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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/08/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 415/2024 R.G. e promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Bucciarelli Parte_1 C.F._1
e Vittorio Bucci ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio ad Osimo (AN), Piazza G.
Marconi n. 2;
APPELLANTE
CONTRO
p. iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Galassi Controparte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Ancona, Corso Stamira n. 49
APPELLATA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 482/2024 resa dal Tribunale di Ancona il 05/03/2024 in materia di contratti vari.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 – Vicenda processuale sino al primo grado
Con atto di citazione notificato via pec in data 21.05.2020, spiegava opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2020 emesso dal Tribunale di Ancona su istanza ed in favore della società per l'importo di € 6.380,60 oltre interessi asseritamente dovuti a titolo di CP_1 corrispettivo.
La causale delle richiesta monitoria veniva da individuata nella concessione in locazione alla CP_1 sig.ra di un apposito e protetto spazio acqueo presso il porto turistico di Ancona “Marina Parte_1
Dorica”, nonché per forniture di materiale nautico che l'istante avrebbe effettuato nei confronti dell'intimata.
L'opponente articolava le proprie difese deducendo in particolare le seguenti circostanze:
- la pretesa creditoria non meritava accoglimento in quanto fondata unicamente su documentazione priva di efficacia probatoria, trattandosi di fattura emessa dalla società ricorrente;
- le prestazioni e gli importi indicati nella suddetta fattura non erano mai stati concordati o richiesti dalla sig.ra ; Parte_1
- tra le parti non era mai intercorso alcun rapporto contrattuale né con riferimento all'ormeggio della barca di proprietà dell'opposta (la “Melisenda”) né alla compravendita di materiali nautici.
Si costituiva nel giudizio così incardinato la convenuta opposta, esponendo che :
- La società svolge servizi di cantieristica e di manutenzione alle imbarcazioni presso il CP_1 porto turistico di Ancona, denominato “Marina Dorica”, nel cui ambito ha titolarità su alcuni posti barca ivi situati quale affittuario del club nautico Ancona yacht club. pagina 2 di 9 - La cede a sua volta i suddetti posti in locazione ai titolari di imbarcazioni;
tra questi vi CP_1 era il posto n.11 al pontile S1 in cui era ormeggiata la barca in parola. Una volta affittati, i dati degli affittuari devono essere comunicati al club nautico di appartenenza per ragioni di legalità e sicurezza.
- Il natante in oggetto rimaneva ormeggiato presso la suddetta postazione sin dai tempi in cui apparteneva al sig. mentre il 25.06.2018 veniva acquistata da . Controparte_2 Parte_1
- Della manutenzione del bene si occupava il marito della proprietaria, il sig. ; allo Persona_1 stesso erano stati consegnati i beni identificati nella fattura azionata con il ricorso monitorio.
Continuava ad esporre la società che nel giudizio di opposizione la controparte ingiunta non CP_1 contestava di aver usufruito del servizio di ormeggio né di avere acquistato del materiale che veniva poi montato sulla barca Melisenda.
La causa veniva istruita tramite documenti, interrogatorio formale di parte opponente e prova per testi.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Ancona emetteva la sentenza gravata, con cui:
- rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo;
- condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite e successive occorrende. Parte_1
§ 2 – L'appello
La impugnava la sentenza innanzi la Corte di Appello di Ancona e prospettava le Parte_1 doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Le questioni preliminari
L'appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per essere l'atto di controparte manchevole dei requisiti fondamentali ivi menzionati;
afferma in tal senso che il contrapposto gravame concreta una mera contestazione generica della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi nella riproposizione degli stessi argomenti difensivi spesi in primo grado.
Ritiene questo Collegio che dalla lettura complessiva dell'atto di appello sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia impugnata;
risultano specificate,
pagina 3 di 9 o comunque individuabili, le parti di sentenza oggetto di contestazione, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, unitamente alle censure all'iter logico – giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
***
§ 3 - Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto provata la domanda monitoria sul presupposto della mancata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente.
Affermava nello specifico il Tribunale che l'opponente stessa ometteva di confutare sia di aver usufruito del posto destinato all'ormeggio della barca sia di aver ricevuto dal marito quelle dotazioni che venivano montate sul natante per cui è causa.
Il motivo è fondato.
