetto.
Per la medesima ragione non spetta all'appellante l'importo dovuto a titolo di “rimborso spese”, di cui al punto B, il cui diritto sorge “al momento
dell'accettazione di ogni Term-sheet”.
Non consta la pattuizione di un “anticipo provvigionale”, né di “compensi
aggiuntivi”.
A riguardo non può essere valorizzata in termini di riconoscimento di debito la disponibilità manifestata all'udienza del 14 maggio 2015 circa il rimborso dei costi sostenuti e delle prestazioni comunque svolte, essendo stato rifiutato in primo grado l'importo di € 6.000,00 (peraltro coincidente con il rimborso spese previsto dal contratto al momento dell'accettazione di ogni term-sheet) offerto in correlazione a tale disponibilità.
La prospettazione della domanda risarcitoria svolta in via subordinata come fondata su una responsabilità precontrattuale non può comunque condurre ad alcun risultato utile per l'appellante.
Innanzitutto, la domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità
precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative è contraddittoria rispetto al motivo d'appello in cui si contrasta la statuizione del Tribunale
circa la natura extra-contrattuale di tale responsabilità. L'appellante deduce di aver proposto una “domanda di responsabilità contrattuale”
salvo poi invocare la responsabilità precontrattuale che ha natura pacificamente extra-contrattuale (cfr. Cass. 24738/2019).
In ogni caso, anche a voler superare questa evidente antinomia già
sufficiente a determinare il rigetto del motivo di gravame, della predetta responsabilità non sono ravvisabili i presupposti, presupponendo la stessa la violazione della regola di condotta di cui all'art. 1337 c.c.
Fermo restando che era circostanza nota ad ambo le parti, per quanto desumibile dalle e-mail, che ogni decisione relativa ai progetti di investimento degli impianti così come le modalità e condizioni di finanziamento dell'operazione sarebbero stata vagliata e sottoposta all'approvazione dell'investitore svizzero, avendo riguardo alle previsioni del testo contrattuale redatto dalla stessa non può Parte_1
ritenersi che essa abbia potuto fare ragionevole affidamento sul fatto che la propria attività di intermediazione creditizia sfociasse nella delibera di finanziamento. Come esposto, i term-sheet erano sottoposti all'approvazione, se del caso tacita, dell'incaricante “a suo insindacabile giudizio” e la delibera di finanziamento, ove non conforme al term-sheet accettato, può essere
“accettata o rigettata dal richiedente”; pertanto, il comportamento sulla base del quale l'appellante fonda l'invocata responsabilità non integra inadempimento contrattuale, ma neanche può costituire fonte di responsabilità precontrattuale, prevedendo il contratto anche la possibilità
di revoca del contratto prima della scadenza o di rinuncia del finanziamento, con diritto alla percezione delle penale, come esposto, solo in caso di approvazione del term-sheet.
Le medesime considerazioni rendono infondato il terzo motivo, non potendosi ravvisare nel comportamento dell'appellata la violazione del principio di buona fede contrattuale che possa rendere fondata la pretesa risarcitoria.
Anche l'ultimo motivo inerente la contraddittorietà nella liquidazione dei compensi professionali per la fase istruttoria è infondato.
L'art. 4 lett. C) del D.M. del 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria/di trattazione, nella quale rientra anche il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., senza che sia necessario per il sorgere del diritto al compenso lo svolgimento di attività istruttoria e peraltro il
Giudicante ha tenuto adeguatamente conto del mancato svolgimento di attività istruttoria laddove ha liquidato il compenso per tale fase in applicazione del parametro minimo.
Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 26,0001,00 ed € 52.000,00), ad eccezione della fase di
“trattazione” liquidata nel valore minimo tenuto conto dell'attività
difensiva espletata in relazione ad essa.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 1905/2020 pubblicata in data 28.09.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli