TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32682 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023
promossa da:
CT TEAM S.R.L., con sede a Bergamo (BG), in persona del legale rappresentante ZK TI,
elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Rosario Sapuppo, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro
NZ TT in proprio e quale titolare dell'impresa individuale ON di ZO
TT, residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. Alberto
pagina 1 di 15 Pagani, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente CT Team s.r.l.: Voglia il Tribunale,
In via principale, di merito: accertare che l'importo di € 22.710,00, oltre IVA non era dovuto per mancanza di qualsivoglia ragione che legittimasse l'emissione della fattura n. 10 del 19 giugno 2023 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in carenza dei requisiti ex art. 633
c.p.c., condannando il sig. ZO TT, in proprio nonché quale titolare della ON, alla restituzione integrale di tale somma, oltre interessi, dalla data di pagamento sino al soddisfo;
In via riconvenzionale: accertare che la totale somma di € 155.293,00 di cui alla fattura n.9 del
15.03.2022 non era dovuta essendo tale fattura stata emessa in assenza di qualsivoglia attività
sottostante e per l'effetto condannare l'odierno convenuto, nelle qualità di cui in atti, alla restituzione di detta somma, oltre interessi dalla data di pagamento sino al soddisfo;
In via subordinata, riconvenzionale: qualora dovesse essere accertato che (i) la Società sia debitrice nei confronti della ON di ZO TT di qualsivoglia somma, e (ii) che la ON di ZO
TT ha indebitamente percepito la somma di € 155.293,00 di cui alla fattura n.9 del 15.03.2022
emessa senza alcuna causa, compensare tali somme le rispettive voci di debito/credito, condannando la
ON di ZO TT alla restituzione dell'eccedenza.
Con vittoria di spese di lite e competenze di causa, come per legge.
Nell'interesse dell'opposto ZO TT in proprio e quale titolare dell'impresa individuale
ON di ZO TT: Voglia il Tribunale,
pagina 2 di 15 Nel merito: rigettare l'opposizione promossa da CT Team s.r.l. con atto di citazione del 15 settembre
2023 siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte con la propria comparsa di costituzione e risposta;
e per l'effetto ed in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo n. 13342/2023 –
Ruolo Ingiunzioni 29427/2023 – Rep. 10457/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 12 agosto 2023;
accertare e dichiarare in ogni caso che CT Team s.r.l. è tenuta al pagamento in favore del Dott.
ZO TT dell'importo di € 37.771,20 di cui alle due fatture per cui è causa e, per l'effetto,
condannare CT Team s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Dott. ZO TT, dell'importo di € 37.771,20, portato in ogni e ciascuna delle fatture per cui è
causa - o di quella minore o maggiore somma che dovesse essere accertata di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.09.2023 la CT Team s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Milano in data 12.8.2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento immediato a favore di ZO TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON di ZO TT, della somma di € 37.771,20, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 9 e 10 del 19 giugno 2023, relative al compenso e al trattamento di fine mandato per la sua attività di amministratore delegato della società, emesse dalla impresa individuale
ON.
La società opponente riferiva, innanzitutto, che a seguito della notificazione da parte del TT
dell'atto di precetto per la somma di € 40.500,02, aveva eseguito il pagamento con bonifico bancario del 7.9.2023, salvo il diritto alla ripetizione all'esito del giudizio di opposizione.
pagina 3 di 15 A motivo di opposizione sosteneva, con riferimento al credito risultante dalla fattura n. 10/2023
dell'importo di € 27.706,20, recante la generica causale “PORZIONE ACCORDO AMM DELEGATO NON
SALDATO” che il documento fiscale era stato emesso dall'impresa individuale ON in mancanza di qualsiasi reale causa giustificatrice, non sussistendo fra le parti alcun accordo per il pagamento della somma in questione.
Riferiva, in particolare, che il TT era stato nominato amministratore delegato dall'assemblea dei soci di CT Team s.r.l. e che il consiglio di amministrazione del 5 gennaio 2022 gli aveva riconosciuto il diritto al compenso annuo di € 60.000 lordi da corrispondersi mensilmente, previa emissione di fattura da parte dell'impresa individuale ON a lui riferibile.
Il TT era, poi, stato revocato dalla carica per giusta causa il 28 novembre 2022 ma il compenso dovutogli per la durata del mandato di undici mesi, pari ad € 55.000, gli era stato integralmente e regolarmente pagato a seguito di emissione delle relative fatture da parte della ON, tanto è vero che su tale importo, nella fattura n. 9/2023, il TT aveva correttamente calcolato la somma dovutagli a titolo di trattamento di fine mandato.
Non sussisteva, pertanto, alcun diritto del TT al pagamento di ulteriori somme a titolo di compenso.
Non contestava, invece, di essere tenuta a pagare la somma pretesa dal TT con l'emissione della fattura n. 9/2023, in quanto relativa al trattamento di fine mandato espressamente previsto dalla delibera dell'assemblea dei soci di CT Team s.r.l. del 5 gennaio 2022 nella misura del 15%
dell'emolumento pagato per gli undici mesi di durata del mandato, pari alla somma di € 55.000,00, e dovuto, quindi, nella misura di € 8.250,00 oltre IVA, pari a complessivi € 10.065,00.
Il decreto ingiuntivo emesso per importo superiore all'entità effettiva del credito dovrebbe, quindi,
pagina 4 di 15 essere revocato.
La società opponente riferiva, inoltre, che il TT, durante il suo mandato di amministratore delegato,
si era appropriato indebitamente del denaro della società, ordinando alla responsabile della contabilità,
AR CO, di eseguire pagamenti non dovuti verso la sua impresa individuale ON per la somma di complessivi € 155.293,00 a saldo della fattura n. 9 del 15 marzo 2022, emessa per prestazioni inesistenti.
Chiedeva, pertanto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso per un importo superiore all'entità effettiva del credito con la restituzione integrale della somma versata in esecuzione dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di
€ 155.293, in via subordinata da compensare con le somme eventualmente dovute al TT con condanna alla restituzione dell'eccedenza.
