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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3303/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SCHIRATTI PATRIZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to LUTTEROTTI ELEONORA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
divorziati con sentenza n. 338/2017, pubblicata il 12/05/2017 – Tribunale
ordinario di Pordenone – R.G. n. 354/2017, modificata con decreto Cron. n.
7459/2017 del 28/11/2017 – Tribunale ordinario di Pordenone – R.G. n.
3662/2017;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
1 05/05/2009;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 25/11/2024 e cioè “1. Affidarsi congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la mamma;
2. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione,
alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative la figlia senza coinvolgere nelle decisioni i rispettivi nuovi coniugi e/o compagni;
3. trascorrerà con il papà, salvo diversi accordi e, comunque, Per_1
compatibilmente con i desideri, interessi e gli impegni scolastici della minore,
le giornate previste nel seguente calendario:
- settimana 1): dal giovedì, dall'uscita di scuola, con pernotto;
- settimana 2): dal giovedì, al termine della scuola, al lunedì mattina;
4. le vacanze natalizie saranno alternate di anno in anno tra i due genitori, dal
24.12.al 1.01 e dal 1.01 al 6.01;
5. le vacanze Pasquali saranno suddivise a metà tra i due genitori alternando la giornata di Pasqua con quella di Pasquetta;
6. le vacanze estive saranno programmate con preavviso di ciascun genitore entra il 30 maggio di ogni anno, con intesa che il genitore che comunicherà il piano di vacanza per primo, prevarrà sul programma dell'altro;
7. Il padre, entro il 15 di ogni mese, dal mese di luglio 2024, verserà alla SI.ra
, in forma tracciabile, la somma di € 150,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
8. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra ; CP_1
2 9. le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Pordenone, che qui si intende integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% tra i genitori. I genitori, con riferimento alla spese per i farmaci, concordano nella suddivisione giusta metà della spesa per i farmaci con prescrizione medica specialistica (a titolo esemplifictaivo e non esaustivo,
antibiotici, creme specifiche per problemi dermatologici, pillola anticoncezionale etc), mentre con riferimento ai farmaci da banco (tachipirina,
collirio non antibiotico, analgesici etc ) - considerato il fatto che sono in uso in ogni nucleo famigliare - i genitori concordano nel fare rientrare tali spese nel contributo al amnteniemnto ordinario. (doc. 10 protocollo spese straordinarie
sottoscritto dalle parti);
10. I genitori si accordano affinché l'importo a saldo contenuto nel libretto postale n. 000049301051 rilasciato il 20.09.2018 intestato ad dove Per_1
confluiva l'indennità di frequenza corrisposta ad dall'Inps sia messo Per_1
integralmente nella disponibilità del SI. che investirà tale somma Pt_1
in favore della figlia minore con capitale garantito, per poi metterne i frutti a disposizione della figlia al raggiungimento della maggiore età per le eSIenze
della stessa ( a titolo esemplificativo e non esaustivo, la spesa relativa all'ottenimento della patente di guida, o un corso di specializzazione professionale). Il SInor dichiara di aver nulla a pretendere circa Pt_1
l'uso delle somme che fino ad oggi sono state utilizzate dalla per CP_1
eSIenze della minore e, comunque, prelevate dal conto della stessa (doc. 11
libretto postale . Parimenti la SInora dichiara di non Persona_1 CP_1
aver nulla a pretendere dal SInor in punto al mancato Pt_1
adeguamento ISTAT del contributo al mantenimento per gli anni precedenti alla sottoscrizione del presente accordo;
11. Spese per il presente procedimento integralmente compensate”.
3 Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis, ultimo comma, 51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 18/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché le circostanze sopravvenute che giustificano una modifica delle statuizioni divorzili, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
In seguito all'udienza del 25/11/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del Giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che i coniugi hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenienza di nuove mutate condizioni,
rispetto a quelle che avevano determinato i precedenti accordi sull'affido e mantenimento della minore , con i provvedimenti già citati in epigrafe. Per_1
In particolare: ha contratto nuovo matrimonio in data 12 Parte_1
dicembre 2018, e da questa unione in data 12 aprile 2020 è nata una figlia,
di anni 4; - è assunto con contratto a tempo indeterminato dalla Elixir Per_2
Srl, con sede in Pordenone, via Musile, 9/25, svolgendo attività di gestione del servizio bar all'interno del complesso commerciale Meduna, in Pordenone;
-
ha subito una contrazione dei redditi da lavoro, come da documentazione allegata in atti;
ha una relazione stabile da cui è nato un Controparte_1
figlio, di anni 10; - è casalinga e non produce reddito. Per_3
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti,
stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi
4 istanze, alla luce dell'attuale regime di visite tra padre e figlia, delle condizioni di reddito professionale del padre e del cambiamento della situazione personale e familiare dei ricorrenti.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica della sentenza n. 338/2017, pubblicata il 12/05/2017 – Tribunale
ordinario di Pordenone – R.G. n. 354/2017, già modificata con decreto Cron. n.
7459/2017 del 28/11/2017 – Tribunale ordinario di Pordenone – R.G. n.
