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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.502/2024 R.G. tra
nato il [...], rapp.to e dif. dall'Avv. Ivano Leccisi come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Maria Teresa Petrucci come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 11.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 67%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con
1 ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge n.118/71 secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste,
è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse CP_1 condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 … ».
Nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. Per_1
ha riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato di totale inabilità lavorativa
[...] tale da dar diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. cit., con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29.06.2022.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità di cui all'art.12 della legge n.118/71 con decorrenza dal
29.06.2022.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
2 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% e pertanto è in possesso del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 (come modificato dalla L. 509/88) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29.06.2022;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.502/2024 R.G. tra
nato il [...], rapp.to e dif. dall'Avv. Ivano Leccisi come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Maria Teresa Petrucci come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 11.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 67%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con
1 ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge n.118/71 secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste,
è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse CP_1 condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 … ».
Nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. Per_1
ha riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato di totale inabilità lavorativa
[...] tale da dar diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. cit., con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29.06.2022.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità di cui all'art.12 della legge n.118/71 con decorrenza dal
29.06.2022.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
2 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% e pertanto è in possesso del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 (come modificato dalla L. 509/88) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29.06.2022;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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