Il Collegio non condivide la determinazione resa sul punto dal precedente Giudice.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio è dato al contrario evincere come la sig.ra ha assunto una posizione di netta distanza dalle ragioni portate a sostegno della Parte_1 domanda monitoria in ordine rispettivamente a) alla pretesa avvenuta sottoscrizione di un contratto di locazione con l'opposta, b) alla pattuizione con la stessa di accolli di pregressi canoni di noleggio nonché ai materiali nautici che il di lei marito avrebbe acquistato dalla (cfr. pagg. 4 e 5 atto di CP_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Le predette censure agli elementi di fatto si accompagnavano a quelle in diritto, in quanto nel medesimo atto introduttivo l'opponente disconosceva sia la fattura emessa dall'asserita creditrice a sostegno della domanda di pagamento sia la dichiarazione del 26.04.2019 unilateralmente sottoscritta dalla medesima.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla disamina delle tematiche oggetto della corrente doglianza su cui è sorta contestazione tra gli odierni litiganti, e nello specifico:
I) la sussistenza dell'accordo in virtù del quale la accettava di accollarsi il residuo debito per Parte_1
l'ormeggio gravante sul precedente proprietario dell'imbarcazione e di una ulteriore pattuizione con cui la stessa assumeva in affitto un apposito spazio acqueo appartenente alla destinato allo CP_1 stazionamento della propria imbarcazione;
II) la fornitura di pezzi di ricambio che la avrebbe effettuato nei confronti del marito della CP_1 donna, che questi provvedeva poi ad installare sulla Melisenda per l'effettuazione dei necessari pagina 4 di 9 interventi di manutenzione e riparazione. Da tale rilievo la società convenuta faceva discendere in capo alla la sussistenza dell'obbligazione di pagare i suddetti materiali. Parte_1
Procedendo per ordine, in merito al punto I) basterà in primo luogo evidenziare come nel caso di specie non via sia prova alcuna che l'odierna attrice abbia inteso impegnarsi al pagamento delle quote di ormeggio residuanti in capo al precedente proprietario (tale sig. al momento Controparte_2 dell'acquisto del natante (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado).
Anche il tenore della risposta resa dal teste al capitolo n. 8) non soccorre in tale Testimone_1 direzione;
in essa si parla solo di un accollo del debito pregresso convenuto telefonicamente (cfr. verbale di udienza in primo grado del 23.05.2023).
Un accordo verbale che di per sé è privo di qualsiasi valenza dimostrativa, non solo e non tanto perché dello stesso, così genericamente riferito, non v'è alcuna traccia scritta, ma soprattutto perché tra le risultanze di causa non vi sono infatti riscontri atti a desumere se ed in che termini le parti siano giunte ad un'intesa in merito al pagamento delle rate che al momento della vendita il sig. doveva CP_2 ancora alla per l'ormeggio dell'imbarcazione ceduta alla . CP_1 Parte_1
Passando al secondo aspetto controverso, involgente la provenienza dei materiali nautici montati sull'imbarcazione, deve parimenti rilevarsi l'assenza di prova sul punto.
La dichiarazione resa dal teste in risposta al capito di prova n. 3) non comprova in Testimone_1 nessuna misura che le dotazioni fossero state fornite dalla come da questa ripetutamente CP_1 sostenuto: il teste si limitava infatti a riferire che il sig. (marito dell'appellante) Persona_1 aveva apportato talune migliorie all'impianto elettrico dell'imbarcazione della moglie, aggiungendo che questi non provvedeva tuttavia a specificargli da chi avesse acquistato i pezzi di ricambio a tal uopo utilizzati (cfr. pag. 1 del verbale di udienza del 23.05.2023).
Quanto appena riportato costituisce un'ulteriore conferma dell'impossibilità di stabilire un certo e diretto collegamento tra la società appellata e la fornitura dei materiali nautici alla sig.ra (sia Parte_1 pur per l'asserito tramite del marito), con conseguente esclusione del diritto a percepirne il corrispettivo di cui la ha chiesto il pagamento. CP_1
Per ragioni di completezza espositiva appare da ultimo doveroso soffermarsi sulla disamina della controversa questione che ruota attorno all'ormeggio della barca Melisenda presso la Marina Dorica di
Ancona su cui l'odierna appellata fonda la propria domanda di credito.
pagina 5 di 9 Giova anzitutto evidenziare come in sede di interrogatorio formale la sig.ra si limitava Parte_1 unicamente a riferire di non sapere fino a quando il natante rimaneva ormeggiato presso il suddetto porto turistico anconetano (cfr. verbale di udienza del 21.06.2022). Tale dichiarazione, se rende pacifico il fatto dell'avvenuto ormeggio, nulla consente di acclarare in ordine ai seguenti ulteriori elementi necessari per configurare una completa fattispecie contrattuale, e precisamente:
- se lo stallo acqueo in contestazione era tra quelli in titolarità alla CP_1
- se le parti ne concordavano effettivamente l'affitto;
- a quanto ammonterebbe il corrispettivo per la concessione del posto barca.
In mancanza della rituale ed imprescindibile prova materiale dovrà pertanto escludersi qualsiasi diritto della convenuta a percepire il compenso preteso, mancandone a monte il titolo giustificativo.
Sotto altro profilo, le residue risultanze dell'istruttoria orale contrastano o, in ogni caso, non confermano la ricostruzione dei fatti articolata da parte convenuta nei propri scritti difensivi.
Il broker escusso alla summenzionata udienza del 23.05.2023, in risposta al capitolo Testimone_1 di prova n. 7) ammetteva che il sapeva della disponibilità del posto barca e che dunque lo Per_1 avrebbe affittato;
trattasi a ben vedere di una circostanza descritta in termini piuttosto vaghi e generici, tale da non fornire alcun dettaglio utile a ricavare maggiori informazioni sui fatti controversi.
In disparte il rilievo per cui il teste accenna ad una mera volontà del sig. , della cui effettiva (e Per_1 futura) concretizzazione nulla emerge, dalla dichiarazione in parola si evince che, a tutto voler concedere, sarebbe stato il marito dell'appellante a sottoscrivere un eventuale contratto di locazione con la non già quest'ultima (che non viene difatti mai menzionata); non si comprende dunque CP_1 la ragione per cui la rivolgeva alla le varie richieste di pagamento, senza che CP_1 Parte_1 peraltro risultasse chiaramente che lo stesso agisse per conto, se non in nome, della moglie .
Appare poi meritevole di menzione quanto premesso dal sig. nel rispondere all'anzidetta Tes_1 domanda: “durante le trattative per la vendita non era mai emersa la circostanza di cui al capitolo”, ovvero se la sig. ra sapeva che lo stallo presso cui era ormeggiata la propria barca a Marina Parte_1
Dorica era stato affittato dalla (cfr. capitolo 7 di cui alla II memoria ex art. 183, comma VI, CP_1 cpc di parte opposta in primo grado).
pagina 6 di 9 La Corte non ritiene infine significativa la risposta resa dal teste al capitolo di prova n. 2) Testimone_2 sul fatto che il marito della sig.ra dichiarava che la donna aveva preso in affitto un posto Parte_1 barca dal legale rapp.te della CP_1
Ancora nella persistente mancanza di qualificazione del ruolo avuto dal marito dell'ingiunta ( onere di qualificare ciò era, evidentemente, in caso alla , si tratta, ad ogni modo , di una semplice CP_1 affermazione non sorretta o accompagnata da riscontri più precisi che rendano verosimile la presunta convenzione intercorsa tra le parti per la locazione del posto barca;
come già sopra rammentato,
l'assenza di una prova scritta, nella sua valenza specificativa, non può che condurre ad escludere che tale circostanza (la conclusione dell'accordo, per l'appunto) sia avvenuta.
§ 4 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha rigettato la proposta opposizione per avere l'opponente affermato, nel corso dell'interrogatorio formale cui veniva sottoposta, di non essere a conoscenza di taluni dei fatti controversi oggetto di specifici interrogativi.
Su tale scorta, il Tribunale equiparava le risposte fornite nella suddetta sede alla mancata contestazione dei fatti costitutivi dell'avversa pretesa, ritenendo che esplicitare di non conoscere determinare circostanze non implica negarne la veridicità.
Il motivo è fondato.
I due capitoli d'interpello formale ai quali la ha risposto “non lo so” sono Parte_1
- “Vero che il Sig. ha effettuato lavori di Persona_2 miglioria/manutenzione sulla della imbarcazione iscritta con n° 2GE5869/D che qui le si rammostra acquistando il materiale dalla nelle quantità e della specie di quelle indicate CP_1 nella fattura che le si rammostra”;
- “Vero che la imbarcazione iscritta con n° 2GE5869/D
AL è stata ormeggiata sino alla data del 16.07.2019 presso il posto barca pontile S1 posto
11 di titolarità della CP_1
A prescindere dal fatto che la mancata risposta nell'interrogatorio formale (che riguarderebbe solo il materiale e non il corrispettivo della locazione ) per quanto ingiustificata, non ha l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova(giurisprudenza costante) qui proprio la prova dedotta non ha valore confessorio, nel senso che è neutra pagina 7 di 9 1) Rispetto alla posizione della Parte_2
2) E, congiuntamente, non risulta che il marito abbia avuto mandato dalla stessa
Ancora meno significativo è quando dedotto nel secondo capitolo in esame, perché riguarda, almeno in parte, il periodo pregresso, del cui “accollo” nulla si è provato
§ 5 – Conclusioni
Le uniche risultanze certe che si evincono dal processo di primo grado sono
1) Che non vi fu alcuna pattuizione scritta relativa all'ormeggio
2) Che l'acquisto del medesimo materiale neppure è risultato con certezza fosse stato effettuato dal marito della Parte_1
3) Che, anche a volere spendere, in via presuntiva, la stretta colleganza che di solito si ha fra coniugi, al fine di affermare quantomeno un'apparenza della gestione del marito per conto dell'appellante, la mancanza di qualsiasi certezza derivante da quanto sottolineato ai precedenti punti 1) e 2) rende comunque del tutto infruttuoso coltivare la disamina di questa eventuale colleganza, e in che termini
4) Che non v'è agli atti alcun dato che supporti il principio di non contestazione, erroneamente applicato dal primo giudice.
Le spese di lite del doppio grado seguono si seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 482/2024 del Tribunale Ancona di così provvede: Parte_1
- accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, revoca il d.i. opposto;
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di CP_1 giudizio, che vengono liquidate, quanto al grado d'appello , Per la Fase di studio della controversia, €
1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, € 921,00; per la Fase di trattazione, € 1.843,00; per la pagina 8 di 9 Fase decisionale, € 1.911,00 e, quanto al primo grado, per la Fase di studio della controversia, €
919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, € 777,00; per la Fase di trattazione, € 1.680,00; per la Fase decisionale, € 1.701,00, oltre rimb. Forf. 15 % iva e cpa.
Ancona c.c. 16.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 415/2024 R.G. e promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Bucciarelli Parte_1 C.F._1
e Vittorio Bucci ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio ad Osimo (AN), Piazza G.
Marconi n. 2;
APPELLANTE
CONTRO
p. iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Galassi Controparte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Ancona, Corso Stamira n. 49
APPELLATA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 482/2024 resa dal Tribunale di Ancona il 05/03/2024 in materia di contratti vari.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 – Vicenda processuale sino al primo grado
Con atto di citazione notificato via pec in data 21.05.2020, spiegava opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2020 emesso dal Tribunale di Ancona su istanza ed in favore della società per l'importo di € 6.380,60 oltre interessi asseritamente dovuti a titolo di CP_1 corrispettivo.
La causale delle richiesta monitoria veniva da individuata nella concessione in locazione alla CP_1 sig.ra di un apposito e protetto spazio acqueo presso il porto turistico di Ancona “Marina Parte_1
Dorica”, nonché per forniture di materiale nautico che l'istante avrebbe effettuato nei confronti dell'intimata.
L'opponente articolava le proprie difese deducendo in particolare le seguenti circostanze:
- la pretesa creditoria non meritava accoglimento in quanto fondata unicamente su documentazione priva di efficacia probatoria, trattandosi di fattura emessa dalla società ricorrente;
- le prestazioni e gli importi indicati nella suddetta fattura non erano mai stati concordati o richiesti dalla sig.ra ; Parte_1
- tra le parti non era mai intercorso alcun rapporto contrattuale né con riferimento all'ormeggio della barca di proprietà dell'opposta (la “Melisenda”) né alla compravendita di materiali nautici.
Si costituiva nel giudizio così incardinato la convenuta opposta, esponendo che :
- La società svolge servizi di cantieristica e di manutenzione alle imbarcazioni presso il CP_1 porto turistico di Ancona, denominato “Marina Dorica”, nel cui ambito ha titolarità su alcuni posti barca ivi situati quale affittuario del club nautico Ancona yacht club. pagina 2 di 9 - La cede a sua volta i suddetti posti in locazione ai titolari di imbarcazioni;
tra questi vi CP_1 era il posto n.11 al pontile S1 in cui era ormeggiata la barca in parola. Una volta affittati, i dati degli affittuari devono essere comunicati al club nautico di appartenenza per ragioni di legalità e sicurezza.
- Il natante in oggetto rimaneva ormeggiato presso la suddetta postazione sin dai tempi in cui apparteneva al sig. mentre il 25.06.2018 veniva acquistata da . Controparte_2 Parte_1
- Della manutenzione del bene si occupava il marito della proprietaria, il sig. ; allo Persona_1 stesso erano stati consegnati i beni identificati nella fattura azionata con il ricorso monitorio.
Continuava ad esporre la società che nel giudizio di opposizione la controparte ingiunta non CP_1 contestava di aver usufruito del servizio di ormeggio né di avere acquistato del materiale che veniva poi montato sulla barca Melisenda.
La causa veniva istruita tramite documenti, interrogatorio formale di parte opponente e prova per testi.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Ancona emetteva la sentenza gravata, con cui:
- rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo;
- condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite e successive occorrende. Parte_1
§ 2 – L'appello
La impugnava la sentenza innanzi la Corte di Appello di Ancona e prospettava le Parte_1 doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Le questioni preliminari
L'appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per essere l'atto di controparte manchevole dei requisiti fondamentali ivi menzionati;
afferma in tal senso che il contrapposto gravame concreta una mera contestazione generica della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi nella riproposizione degli stessi argomenti difensivi spesi in primo grado.
Ritiene questo Collegio che dalla lettura complessiva dell'atto di appello sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia impugnata;
risultano specificate,
pagina 3 di 9 o comunque individuabili, le parti di sentenza oggetto di contestazione, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, unitamente alle censure all'iter logico – giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
***
§ 3 - Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto provata la domanda monitoria sul presupposto della mancata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente.
Affermava nello specifico il Tribunale che l'opponente stessa ometteva di confutare sia di aver usufruito del posto destinato all'ormeggio della barca sia di aver ricevuto dal marito quelle dotazioni che venivano montate sul natante per cui è causa.
Il motivo è fondato.
Il Collegio non condivide la determinazione resa sul punto dal precedente Giudice.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio è dato al contrario evincere come la sig.ra ha assunto una posizione di netta distanza dalle ragioni portate a sostegno della Parte_1 domanda monitoria in ordine rispettivamente a) alla pretesa avvenuta sottoscrizione di un contratto di locazione con l'opposta, b) alla pattuizione con la stessa di accolli di pregressi canoni di noleggio nonché ai materiali nautici che il di lei marito avrebbe acquistato dalla (cfr. pagg. 4 e 5 atto di CP_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Le predette censure agli elementi di fatto si accompagnavano a quelle in diritto, in quanto nel medesimo atto introduttivo l'opponente disconosceva sia la fattura emessa dall'asserita creditrice a sostegno della domanda di pagamento sia la dichiarazione del 26.04.2019 unilateralmente sottoscritta dalla medesima.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla disamina delle tematiche oggetto della corrente doglianza su cui è sorta contestazione tra gli odierni litiganti, e nello specifico:
I) la sussistenza dell'accordo in virtù del quale la accettava di accollarsi il residuo debito per Parte_1
l'ormeggio gravante sul precedente proprietario dell'imbarcazione e di una ulteriore pattuizione con cui la stessa assumeva in affitto un apposito spazio acqueo appartenente alla destinato allo CP_1 stazionamento della propria imbarcazione;
II) la fornitura di pezzi di ricambio che la avrebbe effettuato nei confronti del marito della CP_1 donna, che questi provvedeva poi ad installare sulla Melisenda per l'effettuazione dei necessari pagina 4 di 9 interventi di manutenzione e riparazione. Da tale rilievo la società convenuta faceva discendere in capo alla la sussistenza dell'obbligazione di pagare i suddetti materiali. Parte_1
Procedendo per ordine, in merito al punto I) basterà in primo luogo evidenziare come nel caso di specie non via sia prova alcuna che l'odierna attrice abbia inteso impegnarsi al pagamento delle quote di ormeggio residuanti in capo al precedente proprietario (tale sig. al momento Controparte_2 dell'acquisto del natante (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado).
Anche il tenore della risposta resa dal teste al capitolo n. 8) non soccorre in tale Testimone_1 direzione;
in essa si parla solo di un accollo del debito pregresso convenuto telefonicamente (cfr. verbale di udienza in primo grado del 23.05.2023).
Un accordo verbale che di per sé è privo di qualsiasi valenza dimostrativa, non solo e non tanto perché dello stesso, così genericamente riferito, non v'è alcuna traccia scritta, ma soprattutto perché tra le risultanze di causa non vi sono infatti riscontri atti a desumere se ed in che termini le parti siano giunte ad un'intesa in merito al pagamento delle rate che al momento della vendita il sig. doveva CP_2 ancora alla per l'ormeggio dell'imbarcazione ceduta alla . CP_1 Parte_1
Passando al secondo aspetto controverso, involgente la provenienza dei materiali nautici montati sull'imbarcazione, deve parimenti rilevarsi l'assenza di prova sul punto.
La dichiarazione resa dal teste in risposta al capito di prova n. 3) non comprova in Testimone_1 nessuna misura che le dotazioni fossero state fornite dalla come da questa ripetutamente CP_1 sostenuto: il teste si limitava infatti a riferire che il sig. (marito dell'appellante) Persona_1 aveva apportato talune migliorie all'impianto elettrico dell'imbarcazione della moglie, aggiungendo che questi non provvedeva tuttavia a specificargli da chi avesse acquistato i pezzi di ricambio a tal uopo utilizzati (cfr. pag. 1 del verbale di udienza del 23.05.2023).
Quanto appena riportato costituisce un'ulteriore conferma dell'impossibilità di stabilire un certo e diretto collegamento tra la società appellata e la fornitura dei materiali nautici alla sig.ra (sia Parte_1 pur per l'asserito tramite del marito), con conseguente esclusione del diritto a percepirne il corrispettivo di cui la ha chiesto il pagamento. CP_1
Per ragioni di completezza espositiva appare da ultimo doveroso soffermarsi sulla disamina della controversa questione che ruota attorno all'ormeggio della barca Melisenda presso la Marina Dorica di
Ancona su cui l'odierna appellata fonda la propria domanda di credito.
pagina 5 di 9 Giova anzitutto evidenziare come in sede di interrogatorio formale la sig.ra si limitava Parte_1 unicamente a riferire di non sapere fino a quando il natante rimaneva ormeggiato presso il suddetto porto turistico anconetano (cfr. verbale di udienza del 21.06.2022). Tale dichiarazione, se rende pacifico il fatto dell'avvenuto ormeggio, nulla consente di acclarare in ordine ai seguenti ulteriori elementi necessari per configurare una completa fattispecie contrattuale, e precisamente:
- se lo stallo acqueo in contestazione era tra quelli in titolarità alla CP_1
- se le parti ne concordavano effettivamente l'affitto;
- a quanto ammonterebbe il corrispettivo per la concessione del posto barca.
In mancanza della rituale ed imprescindibile prova materiale dovrà pertanto escludersi qualsiasi diritto della convenuta a percepire il compenso preteso, mancandone a monte il titolo giustificativo.
Sotto altro profilo, le residue risultanze dell'istruttoria orale contrastano o, in ogni caso, non confermano la ricostruzione dei fatti articolata da parte convenuta nei propri scritti difensivi.
Il broker escusso alla summenzionata udienza del 23.05.2023, in risposta al capitolo Testimone_1 di prova n. 7) ammetteva che il sapeva della disponibilità del posto barca e che dunque lo Per_1 avrebbe affittato;
trattasi a ben vedere di una circostanza descritta in termini piuttosto vaghi e generici, tale da non fornire alcun dettaglio utile a ricavare maggiori informazioni sui fatti controversi.
In disparte il rilievo per cui il teste accenna ad una mera volontà del sig. , della cui effettiva (e Per_1 futura) concretizzazione nulla emerge, dalla dichiarazione in parola si evince che, a tutto voler concedere, sarebbe stato il marito dell'appellante a sottoscrivere un eventuale contratto di locazione con la non già quest'ultima (che non viene difatti mai menzionata); non si comprende dunque CP_1 la ragione per cui la rivolgeva alla le varie richieste di pagamento, senza che CP_1 Parte_1 peraltro risultasse chiaramente che lo stesso agisse per conto, se non in nome, della moglie .
