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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 294-2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Collegio, composto dagli Ill.mi Magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente
Dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice rel.
all'esito dell'udienza del 8.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 281 sexies, visto il comma 3 della citata norma deposita la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al procedimento R.G. 294/2024, vertente tra:
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente e domiciliato al Vicolo delle Grazie 6, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
E
in persona del L.R.P.T, rappresentata e Controparte_1 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del
Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità civile dei magistrati (L. n. 117/1988).
1 R.G. 294-2024
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
1) Si riporta al ricorso in atti e ribadisce integralmente quanto già in esso dedotto, contestando la comparsa di costituzione e risposta avversaria, poiché espone in fatto circostanze ed allegazioni non corrispondenti al vero ed in diritto è infondata;
2)Chiede il rigetto delle conclusioni e di tutte le domande ed eccezioni avversarie ivi comprese quelle di inammissibilità del presente ricorso, precisandosi che sono state qui rispettate tutte le prescrizioni dettate dall'art 4, comma 2 della legge n. 117\1988 e ribadisce che il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Ancona n 707\19 è stato opposto sulla base di allegazioni inveritiere e supposizioni soltanto presunte.
3) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno patrimoniale come indicato in ricorso e per lo effetto condannare parte convenuta in persona del Primo Ministro p.t. al risarcimento del danno occorso al ricorrente pari ad € 7.305,53 o nel diverso importo ritenuto di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dallo scadere del termine previsto dalla L n.117\88 al soddisfo.
4) Con vittoria di spese ed onorario di lite ex D.M. 55\2014 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Conclusioni pe parte resistente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis,
➢ In via pregiudiziale e principale, voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione delle condizioni dell'azione previsti dall'art. 4 comma 2, della L. 117/88;
➢ in via subordinata, voglia rigettare il ricorso in quanto manifestatamente infondato;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
PREMESSO IN FATTO CHE
Con ricorso ex L. 117/1988, l'avv. ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità del Giudice Unico di Secondo Grado del Tribunale di
Ancona, in seguito all'attività giudiziaria esercitata nel giudizio conclusosi con la sentenza n.
1196/22, emessa in data 24.10.2022 e, per l'effetto, condannare lo , in persona del CP_2
p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_3 patrimoniali subiti.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto che:
- nell'anno 2011 la Cassa rurale e artigiana di NO (di seguito anche gli aveva Pt_2 conferito l'incarico professionale per il recupero di un credito vantato nei confronti di
[...]
, nella sua duplice qualifica di amministratore della S.r.l. Edilimpianti e di Persona_1 fideiussore della stessa;
- in esecuzione del predetto incarico, aveva redatto una domanda di ammissione al passivo fallimentare nella procedura instaurata nei confronti della impresa Edilimpianti s.r.l., la cui fattura n. 34 del 2/11/2011 era stata regolarmente pagata dalla banca committente. Aveva
2 R.G. 294-2024
redatto altresì un primo atto di intervento nel 2011 nella procedura esecutiva n. 57/09 pendente nei confronti di , seguito poi da un secondo atto di intervento nel Persona_1
2014 per un ulteriore importo;
tuttavia, nonostante l'ordinanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta di “€ 2.300,00 oltre il rimborso forfetario del 15% e gli accessori come per legge” emessa dal giudice all'esito della procedura esecutiva, alcun compenso gli era stato corrisposto;
- pertanto, aveva presentato ricorso al Giudice di Pace di Ancona per l'emissione di un decreto ingiuntivo volto al soddisfacimento del proprio diritto di credito;
- il Giudice adito aveva emesso decreto ingiuntivo n. 707/19;
- detto decreto era stato però opposto dalla banca e l'opposizione si era conclusa con l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva dichiarato la litispendenza dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. con l'opposizione a precetto proposta dal medesimo istituto di credito;
- la banca aveva dunque proposto appello;
il giudizio di secondo grado si era concluso con la sentenza n. 1196/22 la quale, in accoglimento dell'appello, aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo, in accoglimento della ricostruzione prospettata dall'appellante, che il diritto di credito invocato dal difensore era stato già soddisfatto con il pagamento della fattura n. 34/11;
- temendo una pronuncia di inammissibilità nel caso avesse invocato il rimedio processuale del ricorso per cassazione, stante la natura di solo giudizio di legittimità dell'impugnazione in discorso, aveva proposto revocazione. Detto giudizio si era però concluso con il rigetto della domanda, perché l'errore lamentato, ex art. 395 n.4 cpc., era stato ritenuto di tipo “non revocatorio.”
- si era dunque determinato ad agire nel presente giudizio per la tutela del proprio diritto, avendo il giudice d'appello, con la revoca del Decreto Ingiuntivo, travisato l'unica prova in atti oltre ad aver commesso un errore di calcolo.
Instaurato il contraddittorio, disposta ed eseguita la comunicazione ex art. 6 legge 13 aprile 1988
n. 117 al magistrato interessato, si è costituita in giudizio la Controparte_1 la quale ha eccepito:
- in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988 n. 117, non essendo stati esperiti, nel caso di specie, tutti i mezzi ordinari di impugnazione. Al riguardo, parte resistente ha evidenziato che il ricorrente ben avrebbe potuto proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello mentre si è limitato a proporre il rimedio della revocazione, che non può considerarsi mezzo di impugnazione idoneo a soddisfare i requisiti di ammissibilità previsti dalla citata norma;
3 R.G. 294-2024
- nel merito, il ricorso è infondato stante l'originaria infondatezza del ricorso monitorio e la conseguenza correttezza dell'operato dei giudicanti investiti dei giudizi.
All'udienza del 8.04.2025, fissata ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. per la discussione dinnanzi al
Collegio, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
1. L'ammissibilità della domanda ex L. 117/1988
Preliminarmente, giova rammentare che la L. n. 117/1988, così come modificata dalla L.
18/2015, riconosce a chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia il diritto di agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali (cfr. art. 2
L. 117/1988).
L'art. 4, comma 2, di suddetta legge prevede che “l'azione di risarcimento del danno contro lo
Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione
o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”.
La norma, dunque, subordina espressamente l'esperibilità dell'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati al previo esperimento di tutti i rimedi di gravame, previsti dall'ordinamento per il provvedimento che si ritiene viziato e fonte di responsabilità. Tale disciplina risponde ad una esigenza di coerenza del sistema, la cui ratio va individuata nella necessità di limitare le ipotesi di responsabilità dei magistrati soltanto a quei casi in cui si sia fatto ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento e, ciò nonostante, non sia stato possibile eliminare o comunque limitare il pregiudizio. L'intento espresso dal legislatore nell'art. 4, comma 2, è dunque quello di privilegiare i rimedi endo-processuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti normalmente apprestati dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 7924/2015). In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, nel consentire l'esercizio dell'azione risarcitoria contro lo Stato solo quando siano esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere quell'azione qualora il rimedio previsto non sia stato
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utilizzato, così subordinandola alla circostanza che il danneggiato si sia avvalso di tutti gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare, o almeno ridurre, il danno” (Cfr. Cass. nn. 7924/2015; Cass. 932/2017). Ne deriva che l'azione risarcitoria deve senz'altro ritenersi preclusa quando il rimedio previsto per la censura del provvedimento asseritamente viziato non sia stato esperito.
2. Delimitazione del thema decidendum
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha dichiarato di non aver impugnato in Cassazione la sentenza da cui originerebbe il danno per timore di ricevere una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione. Avverso detta pronuncia, ha quindi proposto la revocazione ex art 395 n. 4
c.p.c.
Il giudizio deve allora concentrarsi sul rapporto tra l'istituto di cui all'art 395 c.p.c. e la condizione di ammissibilità prevista dall'art. 4 della L. 117/1988; in particolare, occorre indagare se la proposizione della revocazione avverso la decisione del giudice d'appello sia idoneo a soddisfare, nel caso di specie, il requisito di ammissibilità di cui al comma 2 della citata norma.
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta da sia inammissibile per tutti i Parte_1 motivi di seguito esposti.
3. L'istituto della revocazione ex art. 395 c.p.c.
La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata (ossia utilizzabile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge) ed articolata in duplice fase rescindente e rescissoria: l'una volta alla verifica della sussistenza del vizio denunciato, l'altra alla pronuncia di una nuova decisione in sostituzione di quella revocata. In generale, il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di vizi e di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni, se e nei modi in cui possano essere ancora proposte (Cass. S.U., n. 16402/2007).
Con riferimento all'errore revocatorio di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., lo stesso non rappresenta un difetto di valutazione, ma di percezione: si tratta di una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto di una sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo invece incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamente accertato (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008). Il
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travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c. e il fatto oggetto dell'errore non sia stato oggetto del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata abbia deciso
(Cass. S.U., n. 5792/2024).
Il ha utilizzato lo strumento della revocazione per censurare la valutazione delle prove Pt_1 condotte dal Giudice di appello nella sentenza impugnata, dolendosi peraltro dell'interpretazione di un elemento di prova già oggetto dell'apprezzamento del Giudice di secondo grado;
pertanto,
l'impugnazione proposta è stata dichiarata inammissibile.
4. Esame della fattispecie concreta
Venendo al rapporto tra l'istituto in discorso e il filtro di ammissibilità previsto dalla L. 117/1988, osserva il Tribunale come l'esperimento di uno strumento di impugnazione eccezionale e alternativo ai mezzi ordinari, peraltro al di fuori delle ipotesi di legge, certo non possa valere a soddisfare quella esigenza di coerenza del sistema che l'art. 4 comma 2 mira a garantire, non potendosi certamente affermare che la parte, prima di proporre l'azione di responsabilità, abbia fatto ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento, non riuscendo, ciò nonostante, ad eliminare o a limitare il danno.
È pur vero che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1227 c.c., comma
2, pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale (Cass. n.
3797/2019; Cass. n. 24522/2018; Cass. n. 22820/2017; Cass. n. 20684/2009; Cass. n.
16530/2004). Come tuttavia affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia 17 gennaio 2017, n. 932, l'esperimento del rimedio previsto dalla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma
2, costituisce adempimento del dovere di evitare il danno proprio quale principio alla base dell'art. 1227, comma 2. L'esperimento del rimedio giudiziario, quale strumento di eliminazione o limitazione delle conseguenze dannose, è qui tipizzato dal legislatore ed è riconducibile in ultima analisi al principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c.
Proprio nell'ottica del rimedio costituente adempimento del dovere di evitare il danno, la giurisprudenza di legittimità optando espressamente per un'interpretazione estensiva della L.
n. 117 del 1988, art. 4, comma 2 ha affermato che "non assumono rilevanza le distinzioni di carattere processuale tra rimedi impugnatori e non impugnatori, endo ed extra procedimentali
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ecc., ma rileva esclusivamente il dato sostanziale che l'esercizio del rimedio consenta la rimozione dell'atto lesivo". Si tratta di conclusione coerente alla portata dell'art. 4, comma 2, che, come si è detto sopra, in funzione di clausola di chiusura, consente l'azione di risarcimento
"comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento".
La parte danneggiata ha quindi il dovere di eliminare o ridurre le conseguenze dannose mediante l'esercizio del rimedio processuale, il quale deve essere inteso, pur nel rispetto delle forme del processo, in senso sostanziale come rimozione dell'atto lesivo. Viene in tal modo in primo piano un'interpretazione dell'art. 4, comma 2, orientata nel senso della strumentalità del rimedio processuale alla vicenda sostanziale di eliminazione o riduzione del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (Cass. S.U. n. 26672/2020)
Nella fattispecie che ci occupa, il non ha impugnato per Cassazione la sentenza del Pt_1
Tribunale di Ancona - la quale era ancora, perlomeno in astratto certamente modificabile o revocabile nel terzo grado di giudizio - sì rinunciando ad ogni chance di riforma della stessa.
Circa l'impugnazione per revocazione, parte ricorrente ha dedotto genericamente come lo stesso sia stato frutto di una scelta difensiva, ma non ha specificato le ragioni per le quali detto istituto sia stato ritenuto quello azionabile nel caso di specie in luogo del mezzo ordinario, limitandosi a mere statuizioni di principio che non consentono al Collegio alcuna verifica in merito alla linea di difesa prescelta.
A ciò si aggiunga che il ricorrente neppure ha chiarito se al momento della domanda ex art. 395
c.p.c. i termini per l'impugnazione ordinaria fossero o meno scaduti;
sicché nemmeno si può escludere che, una volta scaduti i termini per l'impugnazione in Cassazione, la parte abbia tentato di recuperare ricorrendo all'impugnazione eccezionale.
In conclusione, difetta nella fattispecie al vaglio del Tribunale l'esercizio da parte del ricorrente di un rimedio idoneo a consentire la rimozione dell'atto lesivo, circostanza questa invece necessaria, nell'ambito della L. 117/1988, per l'ammissibilità della domanda risarcitoria.
Colgono allora nel segno le deduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, avendo il ricorrente introdotto il presente giudizio in violazione dell'art. 4 comma 2 cit., esperendo un mezzo di impugnazione eccezionale al di fuori delle ipotesi di legge, che mai avrebbe potuto - neppure in linea di principio - condurre alla revoca del provvedimento impugnato e che, per tale regione, è del tutto irrilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda risarcitoria.
Ne consegue, dunque, segue, l'inammissibilità del ricorso.
7 R.G. 294-2024
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014 per la fase introduttiva, fase istruttoria e decisionale oltre Iva e Cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 294/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso;
• condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore Parte_1 della che liquida nella somma di € 1.700,00, oltre Controparte_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Collegio, composto dagli Ill.mi Magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente
Dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice rel.
all'esito dell'udienza del 8.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 281 sexies, visto il comma 3 della citata norma deposita la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al procedimento R.G. 294/2024, vertente tra:
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente e domiciliato al Vicolo delle Grazie 6, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
E
in persona del L.R.P.T, rappresentata e Controparte_1 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del
Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità civile dei magistrati (L. n. 117/1988).
1 R.G. 294-2024
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
1) Si riporta al ricorso in atti e ribadisce integralmente quanto già in esso dedotto, contestando la comparsa di costituzione e risposta avversaria, poiché espone in fatto circostanze ed allegazioni non corrispondenti al vero ed in diritto è infondata;
2)Chiede il rigetto delle conclusioni e di tutte le domande ed eccezioni avversarie ivi comprese quelle di inammissibilità del presente ricorso, precisandosi che sono state qui rispettate tutte le prescrizioni dettate dall'art 4, comma 2 della legge n. 117\1988 e ribadisce che il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Ancona n 707\19 è stato opposto sulla base di allegazioni inveritiere e supposizioni soltanto presunte.
3) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno patrimoniale come indicato in ricorso e per lo effetto condannare parte convenuta in persona del Primo Ministro p.t. al risarcimento del danno occorso al ricorrente pari ad € 7.305,53 o nel diverso importo ritenuto di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dallo scadere del termine previsto dalla L n.117\88 al soddisfo.
4) Con vittoria di spese ed onorario di lite ex D.M. 55\2014 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Conclusioni pe parte resistente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis,
➢ In via pregiudiziale e principale, voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione delle condizioni dell'azione previsti dall'art. 4 comma 2, della L. 117/88;
➢ in via subordinata, voglia rigettare il ricorso in quanto manifestatamente infondato;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
PREMESSO IN FATTO CHE
Con ricorso ex L. 117/1988, l'avv. ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità del Giudice Unico di Secondo Grado del Tribunale di
Ancona, in seguito all'attività giudiziaria esercitata nel giudizio conclusosi con la sentenza n.
1196/22, emessa in data 24.10.2022 e, per l'effetto, condannare lo , in persona del CP_2
p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_3 patrimoniali subiti.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto che:
- nell'anno 2011 la Cassa rurale e artigiana di NO (di seguito anche gli aveva Pt_2 conferito l'incarico professionale per il recupero di un credito vantato nei confronti di
[...]
, nella sua duplice qualifica di amministratore della S.r.l. Edilimpianti e di Persona_1 fideiussore della stessa;
- in esecuzione del predetto incarico, aveva redatto una domanda di ammissione al passivo fallimentare nella procedura instaurata nei confronti della impresa Edilimpianti s.r.l., la cui fattura n. 34 del 2/11/2011 era stata regolarmente pagata dalla banca committente. Aveva
2 R.G. 294-2024
redatto altresì un primo atto di intervento nel 2011 nella procedura esecutiva n. 57/09 pendente nei confronti di , seguito poi da un secondo atto di intervento nel Persona_1
2014 per un ulteriore importo;
tuttavia, nonostante l'ordinanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta di “€ 2.300,00 oltre il rimborso forfetario del 15% e gli accessori come per legge” emessa dal giudice all'esito della procedura esecutiva, alcun compenso gli era stato corrisposto;
- pertanto, aveva presentato ricorso al Giudice di Pace di Ancona per l'emissione di un decreto ingiuntivo volto al soddisfacimento del proprio diritto di credito;
- il Giudice adito aveva emesso decreto ingiuntivo n. 707/19;
- detto decreto era stato però opposto dalla banca e l'opposizione si era conclusa con l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva dichiarato la litispendenza dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. con l'opposizione a precetto proposta dal medesimo istituto di credito;
- la banca aveva dunque proposto appello;
il giudizio di secondo grado si era concluso con la sentenza n. 1196/22 la quale, in accoglimento dell'appello, aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo, in accoglimento della ricostruzione prospettata dall'appellante, che il diritto di credito invocato dal difensore era stato già soddisfatto con il pagamento della fattura n. 34/11;
- temendo una pronuncia di inammissibilità nel caso avesse invocato il rimedio processuale del ricorso per cassazione, stante la natura di solo giudizio di legittimità dell'impugnazione in discorso, aveva proposto revocazione. Detto giudizio si era però concluso con il rigetto della domanda, perché l'errore lamentato, ex art. 395 n.4 cpc., era stato ritenuto di tipo “non revocatorio.”
- si era dunque determinato ad agire nel presente giudizio per la tutela del proprio diritto, avendo il giudice d'appello, con la revoca del Decreto Ingiuntivo, travisato l'unica prova in atti oltre ad aver commesso un errore di calcolo.
Instaurato il contraddittorio, disposta ed eseguita la comunicazione ex art. 6 legge 13 aprile 1988
n. 117 al magistrato interessato, si è costituita in giudizio la Controparte_1 la quale ha eccepito:
- in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988 n. 117, non essendo stati esperiti, nel caso di specie, tutti i mezzi ordinari di impugnazione. Al riguardo, parte resistente ha evidenziato che il ricorrente ben avrebbe potuto proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello mentre si è limitato a proporre il rimedio della revocazione, che non può considerarsi mezzo di impugnazione idoneo a soddisfare i requisiti di ammissibilità previsti dalla citata norma;
3 R.G. 294-2024
- nel merito, il ricorso è infondato stante l'originaria infondatezza del ricorso monitorio e la conseguenza correttezza dell'operato dei giudicanti investiti dei giudizi.
All'udienza del 8.04.2025, fissata ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. per la discussione dinnanzi al
Collegio, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
1. L'ammissibilità della domanda ex L. 117/1988
Preliminarmente, giova rammentare che la L. n. 117/1988, così come modificata dalla L.
18/2015, riconosce a chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia il diritto di agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali (cfr. art. 2
L. 117/1988).
L'art. 4, comma 2, di suddetta legge prevede che “l'azione di risarcimento del danno contro lo
Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione
o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”.
La norma, dunque, subordina espressamente l'esperibilità dell'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati al previo esperimento di tutti i rimedi di gravame, previsti dall'ordinamento per il provvedimento che si ritiene viziato e fonte di responsabilità. Tale disciplina risponde ad una esigenza di coerenza del sistema, la cui ratio va individuata nella necessità di limitare le ipotesi di responsabilità dei magistrati soltanto a quei casi in cui si sia fatto ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento e, ciò nonostante, non sia stato possibile eliminare o comunque limitare il pregiudizio. L'intento espresso dal legislatore nell'art. 4, comma 2, è dunque quello di privilegiare i rimedi endo-processuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti normalmente apprestati dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 7924/2015). In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, nel consentire l'esercizio dell'azione risarcitoria contro lo Stato solo quando siano esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere quell'azione qualora il rimedio previsto non sia stato
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utilizzato, così subordinandola alla circostanza che il danneggiato si sia avvalso di tutti gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare, o almeno ridurre, il danno” (Cfr. Cass. nn. 7924/2015; Cass. 932/2017). Ne deriva che l'azione risarcitoria deve senz'altro ritenersi preclusa quando il rimedio previsto per la censura del provvedimento asseritamente viziato non sia stato esperito.
2. Delimitazione del thema decidendum
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha dichiarato di non aver impugnato in Cassazione la sentenza da cui originerebbe il danno per timore di ricevere una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione. Avverso detta pronuncia, ha quindi proposto la revocazione ex art 395 n. 4
c.p.c.
Il giudizio deve allora concentrarsi sul rapporto tra l'istituto di cui all'art 395 c.p.c. e la condizione di ammissibilità prevista dall'art. 4 della L. 117/1988; in particolare, occorre indagare se la proposizione della revocazione avverso la decisione del giudice d'appello sia idoneo a soddisfare, nel caso di specie, il requisito di ammissibilità di cui al comma 2 della citata norma.
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta da sia inammissibile per tutti i Parte_1 motivi di seguito esposti.
3. L'istituto della revocazione ex art. 395 c.p.c.
La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata (ossia utilizzabile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge) ed articolata in duplice fase rescindente e rescissoria: l'una volta alla verifica della sussistenza del vizio denunciato, l'altra alla pronuncia di una nuova decisione in sostituzione di quella revocata. In generale, il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di vizi e di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni, se e nei modi in cui possano essere ancora proposte (Cass. S.U., n. 16402/2007).
Con riferimento all'errore revocatorio di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., lo stesso non rappresenta un difetto di valutazione, ma di percezione: si tratta di una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto di una sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo invece incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamente accertato (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008). Il
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travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c. e il fatto oggetto dell'errore non sia stato oggetto del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata abbia deciso
(Cass. S.U., n. 5792/2024).
Il ha utilizzato lo strumento della revocazione per censurare la valutazione delle prove Pt_1 condotte dal Giudice di appello nella sentenza impugnata, dolendosi peraltro dell'interpretazione di un elemento di prova già oggetto dell'apprezzamento del Giudice di secondo grado;
pertanto,
l'impugnazione proposta è stata dichiarata inammissibile.
4. Esame della fattispecie concreta
Venendo al rapporto tra l'istituto in discorso e il filtro di ammissibilità previsto dalla L. 117/1988, osserva il Tribunale come l'esperimento di uno strumento di impugnazione eccezionale e alternativo ai mezzi ordinari, peraltro al di fuori delle ipotesi di legge, certo non possa valere a soddisfare quella esigenza di coerenza del sistema che l'art. 4 comma 2 mira a garantire, non potendosi certamente affermare che la parte, prima di proporre l'azione di responsabilità, abbia fatto ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento, non riuscendo, ciò nonostante, ad eliminare o a limitare il danno.
