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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 624 -1/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
dott. Stefano MIGLIETTA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 624-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposti da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA AL
e
GO CA (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia C.F._2
Gariboldi
- RICORRENTI-
nei confronti di con sede legale a MILANO (MI) Controparte_1
PIAZZALE AQUILEJA 10 cap 20144 (c.f. ) P.IVA_1
- CONVENUTA–
***
Il Tribunale di Milano con ordinanza 11.9.2025 si è dichiarato incompetente, a favore del
Tribunale di Torino, in relazione alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con sede legale a MILANO (MI) PIAZZALE AQUILEJA 10 cap 20144 (c.f.
[...]
) ed ha disposto la trasmissione degli atto al tribunale ritenuto competente. P.IVA_1
Con decreto 23.10.2025 questo Tribunale ha fissato udienza avanti al giudice designato all'istruttoria per il 28.11.2025.
Con ordinanza 23.10.2025, il Tribunale di Milano si è nuovamente dichiarato incompetente,
a favore del Tribunale di Torino, in relazione alla medesima domanda proposta dal diverso ricorrente GO CA.
All'udienza 28.11.2025 avanti al giudice designato alla trattazione, sono comparsi entrambi i ricorrenti e per la parte convenuta il legale rappresentante CP_2
Il legale rappresentante ha precisato che a quanto gli risulta il bilancio 2023 espone ricavi per euro 224.000 euro circa e di non sapere come mai tale bilancio non risulti dalla visura camerale. Si è rimesso alle valutazioni del tribunale in ordine alla domanda, precisando che qualora dovesse essere respinta, farà accesso alla composizione negoziata.
I ricorrenti hanno insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il
Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione dei ricorrenti, che appaiono creditori rispettivamente di euro
12.660,43 sulla base del decreto ingiuntivo n. 169472024 del Tribunale di Torino-Sez.
Lavoro- e di euro 29.440,61 sulla base del decreto ingiuntivo n. 88672025 del Tribunale di
Milano (doc. 1 e 2 e doc. 1 e 2 Nicastro); Parte_1
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, per le motivazioni espresse dal Tribunale di Milano con l'ordinanza 11.9.2025;
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata anche avanti a questo Tribunale, essendole stato
2 notificato il decreto di fissazione di udienza a mezzo pec del 27.10.2025 ed ha partecipato all'udienza tramite il proprio legale rappresentante, come consentito dall'art. 40 co 5 CCII;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, che svolge attività di ricerca e selazione dle personale, come risulta dalla visura camerale) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova
è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dal bilancio per l'anno 2022 (ultimo che risulta depositato dalla visura camerale 27.10.2025) risulta attivo per oltre 700.000 euro, da cui deriva il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII. Deve, dunque, escludersi che sia qualificabile Controparte_3 come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Nella fattispecie, devono considerarsi unitariamente: il mancato deposito di bilanci dopo l'anno 2022 (cfr. visura camerale 27.10.2025); il mancato pagamento dei debiti nei confronti degli odierni ricorrenti e l'impossibilità per gli stessi di soddisfare il proprio credito tramite esecuzione (docc. 3 e 4 e doc. 3 Nicastro); l'esposizione con Parte_1
l'erario che risulta dalla informativa datata 29.10.2025 trasmessa da , da cui risultano CP_4 carichi iscritti al ruolo per euro 289.436,62;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito dei ricorrenti e delle somme iscritte al ruolo riportate nella informativa trasmessa da CP_4 sopra citata;
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
3 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] con sede legale a MILANO (MI) PIAZZALE AQUILEJA 10 Controparte_1 cap 20144 (c.f. ); P.IVA_1 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1 studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 30 marzo 2026 alle ore 15:45 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala
A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante
4 trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell' 11.12.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
5 (dott.ssa Carlotta Pittaluga)
(dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
dott. Stefano MIGLIETTA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 624-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposti da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA AL
e
GO CA (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia C.F._2
Gariboldi
- RICORRENTI-
nei confronti di con sede legale a MILANO (MI) Controparte_1
PIAZZALE AQUILEJA 10 cap 20144 (c.f. ) P.IVA_1
- CONVENUTA–
***
Il Tribunale di Milano con ordinanza 11.9.2025 si è dichiarato incompetente, a favore del
Tribunale di Torino, in relazione alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con sede legale a MILANO (MI) PIAZZALE AQUILEJA 10 cap 20144 (c.f.
[...]
) ed ha disposto la trasmissione degli atto al tribunale ritenuto competente. P.IVA_1
Con decreto 23.10.2025 questo Tribunale ha fissato udienza avanti al giudice designato all'istruttoria per il 28.11.2025.
Con ordinanza 23.10.2025, il Tribunale di Milano si è nuovamente dichiarato incompetente,
a favore del Tribunale di Torino, in relazione alla medesima domanda proposta dal diverso ricorrente GO CA.
All'udienza 28.11.2025 avanti al giudice designato alla trattazione, sono comparsi entrambi i ricorrenti e per la parte convenuta il legale rappresentante CP_2
Il legale rappresentante ha precisato che a quanto gli risulta il bilancio 2023 espone ricavi per euro 224.000 euro circa e di non sapere come mai tale bilancio non risulti dalla visura camerale. Si è rimesso alle valutazioni del tribunale in ordine alla domanda, precisando che qualora dovesse essere respinta, farà accesso alla composizione negoziata.
I ricorrenti hanno insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il
Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione dei ricorrenti, che appaiono creditori rispettivamente di euro
12.660,43 sulla base del decreto ingiuntivo n. 169472024 del Tribunale di Torino-Sez.
Lavoro- e di euro 29.440,61 sulla base del decreto ingiuntivo n. 88672025 del Tribunale di
Milano (doc. 1 e 2 e doc. 1 e 2 Nicastro); Parte_1
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, per le motivazioni espresse dal Tribunale di Milano con l'ordinanza 11.9.2025;
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata anche avanti a questo Tribunale, essendole stato
2 notificato il decreto di fissazione di udienza a mezzo pec del 27.10.2025 ed ha partecipato all'udienza tramite il proprio legale rappresentante, come consentito dall'art. 40 co 5 CCII;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, che svolge attività di ricerca e selazione dle personale, come risulta dalla visura camerale) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova
è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dal bilancio per l'anno 2022 (ultimo che risulta depositato dalla visura camerale 27.10.2025) risulta attivo per oltre 700.000 euro, da cui deriva il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII. Deve, dunque, escludersi che sia qualificabile Controparte_3 come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Nella fattispecie, devono considerarsi unitariamente: il mancato deposito di bilanci dopo l'anno 2022 (cfr. visura camerale 27.10.2025); il mancato pagamento dei debiti nei confronti degli odierni ricorrenti e l'impossibilità per gli stessi di soddisfare il proprio credito tramite esecuzione (docc. 3 e 4 e doc. 3 Nicastro); l'esposizione con Parte_1
l'erario che risulta dalla informativa datata 29.10.2025 trasmessa da , da cui risultano CP_4 carichi iscritti al ruolo per euro 289.436,62;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito dei ricorrenti e delle somme iscritte al ruolo riportate nella informativa trasmessa da CP_4 sopra citata;
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
3 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] con sede legale a MILANO (MI) PIAZZALE AQUILEJA 10 Controparte_1 cap 20144 (c.f. ); P.IVA_1 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1 studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 30 marzo 2026 alle ore 15:45 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala
A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante
4 trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell' 11.12.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
5 (dott.ssa Carlotta Pittaluga)
(dott. Enrico Astuni)
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