Nel costituirsi in giudizio ZO TT contestava la fondatezza dell'opposizione proposta da CT
Team s.r.l., sostenendo che la fattura n. 10/ 2023 dell'importo di € 27.706,20 era stata emessa con riferimento al credito vantato come amministratore delegato per l' emolumento aggiuntivo consistente nel rimborso delle spese scolastiche della figlia, direttamente concordato con TI US ZK,
presidente del Consiglio di amministrazione di CT Team nonché “patron” della sua socia unica, la società di diritto turco Ctn Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, la quale, pur essendosi impegnata a farsene carico, non gli aveva corrisposto quanto pattuito.
Contestava, poi, anche la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto il pagamento della fattura n.9/2022 dell'importo di € 155.293,00
emessa dalla ON era stato eseguito con l'autorizzazione degli altri amministratori, a titolo di rimborso dei pagamenti effettuati alla Consulprof s.r.l. per l'attività di intermediazione compiuta in pagina 5 di 15 relazione all'aggiudicazione di due progetti – denominati AD e HA - da realizzare in Arabia
Saudita.
La sua impresa individuale ON si era, infatti, prestata ad interporsi alla società opponente sostenendo in proprio i costi dell'intermediazione compiuta dalla Consulprof s.r.l. in relazione all'aggiudicazione delle due commesse in Arabia Saudita, in quanto per ragioni di opportunità
geopolitica non doveva emergere “ufficialmente” il legame della fornitrice CT con la socia unica di nazionalità turca.
Sosteneva, quindi, di aver versato nell'interesse della società opponente alla Consulprof s.r.l., a titolo di compenso per l'attività di intermediazione, la somma di complessivi € 187.514,00 a pagamento di fatture emesse dalla Consulprof nei confronti di ON che facevano espresso riferimento alla società
opponente, recando la causale “MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT FEE FOR BUSINESS IN
MIDDLE EAST (CT TEAM S.R.L)”.
L'accordo per il rimborso della somma in questione risulterebbe chiaramente dalla corrispondenza intercorsa nel marzo 2021 tra lui, il CFO di CT Team, NN ZI, e l'impiegata amministrativa di
CT Team, AR CO ed era, pertanto, priva di fondamento la richiesta di restituzione della somma di € 155.203, costituente in realtà il rimborso parziale delle spese da lui “anticipate” tramite la
ON con riferimento alle commesse HA e AD.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso della trattazione il giudice istruttore, tentata inutilmente la conciliazione della lite e respinte le istanze istruttorie, rimetteva al Collegio per la decisione.
*****
pagina 6 di 15 L'opposizione deve essere accolta nei limiti in cui è risultata fondata.
Il tenore delle difese svolte dalle parti, confondendo sistematicamente nella prospettazione delle posizione giuridiche coinvolte le persone fisiche con le società di capitali attraverso cui avevano operato come soci o amministratori, impone preliminarmente di chiarire che, mentre non costituiscono centri di imputazione di posizioni giuridiche diversi la persona fisica del TT e la sua impresa individuale, nell'ambito dei rapporti societari lo schermo della personalità giuridica esclude qualsiasi possibilità di imputare alla società la volontà delle singole persone fisiche al di fuori del rapporto di immedesimazione organica. Né la pratica censurabile della “fatturazione” a soggetto diverso da quello effettivamente obbligato vale a costituire il titolo giuridico della pretesa vantata dalla società in mancanza di un impegno negoziale effettivamente assunto dall'ente tramite il suo organo amministrativo, sottostante al documento fiscale.
Ciò chiarito in linea generale, il motivo di opposizione formulato dalla società opponente con riferimento all'inesistenza del credito vantato dal TT nella sua qualità di amministratore delegato della CT a titolo di compenso sulla base della fattura n. 10 del 19 marzo 2023, emessa dalla sua impresa individuale ON, per la somma di € 27.706,20 è fondato.
Non costituisce oggetto di contestazione e risulta dalla documentazione allegata dalla società
opponente che il compenso riconosciuto al TT in relazione alla sua attività di amministratore delegato dal consiglio di amministrazione del 5 gennaio 2022 (v. doc. 5 di parte opponente) è stato integralmente e regolarmente pagato dalla società per la somma di € 55.000, corrispondente al compenso dovuto per gli undici mesi di durata dell'incarico (v. doc.
8-18 di parte opponente).
Dal verbale del cda del 5 gennaio 2022 che il TT ha invocato a fondamento della sua pretesa nel ricorso monitorio, ottenendo anche la provvisoria esecuzione del decreto, non risulta altro che la pagina 7 di 15 previsione per l'amministratore delegato del compenso annuo di € 60.000, già versato, e del
Trattamento di fine mandato in misura pari al 15%, senza alcun riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, a parte la stipulazione con una primaria compagnia di assicurazione della polizza c.d. D&O
a copertura della responsabilità degli amministratori ( v. doc. 5 e 6 di parte opponente).
Solo nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione il TT, a fronte della prova da parte della società opponente dell'integrale pagamento della somma dovuta a titolo di compenso, ha sostenuto, mutando la prospettazione originaria del ricorso monitorio, che la somma gli fosse dovuta a titolo di emolumento aggiuntivo della carica di amministratore delegato, consistente nel pagamento da parte della società opponente delle spese scolastiche della figlia, in forza di un accordo stretto con
TI US ZK, all'epoca Presidente del consiglio di amministrazione di CT Team e legale rappresentante della sua socia unica di diritto turco, Ctn Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.
A prescindere da ogni questione in ordine all'ammissibilità della modificazione della causa petendi
rispetto alla domanda formulata nel ricorso monitorio da parte dell'opposto, la nuova domanda proposta dal TT per ottenere, comunque, il pagamento della somma di 27.706,20 è priva di fondamento sin dalla sua prospettazione.
