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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/12/2024, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 877 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a Parte_1 C.F._1
REGGIO NELL'EMILIA (RE) in data 15/05/1977, residente in [...] 88046 LAMEZIA TERME e sig.
- CF – nato a [...] ed in data 02/05/1970, residente in vi Controparte_1 C.F._2
NICOLÒ BIONDO 77 41012 CARPI, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MURONE FRANCESCO DOMENICO
- CF - elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._3 calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 22 novembre 2024”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 11/11/2024 - che i ricorrenti, in data 09/08/1999, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Cutro (KR) in data 09/08/1999, con atto inserito nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cutro dell'Anno 1999 Parte 2 Serie A N. 43, con unione dalla quale nascevano due figli, entrambi allo stato maggiorenni: - CF: - nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._4 CP_3
- CF: – nata anche lei nata a [...] il [...];
[...] C.F._5
- il nucleo familiare dei coniugi inizialmente si era stabilito a Gualtieri fino al 2009, da tale anno e fino al 2020
a Cutro, e dal 2020 a Carpi;
2
- la sig.ra dal Dicembre 2023 non conviveva più con il sig. ed attualmente risiedeva a Parte_1 CP_1
Lamezia Terme, via Ferruccio n. 26, mentre il sig. e la figlia secondogenita della coppia vivevano a CP_1
Carpi, via Nicolò Biondo, n. 77;
- il sig. vive con la sua compagna a Carpi ma in un'altra abitazione;
CP_2
- la sig.ra non svolgeva attività lavorativa con regolare assunzione, tuttavia effettuava Parte_1 pulizie domestiche presso l'abitazione di conoscenti, incassando piccole somme di denaro che comunque le consentivano di essere indipendente economicamente, non disponeva di proprietà immobiliari né di beni mobili registrati;
- il sig. svolgeva l'attività lavorativa di operaio edile, disponendo delle risorse Controparte_1 economiche così come indicate nella documentazione reddituale in allegato, non aveva proprietà immobiliari ed era però proprietario di tre autovetture molto vecchie, due delle quali inutilizzabili;
- il sig. figlio primogenito maggiorenne della coppia, lavorava regolarmente e disponeva di CP_2 entrate economiche più che adeguate per ogni propria esigenza di vita;
- la sig.ra , secondogenita maggiorenne della coppia, non frequentava corsi di istruzione CP_3 scolastica né universitaria, non aveva attualmente un lavoro e non percepiva retribuzione;
ai bisogni ed alle esigenze della stessa provvedeva - allora - il sig. , disponendo di risorse economiche Controparte_1 adeguate;
- i sigg.ri e già da tempo non convivevano ed intendevano separarsi Parte_1 Controparte_1 consensualmente, attesa la definitiva rottura del legame affettivo per profonde incomprensioni caratteriali che avevano reso intollerabile la convivenza e la prosecuzione del rapporto di coniugio.
Tanto premesso gli stessi, come sopra generalizzati rappresentati, domiciliati e difesi, congiuntamente chiedevano che il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, volesse pronunciare la separazione consensuale dei coniugi secondo l'accordo tra gli stessi intervenuto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione degli stessi coniugi, uniti precedentemente in matrimonio il 09/08/1999 in regime della separazione dei beni, con atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Cutro Anno
1999 Parte 2 Serie A n. 43;
3. Assegnare la casa familiare sita in Carpi (MO), via Nicolò Biondo 77, al sig. , con ogni Controparte_1 arredo e pertinenza, con salvezza della sig.ra di ritirare i propri effetti personali previo Parte_1 congruo preavviso al sig. ; Controparte_1
4. Stabilire che il sig. provvederà al mantenimento ed alle essenziali esigenze della figlia Controparte_1
fino a che la stessa non sarà economicamente autonoma e salvo che la mancanza di autonomia CP_3 economica sia imputabile a condotte volute coscientemente dalla stessa;
5. Riconoscere che le parti rinunciano a richiedere l'una all'altra contributi per il mantenimento avendo deciso di provvedere autonomamente alle rispettive esigenze economiche;
6. Riconoscere che le parti si concedono reciprocamente il consenso a recarsi all'estero e al rilascio del documento valido per l'espatrio;
7. Ordinare alla Cancelleria dell'Ill.mo Tribunale adito di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza conclusivo del giudizio, limitatamente al Primo Capo ed al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Cutro, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 3
A tal fine, i coniugi chiedevano che il Presidente volesse fissare l'udienza per la loro comparizione davanti all'Ill.mo Giudice Relatore, affinché successivamente venga emesso provvedimento di separazione consensuale dei sottoscritti coniugi, alle condizioni sopra specificate e sulle quali è intervenuto accordo tra le parti processuali.
Ancora al medesimo fine, i coniugi dichiaravano e confermavano ulteriormente di non volersi riconciliare e chiedevano di sostituire l'udienza per la loro comparizione con il deposito di note scritte, autorizzando sin d'ora il loro difensore al deposito in parola.
Tanto premesso, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 877 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - e sig. - CF - entrambi
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. MURONE FRANCESCO DOMENICO - CF , giusta procura C.F._3 in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 12 novembre
2024, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473- bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte,
a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 03/12/2024 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
22 novembre 2024, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 19 novembre 2024.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato 4
la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ormai maggiorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Vanno inoltre disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge, mentre – stante la natura della procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti - nulla deve disporsi in ordine ad esse e che sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 877 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a REGGIO NELL'EMILIA (RE) in [...] Parte_1 C.F._1
15/05/1977, residente in [...] 88046 LAMEZIA TERME e sig. - CF Controparte_1
– nato a [...] ed in data 02/05/1970, residente in vi NICOLÒ BIONDO 77 41012 C.F._2
CARPI, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MURONE FRANCESCO DOMENICO - CF C.F._3
- elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra Parte_1
- CF - nata a [...], in data [...], residente in [...]
26 88046 LAMEZIA TERME – e sig. - CF - nato a [...], in Controparte_1 C.F._2 data 02/05/1970, residente in [...] 41012 CARPI ITALIA - entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MURONE FRANCESCO DOMENICO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato C.F._3 ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegna la casa familiare sita in Carpi (MO), via Nicolò Biondo 77, al sig , con ogni arredo Controparte_1
e pertinenza, con salvezza della sig.ra di ritirare i propri effetti personali previo Parte_1 congruo preavviso al sig;
Controparte_1
3. Stabilisce che il sig. provvederà al mantenimento ed alle essenziali esigenze della figlia Controparte_1
fino a che la stessa non sarà economicamente autonoma e salvo che la mancanza di autonomia CP_3 economica sia imputabile a condotte volute coscientemente dalla stessa;
5
4. Riconosce che le parti rinunciano a richiedere l'una all'altra contributi per il mantenimento avendo deciso di provvedere autonomamente alle rispettive esigenze economiche;
5. Riconosce che le parti si concedono reciprocamente il consenso a recarsi all'estero e al rilascio del documento valido per l'espatrio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cutro (KR) – atto n. 43, parte II, serie A, anno 1999 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 03/12/2024.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 877 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a Parte_1 C.F._1
REGGIO NELL'EMILIA (RE) in data 15/05/1977, residente in [...] 88046 LAMEZIA TERME e sig.
- CF – nato a [...] ed in data 02/05/1970, residente in vi Controparte_1 C.F._2
NICOLÒ BIONDO 77 41012 CARPI, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MURONE FRANCESCO DOMENICO
- CF - elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._3 calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 22 novembre 2024”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 11/11/2024 - che i ricorrenti, in data 09/08/1999, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Cutro (KR) in data 09/08/1999, con atto inserito nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cutro dell'Anno 1999 Parte 2 Serie A N. 43, con unione dalla quale nascevano due figli, entrambi allo stato maggiorenni: - CF: - nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._4 CP_3
- CF: – nata anche lei nata a [...] il [...];
[...] C.F._5
- il nucleo familiare dei coniugi inizialmente si era stabilito a Gualtieri fino al 2009, da tale anno e fino al 2020
a Cutro, e dal 2020 a Carpi;
2
- la sig.ra dal Dicembre 2023 non conviveva più con il sig. ed attualmente risiedeva a Parte_1 CP_1
Lamezia Terme, via Ferruccio n. 26, mentre il sig. e la figlia secondogenita della coppia vivevano a CP_1
Carpi, via Nicolò Biondo, n. 77;
- il sig. vive con la sua compagna a Carpi ma in un'altra abitazione;
CP_2
- la sig.ra non svolgeva attività lavorativa con regolare assunzione, tuttavia effettuava Parte_1 pulizie domestiche presso l'abitazione di conoscenti, incassando piccole somme di denaro che comunque le consentivano di essere indipendente economicamente, non disponeva di proprietà immobiliari né di beni mobili registrati;
- il sig. svolgeva l'attività lavorativa di operaio edile, disponendo delle risorse Controparte_1 economiche così come indicate nella documentazione reddituale in allegato, non aveva proprietà immobiliari ed era però proprietario di tre autovetture molto vecchie, due delle quali inutilizzabili;
- il sig. figlio primogenito maggiorenne della coppia, lavorava regolarmente e disponeva di CP_2 entrate economiche più che adeguate per ogni propria esigenza di vita;
- la sig.ra , secondogenita maggiorenne della coppia, non frequentava corsi di istruzione CP_3 scolastica né universitaria, non aveva attualmente un lavoro e non percepiva retribuzione;
ai bisogni ed alle esigenze della stessa provvedeva - allora - il sig. , disponendo di risorse economiche Controparte_1 adeguate;
- i sigg.ri e già da tempo non convivevano ed intendevano separarsi Parte_1 Controparte_1 consensualmente, attesa la definitiva rottura del legame affettivo per profonde incomprensioni caratteriali che avevano reso intollerabile la convivenza e la prosecuzione del rapporto di coniugio.
