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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 357/2022, vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Sandra Varano;
RICORRENTE
E nato in [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Grazia Maria Micalizzi;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio (da intendersi come Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio concordatario) contratto il 23.08.2001 in Isola di Capo Rizzuto (KR) con CP_1
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 49 – II – Serie A – 2001).
1 Con riferimento alle questioni accessorie, ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli nata il [...], nata il [...], nato il [...] e Per_1 Per_2 Per_3
nato il [...] con collocamento prevalente presso di sé, nonché Per_4
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Isola di Capo Rizzuto alla via C.da Bonnace snc, affinché vi abiti con i figli;
ha chiesto disporsi che una volta compiuto il CP_1
percorso suggerito dai Servizi Sociali, potrà rivolgersi agli stessi per programmare nuovamente incontri protetti con i figli minori;
porsi a carico del resistente un assegno divorzile in proprio favore dell'importo di € 150,00 nonché un assegno di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. ha aderito alla domanda di divorzio;
ha chiesto disporsi l'affidamento CP_1
condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e dichiarare il diritto del padre di vedere i figli minori presso i Servizi Sociali nonché la possibilità di stare da solo con loro anche solo per 60 minuti a settimana;
autorizzare il resistente ad effettuare lavori di manutenzione della casa coniugale ed in subordine assegnare a sé la casa coniugale;
revocare l'assegno di mantenimento di €
150,00 in favore della ricorrente, già previsto in sede di separazione;
ridurre l'assegno posto a proprio carico per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza di separazione del 28.06.2021. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione, l'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché il comportamento violento ed aggressivo del resistente consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni inerenti alla prole, deve essere anzitutto precisato che nessun provvedimento può essere reso circa l'affidamento e il collocamento della figlia Per_1
in quanto ormai maggiorenne.
Con riferimento ai figli minori, si evidenzia che dall'esame della documentazione allegata
2 al ricorso è emerso che il è stato rinviato a giudizio per i reati di maltrattamenti in CP_1
famiglia e lesioni aggravate;
reati per i quali, nelle more del presente procedimento, è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.
I comportamenti maltrattanti posti in essere dal sono consistiti in particolare in CP_1
minacce anche con l'utilizzo di armi contro la moglie e nell'avere in più occasioni, anche alla presenza dei figli minori, percosso la con schiaffi, calci e pugni, provocandole Pt_1
lesioni personali. Gli atteggiamenti maltrattanti sarebbero stati altresì rivolti, in alcune occasioni, nei confronti delle due figlie più grandi.
Alla luce di tanto, deve essere confermato l'affido esclusivo dei figli minori Per_2
e alla madre, come già statuito dalla sentenza di separazione n. Per_3 Per_4
614/2021 del 28/06/2021.
Invero, l'assunzione di comportamenti violenti e aggressivi in danno della moglie alla presenza dei figli minori, nonché nei confronti delle due figlie più grandi, costituisce elemento univocamente indicativo di una inidoneità educativa del resistente e di una sua incapacità ad affrontare le responsabilità connesse al regime dell'affido condiviso.
Quanto alle frequentazioni tra il padre e i figli minori, deve preliminarmente darsi atto che con provvedimento del 12.08.2022 emesso nel proc. R.G. Vol. n. 739/2022 è stata disposta la riattivazione, presso i Servizi Sociali di Isola di Capo Rizzuto, degli incontri protetti tra ed i figli minori e con esclusione delle figlie, le quali CP_1 Per_3 Per_4
non hanno la volontà di riprendere gli incontri con il padre, ed è stata loro demandata la calendarizzazione degli incontri in modo da garantire la necessaria gradualità e la miglior tutela dell'interesse dei minori.
Dalle relazioni dei Servizi sociali di Isola di Capo Rizzuto emerge che il piccolo durante gli incontri, si è intrattenuto con il padre con atteggiamento sereno e tra Per_4
i due si è sviluppato un crescente rapporto di complicità che ha portato, con il passare del tempo, ad un progressivo consolidamento del rapporto padre-figlio. Lo stesso non può dirsi per il figlio che, al contrario, sin dal primo incontro ha manifestato diffidenza Per_3
verso la figura paterna giungendo, a partire dal mese di dicembre 2022, a non volere più presenziare a nessuno degli incontri.
A partire dal mese di dicembre 2022 gli incontri protetti si sono svolti solo tra il padre ed il minore Per_4
All'udienza del 20.06.2024 entrambi i procuratori hanno fatto rilevare che, dal mese di
3 maggio 2024, quindi nelle more del procedimento, è divenuta definitiva la condanna del alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, che egli sta attualmente scontando. CP_1
Alla luce di tanto si reputa opportuno che nel corso della pena detentiva del i minori CP_1
e (con esclusione della figlia minori la quale non ha mutato la propria Per_3 Per_4
volontà di non incontrare il padre), possano sentire e vedere il padre tramite videochiamate settimanali, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituto carcerario, escludendo invece che gli incontri avvengano in carcere, al fine di evitare ogni sorta di turbamento a carico dei minori. Al termine del regime carcerario, i medesimi Servizi
Sociali di Isola di Capo Rizzuto predisporranno un adeguato programma di incontri settimanali tra il padre e i minori e in ambiente neutro. Per_3 Per_4
La domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell' art. 5, comma 6, L. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n.
