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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/07/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5956/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5956/2024 tra
Parte_1 Parte_2
appellante e
Controparte_1
appellata
Oggi 17 luglio 2025 ad ore 13,39 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. PAGLIARECCI SIMONE il Parte_3 quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello;
Per l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI Controparte_1 AN . nella persona del procuratore dott. il quale precisa le conclusioni come Controparte_2 da comparsa di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione;
entrambi i procuratori discutono la controversia riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e contestando quelli avversari;
si rimettono al Giudice per le spese in assenza di deposito della relativa nota;
IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AN
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 5956-2024 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza di discussione orale del 17/07/2025, e promossa da:
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_1
nato in [...] in data [...] residente in [...],
rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Pagliarecci e Alessandra Mummolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Osimo (An) in Via Molino Basso n. 2/b,
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e da intendersi allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 19.11.2024;
- appellante-
CONTRO
(c.f. Controparte_3
), in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di presso i cui uffici siti in Corso Mazzini 55 è ope legis CP_1 CP_1
elettivamente domiciliato;
-appellati-
pagina 2 di 14 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 52/2024 emessa in data 07/06/2024 dal Giudice di Pace
di Jesi, dott.ssa Alessandra Capecci, depositata in data 31/08/2024, non notificata: revoca della patente
di guida”.
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 17/07/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 24.04.2024 proponeva Parte_3
opposizione avanti al Giudice di Pace di Jesi avverso il decreto di revoca della patente di guida emesso dalla prot. Controparte_4
Uscita n. 0046717 del 16.04.2024, notificatogli in data 22.04.2024.
Tale provvedimento derivava dal verbale di contestazione n. 10008408, elevato in data
22/03/2024 dalla Sezione di Polizia Stradale di per la violazione dell'art. 176, comma CP_1
19, del Codice della strada, in quanto il ricorrente “il giorno 7/03/2024, alla guida dell'autovettura
targata «DN734MA», imboccava lo svincolo della strada extraurbana principale SS76 “Monsano”
procedendo in senso opposto a quello consentito;
nella circostanza, giunto sull'arteria principale, si
arrestava e tentava di svoltare verso destra. Infrazione accertata a seguito di sinistro stradale, in cui il
veicolo del trasgressore non rimaneva direttamente coinvolto…” (cfr. verbale di contestazione in atti).
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato, stante la mancata contestazione immediata dell'infrazione, in violazione degli artt. 200 e 201 del C.d.S., in quanto in data 07.03.2024 sarebbe avvenuta la violazione dell'art. 176 del C.d.S. da parte di
; dalla lettura del verbale emergeva che l'infrazione era emersa “(…) da quanto Pt_2
pagina 3 di 14 dichiarato in sede di rilievi dal trasgressore” pertanto non sussisteva l'impossibilità di una immediata contestazione e consegna del verbale da parte degli agenti a . Pt_2
Ciò nonostante la notifica del verbale al ricorrente era avvenuta soltanto in data 22.03.2024 e senza che fossero indicati nel verbale i motivi che avevano impedito la contestazione immediata della violazione.
La difesa del ricorrente chiedeva -quindi- l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni:
“In via preliminare sospendere inaudita alter parte il provvedimento impugnato, sussistendone tutti i
presupposti. In via subordinata, sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione in
ordine all'opposizione del verbale di contestazione per violazione del codice della strada di cui al proc.
198/2024 essendo conseguenza del verbale stesso. Nelle more della decisione del proc. RG 198/2024 e
qualora il verbale dovesse essere annullato, il sig. subirebbe un gravissimo danno. Pt_2
In via ulteriormente subordinata e previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di
revoca della patente, sospendere il provvedimento in attesa della definizione del procedimento n.
198/2024 R.G., in quanto esso dipende esclusivamente dalla decisione di tale procedimento.
In via preliminare, riunire il presente procedimento al procedimento n. RG 198/2024
sussistendo connessione oggettiva e soggettiva.
