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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.450 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.98/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 9.2.2021
e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Parte_1 C.F._1
Albanese presso il cui studio in EA, al Corso G. Garibaldi n. 25, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Coppola presso il cui studio in Lagonegro, alla Piazza Trento n. 1, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 15.4.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 7.4.2025 e 13.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.98/2021, pronunciata il 9.2.2021 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, decidendo sull'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta con atto di citazione notificato il 29.10.2013 da avverso il decreto ingiuntivo n.146/2013, Parte_1 emesso dal Tribunale di Lagonegro l'11.9.2013 su ricorso della società Controparte_1
decreto con il quale era stato intimato al , in qualità di titolare dell'omonima
[...] Parte_1 impresa individuale, il pagamento della somma di € 25.336,32, oltre interessi, a titolo di corrispettivo delle forniture di pesce effettuate dalla predetta società in favore dell'opponente nel periodo compreso tra il 7.6.2012 ed il 31.8.2012, rigettava l'opposizione e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.146/2013, condannando al Parte_1
pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 2.9.2021 il sig. proponeva appello avverso la Parte_1
suindicata sentenza, assumendo, quali motivi di impugnazione, la violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art.2697 c.c., il travisamento delle prove, l'omessa valutazione di prove documentali, l'illogicità della motivazione ed il difetto di prova del credito azionato. Su tali basi conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse
[...]
rigettata la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dalla parte appellata, con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 21.12.2021 si costituiva in giudizio la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, eccepiva
[...]
l'inammissibilità dell'appello per violazione della disposizione contenuta nell'art.342 c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del proposto gravame, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Con comparsa depositata il 17.9.2024 la società rinnovava la Controparte_1
propria costituzione in giudizio con il patrocinio di un nuovo difensore in sostituzione di quello originario, che nelle more aveva rinunciato al mandato.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 25.3.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 15.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 7.4.2025 e
13.4.2025, con provvedimento emesso il 15.4.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Infondata si atteggia l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., eccezione sollevata dalla società con la comparsa di costituzione Controparte_1
depositata il 21.12.2021. Invero, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata, l'atto di impugnazione proposto da esprime articolate ragioni di doglianza su punti Parte_1
specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non pag. 2 residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che il aspira a Parte_1
veder riformati.
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
*
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento. Parte_1
Con un unico articolato motivo di impugnazione il sig. ha lamentato la violazione Parte_1 del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art.2697 c.c., il travisamento delle prove,
l'omessa valutazione di prove documentali, l'illogicità della motivazione ed il difetto di prova del credito azionato.
Le argomentazioni spese a sostegno del gravame vanno condivise.
La società ha agito in giudizio nei confronti di , Controparte_1 Parte_1
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con ricorso per ingiunzione assumendo di essere creditrice della somma di € 25.336,32, oltre interessi, a titolo di corrispettivo di forniture di pesce effettuate in favore di nel periodo compreso tra il 7.6.2012 ed il 31.8.2012, Parte_1
e fornendo a riscontro del credito la copia autenticata del cd. mastrino, quale prova scritta ex art.634
c.p.c.
Il Tribunale di Lagonegro, accogliendo il ricorso ex art.633 c.p.c., ha emesso in data 11.9.2013 il decreto ingiuntivo n.146/2013, successivamente notificato il 19.9.2013 al . Parte_1
Con atto di citazione notificato il 29.10.2013 il sig. ha proposto opposizione ex Parte_1
art.645 c.p.c. avverso il predetto decreto ingiuntivo sostenendo:
- di non avere mai commissionato alla società e di non avere mai Controparte_1
ricevuto dalla stessa società le forniture di pesce nel periodo compreso tra il 7.6.2012 ed il
31.8.2012;
- di non avere mai ricevuto dalla predetta società le fatture menzionate nel ricorso per ingiunzione,
pag. 3 né la messa in mora prodotta dalla controparte;
- di avere, nel periodo compreso tra il 7.6.2012 ed il 31.8.2012, acquistato il pesce da altro fornitore.
Con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione depositata il 7.4.2014 la società
[...]
contestata la fondatezza delle difese articolate dalla controparte, ha Controparte_1
prodotto copia di numerose fatture emesse nel suindicato arco temporale.
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Lagonegro, dopo avere puntualmente richiamato i consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla posizione sostanziale assunta dalle parti nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in merito alla ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi aventi ad oggetto l'adempimento, la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno riferiti a contratti a prestazioni corrispettive ed in merito alla inidoneità delle fatture commerciali a comprovare la sussistenza di un rapporto giuridico obbligatorio e, quindi, il credito azionato in giudizio, ha ritenuto che nel caso di specie la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società con il Controparte_1
ricorso per ingiunzione fosse desumibile dalle dichiarazioni rese dalla testimone Testimone_1
dipendente della anzidetta società con mansioni di segretaria contabile fino al 2014, dichiarazioni oltremodo valorizzate dal primo giudice a fronte della ritenuta inattendibilità della deposizione resa dal testimone e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal Testimone_2
nonché a fronte della riconosciuta irrilevanza probatoria della testimonianza del Parte_1
sig. Testimone_3
In particolare, il Tribunale di Lagonegro ha messo in risalto le seguenti circostanze riferite dalla testimone Testimone_1
1) che era cliente della società Parte_1 Controparte_1
2) che, in qualità di segretaria addetta alla contabilità, ella stessa si era occupata delle fatture emesse nei confronti del;
Parte_1
3) che il si recava molto presto al mattino in Policastro, presso l'ingrosso ittico Parte_1
della per acquistare e ritirare i quantitativi di pesce che gli Controparte_1
occorrevano;
4) che certe volte il pesce era stato acquistato non solo dal , ma anche dall'uno o Parte_1 dall'altro dei due figli del , e;
Pt_1 CP_2 Tes_2
5) che ella giungeva sul posto di lavoro verso le ore 9,00;
6) che in relazione agli acquisti di pesce effettuati dal la fattura non veniva Parte_1
emessa contestualmente al ritiro del quantitativo di pesce ordinato dal , ma successivamente Pt_1
utilizzandosi a tal fine delle annotazioni su dei fogli sui quali erano segnate le quantità e le qualità del pesce venduto.
pag. 4 Le esposte circostanze, come riferite dalla testimone varrebbero a dimostrare, ad Testimone_1
avviso del Tribunale di Lagonegro, che nel periodo compreso tra il 7.6.2012 ed il 31.8.2012 al
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, la società Parte_1 [...]
abbia effettivamente fornito il pesce nelle qualità e quantità riportate nelle fatture Controparte_1
commerciali prodotte in giudizio.
Sennonché il convincimento del primo giudice è ancorato ad elementi di giudizio estremamente incerti e controvertibili e, perciò, non si sottrae alle puntuali critiche mosse dall'appellante.
Va ribadito, in punto di diritto, che l'opposizione ex art.645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Ne consegue che il creditore-opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore-opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito “ex adverso” fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale. In forza di tali rilievi, a fronte della contestazione in radice, da parte dell'opponente, della sussistenza del credito azionato in via monitoria incombe sull'opposto l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza e la misura del credito, non potendosi a tal fine attribuire, nel giudizio a cognizione piena, efficacia probatoria alle fatture commerciali allegate all'incarto processuale in quanto trattasi di documentazione proveniente dalla medesima parte che intende avvalersene.
Infatti, secondo il consolidato ed autorevole indirizzo della giurisprudenza di legittimità, le fatture commerciali hanno valore di prove idonee del credito ai soli fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma tale valore esauriscono nella fase monitoria del procedimento giacché nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture ed i documenti di trasporto, in quanto atti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (Cass.civ.sez.II, 28 maggio 1979 n.3090; Cass.civ. 24 luglio 2000 n.9685; Cass.civ. 23 giugno 1997 n.5573).
Quanto argomentato vale a significare che, una volta negata in radice dal la Parte_1
pag. 5 sussistenza del rapporto giuridico obbligatorio con la società Controparte_1
avente ad oggetto le forniture di pesce di cui alle fatture commerciali prodotte in giudizio dalla società medesima, incombesse proprio sulla l'onere di offrire la Controparte_1 prova certa e rigorosa dell'avvenuta effettiva stipulazione fra le parti del contratto di compravendita del pesce nelle quantità e qualità riportate nelle fatture commerciali nonché l'avvenuta consegna al nel periodo compreso tra il 7.6.2012 ed il 31.8.2012 della merce acquistata. Parte_1
Orbene, tale onere probatorio non è stato assolto dalla predetta società, né in senso contrario ha ragione di essere valorizzata, come invece opinato dal primo giudice, la deposizione testimoniale resa dalla sig.ra dipendente della con mansioni di Testimone_1 Controparte_1
segretaria contabile fino al 2014.
Ciò in quanto la testimone:
- non ha riferito dell'esistenza di un contratto di fornitura di pesce tra la società Controparte_1
ed il avente efficacia nel periodo compreso tra il 7.6.2012 ed il
[...] Parte_1
31.8.2012, ma ha soltanto dichiarato che il era un cliente della anzidetta società Parte_1
tanto desumendo dalla circostanza che, nella veste di segretaria addetta alla contabilità della
[...]
la stessa curava la emissione delle fatture per la società; Controparte_1 Tes_1
- ha confermato che nell'anno 2012 il aveva acquistato diversi quantitativi di Parte_1 pesce presso l'ingrosso ittico della sito in Policastro Bussentino, Controparte_1
ma sul punto non è stata precisa perchè non ha collocato in contesti temporali ben circoscritti gli acquisti di pesce effettuati dal e, in particolare, nulla ha detto in merito ad acquisti Parte_1 operati dall'appellante proprio nell'indicato periodo compreso tra il 7.6.2012 ed il 31.8.2012;
- ha chiaramente escluso di essere stata presente in occasione degli acquisti di pesce effettuati dal presso l'ingrosso ittico della sito in Policastro Parte_1 Controparte_1
Bussentino, giacché tali acquisti avvenivano al mattino molto presto, in orario in cui la stessa ancora non aveva fatto ingresso presso la sede della società, recandosi la donna al Testimone_1
lavoro solo intorno alle h.9,00;
- ha riferito che l'attività contabile da lei svolta non contemplava un contatto diretto con il
[...]
in quanto, proprio perchè lei arrivava in ufficio quando gli acquisti di pesce erano già Parte_1 avvenuti, la compilazione delle fatture di vendita era da lei curata esclusivamente con l'ausilio di fogli sui quali venivano annotati gli acquisti ed i metodi di pagamento (oltre che, ovviamente, i nominativi degli acquirenti) di tal ché ella si limitava a riportare sulle fatture i contenuti di tali annotazioni e poi distruggeva i fogli sui quali le annotazioni medesime erano state apposte;
- non ha riferito il nominativo della persona che in concreto effettuava sui fogli le menzionate annotazioni al momento in cui gli acquisti di pesce avvenivano, né ha precisato che ella, al di là
pag. 6 della mera operazione di riproduzione sulle fatture dei contenuti di tali annotazioni, curasse anche di effettuare specifici controlli in ordine alla correttezza dei dati annotati sui fogli ed in ordine all'effettiva consegna all'acquirente del pesce nelle quantità e qualità riportate sui fogli medesimi;
- ha dichiarato che il si portava personalmente presso l'ingrosso ittico della Parte_1 [...]
sito in Policastro Bussentino e provvedeva con propri mezzi al trasporto Controparte_1 del pesce e che anche il figlio, , alcune volte si era recato all'ingrosso ittico per Testimone_4
acquistare e ritirare il pesce;
tuttavia, tale dichiarazione va coordinata con quanto in precedenza riferito in ordine al momento della giornata (mattino molto presto) in cui si perfezionavano gli acquisti di pesce ed in ordine all'orario (circa h.9,00) in cui la stessa faceva ingresso Testimone_1
nella sede della sicchè è ragionevole opinare che la testimone non Controparte_1
abbia mai avuto occasione di vedere personalmente il o il figlio acquistare Parte_1 CP_2 il pesce e ritirare presso l'ingrosso ittico con propri mezzi di trasporto quanto acquistato, trattandosi di attività che si svolgevano, appunto, al mattino molto presto quando la testimone non era ancora al lavoro, con la conseguenza che la circostanza riferita al giudice non costituisca patrimonio di conoscenza diretta della testimone, ma informazione attinta da terze persone di cui è ignota l'identità;
- con riguardo al ruolo avuto nella vicenda da , altro figlio di , la Testimone_2 Parte_1 testimone ha dichiarato di sapere che aiutasse il padre nell'attività di vendita di pesce Tes_2
svolta presso la pescheria del sita in EA e di avere avuto contatti diretti con Parte_1
esclusivamente perchè questi si occupava della contabilità della pescheria per conto del Tes_2
padre.
Le esposte osservazioni valgono a ridimensionare drasticamente la valenza probatoria della testimonianza resa dalla sig.ra Testimone_1
Ed invero, la testimone non ha offerto nessun rassicurante riscontro in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto giuridico obbligatorio avente ad oggetto le forniture di pesce avvenute specificamente nel periodo compreso tra il 7.6.2012 ed il 31.8.2012 come documentate dalle fatture commerciali prodotte in giudizio;
ha sostanzialmente riconosciuto di non essere stata presente in occasione degli acquisti di pesce effettuati dal presso l'ingrosso ittico della Parte_1 [...]
sito in Policastro Bussentino, essendosi ella limitata, in un contesto Controparte_1
temporale successivo al perfezionamento degli acquisti ed al ritiro del pesce da parte del
[...]
, ad emettere le relative fatture di vendita le quali venivano compilate dalla testimone Parte_1
senza effettuare specifici controlli in ordine alle effettive quantità e qualità di pesce acquistate dal
, ma riportando soltanto sulle fatture medesime le annotazioni degli acquisti e dei metodi di Pt_1
pagamento che terze persone apponevano su dei fogli che poi venivano consegnati alla sig.ra pag. 7 ha riferito circostanze apprese da terze persone (rimaste sconosciute) in merito al Testimone_1 ritiro diretto, da parte del , del pesce acquistato presso l'ingrosso ittico della Parte_1 [...]
ed al trasporto del pesce, con mezzi propri del , presso Controparte_1 Parte_1 la pescheria di quest'ultimo in EA (di tal ché sul punto la deposizione presenta una rilevanza attenuata, perché si tratta di testimonianza indiretta che può assumere pregnanza ai fini del convincimento del giudice soltanto nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità, elementi non rinvenibili nell'incarto processuale e neppure evincibili dalla motivazione della sentenza impugnata).
È evidente, dunque, che il contributo offerto dalla testimone all'accertamento Testimone_1 dell'esistenza nell'an e nel quantum del credito azionato in via monitoria dalla Controparte_1
risulti assolutamente insufficiente ed inadeguato, sicchè non può essere condiviso il
[...]
convincimento del Tribunale di Lagonegro sulla valenza probatoria della testimonianza in discorso.
Resta da aggiungere che non si sottraggono a critica neppure le ulteriori argomentazioni spese dal primo giudice a fondamento della decisione ed incentrate sull'inattendibilità della deposizione resa dal testimone e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal Testimone_2
nonché sulla irrilevanza probatoria della testimonianza del sig. Parte_1 Testimone_3
Ha sostenuto il Tribunale di Lagonegro che non siano credibili “le dichiarazioni rese all'udienza del 17.10.2017 dal testimone – figlio dell'opponente – in merito alla circostanza Testimone_2
per cui nel periodo di emissione delle fatture oggetto di causa il padre si sarebbe rifornito solo dalla società . Parte_2
Tuttavia, le ragioni del convincimento del primo giudice non hanno pregio.
Innanzitutto, il Tribunale di Lagonegro ha preteso di negare attendibilità alla riportata dichiarazione testimoniale sul rilievo che i suoi contenuti non siano confermati da idonea documentazione, quale ad esempio i registri contabili dell'impresa intestata al . Parte_1
Sennonché in materia di prova testimoniale la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. ex multis Cass. n. 7623 del 18/04/2016).
Pretendere invece che l'attendibilità della testimonianza debba essere verificata esclusivamente alla stregua di produzione documentale che valga a confermare le circostanze riferite dal testimone non pag. 8 solo configura una palese violazione degli esposti criteri a cui la giurisprudenza di legittimità ha inteso vincolare il controllo del giudice in ordine alla veridicità della deposizione resa dal testimone, ma comporta la sostanziale negazione di una efficacia probatoria autonoma della prova per testimoni rispetto ad altre prove, quali quelle documentali. A voler assecondare la improbabile prospettazione del primo giudice, infatti, dovrebbe pervenirsi all'inaccettabile conclusione – non supportata da ragionevole giustificazione normativa - che la prova dell'esistenza di rapporti commerciali possa essere offerta esclusivamente attraverso documentazione contabile, in difetto della quale la prova per testimoni debba considerarsi di fatto inammissibile, di tal ché viene spontaneo chiedersi perché il Tribunale di Lagonegro, pur non emergendo dall'incarto processuale la produzione dei registri contabili dell'impresa intestata al , abbia comunque Parte_1
ammesso la prova per testimoni a mezzo del sig. sulla circostanza in parola. Testimone_2
Analoghe considerazioni inducono a muovere ferme critiche anche alla valutazione di inattendibilità della testimonianza di fondata sull'assunto che il testimone, una Testimone_2
volta dichiarato che il fratello si era rifornito di pesce presso la Parte_3 [...]