Appare poi meritevole di menzione quanto premesso dal sig. nel rispondere all'anzidetta Tes_1 domanda: “durante le trattative per la vendita non era mai emersa la circostanza di cui al capitolo”, ovvero se la sig. ra sapeva che lo stallo presso cui era ormeggiata la propria barca a Marina Parte_1
Dorica era stato affittato dalla (cfr. capitolo 7 di cui alla II memoria ex art. 183, comma VI, CP_1 cpc di parte opposta in primo grado).
pagina 6 di 9 La Corte non ritiene infine significativa la risposta resa dal teste al capitolo di prova n. 2) Testimone_2 sul fatto che il marito della sig.ra dichiarava che la donna aveva preso in affitto un posto Parte_1 barca dal legale rapp.te della CP_1
Ancora nella persistente mancanza di qualificazione del ruolo avuto dal marito dell'ingiunta ( onere di qualificare ciò era, evidentemente, in caso alla , si tratta, ad ogni modo , di una semplice CP_1 affermazione non sorretta o accompagnata da riscontri più precisi che rendano verosimile la presunta convenzione intercorsa tra le parti per la locazione del posto barca;
come già sopra rammentato,
l'assenza di una prova scritta, nella sua valenza specificativa, non può che condurre ad escludere che tale circostanza (la conclusione dell'accordo, per l'appunto) sia avvenuta.
§ 4 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha rigettato la proposta opposizione per avere l'opponente affermato, nel corso dell'interrogatorio formale cui veniva sottoposta, di non essere a conoscenza di taluni dei fatti controversi oggetto di specifici interrogativi.
Su tale scorta, il Tribunale equiparava le risposte fornite nella suddetta sede alla mancata contestazione dei fatti costitutivi dell'avversa pretesa, ritenendo che esplicitare di non conoscere determinare circostanze non implica negarne la veridicità.
Il motivo è fondato.
I due capitoli d'interpello formale ai quali la ha risposto “non lo so” sono Parte_1
- “Vero che il Sig. ha effettuato lavori di Persona_2 miglioria/manutenzione sulla della imbarcazione iscritta con n° 2GE5869/D che qui le si rammostra acquistando il materiale dalla nelle quantità e della specie di quelle indicate CP_1 nella fattura che le si rammostra”;
- “Vero che la imbarcazione iscritta con n° 2GE5869/D
AL è stata ormeggiata sino alla data del 16.07.2019 presso il posto barca pontile S1 posto
11 di titolarità della CP_1
A prescindere dal fatto che la mancata risposta nell'interrogatorio formale (che riguarderebbe solo il materiale e non il corrispettivo della locazione ) per quanto ingiustificata, non ha l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova(giurisprudenza costante) qui proprio la prova dedotta non ha valore confessorio, nel senso che è neutra pagina 7 di 9 1) Rispetto alla posizione della Parte_2
2) E, congiuntamente, non risulta che il marito abbia avuto mandato dalla stessa
Ancora meno significativo è quando dedotto nel secondo capitolo in esame, perché riguarda, almeno in parte, il periodo pregresso, del cui “accollo” nulla si è provato
§ 5 – Conclusioni
Le uniche risultanze certe che si evincono dal processo di primo grado sono
1) Che non vi fu alcuna pattuizione scritta relativa all'ormeggio
2) Che l'acquisto del medesimo materiale neppure è risultato con certezza fosse stato effettuato dal marito della Parte_1
3) Che, anche a volere spendere, in via presuntiva, la stretta colleganza che di solito si ha fra coniugi, al fine di affermare quantomeno un'apparenza della gestione del marito per conto dell'appellante, la mancanza di qualsiasi certezza derivante da quanto sottolineato ai precedenti punti 1) e 2) rende comunque del tutto infruttuoso coltivare la disamina di questa eventuale colleganza, e in che termini
4) Che non v'è agli atti alcun dato che supporti il principio di non contestazione, erroneamente applicato dal primo giudice.
Le spese di lite del doppio grado seguono si seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 482/2024 del Tribunale Ancona di così provvede: Parte_1
- accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, revoca il d.i. opposto;
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di CP_1 giudizio, che vengono liquidate, quanto al grado d'appello , Per la Fase di studio della controversia, €
1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, € 921,00; per la Fase di trattazione, € 1.843,00; per la pagina 8 di 9 Fase decisionale, € 1.911,00 e, quanto al primo grado, per la Fase di studio della controversia, €
919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, € 777,00; per la Fase di trattazione, € 1.680,00; per la Fase decisionale, € 1.701,00, oltre rimb. Forf. 15 % iva e cpa.
Ancona c.c. 16.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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