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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 20163/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20163/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, C.F. , nato a [...] il [...], entrambi residenti in
[...] C.F._2
RO (NA) alla Via F. Gioia, n. 101, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'abogado stabilito Gennaro Caruso, C.F. , ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio legale in Casal di Principe (CE) alla Via G. Parini, n. 2;
attori / opponenti
E
C.F. , nata il [...] a [...], ivi residente a[...] C.F._4
Chiasserivi, n. 71, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Carannante, , ed elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_5
suo studio in Napoli alla Via V. Colonna, n. 9; convenuta / opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 22.07.2023, ha intimato a e CP_1 Parte_3 Parte_1
di provvedere alla “demolizione del manufatto e delle opere realizzate in appoggio al muro di confine Parte_2
di proprietà di e descritte nella relazione tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. nonché il pagamento CP_1 Per_1
della complessiva somma di € 2.752,25 , di cui € 2.740,00 per rimborso delle spese della CTU ed € 412,25
per spese e compensi del precetto, sulla base della sentenza n. 4651/2023 del Tribunale di Napoli,
pubblicata il 05.05.2023, notificata unitamente al precetto.
e , con atto di citazione notificato in data 03.10.2023, si sono opposti al Parte_1 Parte_2
suddetto precetto ed hanno instaurato il presente giudizio lamentando sostanzialmente il proprio difetto di legittimazione in relazione all'intimazione a demolire, non essendo essi stati condannati a tale facere, come risulterebbe dal titolo esecutivo. Hanno, inoltre, dedotto che avverso la citata sentenza è stata proposta opposizione ex art. 404 c.p.c. da , dichiaratosi litisconsorte pretermesso. CP_2
L'opposta si è costituita in data 24.10.2023 contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con le note di trattazione dell'udienza 06.02.2025, depositate il 06.12.2024, l'opposta ha dedotto di aver richiesto la correzione della sentenza azionata nella parte in cui ha erroneamente omesso di indicare, tra le parti soccombenti, anche e , quali eredi di . Parte_1 Parte_2 Persona_2
Contestualmente ha depositato l'ordinanza del 17.06.2024 con cui il Tribunale di Napoli, nel corso del giudizio n. 18468/2023 r.g.a.c. di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., intrapreso da , ha CP_2
sospeso l'efficacia esecutiva della citata sentenza n. 4651/2023. Successivamente, con le note di trattazione dell'udienza 22.04.2025, l'opposta ha depositato l'ordinanza del
17.04.2025 con cui il Tribunale di Napoli ha accolto l'istanza di correzione della sentenza azionata.
Va anzitutto osservato che il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito dalla sentenza n. 4651/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 05.05.2023.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti hanno espressamente contestato il diritto della creditrice intimante a procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti.
La domanda, dunque, in conformità all'inequivoco tenore letterale dell'atto di opposizione e delle successive difese, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, comma 1,
c.p.c.
Inoltre, appare opportuno evidenziare come nel presente giudizio non assuma rilievo il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, adottato dal Tribunale con l'ordinanza del
17.06.2024, nel corso del giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c.
Invero, non ricorre un'ipotesi di caducazione del titolo (ciò che avrebbe determinato, in ogni caso, non già
l'accoglimento dell'opposizione, bensì la cessazione della materia del contendere e la decisione sulla soccombenza virtuale in relazione agli originari motivi nell'ottica del regolamento delle spese: Cass., S.U., n.
25478/2021), bensì unicamente di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sottesa al precetto opposto, la quale, quindi, ben potrebbe trovare reviviscenza all'esito di quel giudizio di opposizione di terzo.
Ne consegue la necessità di una decisione nel merito.
Con l'unico motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato il proprio difetto di legittimazione in relazione alla pronuncia di condanna al facere contenuta nella sentenza azionata, deducendo che essa non fosse rivolta nei loro confronti, dal momento che il Tribunale di Napoli aveva così statuito: “1. accoglie la
domanda proposta da e, per l'effetto, condanna , in proprio e nella qualità di erede di CP_1 Parte_3 Per_2 [
alla demolizione del manufatto e delle opere realizzate in appoggio al muro di confine di proprietà di
[...] CP_1
e descritte nella relazione tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. . Per_1
L'opposta, al riguardo, ha dedotto che tale mancanza costituisse un errore materiale della sentenza, di cui ha chiesto la correzione con istanza del 06.12.2024.