Tanto premesso gli stessi, come sopra generalizzati rappresentati, domiciliati e difesi, congiuntamente chiedevano che il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, volesse pronunciare la separazione consensuale dei coniugi secondo l'accordo tra gli stessi intervenuto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione degli stessi coniugi, uniti precedentemente in matrimonio il 09/08/1999 in regime della separazione dei beni, con atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Cutro Anno
1999 Parte 2 Serie A n. 43;
3. Assegnare la casa familiare sita in Carpi (MO), via Nicolò Biondo 77, al sig. , con ogni Controparte_1 arredo e pertinenza, con salvezza della sig.ra di ritirare i propri effetti personali previo Parte_1 congruo preavviso al sig. ; Controparte_1
4. Stabilire che il sig. provvederà al mantenimento ed alle essenziali esigenze della figlia Controparte_1
fino a che la stessa non sarà economicamente autonoma e salvo che la mancanza di autonomia CP_3 economica sia imputabile a condotte volute coscientemente dalla stessa;
5. Riconoscere che le parti rinunciano a richiedere l'una all'altra contributi per il mantenimento avendo deciso di provvedere autonomamente alle rispettive esigenze economiche;
6. Riconoscere che le parti si concedono reciprocamente il consenso a recarsi all'estero e al rilascio del documento valido per l'espatrio;
7. Ordinare alla Cancelleria dell'Ill.mo Tribunale adito di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza conclusivo del giudizio, limitatamente al Primo Capo ed al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Cutro, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 3
A tal fine, i coniugi chiedevano che il Presidente volesse fissare l'udienza per la loro comparizione davanti all'Ill.mo Giudice Relatore, affinché successivamente venga emesso provvedimento di separazione consensuale dei sottoscritti coniugi, alle condizioni sopra specificate e sulle quali è intervenuto accordo tra le parti processuali.
Ancora al medesimo fine, i coniugi dichiaravano e confermavano ulteriormente di non volersi riconciliare e chiedevano di sostituire l'udienza per la loro comparizione con il deposito di note scritte, autorizzando sin d'ora il loro difensore al deposito in parola.
Tanto premesso, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 877 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - e sig. - CF - entrambi
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. MURONE FRANCESCO DOMENICO - CF , giusta procura C.F._3 in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 12 novembre
2024, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473- bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte,
a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 03/12/2024 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
22 novembre 2024, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 19 novembre 2024.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato 4
la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ormai maggiorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Vanno inoltre disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge, mentre – stante la natura della procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti - nulla deve disporsi in ordine ad esse e che sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 877 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a REGGIO NELL'EMILIA (RE) in [...] Parte_1 C.F._1
15/05/1977, residente in [...] 88046 LAMEZIA TERME e sig. - CF Controparte_1
– nato a [...] ed in data 02/05/1970, residente in vi NICOLÒ BIONDO 77 41012 C.F._2
CARPI, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MURONE FRANCESCO DOMENICO - CF C.F._3
- elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra Parte_1
- CF - nata a [...], in data [...], residente in [...]
26 88046 LAMEZIA TERME – e sig. - CF - nato a [...], in Controparte_1 C.F._2 data 02/05/1970, residente in [...] 41012 CARPI ITALIA - entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MURONE FRANCESCO DOMENICO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato C.F._3 ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegna la casa familiare sita in Carpi (MO), via Nicolò Biondo 77, al sig , con ogni arredo Controparte_1
e pertinenza, con salvezza della sig.ra di ritirare i propri effetti personali previo Parte_1 congruo preavviso al sig;
Controparte_1
3. Stabilisce che il sig. provvederà al mantenimento ed alle essenziali esigenze della figlia Controparte_1
fino a che la stessa non sarà economicamente autonoma e salvo che la mancanza di autonomia CP_3 economica sia imputabile a condotte volute coscientemente dalla stessa;
5
4. Riconosce che le parti rinunciano a richiedere l'una all'altra contributi per il mantenimento avendo deciso di provvedere autonomamente alle rispettive esigenze economiche;
5. Riconosce che le parti si concedono reciprocamente il consenso a recarsi all'estero e al rilascio del documento valido per l'espatrio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cutro (KR) – atto n. 43, parte II, serie A, anno 1999 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 03/12/2024.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)