nel periodo di emissione delle fatture oggetto di causa, non abbia Controparte_1
“dimostrato” che il esercitasse all'epoca un'attività di vendita al dettaglio Parte_3
di pesce distinta ed autonoma da quella esercitata dal padre, . Parte_1
Vale ribadire che l'attendibilità della testimonianza è frutto di un giudizio da condurre alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Il Tribunale di Lagonegro non solo non si è attenuto agli illustrati criteri per mettere in discussione la credibilità della specifica dichiarazione resa da , ma ha addirittura Testimone_2 sostenuto che dovesse essere lo stesso testimone a “dimostrare” (verosimilmente, mediante documentazione) che il fratello esercitasse all'epoca un'attività di vendita Pt_3 Parte_3
al dettaglio di pesce distinta ed autonoma da quella esercitata dal padre, . Parte_1
È agevole obiettare che il testimone è chiamato a deporre su fatti. Orbene, che il fratello
[...]
esercitasse all'epoca un'attività di vendita al dettaglio di pesce distinta ed Parte_3
autonoma da quella esercitata dal padre è circostanza di fatto che può senz'altro fungere da oggetto di testimonianza. È estranea, invece, all'ordinamento processuale la pretesa che sia il testimone a fornire riscontri oggettivi della veridicità della deposizione da lui resa.
E tutto ciò senza trascurare, da un lato, che nel corso dell'assunzione del mezzo istruttorio il testimone ha specificato che la pescheria del padre, , è ubicata Testimone_2 Parte_1 alla località Fiumicello di EA mentre il fratello, , esercita l'attività Parte_3
pag. 9 ambulante di rivendita di pesce con un auto-negozio (specificazione da valorizzare in chiave di valutazione della precisione e completezza della dichiarazione) e, dall'altro, che nell'incarto processuale a disposizione del primo giudice vi era una visura camerale relativa all'impresa individuale intestata a e distinta da quella del padre, (di Parte_3 Parte_1
tal chè, se avesse prestato maggiore attenzione alla documentazione prodotta dalle parti, il primo giudice ben avrebbe potuto rinvenire in atti il riscontro documentale della circostanza riferita dal testimone).
Il Tribunale di Lagonegro ha altresì sostenuto che non siano credibili le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal nella parte in cui ha riferito che “solo una o due volte è Parte_1
capitato che la consegnasse del pesce presso la mia pescheria e in tali occasioni CP_3 rilasciava una fattura che io firmavo sempre”. Ad avviso del primo giudice, tale dichiarazione sarebbe in contrasto con la deposizione resa dalla testimone e con quella resa dal Testimone_1 testimone il quale “ha incontrovertibilmente affermato che il pesce veniva ritirato Testimone_2 presso il grossista la maggior parte delle volte dal padre, altre volte da lui o dal fratello” (v. pag.5 della sentenza appellata).
In verità, non avendo il primo giudice inteso riservare un apparato argomentativo più consistente a sostegno dello specifico passaggio della motivazione della sentenza, risulta incomprensibile il profilo di contrasto tra la evidenziata dichiarazione del e le deposizioni rese sul Parte_1
medesimo tema dai due predetti testimoni.
Infatti, la testimone ha confermato che sporadicamente la Testimone_1 Controparte_1
aveva effettuato delle consegne di pesce al presso la pescheria di
[...] Parte_1 quest'ultimo in EA. Pertanto, la dichiarazione della testimone è perfettamente coerente con quella del . Parte_1
Parimenti, il testimone non ha negato la circostanza riferita in sede di Testimone_2 interrogatorio formale dal , giacché egli si è limitato a dichiarare soltanto che “per Parte_1
quanto riguarda il ritiro delle merci acquistate, la maggior parte delle volte se ne occupa mio padre, ma se occorre anche io qualche volta”. Tale dichiarazione non è in contrasto con quanto riferito dall'appellante, ma è invece compatibile con l'affermazione che solo una o due volte la fornitura di pesce fosse stata effettuata dalla con propri mezzi Controparte_1
direttamente presso la pescheria di OR OR in EA. Ed in tal senso depone il rilievo che il testimone abbia precisato che nella “maggior parte delle volte” del ritiro della merce si fosse occupato lo stesso , così lasciando intendere che vi siano state anche delle Parte_1 occasioni in cui la merce non sia stata ritirata dall'appellante e, quindi, la merce stessa sia con altre modalità pervenuta presso la pescheria in EA, ivi compresa la consegna diretta da parte della pag. 10 Controparte_1
Ad ogni modo, ove anche si pretendesse di cogliere nella evocata dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale dal un profilo di contrasto e contraddizione con la Parte_1
testimonianza di , non è stato chiarito dal primo giudice per quale motivo ed in Testimone_2 quale misura l'evidenziato profilo possa mettere in crisi l'intero corpo delle dichiarazioni del ed incidere sulla fondatezza delle ragioni spese a sostegno della proposta Parte_1
opposizione ex art.645 c.p.c.
E tanto senza trascurare che l'interrogatorio formale è mezzo istruttorio funzionale a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente (cfr. Cass.civ. ordinanza n. 29472 del 24 ottobre 2023). Pertanto, in assenza di confessione, le dichiarazioni rese nell'interrogatorio formale possono essere considerate solo come argomento di prova, vale a dire come un elemento che il giudice può valutare, insieme ad altri elementi, per formare il suo convincimento.
In ultimo, appare superficiale il giudizio formulato dal Tribunale di Lagonegro in ordine alla assoluta irrilevanza della testimonianza resa da giudizio fondato sul rilievo che Testimone_3
la circostanza che nel 2012 il abbia acquistato pesce presso la rivendita dello Parte_1
stesso non vale ad escludere che il possa essersi rifornito, al contempo, anche Tes_3 Pt_1
presso la Invero, il contenuto della testimonianza di Controparte_1 Tes_3
– della cui attendibilità il primo giudice non ha espressamente inteso dubitare - vale
[...]
comunque a riscontrare quanto dal sostenuto nella citazione introduttiva del Parte_1
giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c., cioè che egli aveva, nel periodo compreso tra il 7.6.2012 ed il 31.8.2012, acquistato il pesce da altro fornitore. E tanto avrebbe dovuto indurre il Tribunale di
Lagonegro a scrutinare in maniera ancora più approfondita il materiale probatorio acquisito al fine di individuare prove certe e rigorose della fondatezza dei fatti posti dalla Controparte_1
a base della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
[...]
*
In conclusione, l'appello proposto da va accolto, non avendo in primo grado la Parte_1
società offerto prova adeguata e sufficiente della sussistenza Controparte_1 nell'an e nel quantum del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione ed avendo il Tribunale di Lagonegro basato la propria decisione su risultanze istruttorie non idonee ad assurgere a dignità di prova certa e rigorosa del credito.
Pertanto, in riforma della sentenza n.98/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 9.2.2021 e pubblicata in pari data, va accolta l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta da con atto di citazione notificato il 29.10.2013 avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
pag. 11 n.146/2013, emesso dal Tribunale di Lagonegro l'11.9.2013 su ricorso della società
[...]
e va revocato il decreto ingiuntivo medesimo. Controparte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello proposto da , la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in Parte_1 primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo,
Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III,
19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre
2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata infondatezza della pretesa creditoria azionata in primo grado dalla società con il ricorso per Controparte_1
ingiunzione, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo della predetta società. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Pertanto, va disposta la condanna della società in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese processuali Parte_1
relative al giudizio di primo grado nonché di quelle relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016
n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista pag. 12 che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore di nel giudizio di Parte_1
primo grado, esauritosi in epoca in cui vigevano le disposizioni del D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali di cui al predetto D.M., aggiornate al D.M. n. 37/2018 dell'8 marzo 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018), in riferimento al valore della causa
(valore: € 25.336,32; scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), applicando i compensi medi tariffari in considerazione della complessità delle questioni giuridiche dedotte.
Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale
13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, sempre in riferimento al valore della causa (valore: € € 25.336,32; scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00) e sempre applicando i compensi medi tariffari in considerazione della complessità delle questioni giuridiche dedotte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.98/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
9.2.2021 e pubblicata in pari data, proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
2.9.2021 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 2.9.2021 Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.98/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 9.2.2021 e pubblicata in pari data:
a) accoglie l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato il 29.10.2013 avverso il decreto ingiuntivo n.146/2013, emesso dal
Tribunale di Lagonegro l'11.9.2013 su ricorso della società Controparte_1
e revoca il decreto ingiuntivo medesimo;
[...]
b) condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di e con distrazione in favore del Parte_1
procuratore per dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 4.938,00, di cui € 103,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
pag. 13 - Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di e con distrazione in favore del procuratore per Parte_1
dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 6.164,50, di cui € 355,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 9.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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