Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 412/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 4 febbraio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 412/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, con Parte_1 sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Fazio (c.f. , pec t), eletti- C.F._1 Email_1 vamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele 100, 98122 Messina– appellante
CONTRO
, contumace- Appellata Controparte_1
OGGETTO: indennità disoccupazioe agricola- appello avverso la sentenza del
Giudice del lavoro di Patti n° 1283 pronunciata in data 27 giugno 2024
CONCLUSIONI
in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
nel merito re- Pt_1 spingerlo;
in via istruttoria ammettere prova testimoniale e disporre ispezione dei luoghi ed esibizione e acquisizione documenti. Con vittoria di spese e competenze del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, lamentava il Controparte_1 mancato pagamento da parte dell dell'indennità di disoccupazione agricola Pt_1 anno 2013, causata dalla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le
101 giornate a suo dire svolte alle dipendenze della ditta BO NC
SE. Chiedeva la condanna dell a erogarle la prestazione e iscrivere Pt_1 nuovamente le giornate.
Nella resistenza dell con sentenza n° 1283 pronunciata il 27 giugno 2024, Pt_1 il giudice di primo grado, esaminate le testi e , ha ac- Testimone_1 Tes_2 colto la domanda condannando l a rimborsare le spese di lite alla ricorrente. Pt_1
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 agosto 2024. Nella Pt_1
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
non è costituita. L ha notificato l'appello al corretto Controparte_1 Pt_1 indirizzo in data 1 settembre 2024 e dunque tempestiva- Email_2 mente. Va conseguentemente dichiarata la contumacia della CP_1
Il tribunale ha accolto il ricorso proposto da e ha riconosciuto la sussi- CP_1 stenza del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato per l'anno 2013 e con- seguentemente ha disposto la reiscrizione della bracciante agricola negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato relativamente alla medesi- ma annualità.
Nel merito, il tribunale ha ritenuto attendibili le deposizioni delle testimoni che hanno entrambe asserito la sussistenza e durata del rapporto, a titolo oneroso. In Tes_ particolare la teste ha confermato di aver lavorato insieme alla appellata “alle dipendenze del sig. BO NC SE durante l'anno 2013, svol- gendo attività agricole per circa 101 giornate”.
L' con il primo motivo di gravame impugna la sentenza sostenendo che il Pt_1 disconoscimento del rapporto de quo sia intervenuto a seguito di accertamento ispettivo, il cui verbale è già in atti, e ragionevolmente lamenta la completa pre- termissione di ogni serio esame di tale verbale da parte del tribunale.
Questa Corte non può in questa sede che constatare la fondatezza dei rilievi dell emersi dal verbale ispettivo e in particolare: Pt_1
- le gravi contraddizioni in cui sono incappati i presunti dipendenti CP_2
, , , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6 Persona_7 Per_1
, , , , , e
[...] Per_8 Per_9 Per_10 Per_11 Per_13 Per_14 Per_15 quando sono stati esaminati dai carabinieri di Tortorici, contraddizioni riportate nel verbale 48 00 000414892;
- le false dichiarazioni dello stesso BO NC sull'ubicazione delle proprie mandrie;
- i dati economici che dimostravano sia l'antieconomicità dell'assunzione di una massa di operai sproporzionata rispetto sia al fatturato (14.000,00 euro a fronte di stipendi per oltre 300.000,00) che alle esigenze colturali.
Connesso è il motivo riguardante l'attendibilità dei testimoni della controparte e la mancata ammissione dei mezzi contrari. L lamenta che il tribunale non ha Pt_1 adeguatamente considerato che si trattava di testimonianze reciproche incrociate di soggetti cointeressati, in aperto contrasto con circostanze documentali acclara- te, soprattutto dal punto di vista economico.
Si tratta di argomentazioni sicuramente serie che, in altri giudizi sottoposti a
Pag. 2 di 3 questa Corte e riguardanti altri rapporti di lavoro denunciati dalla ditta BO
NC, hanno condotto all'accoglimento di analoghi gravami.
In particolare, ha ammesso di avere introdotto analogo ricorso Testimone_1 contro l sempre davanti al tribunale di e di avere già testimoniato in al- Pt_1 CP_3 tro giudizi in favore di altri colleghi. ha detto che la ditta a impiegava Tes_2
7/18 lavoratori (probabilmente intendeva dire 17/18 o 7/8, ma si tratta comunque di numeri inferiori a quelli dichiarati dalla ditta) e ha riferito di essere pagata con puntualità (circostanza smentita dallo stesso datore di lavoro) e solo "certe volte" in contanti, mentre il titolare in sede ispettiva ha riferito che era questo il metodo ordinario di retribuzione. Anche se la testimone non ha a sua volta agito in giudi- zio, la sua deposizione è dunque insufficiente rispetto alle risultanze del verbale ispettivo.
L'appello è dunque fondato.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidare per il primo grado nello stesso valore stabilito dal tribunale, non contestato dall e secondo i minimi del se- Pt_1 condo scaglione (valore presumibilmente inferiore a 5.200,01 euro), in base al di- sputatum e tenuto conto della facilità della controversia. In secondo grado non vi è stata fase istruttoria, perché la causa si è risolta in unica udienza. Non può darsi luogo a esonero ex art. 152 att. c.p.c. dato che la appellata ha dichiarato soltanto la propria esenzione da contributo, per la quale è previsto un meno severo limite reddituale.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il 27 agosto 2024 dall
[...] contro , avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza del Giudice del lavoro di n° 1283 pronunciata il 27 giugno 2024, CP_3 dichiara la contumacia dell'appellata, accoglie l'appello e, in riforma della senten- za impugnata, rigetta le domande dell'appellata condannandola a rimborsare al-
l le spese di lite, liquidate quanto al primo grado in 1.575,00 euro e quanto al- Pt_1
l'appello in 962,00 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo versato.
Messina 5 febbraio 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addet- to all'ufficio per il processo dott.ssa Claudia D'Andrea.
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