3662/2017,
omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 14/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3303/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SCHIRATTI PATRIZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to LUTTEROTTI ELEONORA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
divorziati con sentenza n. 338/2017, pubblicata il 12/05/2017 – Tribunale
ordinario di Pordenone – R.G. n. 354/2017, modificata con decreto Cron. n.
7459/2017 del 28/11/2017 – Tribunale ordinario di Pordenone – R.G. n.
3662/2017;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
1 05/05/2009;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 25/11/2024 e cioè “1. Affidarsi congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la mamma;
2. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione,
alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative la figlia senza coinvolgere nelle decisioni i rispettivi nuovi coniugi e/o compagni;
3. trascorrerà con il papà, salvo diversi accordi e, comunque, Per_1
compatibilmente con i desideri, interessi e gli impegni scolastici della minore,
le giornate previste nel seguente calendario:
- settimana 1): dal giovedì, dall'uscita di scuola, con pernotto;
- settimana 2): dal giovedì, al termine della scuola, al lunedì mattina;
4. le vacanze natalizie saranno alternate di anno in anno tra i due genitori, dal
24.12.al 1.01 e dal 1.01 al 6.01;
5. le vacanze Pasquali saranno suddivise a metà tra i due genitori alternando la giornata di Pasqua con quella di Pasquetta;
6. le vacanze estive saranno programmate con preavviso di ciascun genitore entra il 30 maggio di ogni anno, con intesa che il genitore che comunicherà il piano di vacanza per primo, prevarrà sul programma dell'altro;
7. Il padre, entro il 15 di ogni mese, dal mese di luglio 2024, verserà alla SI.ra
, in forma tracciabile, la somma di € 150,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
8. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra ; CP_1
2 9. le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Pordenone, che qui si intende integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% tra i genitori. I genitori, con riferimento alla spese per i farmaci, concordano nella suddivisione giusta metà della spesa per i farmaci con prescrizione medica specialistica (a titolo esemplifictaivo e non esaustivo,
antibiotici, creme specifiche per problemi dermatologici, pillola anticoncezionale etc), mentre con riferimento ai farmaci da banco (tachipirina,
collirio non antibiotico, analgesici etc ) - considerato il fatto che sono in uso in ogni nucleo famigliare - i genitori concordano nel fare rientrare tali spese nel contributo al amnteniemnto ordinario. (doc. 10 protocollo spese straordinarie
sottoscritto dalle parti);
10. I genitori si accordano affinché l'importo a saldo contenuto nel libretto postale n. 000049301051 rilasciato il 20.09.2018 intestato ad dove Per_1
confluiva l'indennità di frequenza corrisposta ad dall'Inps sia messo Per_1
integralmente nella disponibilità del SI. che investirà tale somma Pt_1
in favore della figlia minore con capitale garantito, per poi metterne i frutti a disposizione della figlia al raggiungimento della maggiore età per le eSIenze
della stessa ( a titolo esemplificativo e non esaustivo, la spesa relativa all'ottenimento della patente di guida, o un corso di specializzazione professionale). Il SInor dichiara di aver nulla a pretendere circa Pt_1
l'uso delle somme che fino ad oggi sono state utilizzate dalla per CP_1
eSIenze della minore e, comunque, prelevate dal conto della stessa (doc. 11
libretto postale . Parimenti la SInora dichiara di non Persona_1 CP_1
aver nulla a pretendere dal SInor in punto al mancato Pt_1
adeguamento ISTAT del contributo al mantenimento per gli anni precedenti alla sottoscrizione del presente accordo;
11. Spese per il presente procedimento integralmente compensate”.
3 Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis, ultimo comma, 51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 18/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché le circostanze sopravvenute che giustificano una modifica delle statuizioni divorzili, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
In seguito all'udienza del 25/11/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del Giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che i coniugi hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenienza di nuove mutate condizioni,
rispetto a quelle che avevano determinato i precedenti accordi sull'affido e mantenimento della minore , con i provvedimenti già citati in epigrafe. Per_1
In particolare: ha contratto nuovo matrimonio in data 12 Parte_1
dicembre 2018, e da questa unione in data 12 aprile 2020 è nata una figlia,
di anni 4; - è assunto con contratto a tempo indeterminato dalla Elixir Per_2
Srl, con sede in Pordenone, via Musile, 9/25, svolgendo attività di gestione del servizio bar all'interno del complesso commerciale Meduna, in Pordenone;
-
ha subito una contrazione dei redditi da lavoro, come da documentazione allegata in atti;
ha una relazione stabile da cui è nato un Controparte_1
figlio, di anni 10; - è casalinga e non produce reddito. Per_3
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti,
stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi
4 istanze, alla luce dell'attuale regime di visite tra padre e figlia, delle condizioni di reddito professionale del padre e del cambiamento della situazione personale e familiare dei ricorrenti.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica della sentenza n. 338/2017, pubblicata il 12/05/2017 – Tribunale
ordinario di Pordenone – R.G. n. 354/2017, già modificata con decreto Cron. n.
7459/2017 del 28/11/2017 – Tribunale ordinario di Pordenone – R.G. n.
3662/2017,
omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 14/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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