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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/07/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
dott.ssa Musumeci Caterina Consigliere
dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 309/2022 R.G. promossa
DA
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Ragusa presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Gianneri che la rappresenta e difendi giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Catania, presso l'ufficio dell'avvocatura dell , rappresentato e CP_1
1 difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato giusta procura generale alle liti in atti
Appellato
OGGETTO: Opposizione avverso verbale ispettivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1179/2021 pubblicata il 23.11.2021 il giudice del lavoro del
Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta da per Parte_1
l'annullamento del verbale di accertamento ispettivo n. 000420674 del
30/06/2014, e l'accertamento negativo del debito di € 73.803,00 asseritamente sorto nei confronti dell' per l'omesso pagamento di contributi previdenziali CP_1
relativi al rapporto lavorativo intercorso tra l'opponente e . CP_2
Secondo il decidente le risultanze dell'accertamento ispettivo dimostravano che il dipendente, formalmente inquadrato quale OTD, in realtà aveva svolto mansioni impiegatizie e a tempo indeterminato, sicchè veniva annullata la posizione assicurativa originaria, rideterminato il valore dell'imponibile contributivo e quantificato nella misura di € 41.493,00 l'importo dei contributi dovuti, oltre alle sanzioni e agli interessi. Le spese processuali seguivano la soccombenza.
Con ricorso depositato il 7.4.2022 appellava la sentenza. Parte_1
Resisteva l' CP_1
2 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 22.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare le note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Richiamati i motivi di appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, va rilevato che, nelle note conclusive depositate in data 9.2.2024 l'appellante,
premesso che medio tempore gli era stato notificato l'avviso di addebito n.
34820220000082824000, avente origine nel verbale ispettivo n. prot.
.6500.29/06/2014.0075900 del 30.6.2014, oggetto di causa, ha dichiarato di CP_1
aver aderito alla definizione agevolata dei crediti ai sensi della legge 197/2022
(art. 1, co. 231-252, cd. rottamazione quater), comprensiva del predetto avviso di addebito.
L'appellante ha prodotto la comunicazione di Agenzia delle Entrate-
Riscossione con la quale la domanda di adesione risultava accolta ed era stato predisposto il piano di pagamento rateale, nonchè le ricevute di pagamento di due rate il cui complessivo importo corrisponde all'importo dei contributi pretesi dall' CP_1
2. Il Collegio, rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto il verbale ispettivo sulla cui base è stato emesso l'avviso di addebito sopra indicato, ha sollecitato l'appellante a chiarire se l'impegno a rinunciare “ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi” ai quali si riferisce l'istanza di definizione agevolata
3 riguardi anche la presente controversia e se lo stesso intendeva rinunciare al giudizio.
Con note depositate il 13.5.2025 l'appellante ha specificato che la rinunzia di cui alla istanza di definizione agevolata riguarda anche la pendente controversia ed ha dichiarato di rinunziare al giudizio in forza di procura speciale all'uopo conferita da , chiedendo al contempo che venga dichiarata la Parte_1
cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.
L' da parte sua, preso atto delle dichiarazioni di controparte, ha aderito CP_1
alla chiesta cessazione della materia del contendere.
3. Venendo nella specie in rilievo una rinuncia alla domanda, il collegio evidenzia che la stessa, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.23479/2011; n. 33761/2019).
È stato altresì precisato (Cass. n.5112/2014) che la rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado è rinunzia di merito ed è
immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte e fa venir meno il potere dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione.
Quanto al regime delle spese processuali, in considerazione del fatto che alla base della rinunzia vi è l'adesione alla definizione agevolata e che, per effetto di
4 quest'ultima, sono venuti meno i titoli di pagamento, vi sono giustificati motivi per compensare le spese processuali di entrambi i gradi.
Alla stregua di quanto sopra detto, avendo l rinunziato al merito Pt_1
dell'azione, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi del giudizio
PQM
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia da parte dell'appellante alla domanda svolta in primo grado;
Parte_1
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 22.5.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Marcella Celesti
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