18287/2018) all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, onde il relativo riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, quali circostanze da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, co 6, l. 898/1970 che costituiscono il parametro cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio deve, quindi, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha,
4 inoltre, chiarito che la natura perequativo-compensativa, anch'essa assegnata all'assegno divorzile unitamente alla natura assistenziale, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della mera autosufficienza economica valutata sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
con la precisazione che deve ritenersi in linea di principio escluso che tale valutazione debba necessariamente condurre alla determinazione di un contributo economico volto a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, dovendo piuttosto commisurarsi l'assegno rispetto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'avente diritto economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Tanto chiarito, considerata la durata del matrimonio, la capacità lavorativa e l'età della ricorrente, nonché la mancata dimostrazione, da parte di quest'ultima, della sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore, nel senso sopra precisato, la domanda non può essere accolta.
L'assegno divorzile non può essere riconosciuto sulla base della sola funzione cd. risarcitoria di tale statuizione, ossia valorizzando le cause della crisi coniugale attribuibile al resistente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella richiamata sentenza n.
18287/2018, il richiamo all'attualità (già avvertito da Cass. n. 11504/2017), in funzione di valorizzazione dell'autoresponsabilità degli ex coniugi, deve dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno divorzile. Si è riscontrata in particolare la tendenziale eliminazione del divorzio per colpa che, anche all'interno del nostro ordinamento, trova riscontro nella progressiva riduzione dell'importanza del c.d. criterio risarcitorio fin dall'accertamento dell'addebito in sede di separazione.
Ne deriva che l'assegno divorzile non può essere riconosciuto.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli minori.
Deve essere posto a carico del resistente, quale genitore non collocatario, un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, conviventi con la madre.
Al riguardo va osservato che, dal momento della separazione sono mutate le condizioni
5 economiche del resistente. In particolare, in ragione del suo stato di disoccupazione, come si evince dall'estratto INPS in atti, si reputa congruo rideterminare il predetto assegno nella misura di € 400,00 complessivi, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23.08.2001 in Isola di
Capo Rizzuto (KR) da e (trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1
del predetto Comune al n. 49 – II – Serie A – 2001);
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando i contatti tra i figli minori e ed il Per_3 Per_4
padre come in parte motiva;
- assegna la casa familiare sita in Isola di Capo Rizzuto alla via C.da Bonnace snc alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile complessiva di €
400,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 357/2022, vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Sandra Varano;
RICORRENTE
E nato in [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Grazia Maria Micalizzi;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio (da intendersi come Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio concordatario) contratto il 23.08.2001 in Isola di Capo Rizzuto (KR) con CP_1
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 49 – II – Serie A – 2001).
1 Con riferimento alle questioni accessorie, ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli nata il [...], nata il [...], nato il [...] e Per_1 Per_2 Per_3
nato il [...] con collocamento prevalente presso di sé, nonché Per_4
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Isola di Capo Rizzuto alla via C.da Bonnace snc, affinché vi abiti con i figli;
ha chiesto disporsi che una volta compiuto il CP_1
percorso suggerito dai Servizi Sociali, potrà rivolgersi agli stessi per programmare nuovamente incontri protetti con i figli minori;
porsi a carico del resistente un assegno divorzile in proprio favore dell'importo di € 150,00 nonché un assegno di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. ha aderito alla domanda di divorzio;
ha chiesto disporsi l'affidamento CP_1
condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e dichiarare il diritto del padre di vedere i figli minori presso i Servizi Sociali nonché la possibilità di stare da solo con loro anche solo per 60 minuti a settimana;
autorizzare il resistente ad effettuare lavori di manutenzione della casa coniugale ed in subordine assegnare a sé la casa coniugale;
revocare l'assegno di mantenimento di €
150,00 in favore della ricorrente, già previsto in sede di separazione;
ridurre l'assegno posto a proprio carico per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza di separazione del 28.06.2021. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione, l'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché il comportamento violento ed aggressivo del resistente consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni inerenti alla prole, deve essere anzitutto precisato che nessun provvedimento può essere reso circa l'affidamento e il collocamento della figlia Per_1
in quanto ormai maggiorenne.
Con riferimento ai figli minori, si evidenzia che dall'esame della documentazione allegata
2 al ricorso è emerso che il è stato rinviato a giudizio per i reati di maltrattamenti in CP_1
famiglia e lesioni aggravate;
reati per i quali, nelle more del presente procedimento, è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.
I comportamenti maltrattanti posti in essere dal sono consistiti in particolare in CP_1
minacce anche con l'utilizzo di armi contro la moglie e nell'avere in più occasioni, anche alla presenza dei figli minori, percosso la con schiaffi, calci e pugni, provocandole Pt_1
lesioni personali. Gli atteggiamenti maltrattanti sarebbero stati altresì rivolti, in alcune occasioni, nei confronti delle due figlie più grandi.
Alla luce di tanto, deve essere confermato l'affido esclusivo dei figli minori Per_2
e alla madre, come già statuito dalla sentenza di separazione n. Per_3 Per_4
614/2021 del 28/06/2021.
Invero, l'assunzione di comportamenti violenti e aggressivi in danno della moglie alla presenza dei figli minori, nonché nei confronti delle due figlie più grandi, costituisce elemento univocamente indicativo di una inidoneità educativa del resistente e di una sua incapacità ad affrontare le responsabilità connesse al regime dell'affido condiviso.
Quanto alle frequentazioni tra il padre e i figli minori, deve preliminarmente darsi atto che con provvedimento del 12.08.2022 emesso nel proc. R.G. Vol. n. 739/2022 è stata disposta la riattivazione, presso i Servizi Sociali di Isola di Capo Rizzuto, degli incontri protetti tra ed i figli minori e con esclusione delle figlie, le quali CP_1 Per_3 Per_4
non hanno la volontà di riprendere gli incontri con il padre, ed è stata loro demandata la calendarizzazione degli incontri in modo da garantire la necessaria gradualità e la miglior tutela dell'interesse dei minori.
Dalle relazioni dei Servizi sociali di Isola di Capo Rizzuto emerge che il piccolo durante gli incontri, si è intrattenuto con il padre con atteggiamento sereno e tra Per_4
i due si è sviluppato un crescente rapporto di complicità che ha portato, con il passare del tempo, ad un progressivo consolidamento del rapporto padre-figlio. Lo stesso non può dirsi per il figlio che, al contrario, sin dal primo incontro ha manifestato diffidenza Per_3
verso la figura paterna giungendo, a partire dal mese di dicembre 2022, a non volere più presenziare a nessuno degli incontri.
A partire dal mese di dicembre 2022 gli incontri protetti si sono svolti solo tra il padre ed il minore Per_4
All'udienza del 20.06.2024 entrambi i procuratori hanno fatto rilevare che, dal mese di
3 maggio 2024, quindi nelle more del procedimento, è divenuta definitiva la condanna del alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, che egli sta attualmente scontando. CP_1
Alla luce di tanto si reputa opportuno che nel corso della pena detentiva del i minori CP_1
e (con esclusione della figlia minori la quale non ha mutato la propria Per_3 Per_4
volontà di non incontrare il padre), possano sentire e vedere il padre tramite videochiamate settimanali, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituto carcerario, escludendo invece che gli incontri avvengano in carcere, al fine di evitare ogni sorta di turbamento a carico dei minori. Al termine del regime carcerario, i medesimi Servizi
Sociali di Isola di Capo Rizzuto predisporranno un adeguato programma di incontri settimanali tra il padre e i minori e in ambiente neutro. Per_3 Per_4
La domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell' art. 5, comma 6, L. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n.
18287/2018) all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, onde il relativo riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, quali circostanze da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, co 6, l. 898/1970 che costituiscono il parametro cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio deve, quindi, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha,
4 inoltre, chiarito che la natura perequativo-compensativa, anch'essa assegnata all'assegno divorzile unitamente alla natura assistenziale, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della mera autosufficienza economica valutata sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
con la precisazione che deve ritenersi in linea di principio escluso che tale valutazione debba necessariamente condurre alla determinazione di un contributo economico volto a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, dovendo piuttosto commisurarsi l'assegno rispetto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'avente diritto economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Tanto chiarito, considerata la durata del matrimonio, la capacità lavorativa e l'età della ricorrente, nonché la mancata dimostrazione, da parte di quest'ultima, della sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore, nel senso sopra precisato, la domanda non può essere accolta.
L'assegno divorzile non può essere riconosciuto sulla base della sola funzione cd. risarcitoria di tale statuizione, ossia valorizzando le cause della crisi coniugale attribuibile al resistente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella richiamata sentenza n.
18287/2018, il richiamo all'attualità (già avvertito da Cass. n. 11504/2017), in funzione di valorizzazione dell'autoresponsabilità degli ex coniugi, deve dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno divorzile. Si è riscontrata in particolare la tendenziale eliminazione del divorzio per colpa che, anche all'interno del nostro ordinamento, trova riscontro nella progressiva riduzione dell'importanza del c.d. criterio risarcitorio fin dall'accertamento dell'addebito in sede di separazione.
Ne deriva che l'assegno divorzile non può essere riconosciuto.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli minori.
Deve essere posto a carico del resistente, quale genitore non collocatario, un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, conviventi con la madre.
Al riguardo va osservato che, dal momento della separazione sono mutate le condizioni
5 economiche del resistente. In particolare, in ragione del suo stato di disoccupazione, come si evince dall'estratto INPS in atti, si reputa congruo rideterminare il predetto assegno nella misura di € 400,00 complessivi, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23.08.2001 in Isola di
Capo Rizzuto (KR) da e (trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1
del predetto Comune al n. 49 – II – Serie A – 2001);
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando i contatti tra i figli minori e ed il Per_3 Per_4
padre come in parte motiva;
- assegna la casa familiare sita in Isola di Capo Rizzuto alla via C.da Bonnace snc alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile complessiva di €
400,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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