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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2041/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2041/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lia Biscottini Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Vicolo San Nicandro n.4, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Parte_2 C.F._2
Venturelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Forlì (FC), via G. Mameli n.18, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Bologna (BO) da e Parte_1
, in data 21.05.2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Parte_2
Comune dell'anno 2006, Atto n.18, P. 2, C/03, con ogni consequenziale ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Bologna di procedere alle annotazioni di rito, alle seguenti condizioni:
1) Il signor corrisponderà alla signora mediante bonifico sul c/c dalla stessa Pt_1 Parte_2
indicato in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
2) In ragione della avvenuta divisione dei beni in regime di comunione ordinaria, i coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a richiedere e/o pretendere.
3) Le spese legali sono compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 144/2024, pubblicata il 17/07/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, visto Parte_1 Parte_2
il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
06/03/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 144/2024, pubblicata il 17/07/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2041/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 Parte_2 C.F._2 civile a Bologna il 21/05/2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 18, p. II, serie C;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2041/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lia Biscottini Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Vicolo San Nicandro n.4, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Parte_2 C.F._2
Venturelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Forlì (FC), via G. Mameli n.18, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Bologna (BO) da e Parte_1
, in data 21.05.2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Parte_2
Comune dell'anno 2006, Atto n.18, P. 2, C/03, con ogni consequenziale ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Bologna di procedere alle annotazioni di rito, alle seguenti condizioni:
1) Il signor corrisponderà alla signora mediante bonifico sul c/c dalla stessa Pt_1 Parte_2
indicato in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
2) In ragione della avvenuta divisione dei beni in regime di comunione ordinaria, i coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a richiedere e/o pretendere.
3) Le spese legali sono compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 144/2024, pubblicata il 17/07/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, visto Parte_1 Parte_2
il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
06/03/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 144/2024, pubblicata il 17/07/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2041/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 Parte_2 C.F._2 civile a Bologna il 21/05/2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 18, p. II, serie C;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi