Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4851 /2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18 luglio 2023 da:
, assistita e difesa dalle avv.sse Valentina Parte_1 C.F._1
MATTIOZZI e Elena BALESTRA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di essere stata unita in una Pt_1
relazione more uxorio con il signor dalla quale è nata la figlia minore legalmente CP_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori (doc. 4), ha domandato l'affido super esclusivo della minore con
08.10.2022 e 1.000,00 euro in data 07.12.2022.
Richieste informazioni alla Procura in merito ad eventuali procedimenti definiti o pendenti tra le parti, considerate le allegazioni di violenza della ricorrente, nessuna comunicazione è pervenuta a quest'Ufficio.
All'udienza del 14 dicembre 2023, la ricorrente, comparsa personalmente, è stata dunque sentita liberamente sui fatti di causa, mentre il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito né è comparso personalmente.
Il Giudice relatore ha dunque adottato con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della minore, rinviando la causa per la decisione.
Con successiva ordinanza, è stata ordinata all'Agenzia delle Entrate la trasmissione della documentazione reddituale del resistente, reputata necessaria ai fini decisori.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, celebrata in forma scritta, con assegnazione alla ricorrente dei termini per gli atti conclusionali.
Le domande avanzate dalla ricorrente in punto di affido, collocamento e visite sono fondate e in quanto tali meritano di essere integralmente accolte, come già statuito in via provvisoria ed urgente dal Giudice relatore, risultando conformi al preminente interesse della minore.
Partendo dal regime di affido, giova ricordare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore) - tra i comportamenti sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo, rileva anche l'omissione del pagamento del mantenimento per i figli (cfr. Cass. 26587/2009; Cass. 21823/22; Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023, n. 330; Trib. Rovigo 4 maggio 2023, n. 384;
Trib. Bari 20 aprile 2023, n. 1471; Trib. Torino 21 febbraio 2022, n. 732) - con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Cass. 23333/23;
Cass. 6535/19; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Inoltre, nell'accertamento della capacità genitoriale, merita di essere considerata, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, ogni condotta potenzialmente offensiva dell'integrità psicofisica di una parte nei confronti dell'altra, essendo indice di una disfunzionalità genitoriale superabile solo all'esito di un serio percorso di ravvedimento critico che conduca alla consapevolezza degli effetti dei propri comportamenti sulle condizioni emotive e lo stato psicofisico della prole.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il signor secondo quanto credibilmente CP_1
dichiarato dalla ricorrente, non vede e non sente la figlia da oltre due anni e ha omesso di contribuire al suo mantenimento in modo regolare e adeguato, mostrando un totale disinteresse verso la stessa sia sul piano morale, sia sul piano materiale, nonostante le fragili condizioni di salute nelle quali versa
(doc. 6).
Dalla documentazione in atti, risulta inoltre che la signora ha subito un'aggressione da parte Pt_1 del compagno, il quale l'ha colpita con percosse alla testa mentre si trovava alla decima settimana di gravidanza, giudicate guaribili in 10 giorni, esponendo così la nascitura ad una situazione di pericolo
(doc. 5).
D'altra parte, la signora da quando è cessata la convivenza (2022), si è occupata in via Pt_1
esclusiva della figlia, provvedendo ai suoi bisogni di cura e assistenza, anche sul piano economico.
Alla luce degli elementi acquisiti, questo Collegio ritiene pertanto che la condotta assunta dal signor il quale si è sottratto all'adempimento dei doveri di educazione, accudimento e mantenimento CP_1 che gravano su ciascun genitore, delegando di fatto alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, abbia dimostrato un assoluto disinteresse verso la minore, rivelandosi inadeguato ad assolvere il proprio ruolo di padre. Tenuto conto, da un lato, dell'accertata inidoneità genitoriale paterna e, dall'altro, della piena e integra capacità dimostrata dalla madre, si ritiene pertanto maggiormente rispondente al best interest della prole disporne l'affido super esclusivo alla signora con concentrazione in capo alla Pt_1
stessa di tutte le decisioni che riguardano la minore, come indicate in dispositivo.