È pur vero che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1227 c.c., comma
2, pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale (Cass. n.
3797/2019; Cass. n. 24522/2018; Cass. n. 22820/2017; Cass. n. 20684/2009; Cass. n.
16530/2004). Come tuttavia affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia 17 gennaio 2017, n. 932, l'esperimento del rimedio previsto dalla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma
2, costituisce adempimento del dovere di evitare il danno proprio quale principio alla base dell'art. 1227, comma 2. L'esperimento del rimedio giudiziario, quale strumento di eliminazione o limitazione delle conseguenze dannose, è qui tipizzato dal legislatore ed è riconducibile in ultima analisi al principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c.
Proprio nell'ottica del rimedio costituente adempimento del dovere di evitare il danno, la giurisprudenza di legittimità optando espressamente per un'interpretazione estensiva della L.
n. 117 del 1988, art. 4, comma 2 ha affermato che "non assumono rilevanza le distinzioni di carattere processuale tra rimedi impugnatori e non impugnatori, endo ed extra procedimentali
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ecc., ma rileva esclusivamente il dato sostanziale che l'esercizio del rimedio consenta la rimozione dell'atto lesivo". Si tratta di conclusione coerente alla portata dell'art. 4, comma 2, che, come si è detto sopra, in funzione di clausola di chiusura, consente l'azione di risarcimento
"comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento".
La parte danneggiata ha quindi il dovere di eliminare o ridurre le conseguenze dannose mediante l'esercizio del rimedio processuale, il quale deve essere inteso, pur nel rispetto delle forme del processo, in senso sostanziale come rimozione dell'atto lesivo. Viene in tal modo in primo piano un'interpretazione dell'art. 4, comma 2, orientata nel senso della strumentalità del rimedio processuale alla vicenda sostanziale di eliminazione o riduzione del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (Cass. S.U. n. 26672/2020)
Nella fattispecie che ci occupa, il non ha impugnato per Cassazione la sentenza del Pt_1
Tribunale di Ancona - la quale era ancora, perlomeno in astratto certamente modificabile o revocabile nel terzo grado di giudizio - sì rinunciando ad ogni chance di riforma della stessa.
Circa l'impugnazione per revocazione, parte ricorrente ha dedotto genericamente come lo stesso sia stato frutto di una scelta difensiva, ma non ha specificato le ragioni per le quali detto istituto sia stato ritenuto quello azionabile nel caso di specie in luogo del mezzo ordinario, limitandosi a mere statuizioni di principio che non consentono al Collegio alcuna verifica in merito alla linea di difesa prescelta.
A ciò si aggiunga che il ricorrente neppure ha chiarito se al momento della domanda ex art. 395
c.p.c. i termini per l'impugnazione ordinaria fossero o meno scaduti;
sicché nemmeno si può escludere che, una volta scaduti i termini per l'impugnazione in Cassazione, la parte abbia tentato di recuperare ricorrendo all'impugnazione eccezionale.
In conclusione, difetta nella fattispecie al vaglio del Tribunale l'esercizio da parte del ricorrente di un rimedio idoneo a consentire la rimozione dell'atto lesivo, circostanza questa invece necessaria, nell'ambito della L. 117/1988, per l'ammissibilità della domanda risarcitoria.
Colgono allora nel segno le deduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, avendo il ricorrente introdotto il presente giudizio in violazione dell'art. 4 comma 2 cit., esperendo un mezzo di impugnazione eccezionale al di fuori delle ipotesi di legge, che mai avrebbe potuto - neppure in linea di principio - condurre alla revoca del provvedimento impugnato e che, per tale regione, è del tutto irrilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda risarcitoria.
Ne consegue, dunque, segue, l'inammissibilità del ricorso.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014 per la fase introduttiva, fase istruttoria e decisionale oltre Iva e Cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 294/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso;
• condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore Parte_1 della che liquida nella somma di € 1.700,00, oltre Controparte_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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