Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4586 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
13.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Chiara Moscato, presso il cui studio elettivamente domicilia in MO AN (NA), alla via S. Domenico n.11, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Chiara Moscato, presso il cui studio elettivamente domicilia in MO AN (NA), alla via S. Domenico n.11, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 26.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
GI (NA) il 24.06.1984, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione sul visto del PM, il quale nulla opponeva.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa (nr.
4111/2018) emesso in data 12.04.2018 e depositato in cancelleria il 17.04.2018; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, le quali, a loro volta, rinviano ai patti di separazione che qui di seguito si trascrivono:
1) I coniugi vivranno separati e nel rispetto reciproco, liberi di porre la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale verrà assegnata alla SI.ra che ivi manterrà Parte_1 la propria residenza e vi abiterà assieme al figlio. Al riguardo il marito andrà ad abitare altrove portando via con sé i propri effetti personali ed i mobili di sua esclusiva proprietà;
3) Che le parti si impegnano reciprocamente a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio;
4) Il figlio pur essendo divenuto autosufficiente economicamente, continuerà Per_1
a convivere con la madre presso la residenza di quest'ultima che si trova in Via
Provinciale Fratta, 20 - 80020 Crispano (NA);
5) La SI.ra rinuncia all'assegno di mantenimento;
Parte_1
6) Le parti dichiarano che anche il figlio , di anni 33, è diventato Per_1 autosufficiente economicamente;
7) I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale sono lasciati di comune accordo alla moglie con facoltà per la stessa di disporne liberamente ed autonomamente;
8) Il SI. ritirerà dalla casa coniugale i propri effetti personali;
Controparte_1
9) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
10) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
11) Dichiarare la rinuncia della SI.ra , economicamente Parte_1 indipendente ed autosufficiente, alla corresponsione dell'assegno divorzile da parte del SI. . Controparte_1
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
3 Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, contratto in GI (NA) il 24.06.1984 (atto n.111, C.F._2
Parte II, Serie A, anno 1984);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di conSIlio del 21.3.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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