Articolo 11 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 aprile 1974
Art. 11.
Sono stabiliti nella somma di lire 12.345 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1972, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Entrata in vigore il 4 aprile 1974