Ebbene, con ordinanza del 17.04.2025, il Tribunale ha accolto l'istanza di correzione e, in particolare, ha disposto la sostituzione, a pag. 11 della sentenza, al punto 1. del dispositivo “1. accoglie la domanda proposta da
e, per l'effetto, condanna , in proprio e nella qualità di erede di con il CP_1 Parte_3 Persona_2
periodo “1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna , in proprio e nella CP_1 Parte_3
qualità di erede di nonché e in qualità di eredi di . Persona_2 Parte_1 Parte_2 Persona_2
Pertanto, anche gli opponenti risultano essere destinatari della pronuncia di condanna alla demolizione indicata nel titolo e la loro doglianza, dunque, è infondata.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
In considerazione del fatto che l'intimante ha chiesto ed ottenuto la correzione del titolo azionato solo nel corso del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 19 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20163/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, C.F. , nato a [...] il [...], entrambi residenti in
[...] C.F._2
RO (NA) alla Via F. Gioia, n. 101, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'abogado stabilito Gennaro Caruso, C.F. , ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio legale in Casal di Principe (CE) alla Via G. Parini, n. 2;
attori / opponenti
E
C.F. , nata il [...] a [...], ivi residente a[...] C.F._4
Chiasserivi, n. 71, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Carannante, , ed elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_5
suo studio in Napoli alla Via V. Colonna, n. 9; convenuta / opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 22.07.2023, ha intimato a e CP_1 Parte_3 Parte_1
di provvedere alla “demolizione del manufatto e delle opere realizzate in appoggio al muro di confine Parte_2
di proprietà di e descritte nella relazione tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. nonché il pagamento CP_1 Per_1
della complessiva somma di € 2.752,25 , di cui € 2.740,00 per rimborso delle spese della CTU ed € 412,25
per spese e compensi del precetto, sulla base della sentenza n. 4651/2023 del Tribunale di Napoli,
pubblicata il 05.05.2023, notificata unitamente al precetto.
e , con atto di citazione notificato in data 03.10.2023, si sono opposti al Parte_1 Parte_2
suddetto precetto ed hanno instaurato il presente giudizio lamentando sostanzialmente il proprio difetto di legittimazione in relazione all'intimazione a demolire, non essendo essi stati condannati a tale facere, come risulterebbe dal titolo esecutivo. Hanno, inoltre, dedotto che avverso la citata sentenza è stata proposta opposizione ex art. 404 c.p.c. da , dichiaratosi litisconsorte pretermesso. CP_2
L'opposta si è costituita in data 24.10.2023 contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con le note di trattazione dell'udienza 06.02.2025, depositate il 06.12.2024, l'opposta ha dedotto di aver richiesto la correzione della sentenza azionata nella parte in cui ha erroneamente omesso di indicare, tra le parti soccombenti, anche e , quali eredi di . Parte_1 Parte_2 Persona_2
Contestualmente ha depositato l'ordinanza del 17.06.2024 con cui il Tribunale di Napoli, nel corso del giudizio n. 18468/2023 r.g.a.c. di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., intrapreso da , ha CP_2
sospeso l'efficacia esecutiva della citata sentenza n. 4651/2023. Successivamente, con le note di trattazione dell'udienza 22.04.2025, l'opposta ha depositato l'ordinanza del
17.04.2025 con cui il Tribunale di Napoli ha accolto l'istanza di correzione della sentenza azionata.
Va anzitutto osservato che il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito dalla sentenza n. 4651/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 05.05.2023.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti hanno espressamente contestato il diritto della creditrice intimante a procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti.
La domanda, dunque, in conformità all'inequivoco tenore letterale dell'atto di opposizione e delle successive difese, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, comma 1,
c.p.c.
Inoltre, appare opportuno evidenziare come nel presente giudizio non assuma rilievo il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, adottato dal Tribunale con l'ordinanza del
17.06.2024, nel corso del giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c.
Invero, non ricorre un'ipotesi di caducazione del titolo (ciò che avrebbe determinato, in ogni caso, non già
l'accoglimento dell'opposizione, bensì la cessazione della materia del contendere e la decisione sulla soccombenza virtuale in relazione agli originari motivi nell'ottica del regolamento delle spese: Cass., S.U., n.
25478/2021), bensì unicamente di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sottesa al precetto opposto, la quale, quindi, ben potrebbe trovare reviviscenza all'esito di quel giudizio di opposizione di terzo.
Ne consegue la necessità di una decisione nel merito.
Con l'unico motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato il proprio difetto di legittimazione in relazione alla pronuncia di condanna al facere contenuta nella sentenza azionata, deducendo che essa non fosse rivolta nei loro confronti, dal momento che il Tribunale di Napoli aveva così statuito: “1. accoglie la
domanda proposta da e, per l'effetto, condanna , in proprio e nella qualità di erede di CP_1 Parte_3 Per_2 [
alla demolizione del manufatto e delle opere realizzate in appoggio al muro di confine di proprietà di
[...] CP_1
e descritte nella relazione tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. . Per_1
L'opposta, al riguardo, ha dedotto che tale mancanza costituisse un errore materiale della sentenza, di cui ha chiesto la correzione con istanza del 06.12.2024.
Ebbene, con ordinanza del 17.04.2025, il Tribunale ha accolto l'istanza di correzione e, in particolare, ha disposto la sostituzione, a pag. 11 della sentenza, al punto 1. del dispositivo “1. accoglie la domanda proposta da
e, per l'effetto, condanna , in proprio e nella qualità di erede di con il CP_1 Parte_3 Persona_2
periodo “1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna , in proprio e nella CP_1 Parte_3
qualità di erede di nonché e in qualità di eredi di . Persona_2 Parte_1 Parte_2 Persona_2
Pertanto, anche gli opponenti risultano essere destinatari della pronuncia di condanna alla demolizione indicata nel titolo e la loro doglianza, dunque, è infondata.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
In considerazione del fatto che l'intimante ha chiesto ed ottenuto la correzione del titolo azionato solo nel corso del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 19 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale