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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3429/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 18/07/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili matrimonio avverso la sentenza n.114/2024 del Tribunale di Avellino, depositata il 19.1.2024 , tra
(C.F. ), N. A NAPOLI (NA) Parte_1 C.F._1
IL 21/05/1970 ed ivi residente a[...], assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. GARGIULO CECILIA con studio in VIA CRISPI N. 111, 80100 NAPOLI , indirizzo mail
Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a SALERNO (SA) P_ C.F._2
il 21/10/1971 residente in [...]al Corso Vittorio Emanuele n. 58, assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. IULIANO EMILIA con studio in VIA ENRICO FIORETTI N. 10, 83100 AVELLINO, indirizzo pec: Email_2
appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Viviana Anziano,
CONCLUSIONI:
parte appellante: avvio di entrambi i genitori ad un percorso di mediazione familiare e sostegno per i figli, rideterminazione dell'attribuzione dell'assegno unico, revoca dell'assegno divorzile;
parte appellata: rigetto dell'appello;
P.H. : favorevole all'avvio al percorso di mediazione, per il resto rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 114/2024 il Tribunale di Avellino così statuiva:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Avellino in data 3.6.2006 in Avellino, atto n. 68, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 2006, da e;
Parte_1 P_
2. conferma i provvedimenti separativi riferibili ai figli minori;
3. pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 150,00 mensili, annualmente rivalutabile, dalla data della presente sentenza;
4. compensa le spese;
pag. 2/6
5. manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo nel termine lungo di mesi sei il impugnava la prefata decisione chiedendo, a modifica Pt_1
della sentenza predetta , una diversa articolazione dei tempi di permanenza dei figli presso di se ed una contestuale riduzione dell'assegno di mantenimento fissato a loro favore dal Tribunale di Avellino,
l'attribuzione a se medesimo per intero dell'assegno unico, la revoca dell'assegno divorzile disposto a favore della moglie, atteso che non vi era significativa disparità reddituale tra i coniugi, non vi erano esigenza assistenziali o perequative che giustificassero la sua adozione. Si costituiva la chiedendo il rigetto in toto dell'appello, interveniva il P.G. P_
chiedendo il rigetto dell'appello.
L'assegno divorzile
Con ordinanza del 13.2.2025 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione senza termini all'udienza del 14.5.2025.
Preliminarmente va rilevato che in sede di conclusioni la parte appellante ha rinunciato alle domande relative ai tempi da trascorrere con i figli ed alla modifica dell'assegno di mantenimento disposto a loro favore. Quanto alla richiesta dell'assegno unico esso spetta, secondo le disposizioni per la sua erogazione diffuse dal sito dell'INPS, al genitore presso cui sono collocati i minori ovvero nel caso di specie alla madre. Non risultano addotte ragioni per cui nel caso concreto si dovrebbe derogare da questa modalità di erogazione , pertanto il motivo di appello va rigettato . Quanto alle ulteriori pag. 3/6 richieste formulate nelle conclusioni appaiono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché domanda nuova, non formulata ne in primo grado ne presente nei motivi di appello peraltro al suo sostegno non vengono indicate fatti nuovi che soli potrebbero giustificare la proposizione di domande nuove nei giudizi de quo. L'appello è invece fondato e deve essere accolto quanto alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile.
Il giudice di prime cure, dopo aver ricostruito gli odierni arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile, ha cosi motivato La resistente, che ha 52 anni (“ragioniera”), non ha mai lavorato
e, all'attualità, non lavora;
accudisce tre figli minori;
la figlia ha Per_1
caratteristiche di fragilità ed è stata presa in carico in un percorso di sostegno sollecitato anche da questo Tribunale;
è in corso pratica di invalidità Inps a sua tutela.
La resistente deve farsi carico di un canone di locazione mensile di €
530,00 poiché, come da accordi di separazione, ha lasciato la casa coniugale;
Conseguentemente, nel caso di specie la ricorrente non ha mezzi adeguati al suo sostentamento;
non svolge attività lavorativa ed ha rinunciato al lavoro in corso di matrimonio, sicuramente contribuendo con il suo lavoro anche casalingo e di cura dei figli alla formazione del patrimonio familiare, permettendo al marito di svolgere il suo lavoro con la necessaria libertà; la sua età ed il numero dei figli comportano serie difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro;
il marito ha un impiego stabile e possidenze immobiliari;
non vi è alcuna prova di una convivenza stabile della resistente con un altro uomo (in sede di udienza presidenziale la resistente ha riferito che si trattava di una relazione giunta a conclusione).
pag. 4/6 E' evidente, dunque, la mancanza di mezzi adeguati al suo sostentamento e la difficoltà oggettiva di reperire un lavoro adeguato.
Va, dunque, riconosciuto un assegno mensile di € 150,00, considerando i redditi del ricorrente e sopra esposti.
Si tratta quindi di un assegno disposto per motivi assistenziali. Sul punto il motivo di appello risulta fondato. Innanzitutto, come correttamente argomentato dall'appellante, la non è priva di mezzi di Pt_1
sostentamento in quanto percepisce l'assegno di inclusione come risulta dalla documentazione per ultimo prodotta. Non sussistono quindi allo stato esigenze di natura assistenziale. Non è poi esatto, come erroneamente indicato dal Tribunale, che ella non abbia mai lavorato o non sia in grado di lavorare in quanto dalla documentazione prodotta da parte appellante risulta che è stata titolare di una ditta individuale per la vendita di mobili per ufficio sino al 2007 e di aver poi di aver svolto, fino al 2011 l'attività di agente immobiliare. All'attualità, sempre dall'esame delle visure informative, risulta preposta al commercio di un bar ristorante sito in
Avellino (cfr. doc n. 11 appello ricorrente) .
La risulta pertanto in possesso di sufficienti redditi per il suo P_
sostentamento e comunque risulta soggetto in grado di poterseli procurare.
L'assegno divorzile va quindi revocato con decorrenza dalla data di deposito della presente decisione stante la natura alimentare dello stesso stante l'esiguità dell'importo.
Il solo parziale accoglimento dell'appello giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il 16.7.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di P_
Avellino n. 124/2024 così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto revoca a far data dal deposito della sentenza l'assegno divorzile disposto a favore di P_
. Spese compensate.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 15/05/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3429/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 18/07/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili matrimonio avverso la sentenza n.114/2024 del Tribunale di Avellino, depositata il 19.1.2024 , tra
(C.F. ), N. A NAPOLI (NA) Parte_1 C.F._1
IL 21/05/1970 ed ivi residente a[...], assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. GARGIULO CECILIA con studio in VIA CRISPI N. 111, 80100 NAPOLI , indirizzo mail
Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a SALERNO (SA) P_ C.F._2
il 21/10/1971 residente in [...]al Corso Vittorio Emanuele n. 58, assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. IULIANO EMILIA con studio in VIA ENRICO FIORETTI N. 10, 83100 AVELLINO, indirizzo pec: Email_2
appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Viviana Anziano,
CONCLUSIONI:
parte appellante: avvio di entrambi i genitori ad un percorso di mediazione familiare e sostegno per i figli, rideterminazione dell'attribuzione dell'assegno unico, revoca dell'assegno divorzile;
parte appellata: rigetto dell'appello;
P.H. : favorevole all'avvio al percorso di mediazione, per il resto rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 114/2024 il Tribunale di Avellino così statuiva:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Avellino in data 3.6.2006 in Avellino, atto n. 68, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 2006, da e;
Parte_1 P_
2. conferma i provvedimenti separativi riferibili ai figli minori;
3. pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 150,00 mensili, annualmente rivalutabile, dalla data della presente sentenza;
4. compensa le spese;
pag. 2/6
5. manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo nel termine lungo di mesi sei il impugnava la prefata decisione chiedendo, a modifica Pt_1
della sentenza predetta , una diversa articolazione dei tempi di permanenza dei figli presso di se ed una contestuale riduzione dell'assegno di mantenimento fissato a loro favore dal Tribunale di Avellino,
l'attribuzione a se medesimo per intero dell'assegno unico, la revoca dell'assegno divorzile disposto a favore della moglie, atteso che non vi era significativa disparità reddituale tra i coniugi, non vi erano esigenza assistenziali o perequative che giustificassero la sua adozione. Si costituiva la chiedendo il rigetto in toto dell'appello, interveniva il P.G. P_
chiedendo il rigetto dell'appello.
L'assegno divorzile
Con ordinanza del 13.2.2025 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione senza termini all'udienza del 14.5.2025.
Preliminarmente va rilevato che in sede di conclusioni la parte appellante ha rinunciato alle domande relative ai tempi da trascorrere con i figli ed alla modifica dell'assegno di mantenimento disposto a loro favore. Quanto alla richiesta dell'assegno unico esso spetta, secondo le disposizioni per la sua erogazione diffuse dal sito dell'INPS, al genitore presso cui sono collocati i minori ovvero nel caso di specie alla madre. Non risultano addotte ragioni per cui nel caso concreto si dovrebbe derogare da questa modalità di erogazione , pertanto il motivo di appello va rigettato . Quanto alle ulteriori pag. 3/6 richieste formulate nelle conclusioni appaiono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché domanda nuova, non formulata ne in primo grado ne presente nei motivi di appello peraltro al suo sostegno non vengono indicate fatti nuovi che soli potrebbero giustificare la proposizione di domande nuove nei giudizi de quo. L'appello è invece fondato e deve essere accolto quanto alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile.
Il giudice di prime cure, dopo aver ricostruito gli odierni arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile, ha cosi motivato La resistente, che ha 52 anni (“ragioniera”), non ha mai lavorato
e, all'attualità, non lavora;
accudisce tre figli minori;
la figlia ha Per_1
caratteristiche di fragilità ed è stata presa in carico in un percorso di sostegno sollecitato anche da questo Tribunale;
è in corso pratica di invalidità Inps a sua tutela.
La resistente deve farsi carico di un canone di locazione mensile di €
530,00 poiché, come da accordi di separazione, ha lasciato la casa coniugale;
Conseguentemente, nel caso di specie la ricorrente non ha mezzi adeguati al suo sostentamento;
non svolge attività lavorativa ed ha rinunciato al lavoro in corso di matrimonio, sicuramente contribuendo con il suo lavoro anche casalingo e di cura dei figli alla formazione del patrimonio familiare, permettendo al marito di svolgere il suo lavoro con la necessaria libertà; la sua età ed il numero dei figli comportano serie difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro;
il marito ha un impiego stabile e possidenze immobiliari;
non vi è alcuna prova di una convivenza stabile della resistente con un altro uomo (in sede di udienza presidenziale la resistente ha riferito che si trattava di una relazione giunta a conclusione).
pag. 4/6 E' evidente, dunque, la mancanza di mezzi adeguati al suo sostentamento e la difficoltà oggettiva di reperire un lavoro adeguato.
Va, dunque, riconosciuto un assegno mensile di € 150,00, considerando i redditi del ricorrente e sopra esposti.
Si tratta quindi di un assegno disposto per motivi assistenziali. Sul punto il motivo di appello risulta fondato. Innanzitutto, come correttamente argomentato dall'appellante, la non è priva di mezzi di Pt_1
sostentamento in quanto percepisce l'assegno di inclusione come risulta dalla documentazione per ultimo prodotta. Non sussistono quindi allo stato esigenze di natura assistenziale. Non è poi esatto, come erroneamente indicato dal Tribunale, che ella non abbia mai lavorato o non sia in grado di lavorare in quanto dalla documentazione prodotta da parte appellante risulta che è stata titolare di una ditta individuale per la vendita di mobili per ufficio sino al 2007 e di aver poi di aver svolto, fino al 2011 l'attività di agente immobiliare. All'attualità, sempre dall'esame delle visure informative, risulta preposta al commercio di un bar ristorante sito in
Avellino (cfr. doc n. 11 appello ricorrente) .
La risulta pertanto in possesso di sufficienti redditi per il suo P_
sostentamento e comunque risulta soggetto in grado di poterseli procurare.
L'assegno divorzile va quindi revocato con decorrenza dalla data di deposito della presente decisione stante la natura alimentare dello stesso stante l'esiguità dell'importo.
Il solo parziale accoglimento dell'appello giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il 16.7.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di P_
Avellino n. 124/2024 così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto revoca a far data dal deposito della sentenza l'assegno divorzile disposto a favore di P_
. Spese compensate.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 15/05/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
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