Come noto, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 c.c., dettato in materia di s.p.a., ma pacificamente ritenuto applicabile in via estensiva anche alle s.r.l., la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Pertanto, ogniqualvolta siano attribuite all'amministratore particolari cariche, come quella di amministratore delegato, l'eventuale remunerazione aggiuntiva deve risultare da apposita deliberazione del consiglio di amministrazione adottata su parere del collegio sindacale.
Solo la deliberazione del consiglio di amministrazione può, quindi, esprimere la volontà dell'ente e pagina 8 di 15 vincolare la società al pagamento al suo amministratore delegato dell'emolumento aggiuntivo mentre le sono inopponibili le eventuali intese raggiunte tra l'amministratore delegato ed il presidente del consiglio di amministratore o tra l'amministratore delegato ed il socio unico.
Nel caso in esame, come già sottolineato, il verbale del cda del 5 gennaio 2022 non riconosceva al
TT per la sua attività di amministratore delegata altra remunerazione che il compenso pacificamente già ricevuto mentre sono privi di efficacia vincolante per la società opponente gli accordi che il TT avrebbe raggiunto sull'emolumento aggiuntivo con il “Sig. TI US ZK (di
seguito “Sig. ZK”) – Presidente del Consiglio di Amministrazione di CT TEAM e tutt'ora
“patron” della società turca CTN MAKINA SANAYI VE TICARET NO TI (di seguito
“CTN MAKINA”) socio unico della medesima CT TEAM” per il pagamento dell'importo forfettariamente concordato di € 22.712,00 in relazione alle spese di istruzione della figlia (v. pag. 5-6
comparsa di costituzione e risposta).
Un accordo di questo tipo potrebbe vincolare, al più, il TI US ZK personalmente o la società
turca Ctn Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, ove il suo legale rappresentante ne avesse speso il nome, ma di certo non la CT Team s.r.l. la cui volontà in tal senso avrebbe potuto essere espressa solo da una delibera del suo consiglio di amministrazione.
Del resto, il fatto che l'obbligo di pagamento non gravasse sulla società opponente risulta anche dalla prospettazione del TT secondo cui l'importo in questione “- sebbene, come detto, rappresentasse
quota parte dell'emolumento del Dott. TT come Amministratore Delegato di CT TEAM – andava
fatturato nei confronti di CTN MAKINA” (v. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta) che probabilmente aveva assunto l'onere di provvedere al pagamento.
La stessa corrispondenza da cui, secondo la prospettazione del TT, dovrebbe risultare la prova pagina 9 di 15 dell'obbligo gravante sulla società opponente di pagare le spese della scuola della figlia smentisce l'assunto: la email del 23 luglio 2022 avente ad oggetto “Deniz Scholl”, relativa alla richiesta di pagamento delle spese in questione dell'anno precedente, è indirizzata al solo ZK TI ed è relativa ad una fattura emessa nei confronti della società turca, come si desume dalla denominazione dell'allegato “Fattura _0008_20220304_CTN_MAKINA_SANAYI_VE_TICARET_NO_TI(1).pdf”, ( v.
doc. 3 di parte opposta) mentre dal testo della lettera si evince che lo stesso TT per l'anno successivo aveva proposto al suo interlocutore di prendere i soldi da una non meglio definita società di
Dubai, affermando testualmente “I propose for next year I will take the money out of Dubai company,
do you agree?” (v. doc. 3 di parte opposta).
Anche la lettera in questione evidenzia che si trattava di un accordo per il pagamento delle spese scolastiche tra il TT e l'ZK TI che di volta in volta ne facevano ricadere l'onere su società
diverse ivi compresa la società turca che aveva alla fine onorato la fattura dell'anno prima (v. doc. 4 bis di parte opposta).
Nessun rilievo, tuttavia, possono assumere queste intese nei confronti della società opponente di diritto italiano la cui volontà in relazione alla remunerazione dell'amministratore, si ribadisce, può essere espressa solo attraverso una delibera del suo consiglio di amministrazione.
La pretesa del TT di ottenere dalla società opponente CT la somma di € 27.706,20, a titolo di emolumento aggiuntivo per l'attività di amministratore delegato è, pertanto, priva di fondamento giuridico.
Non costituisce, invece, oggetto contestazione tra le parti il credito di complessivi € 10.065,00, vantato dal TT a titolo di Trattamento di fine mandato, dovuto in forza della deliberazione del consiglio di amministrazione del 5 gennaio 2022 nella misura del 15% del compenso percepito di € 55.000 (v. doc.
pagina 10 di 15 5 di parte opponente).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto di ZO TT in proprio al pagamento da parte della CT
Team s.r.l. della somma di € 10.065 a titolo di TFM relativo alla carica di amministratore oltre interessi nella misura legale dalla scadenza della fattura del 19 giugno 2023 sino al saldo, intervenuto con bonifico bancario del 7 settembre 2023 (doc. 4 di parte opponente), per € 110,30, e così di complessivi
€ 10.175,30.
Il decreto ingiuntivo emesso per importo superiore all'effettiva entità del credito deve, pertanto, essere revocato con diritto della società opponente alla restituzione della somma versata in esecuzione dell'ingiunzione in misura eccedente l'effettiva consistenza del credito.
Dal momento che la società opponente risulta aver versato in esecuzione del decreto ingiuntivo la somma di complessivi € 40.500,02 con bonifico del 7 settembre 2023 eseguito a favore della ON di
ZO TT (v. doc. 4 di parte opponente) mentre il credito effettivo dell'opposto ammonta solo ad
€ 10.175,30, la ON di ZO TT deve essere condannata alla restituzione della somma indebitamente ricevuta dal TT di € 30.324,72.
Procedendo all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente per ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma € 155.293 indebitamente pagata all'impresa individuale del TT, in forza della fattura n. 9 del 15 marzo 2022 emessa con la causale “sign in
bonus success fee” per prestazioni inesistenti, la società opponente ha sostenuto che il TT,
approfittando della carica di amministratore delegato e del rapporto gerarchico con l'incaricata della contabilità AR CO, avrebbe indebitamente distratto le risorse sociali, ordinando a favore della sua impresa individuale l'esecuzione di pagamenti non dovuti.
Nella situazione descritta grava, quindi, sull'amministratore che ha eseguito il pagamento in conflitto di pagina 11 di 15 interessi provare l'esistenza del titolo oltre che dell'autorizzazione dell'organo amministrativo ad assumere l'obbligazione con sé stesso, ai sensi dell'art. 1395 c.c.
Al riguardo il TT si è limitato a sostenere di essere stato incaricato dal ZK TI di utilizzare la sua impresa individuale ON come soggetto interposto nella trattazione per conto della CT Team di due commesse in Arabia Saudita ove la situazione geopolitica impediva di operare a società, come l'opponente, partecipate da soggetti di nazionalità turca, e di aver anticipato, in questo contesto, le spese relative al pagamento del corrispettivo dell'attività di intermediazione svolta dalla Consulprof
s.r.l., pagando, tramite la sua impresa individuale ON, le fatture per complessivi € 187.514 emesse da Consulprof nei suoi confronti con la causale “MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT FEE
FOR BUSINESS IN MIDDLE EAST (CT TEAM S.R.L)”, come risulterebbe dalla quietanza di pagamento della stessa intermediaria ( v. doc. 8 e 11 allegati al fascicolo di parte opposta).
Tuttavia, anche in questo caso, l'opposto confonde gli opachi accordi stretti personalmente via chat con
ZK TI per l'elargizione di un non meglio definito “regalo” da fare per “ottenere i risultati” o per l'esecuzione di pagamenti connessi al progetto HA (v. doc. 10 di parte opposta), con l'assunzione di impegni negoziali per conto e nell'interesse della società opponente che rappresentava.
Né la semplice autorizzazione di OR TI, presidente del consiglio di amministrazione a pagare una delle fatture in questione che, peraltro, non emerge dallo scambio di corrispondenza del 18 marzo
2021 (v. doc. 9 di parte opposta ove non risulta in alcun modo identificabile la fattura a cui si stanno riferendo gli interlocutori), sarebbe stata sufficiente alla valida conclusione da parte del TT come amministratore delegato della società opponente del contratto con sé stesso, avente ad oggetto la restituzione della somma asseritamente pagata all' intermediaria.
Neanche sussiste, comunque, la prova dell'effettivo pagamento con i previsti bonifici bancari da parte pagina 12 di 15 della ON delle fatture della Consulprof s.r.l. (v. doc. 8 di parte opposta), non essendo la quietanza rilasciata dall'intermediaria, nell'opacità della vicenda desumibile dalle interlocuzioni richiamate,
sufficiente a dimostrare in giudizio alcunché in mancanza della produzione dei bonifici attestanti l'effettivo passaggio di denaro fra le due imprese.
Del resto anche a voler dar credito alla versione dell'opposto, non si comprende come mai la fattura della ON n. 9 del 15 marzo 2022, asseritamente relativa al rimborso delle spese sostenute per pagare il corrispettivo dell'attività di intermediazione della Consulprof s.r.l., sarebbe stata emessa nei confronti della società opponente, prima ancora della scadenza di una sola delle fatture emesse dalla
Consulprof nei confronti della ON, da pagarsi tra il 30 marzo 2022 ed il 30.11.2022 con bonifico bancario (v. doc. 8 di parte opposta).
In mancanza di prova dell'esistenza del titolo sottostante al pagamento della somma di € 155.293 da parte della società opponente a favore della ON, la domanda riconvenzionale di restituzione dell'indebito deve essere accolta.
Il TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON, deve essere condannato a restituire alla CT Team s.r.l. la somma di € 155.293 oltre interessi nella misura legale dai singoli pagamenti,
intervenuti il 17.3.2022 per la somma di € 65.000, il 01.04.2022 per la somma di € 40.000, il 19.4.2022
per la somma di € 30.293 e il 10.5.2022 per la somma di € 20.000 (v. doc. 20 di parte opponente), sino al saldo, dovendo escludersi, nel contesto descritto, la buona fede dell'accipiens al momento della recezione del pagamento in ordine all' imputabilità alla società del debito.
La soccombenza prevalente implica la condanna dell'opposto ZO TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON, al pagamento a favore della società opponente CT Team s.r.l. delle spese processuali che si liquidano in € 406,50 per spese, € 14.000 per compenso oltre al 15% per spese pagina 13 di 15 generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 32682/2023 promossa da CT TEAM
S.R.L. contro NZ TT in proprio e quale titolare dell'impresa individuale ON
di ZO TT, con atto di citazione notificato il 15.9.2023 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 13342/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 12 agosto 2023 a favore di ON di ZO TT
contro
CT Team s.r.l. per la somma di € 37.771,20 oltre interessi e spese;
2) accertato il diritto di ZO TT al pagamento da parte della CT Team s.r.l. della somma di
€ 10.175,30 a titolo di trattamento di fine mandato ed interessi nella misura legale sino al 7.9.2023,
condanna ZO TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON, alla restituzione a favore della CT Team della somma di € 30.324,72 indebitamente percepita in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato, oltre interessi nella misura legale dal 7.9.2023 sino al saldo;
3) condanna, altresì, ZO TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON, alla restituzione alla CT Team s.r.l. della somma di € 155.293 oltre interessi nella misura legale dai singoli pagamenti, intervenuti il 17.3.2022 per la somma di € 65.000, il 01.04.2022 per la somma di €
40.000, il 19.4.2022 per la somma di € 30.293 e il 10.5.2022 per la somma di € 20.000, sino al saldo;
4) condanna ZO TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON, al pagamento a favore di CT Team s.r.l. delle spese processuali che liquida in € 406,50 per spese, € 14.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 13 febbraio 2025
pagina 14 di 15 Il Giudice est.