La signora sarà comunque tenuta a comunicare al marito, per il tramite dei servizi sociali, ove egli lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
La minore rimarrà collocata presso la mamma, con la quale vive da quando si è interrotta la convivenza familiare e alla quale viene assegnata la casa familiare.
In merito alle visite padre-figlia, pur in assenza di una domanda di parte, si ritiene opportuno incaricare i servizi sociali territorialmente competenti affinché, ove il resistente lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, provvedano alla loro regolamentazione in forma protetta, previa valutazione e preparazione della bambina, la quale ha di fatto interrotto ogni rapporto col genitore dalla tenera età di un anno, e con l'autorizzazione a procedere ad una graduale liberalizzazione delle visite solo dopo attenta valutazione dell'assenza di pregiudizi per la minore e accertata astinenza del padre dall'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.
Considerata la tenera età della bambina, tale da escluderne la capacità di discernimento, il Collegio ritiene di non procedere all'audizione della bambina che, in relazione alle circostanze del caso concreto, rischierebbe di rivelarsi pregiudizievole.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, si ritiene che le istanze della ricorrente non possano trovare integrale accoglimento.
In premessa, vale la pena ricordare che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente ha dichiarato di non aver percepito alcun reddito nel 2020, 2021
e 2022 (doc. 12), il 29 maggio 2023 è stata assunta con contratto determinato e ha percepito una retribuzione mensile lorda minima di 1600 euro (doc. 8), vive in una casa condotta in affitto unitamente alla sorella al canone mensile di affitto di 350 euro mensili (doc. 7).
Quanto alle condizioni economiche del resistente, risulta dalla documentazione in atti che egli è amministratore unico della società Global s.r.l. (doc. 9) e la signora ha dichiarato che Pt_1 percepisce circa 2000 euro mensili (v. ricorso), circostanza tuttavia rimasta priva di riscontri probatori, considerato che l'Agenzia delle Entrate, con nota depositata telematicamente il 18 luglio
2024, ha comunicato che non risultano depositate le dichiarazioni dei redditi del contribuente per le annualità richieste.
Questo Collegio, pur in assenza di elementi certi in ordine alle condizioni economiche dell'onerato
(redditi e patrimonio), non potendo trarre argomenti di prova dalla condotta processuale assunta dalla parte rimasta contumace, ritiene tuttavia che la carica sociale ricoperta dal signor all'intero CP_1
della Global s.r.l., presso la quale sono addette 32 persone, sia indice della capacità reddituale del resistente.
Di conseguenza, si reputa equo e congruo quantificare l'importo da lui dovuto per il mantenimento della minore in 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, da corrispondere alla signora entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (luglio 2023), oltre Pt_1
al 50% delle spese straordinarie, come indicate in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di frequentazioni tra padre e figlia, con la conseguenza che tutte le spese per il mantenimento ordinario della minore gravano sulla madre.
Si precisa che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
La signora potrà inoltre percepire integralmente l'assegno unico, quale affidataria esclusiva Pt_1
della minore.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: affida la figlia minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa alla quale viene assegnata la casa familiare;
dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio; dispone che la madre comunichi al padre, per il tramite dei servizi sociali, ove egli lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora Pt_1
incarica i servizi sociali territorialmente competenti affinché, ove il resistente lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, provvedano alla regolamentazione in forma protetta delle visite padre-figlia, previa valutazione e preparazione della bambina, con l'autorizzazione a procedere ad una graduale liberalizzazione delle visite solo dopo attenta valutazione dell'assenza di pregiudizi per la minore e accertata astinenza del padre dall'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche;
pone a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo di euro 300 mensili, da pagare entro il 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2023, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro
i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali competenti per il comune di
Martinengo e di Loro Piceno.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo