Articolo 3 della Legge 25 marzo 1986, n. 85
Articolo 2
Versione
18 aprile 1986
Art. 3.
Delle armi per uso sportivo e' consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneita' psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attivita' sportiva.

Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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