Daniela Marconi
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32682 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023
promossa da:
CT TEAM S.R.L., con sede a Bergamo (BG), in persona del legale rappresentante ZK TI,
elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Rosario Sapuppo, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro
NZ TT in proprio e quale titolare dell'impresa individuale ON di ZO
TT, residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. Alberto
pagina 1 di 15 Pagani, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente CT Team s.r.l.: Voglia il Tribunale,
In via principale, di merito: accertare che l'importo di € 22.710,00, oltre IVA non era dovuto per mancanza di qualsivoglia ragione che legittimasse l'emissione della fattura n. 10 del 19 giugno 2023 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in carenza dei requisiti ex art. 633
c.p.c., condannando il sig. ZO TT, in proprio nonché quale titolare della ON, alla restituzione integrale di tale somma, oltre interessi, dalla data di pagamento sino al soddisfo;
In via riconvenzionale: accertare che la totale somma di € 155.293,00 di cui alla fattura n.9 del
15.03.2022 non era dovuta essendo tale fattura stata emessa in assenza di qualsivoglia attività
sottostante e per l'effetto condannare l'odierno convenuto, nelle qualità di cui in atti, alla restituzione di detta somma, oltre interessi dalla data di pagamento sino al soddisfo;
In via subordinata, riconvenzionale: qualora dovesse essere accertato che (i) la Società sia debitrice nei confronti della ON di ZO TT di qualsivoglia somma, e (ii) che la ON di ZO
TT ha indebitamente percepito la somma di € 155.293,00 di cui alla fattura n.9 del 15.03.2022
emessa senza alcuna causa, compensare tali somme le rispettive voci di debito/credito, condannando la
ON di ZO TT alla restituzione dell'eccedenza.
Con vittoria di spese di lite e competenze di causa, come per legge.
Nell'interesse dell'opposto ZO TT in proprio e quale titolare dell'impresa individuale
ON di ZO TT: Voglia il Tribunale,
pagina 2 di 15 Nel merito: rigettare l'opposizione promossa da CT Team s.r.l. con atto di citazione del 15 settembre
2023 siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte con la propria comparsa di costituzione e risposta;
e per l'effetto ed in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo n. 13342/2023 –
Ruolo Ingiunzioni 29427/2023 – Rep. 10457/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 12 agosto 2023;
accertare e dichiarare in ogni caso che CT Team s.r.l. è tenuta al pagamento in favore del Dott.
ZO TT dell'importo di € 37.771,20 di cui alle due fatture per cui è causa e, per l'effetto,
condannare CT Team s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Dott. ZO TT, dell'importo di € 37.771,20, portato in ogni e ciascuna delle fatture per cui è
causa - o di quella minore o maggiore somma che dovesse essere accertata di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.09.2023 la CT Team s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Milano in data 12.8.2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento immediato a favore di ZO TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON di ZO TT, della somma di € 37.771,20, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 9 e 10 del 19 giugno 2023, relative al compenso e al trattamento di fine mandato per la sua attività di amministratore delegato della società, emesse dalla impresa individuale
ON.
La società opponente riferiva, innanzitutto, che a seguito della notificazione da parte del TT
dell'atto di precetto per la somma di € 40.500,02, aveva eseguito il pagamento con bonifico bancario del 7.9.2023, salvo il diritto alla ripetizione all'esito del giudizio di opposizione.
pagina 3 di 15 A motivo di opposizione sosteneva, con riferimento al credito risultante dalla fattura n. 10/2023
dell'importo di € 27.706,20, recante la generica causale “PORZIONE ACCORDO AMM DELEGATO NON
SALDATO” che il documento fiscale era stato emesso dall'impresa individuale ON in mancanza di qualsiasi reale causa giustificatrice, non sussistendo fra le parti alcun accordo per il pagamento della somma in questione.
Riferiva, in particolare, che il TT era stato nominato amministratore delegato dall'assemblea dei soci di CT Team s.r.l. e che il consiglio di amministrazione del 5 gennaio 2022 gli aveva riconosciuto il diritto al compenso annuo di € 60.000 lordi da corrispondersi mensilmente, previa emissione di fattura da parte dell'impresa individuale ON a lui riferibile.
Il TT era, poi, stato revocato dalla carica per giusta causa il 28 novembre 2022 ma il compenso dovutogli per la durata del mandato di undici mesi, pari ad € 55.000, gli era stato integralmente e regolarmente pagato a seguito di emissione delle relative fatture da parte della ON, tanto è vero che su tale importo, nella fattura n. 9/2023, il TT aveva correttamente calcolato la somma dovutagli a titolo di trattamento di fine mandato.
Non sussisteva, pertanto, alcun diritto del TT al pagamento di ulteriori somme a titolo di compenso.
Non contestava, invece, di essere tenuta a pagare la somma pretesa dal TT con l'emissione della fattura n. 9/2023, in quanto relativa al trattamento di fine mandato espressamente previsto dalla delibera dell'assemblea dei soci di CT Team s.r.l. del 5 gennaio 2022 nella misura del 15%
dell'emolumento pagato per gli undici mesi di durata del mandato, pari alla somma di € 55.000,00, e dovuto, quindi, nella misura di € 8.250,00 oltre IVA, pari a complessivi € 10.065,00.
Il decreto ingiuntivo emesso per importo superiore all'entità effettiva del credito dovrebbe, quindi,
pagina 4 di 15 essere revocato.
La società opponente riferiva, inoltre, che il TT, durante il suo mandato di amministratore delegato,
si era appropriato indebitamente del denaro della società, ordinando alla responsabile della contabilità,
AR CO, di eseguire pagamenti non dovuti verso la sua impresa individuale ON per la somma di complessivi € 155.293,00 a saldo della fattura n. 9 del 15 marzo 2022, emessa per prestazioni inesistenti.
Chiedeva, pertanto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso per un importo superiore all'entità effettiva del credito con la restituzione integrale della somma versata in esecuzione dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di
€ 155.293, in via subordinata da compensare con le somme eventualmente dovute al TT con condanna alla restituzione dell'eccedenza.
Nel costituirsi in giudizio ZO TT contestava la fondatezza dell'opposizione proposta da CT
Team s.r.l., sostenendo che la fattura n. 10/ 2023 dell'importo di € 27.706,20 era stata emessa con riferimento al credito vantato come amministratore delegato per l' emolumento aggiuntivo consistente nel rimborso delle spese scolastiche della figlia, direttamente concordato con TI US ZK,
presidente del Consiglio di amministrazione di CT Team nonché “patron” della sua socia unica, la società di diritto turco Ctn Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, la quale, pur essendosi impegnata a farsene carico, non gli aveva corrisposto quanto pattuito.
Contestava, poi, anche la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto il pagamento della fattura n.9/2022 dell'importo di € 155.293,00
emessa dalla ON era stato eseguito con l'autorizzazione degli altri amministratori, a titolo di rimborso dei pagamenti effettuati alla Consulprof s.r.l. per l'attività di intermediazione compiuta in pagina 5 di 15 relazione all'aggiudicazione di due progetti – denominati AD e HA - da realizzare in Arabia
Saudita.
La sua impresa individuale ON si era, infatti, prestata ad interporsi alla società opponente sostenendo in proprio i costi dell'intermediazione compiuta dalla Consulprof s.r.l. in relazione all'aggiudicazione delle due commesse in Arabia Saudita, in quanto per ragioni di opportunità
geopolitica non doveva emergere “ufficialmente” il legame della fornitrice CT con la socia unica di nazionalità turca.
Sosteneva, quindi, di aver versato nell'interesse della società opponente alla Consulprof s.r.l., a titolo di compenso per l'attività di intermediazione, la somma di complessivi € 187.514,00 a pagamento di fatture emesse dalla Consulprof nei confronti di ON che facevano espresso riferimento alla società
opponente, recando la causale “MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT FEE FOR BUSINESS IN
MIDDLE EAST (CT TEAM S.R.L)”.
L'accordo per il rimborso della somma in questione risulterebbe chiaramente dalla corrispondenza intercorsa nel marzo 2021 tra lui, il CFO di CT Team, NN ZI, e l'impiegata amministrativa di
CT Team, AR CO ed era, pertanto, priva di fondamento la richiesta di restituzione della somma di € 155.203, costituente in realtà il rimborso parziale delle spese da lui “anticipate” tramite la
ON con riferimento alle commesse HA e AD.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso della trattazione il giudice istruttore, tentata inutilmente la conciliazione della lite e respinte le istanze istruttorie, rimetteva al Collegio per la decisione.
*****
pagina 6 di 15 L'opposizione deve essere accolta nei limiti in cui è risultata fondata.
Il tenore delle difese svolte dalle parti, confondendo sistematicamente nella prospettazione delle posizione giuridiche coinvolte le persone fisiche con le società di capitali attraverso cui avevano operato come soci o amministratori, impone preliminarmente di chiarire che, mentre non costituiscono centri di imputazione di posizioni giuridiche diversi la persona fisica del TT e la sua impresa individuale, nell'ambito dei rapporti societari lo schermo della personalità giuridica esclude qualsiasi possibilità di imputare alla società la volontà delle singole persone fisiche al di fuori del rapporto di immedesimazione organica. Né la pratica censurabile della “fatturazione” a soggetto diverso da quello effettivamente obbligato vale a costituire il titolo giuridico della pretesa vantata dalla società in mancanza di un impegno negoziale effettivamente assunto dall'ente tramite il suo organo amministrativo, sottostante al documento fiscale.
Ciò chiarito in linea generale, il motivo di opposizione formulato dalla società opponente con riferimento all'inesistenza del credito vantato dal TT nella sua qualità di amministratore delegato della CT a titolo di compenso sulla base della fattura n. 10 del 19 marzo 2023, emessa dalla sua impresa individuale ON, per la somma di € 27.706,20 è fondato.
Non costituisce oggetto di contestazione e risulta dalla documentazione allegata dalla società
opponente che il compenso riconosciuto al TT in relazione alla sua attività di amministratore delegato dal consiglio di amministrazione del 5 gennaio 2022 (v. doc. 5 di parte opponente) è stato integralmente e regolarmente pagato dalla società per la somma di € 55.000, corrispondente al compenso dovuto per gli undici mesi di durata dell'incarico (v. doc.
8-18 di parte opponente).
Dal verbale del cda del 5 gennaio 2022 che il TT ha invocato a fondamento della sua pretesa nel ricorso monitorio, ottenendo anche la provvisoria esecuzione del decreto, non risulta altro che la pagina 7 di 15 previsione per l'amministratore delegato del compenso annuo di € 60.000, già versato, e del
Trattamento di fine mandato in misura pari al 15%, senza alcun riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, a parte la stipulazione con una primaria compagnia di assicurazione della polizza c.d. D&O
a copertura della responsabilità degli amministratori ( v. doc. 5 e 6 di parte opponente).
Solo nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione il TT, a fronte della prova da parte della società opponente dell'integrale pagamento della somma dovuta a titolo di compenso, ha sostenuto, mutando la prospettazione originaria del ricorso monitorio, che la somma gli fosse dovuta a titolo di emolumento aggiuntivo della carica di amministratore delegato, consistente nel pagamento da parte della società opponente delle spese scolastiche della figlia, in forza di un accordo stretto con
TI US ZK, all'epoca Presidente del consiglio di amministrazione di CT Team e legale rappresentante della sua socia unica di diritto turco, Ctn Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.
A prescindere da ogni questione in ordine all'ammissibilità della modificazione della causa petendi
rispetto alla domanda formulata nel ricorso monitorio da parte dell'opposto, la nuova domanda proposta dal TT per ottenere, comunque, il pagamento della somma di 27.706,20 è priva di fondamento sin dalla sua prospettazione.
Come noto, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 c.c., dettato in materia di s.p.a., ma pacificamente ritenuto applicabile in via estensiva anche alle s.r.l., la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Pertanto, ogniqualvolta siano attribuite all'amministratore particolari cariche, come quella di amministratore delegato, l'eventuale remunerazione aggiuntiva deve risultare da apposita deliberazione del consiglio di amministrazione adottata su parere del collegio sindacale.
Solo la deliberazione del consiglio di amministrazione può, quindi, esprimere la volontà dell'ente e pagina 8 di 15 vincolare la società al pagamento al suo amministratore delegato dell'emolumento aggiuntivo mentre le sono inopponibili le eventuali intese raggiunte tra l'amministratore delegato ed il presidente del consiglio di amministratore o tra l'amministratore delegato ed il socio unico.
Nel caso in esame, come già sottolineato, il verbale del cda del 5 gennaio 2022 non riconosceva al
TT per la sua attività di amministratore delegata altra remunerazione che il compenso pacificamente già ricevuto mentre sono privi di efficacia vincolante per la società opponente gli accordi che il TT avrebbe raggiunto sull'emolumento aggiuntivo con il “Sig. TI US ZK (di
seguito “Sig. ZK”) – Presidente del Consiglio di Amministrazione di CT TEAM e tutt'ora
“patron” della società turca CTN MAKINA SANAYI VE TICARET NO TI (di seguito
“CTN MAKINA”) socio unico della medesima CT TEAM” per il pagamento dell'importo forfettariamente concordato di € 22.712,00 in relazione alle spese di istruzione della figlia (v. pag. 5-6
comparsa di costituzione e risposta).
Un accordo di questo tipo potrebbe vincolare, al più, il TI US ZK personalmente o la società
turca Ctn Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, ove il suo legale rappresentante ne avesse speso il nome, ma di certo non la CT Team s.r.l. la cui volontà in tal senso avrebbe potuto essere espressa solo da una delibera del suo consiglio di amministrazione.
Del resto, il fatto che l'obbligo di pagamento non gravasse sulla società opponente risulta anche dalla prospettazione del TT secondo cui l'importo in questione “- sebbene, come detto, rappresentasse
quota parte dell'emolumento del Dott. TT come Amministratore Delegato di CT TEAM – andava
fatturato nei confronti di CTN MAKINA” (v. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta) che probabilmente aveva assunto l'onere di provvedere al pagamento.
La stessa corrispondenza da cui, secondo la prospettazione del TT, dovrebbe risultare la prova pagina 9 di 15 dell'obbligo gravante sulla società opponente di pagare le spese della scuola della figlia smentisce l'assunto: la email del 23 luglio 2022 avente ad oggetto “Deniz Scholl”, relativa alla richiesta di pagamento delle spese in questione dell'anno precedente, è indirizzata al solo ZK TI ed è relativa ad una fattura emessa nei confronti della società turca, come si desume dalla denominazione dell'allegato “Fattura _0008_20220304_CTN_MAKINA_SANAYI_VE_TICARET_NO_TI(1).pdf”, ( v.
doc. 3 di parte opposta) mentre dal testo della lettera si evince che lo stesso TT per l'anno successivo aveva proposto al suo interlocutore di prendere i soldi da una non meglio definita società di
Dubai, affermando testualmente “I propose for next year I will take the money out of Dubai company,
do you agree?” (v. doc. 3 di parte opposta).
Anche la lettera in questione evidenzia che si trattava di un accordo per il pagamento delle spese scolastiche tra il TT e l'ZK TI che di volta in volta ne facevano ricadere l'onere su società
diverse ivi compresa la società turca che aveva alla fine onorato la fattura dell'anno prima (v. doc. 4 bis di parte opposta).
Nessun rilievo, tuttavia, possono assumere queste intese nei confronti della società opponente di diritto italiano la cui volontà in relazione alla remunerazione dell'amministratore, si ribadisce, può essere espressa solo attraverso una delibera del suo consiglio di amministrazione.
La pretesa del TT di ottenere dalla società opponente CT la somma di € 27.706,20, a titolo di emolumento aggiuntivo per l'attività di amministratore delegato è, pertanto, priva di fondamento giuridico.
Non costituisce, invece, oggetto contestazione tra le parti il credito di complessivi € 10.065,00, vantato dal TT a titolo di Trattamento di fine mandato, dovuto in forza della deliberazione del consiglio di amministrazione del 5 gennaio 2022 nella misura del 15% del compenso percepito di € 55.000 (v. doc.
pagina 10 di 15 5 di parte opponente).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto di ZO TT in proprio al pagamento da parte della CT
Team s.r.l. della somma di € 10.065 a titolo di TFM relativo alla carica di amministratore oltre interessi nella misura legale dalla scadenza della fattura del 19 giugno 2023 sino al saldo, intervenuto con bonifico bancario del 7 settembre 2023 (doc. 4 di parte opponente), per € 110,30, e così di complessivi
€ 10.175,30.
Il decreto ingiuntivo emesso per importo superiore all'effettiva entità del credito deve, pertanto, essere revocato con diritto della società opponente alla restituzione della somma versata in esecuzione dell'ingiunzione in misura eccedente l'effettiva consistenza del credito.
Dal momento che la società opponente risulta aver versato in esecuzione del decreto ingiuntivo la somma di complessivi € 40.500,02 con bonifico del 7 settembre 2023 eseguito a favore della ON di
ZO TT (v. doc. 4 di parte opponente) mentre il credito effettivo dell'opposto ammonta solo ad
€ 10.175,30, la ON di ZO TT deve essere condannata alla restituzione della somma indebitamente ricevuta dal TT di € 30.324,72.
Procedendo all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente per ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma € 155.293 indebitamente pagata all'impresa individuale del TT, in forza della fattura n. 9 del 15 marzo 2022 emessa con la causale “sign in
bonus success fee” per prestazioni inesistenti, la società opponente ha sostenuto che il TT,
approfittando della carica di amministratore delegato e del rapporto gerarchico con l'incaricata della contabilità AR CO, avrebbe indebitamente distratto le risorse sociali, ordinando a favore della sua impresa individuale l'esecuzione di pagamenti non dovuti.
Nella situazione descritta grava, quindi, sull'amministratore che ha eseguito il pagamento in conflitto di pagina 11 di 15 interessi provare l'esistenza del titolo oltre che dell'autorizzazione dell'organo amministrativo ad assumere l'obbligazione con sé stesso, ai sensi dell'art. 1395 c.c.
Al riguardo il TT si è limitato a sostenere di essere stato incaricato dal ZK TI di utilizzare la sua impresa individuale ON come soggetto interposto nella trattazione per conto della CT Team di due commesse in Arabia Saudita ove la situazione geopolitica impediva di operare a società, come l'opponente, partecipate da soggetti di nazionalità turca, e di aver anticipato, in questo contesto, le spese relative al pagamento del corrispettivo dell'attività di intermediazione svolta dalla Consulprof
s.r.l., pagando, tramite la sua impresa individuale ON, le fatture per complessivi € 187.514 emesse da Consulprof nei suoi confronti con la causale “MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT FEE
FOR BUSINESS IN MIDDLE EAST (CT TEAM S.R.L)”, come risulterebbe dalla quietanza di pagamento della stessa intermediaria ( v. doc. 8 e 11 allegati al fascicolo di parte opposta).
Tuttavia, anche in questo caso, l'opposto confonde gli opachi accordi stretti personalmente via chat con
ZK TI per l'elargizione di un non meglio definito “regalo” da fare per “ottenere i risultati” o per l'esecuzione di pagamenti connessi al progetto HA (v. doc. 10 di parte opposta), con l'assunzione di impegni negoziali per conto e nell'interesse della società opponente che rappresentava.
Né la semplice autorizzazione di OR TI, presidente del consiglio di amministrazione a pagare una delle fatture in questione che, peraltro, non emerge dallo scambio di corrispondenza del 18 marzo
2021 (v. doc. 9 di parte opposta ove non risulta in alcun modo identificabile la fattura a cui si stanno riferendo gli interlocutori), sarebbe stata sufficiente alla valida conclusione da parte del TT come amministratore delegato della società opponente del contratto con sé stesso, avente ad oggetto la restituzione della somma asseritamente pagata all' intermediaria.
Neanche sussiste, comunque, la prova dell'effettivo pagamento con i previsti bonifici bancari da parte pagina 12 di 15 della ON delle fatture della Consulprof s.r.l. (v. doc. 8 di parte opposta), non essendo la quietanza rilasciata dall'intermediaria, nell'opacità della vicenda desumibile dalle interlocuzioni richiamate,
sufficiente a dimostrare in giudizio alcunché in mancanza della produzione dei bonifici attestanti l'effettivo passaggio di denaro fra le due imprese.
Del resto anche a voler dar credito alla versione dell'opposto, non si comprende come mai la fattura della ON n. 9 del 15 marzo 2022, asseritamente relativa al rimborso delle spese sostenute per pagare il corrispettivo dell'attività di intermediazione della Consulprof s.r.l., sarebbe stata emessa nei confronti della società opponente, prima ancora della scadenza di una sola delle fatture emesse dalla
Consulprof nei confronti della ON, da pagarsi tra il 30 marzo 2022 ed il 30.11.2022 con bonifico bancario (v. doc. 8 di parte opposta).
In mancanza di prova dell'esistenza del titolo sottostante al pagamento della somma di € 155.293 da parte della società opponente a favore della ON, la domanda riconvenzionale di restituzione dell'indebito deve essere accolta.
Il TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON, deve essere condannato a restituire alla CT Team s.r.l. la somma di € 155.293 oltre interessi nella misura legale dai singoli pagamenti,
intervenuti il 17.3.2022 per la somma di € 65.000, il 01.04.2022 per la somma di € 40.000, il 19.4.2022
per la somma di € 30.293 e il 10.5.2022 per la somma di € 20.000 (v. doc. 20 di parte opponente), sino al saldo, dovendo escludersi, nel contesto descritto, la buona fede dell'accipiens al momento della recezione del pagamento in ordine all' imputabilità alla società del debito.
La soccombenza prevalente implica la condanna dell'opposto ZO TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON, al pagamento a favore della società opponente CT Team s.r.l. delle spese processuali che si liquidano in € 406,50 per spese, € 14.000 per compenso oltre al 15% per spese pagina 13 di 15 generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 32682/2023 promossa da CT TEAM
S.R.L. contro NZ TT in proprio e quale titolare dell'impresa individuale ON
di ZO TT, con atto di citazione notificato il 15.9.2023 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 13342/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 12 agosto 2023 a favore di ON di ZO TT
contro
CT Team s.r.l. per la somma di € 37.771,20 oltre interessi e spese;
2) accertato il diritto di ZO TT al pagamento da parte della CT Team s.r.l. della somma di
€ 10.175,30 a titolo di trattamento di fine mandato ed interessi nella misura legale sino al 7.9.2023,
condanna ZO TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON, alla restituzione a favore della CT Team della somma di € 30.324,72 indebitamente percepita in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato, oltre interessi nella misura legale dal 7.9.2023 sino al saldo;
3) condanna, altresì, ZO TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON, alla restituzione alla CT Team s.r.l. della somma di € 155.293 oltre interessi nella misura legale dai singoli pagamenti, intervenuti il 17.3.2022 per la somma di € 65.000, il 01.04.2022 per la somma di €
40.000, il 19.4.2022 per la somma di € 30.293 e il 10.5.2022 per la somma di € 20.000, sino al saldo;
4) condanna ZO TT, anche quale titolare dell'impresa individuale ON, al pagamento a favore di CT Team s.r.l. delle spese processuali che liquida in € 406,50 per spese, € 14.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 13 febbraio 2025
pagina 14 di 15 Il Giudice est.
Daniela Marconi
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 15 di 15