Nel merito:
accertata e dichiarata la nullità e la illegittimità del verbale UFF. 386432 N. 1008408 del
22.03.2024 di cui al procedimento RG 198/2024, voglia disporre l'annullamento dell'ordinanza di
revoca della patente prot. 0046717 del 16.04.2024 notificato il 22.04.2024 per le motivazioni di cui in
premessa o con qualsivoglia altra statuizione.
Disporre comunque l'annullamento dell'ordinanza di revoca della patente prot. 0046717 del
16.04.2024 notificato il 22.04.2024 essendo illegittimo per le motivazioni di cui in premessa o con
qualsivoglia altra statuizione.
Condannare l'amministrazione al pagamento delle spese, diritti, ed onorari di causa. Dare ogni altro
opportuno provvedimento.
Con vittoria di spese diritti ed onorari” (conclusioni formulate alle pagg.
8-9 del ricorso).
pagina 4 di 14 Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio la , chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso per infondatezza (si segnala che la pur avendo indicato, nella CP_1
propria memoria di costituzione in appello, di aver depositato in allegato il fascicolo di primo grado contenente la comparsa e gli allegati, in realtà non lo ha depositato).
La causa veniva -quindi- decisa dal Giudice di Pace di con la sentenza n. 52/2024 CP_1
emessa il 07.06.2024, depositata in data 31.08.2024.
Con la citata sentenza il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e per l'effetto confermava il provvedimento opposto Prot. n. 0046717 emesso in data 16/04/2024 dalla Prefettura di
CP_1
Nella motivazione della sentenza, il Giudice di Pace riteneva – testualmente - che:
- “(…) Il ricorso va rigettato, essendo risultato infondato il relativo motivo d'opposizione di mancata
contestazione immediata della violazione.
- Difatti il verbale di accertamento della violazione dell'art. 176 comma 19 C.d.S. allegato dalle parti, di
cui la revoca della patente di guida applicata dal provvedimento odiernamente opposto costituisce
sanzione accessoria, risulta essere stato immediatamente contestato al ricorrente all'accertamento
dell'infrazione da parte dei verbalizzanti, la quale è emersa, come riportato nel medesimo verbale, dalle
dichiarazioni testimoniali dei soggetti coinvolti nel sinistro e da quanto dichiarato in sede di rilievi dal
trasgressore, di cui al prontuario degli accertamenti urgenti allegato da entrambe le parti, con ciò
giustificando l'elevazione del verbale successivamente al fatto, tant'è che esso verbale è stato sottoscritto
dall'opponente, sia quale trasgressore che obbligato in solido al momento della sua redazione, con
inserimento delle proprie dichiarazioni.
- Ne consegue la conferma del provvedimento opposto.
- Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la costituzione e rappresentanza della CP_1
resistente a mezzo di funzionario delegato ed in difetto di documentazione attestante l'esborso di spese
vive” (cfr. sentenza in atti).
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte_3
innanzi all'intestato Tribunale, con atto di citazione (e non con ricorso) con richiesta di sospensiva immediata della esecutività della sentenza e dell'atto impugnato, notificato a pagina 5 di 14 mezzo pec in data 14.11.2024 e depositato telematicamente in data 19.11.2024, formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via
preliminare e previa fissazione di apposita udienza, per la quale verrà proposta apposita istanza,
sospendere immediatamente ed inaudita altera parte, o all'udienza appositamente fissata, l'esecutività
della sentenza di primo grado ex art. 351 co. 2 e 283 c.p.c. e sospendere il provvedimento di revoca della
patente di guida oggetto di opposizione, per le motivazioni indicate in premesse e sussistendo gravi
motivi.
Nel merito: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, dichiarare nulla, annullare e riformare la
sentenza n. 52/2024 del Giudice di Pace di Jesi del 31.08.2024, e in riforma delle parti di sentenza,
accogliere l'opposizione e per l'effetto:
accertata e dichiarata la nullità e la illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione al
codice della strada, UFF. 386432 N. 1008408 del 22.03.2024 di cui al procedimento RG 198/2024,
disporre l'annullamento dell'ordinanza di revoca della patente prot. 0046717 del 16.04.2024 notificato
il 22.04.2024 per le motivazioni di cui in premessa o con qualsivoglia altra statuizione.
disporre comunque l'annullamento dell'ordinanza di revoca della patente prot. 0046717 del
16.04.2024 notificato il 22.04.2024 essendo illegittimo per le motivazioni di cui in premessa o con
qualsivoglia altra statuizione” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 12-13 dell'atto di citazione in appello).
