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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2240/2024 R.G. e promossa
(avv.A.Musella) Parte_1
attrice contro
(avv.A.Angeletti) Controparte_1
convenuto
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
1 intervenuta
Oggetto : separazione personale.
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Sulla base delle affermazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi accertata l'insanabile frattura fra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita in comune.
Va quindi pronunciata la separazione personale, attesa la cessazione dei sentimenti caratterizzanti l'unione coniugale.
Le parti concordano sull'affido (condiviso) e sulla collocazione ( presso la madre) di , nata il Per_1 14.10.2012.
La casa coniugale va di conseguenza assegnata all'attrice.
Risultano qui irrilevanti gli accordi intervenuti tra il convenuto ed il proprio padre, in particolare l'atto con cui in data 28.2.2025 padre e figlio risolvevano consensualmente l'originario contratto con cui il padre aveva trasferito al figlio la proprietà dell'ex casa famigliare.
La questione riguarda infatti l'eventuale diritto dell'attrice di opporre l'assegnazione al proprietario, che peraltro non è nemmeno parte in causa.
Le parti sostanzialmente concordato anche sui tempi di frequentazione.
L'accordo non è contrario a norme imperative e non contrasta con gli interessi della minore.
L'attuale disagio di , dovuto verosimilmente alla separazione dei genitori, rende opportuno un Per_1 percorso di sostegno psicoterapeutico presso il compente Consultorio AST. In questo contesto andranno logicamente inserite gradualmente le frequentazioni di con Per_1 eventuali nuovi compagni dei genitori.
Si discute quindi in sostanza sulla domanda di addebito proposta dal convenuto, sul diritto all'assegno di mantenimento della moglie e sull'ammontare del mantenimento della minore.
Il convenuto addebita alla moglie: a) di avere anteposto gli interessi della sua famiglia di origine (padre e madre) a quelli del coniuge e della figlia;
b) di avere avuto una relazione extraconiugale nel 2024 con . Persona_2
2 Insegna la Suprema Corte che in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.(Cass.civ.n.16859/2015).
Pertanto l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, (Cass.civ.n.20866/2021).
Nel caso di specie l'attore afferma che la crisi coniugale era iniziata da anni, a causa in sostanza del legame ingombrante dell'attrice con la propria famiglia di origine.
L'attrice avrebbe anche imposto, almeno inizialmente, la coabitazione con i propri genitori, mai condivisa né accettata dal marito.
I fatti risalirebbero addirittura al 2017.
Le scelte dell'attrice sarebbero state determinate – circostanza non contestata - anche dalle condizioni di salute della madre.
E' evidente : a) che risulta difficilmente credibile che l'attrice abbia potuto costringere il marito ad accettare la presenza dei propri famigliari ( prove concrete non sono state presentate sul punto); b) che il comportamento della moglie, in particolare il suo attaccamento alla famiglia di origine, anche se può avere certamente minato la serenità della coppia ed influito sulla crisi coniugale, non integra comunque una violazione degli obblighi coniugali, anche perché dettato, almeno parzialmente, da oggettivi motivi di solidarietà famigliare (condizioni di salute della madre); c) che al momento dell'asserita relazione extraconiugale (2024), la crisi della coppia era – per affermazione dello stesso attore – irrimediabilmente in atto, avendo i due coniugi già dal 2021 interrotto anche ogni tipo di rapporto intimo e sessuale ( vedere a pagina 5 della comparsa di costituzione del . CP_1
In questo contesto l'asserita relazione extraconiugale non ha avuto in ogni caso alcun rapporto causale diretto sulla fine della convivenza, in quanto a tale data (2024) il matrimonio era già irrimediabilmente in crisi.
Risulta quindi superfluo stabilire se la relazione imputata all'attrice vi sia stata e se sia iniziata prima della presentazione della domanda di separazione.
Appare peraltro più credibile, anche se irrilevante -come detto -ai fini della decisione, l'ipotesi prospettata dal convenuto, a prescindere dalla decisività delle prove acquisite in corso di causa, atteso che l'attrice – circostanza non contestata – ha attualmente, a pochi mesi di distanza dunque dai fatti lamentati dal convenuto (la relazione sarebbe stata scoperta nell'estate del 2024), una relazione sentimentale proprio con . Persona_2
Quanto alle condizioni economiche, l'istruttoria ha dimostrato che il convenuto, socio e legale rappresentante di due società, percepisce formalmente, in base all'ultima dichiarazione dei redditi,
3 un imponibile di oltre 98 mila euro, pari a quasi 6 mila euro netti al mese, con un progressivo e constante aumento rispetto agli anni precedenti.
E' altresì provato : a) che la società Sivac srl, di cui il convenuto è socio al 65% ed amministratore, ha conseguito nel 2023 utili per oltre 700 mila euro e per oltre 600 mila nel 2024; b) che la società Acquself24 snc di IO NO & C, di cui il è socio al 50% ed amministratore, ha CP_1 conseguito nell'ultimo esercizio utili di oltre 59 mila euro ( vedere l'ultimo bilancio prodotto).
Dagli estratti dei due conti correnti acquisti in corso di causa inoltre emergono che : a) nell'arco degli ultimi tra anni il ha ricevuto dalla Sivac, oltre ai comensi come amministratore, CP_1 somme per oltre 217 mila euro e dalla Acquaself24 snc somme per oltre 90 mila;
b) operazioni di giroconto mensili per 750,00 euro;
c) altre operazioni di giroconto e di versamenti di assegni da parte dello stesso nell'arco d tre anni, di oltre 173 mila euro CP_1
I dati dei conti correnti non sono stati specificatamente contestati dal convenuto (vedere la memoria conclusionale di replica del . CP_1
Non è qui necessario quantificare in maniera precisa le entrate ed il patrimonio dei coniugi, essendo sufficiente, ai fini del decidere, valutare la generale capacità reddituale e patrimoniale degli stessi.
Non risultano quindi determinanti le ulteriori entrate che l'attrice contestata al marito, come anche le ulteriori richieste istruttorie.
E' incontestabile infatti la significativa disponibilità economica di cui il può usufruire, che CP_1 è indirettamente dimostrata anche dai costi mensili che il deve, a suo dire, sostenere. CP_1
Il convenuto infatti a pagina 10 della comparsa conclusionale elenca spese mensili per oltre 4 mila euro, cui si deve aggiungere la polizza assicurativa stipulata dal nel 2024 in favore della CP_1 figlia per ben 150 mila euro.
Trattasi tutte ( ad eccezione della somma mensile di € 450,00 per il pagamento del canone di locazione) di somme sostenute per spese volontariamente assunte ( finanziamenti per acquisti ed una fideiussione prestata in favore di una società formalmente appartenente ad un soggetto terzo), a cui il non si sarebbe logicamente obbligato se non avesse una capacità reddituale maggiore CP_1 di quella garantita dai compensi percepiti come amministratore delle due società.
E' indubbia peraltro anche la piena capacità lavorativa e reddituale della che : a) ha 44 anni, Pt_1 è laureata in psicologia forense e – circostanza non contestata - ha svolto anche in corso di matrimonio varie attività lavorative ( come badante e commessa prima del matrimonio e socia di una attività commerciale aperta nel corso del matrimonio); b) è stata in grado di sostenere autonomamente i costi della badante della madre;
c) nel 2025 si è iscritta ad un corso biennale per estetista, versando la complessiva somma di € 6.500,00.
E' dunque ragionevole ritenere che l'attrice goda, direttamente o indirettamente, di redditi non formalmente dichiarati.
Non è infine contestato, in quanto sostenuto dalla stessa attrice, che nel corso del matrimonio il marito versava mensilmente la somma di circa € 1.500,00 per il mantenimento della famiglia e per la gestione dell'abitazione famigliare.
4 Ciò premesso, l'assegno di mantenimento ha la funzione di garantire al coniuge più debole il tenore di vita endoconiugale e non ha – contrariamente all'assegno divorzile – una funzione compensativa perequativa, ossia la funzione di indennizzare il ruolo ed il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In questo contesto, appare congruo porre a carico del convenuto : a) un assegno di mantenimento di
€ 1.000,00 per il mantenimento della figlia, tenuto conto dell'età della minore, dei tempi di frequentazione e della circostanza che l'attrice percepirà per intero l'assegno unico;
b) un assegno di € 1.500,00 per il mantenimento della moglie, tenuto conto che la stessa ha una piena capacità lavorativa, usufruirà della ex abitazione famigliare ed atteso il tenore di vita che la coppia teneva nel corso del matrimonio ( non vi è alcuna prova che la famiglia conducesse un vita particolarmente lussuosa e sostenesse costi di molto maggiori di quelli garantiti dai 1.500,00 euro mensilmente versati dal alla moglie). CP_1
Spese straordinarie a carico del padre nella misura dell'80%, stante la differenza reddituale dei due genitori.
Risultano qui inammissibili, stante l'opposizione del convenuto, le questioni circa l'assegnazione delle autovetture e quindi la divisione del patrimonio comune.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Colli al Metauro il 17.9.2011 e trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Pesaro;
dispone l'affidamento condiviso di , con collocazione prevalente presso l'abitazione della Per_1 madre, cui assegna la casa ex famigliare sita in Colli al Metauro, via Cerbara 28; dispone che il padre ha diritto/dovere di vedere e frequentare la figlia liberamente e Per_1 comunque, salvo diverso accordo:
• due weekend alternati al mese, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
• due giorni infrasettimanali, in mancanza di accordo, il martedì e mercoledì, con pernotto, dall'uscita di scuola fino alla cena del mercoledì;
dispone che durante le vacanze e festività starà con i genitori secondo il criterio Per_1 dell'alternanza, in particolare : a) durante le festività natalizie, le giornate del 24, 25, 26, 31 dicembre e quelle del 1 e 6 gennaio;
b) durante le festività di carnevale, il Giovedì GR con un genitore e il Martedì GR con l'altro ; c) l'intera giornata del 19 marzo (festa del papà) con il padre;
d) durante le festività pasquali, dal mercoledì antecedente la Pasqua al martedì successivo ad anni alterni;
e) l'intera giornata della festa della mamma sempre con la madre;
f) durante il periodo
5 estivo per due settimane anche continuative con ciascun genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
pone a carico del convenuto, a titolo di assegno di mantenimento della figlia, la somma di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dall'attrice, oltre al 80% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro;
pone a carico del convenuto, a titolo di assegno di mantenimento dell'attrice, la somma di € 1.500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dall'attrice; attribuisce per intero l'assegno unico alla madre;
prescrive un percorso di sostegno psicoterapeutico di a cura del Consultorio AST Per_1 territorialmente competente;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro per le prescritte annotazioni di legge.
Così deciso in Pesaro in data 10 dicembre 2025
Il Presidente dott.Davide Storti
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