Va rilevato che benchè l'appello sia stato erroneamente introdotto con citazione e non con ricorso è tempestivo in quanto il deposito dell'atto di citazione è avvenuto nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325-327 c.p.c. (nulla -infatti- è stato eccepito neppure dalla difesa della
Prefettura appallata).
Con un unico motivo di appello, la difesa di parte appellante ha eccepito la “nullità
della sentenza per difetto di motivazione – vizio di carenza di motivazione – errata ed erronea
applicazione di legge - violazione dell'art. 200 e 201 Codice della Strada, D. Lgs. 285/1992”.
Ad avviso della difesa di parte appellante, il Giudice di primo grado aveva errato nel dichiarare che la motivazione della mancata immediata contestazione della violazione era contenuta nel verbale contestato.
pagina 6 di 14 Nel caso di specie l'infrazione commessa da , pur essendo stata Pt_2
immediatamente accertata come risultava dal prontuario per gli accertamenti relativi agli incidenti redatto nell'immediatezza del sinistro, non era stata immediatamente contestata dagli agenti intervenuti tramite emissione e consegna del relativo verbale.
Il Giudice di Pace aveva quindi errato nel giustificare l'emissione successiva del verbale e quindi la mancata immediata contestazione;
aveva inoltre errato nel non verificare che nel verbale non esisteva alcuna indicazione delle motivazioni che avevano reso impossibile l'immediata contestazione.
La difesa di parte appellante formulava inoltre richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 comma 2 e 283 c.p.c. e sospensione del provvedimento di revoca della patente di guida oggetto di opposizione, sussistendo il fumus dell'appello e il periculum, in quanto l'appellante abitava in con la propria famiglia, CP_1
la moglie e tre figli minorenni in età scolare, e lavorava in Osimo presso la ditta CP_5
Services s.r.l., con contratto a tempo indeterminato.
Veniva aperto un sub-procedimento iscritto al n. 5956-1/2024 R.G.
Con decreto del 2.12.2024, a seguito del deposito in data 28/11/2024 dell'istanza di sospensiva ex artt. 283-351 c.p.c. con separato ricorso, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 12/12/2024.
Con ordinanza del 7.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 12.12.2024, il Giudice rigettava l'istanza ex artt. 283-351 c.p.c. perché infondata, non sussistendone i presupposti (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama integralmente).
Con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 21.02.2025 si costituiva in giudizio la , chiedendo di Controparte_4
rigettare l'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 3 della comparsa in appello).
pagina 7 di 14 Alla prima udienza del 20.03.2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti;
veniva quindi fissata per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 17/07/2025.
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva quindi alla odierna udienza del 17/07/2025
per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato, occorre passare all'esame dell'appello e del motivo proposto.
L'appello avverso la sentenza n. 52/2024 emessa dal Giudice di Pace di Jesi proposto da
è infondato e come tale va rigettato, con Parte_3
conseguente conferma della sentenza impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
Dalle emergenze del verbale di accertamento risulta che in data 07/03/2024 alle ore 22:40 circa,
il conducente del veicolo targato DN734MA imboccava lo svincolo della strada extraurbana principale SS76 “Monsano”, procedendo in senso opposto a quello consentito;
nella circostanza, giunto sull'arteria principale, si arrestava e tentava di svoltare verso destra ed incorreva, in tal modo, nella violazione di cui all'art. 176, comma 19, C.d.S. (cfr. verbale accertamento: doc. n. 2B all.to fascicolo parte appellante).
Dalla lettura del verbale di contestazione n. UFF 1008408 - 386432, elevato in data 22/03/2024
dalla Sezione Polizia Stradale di per la violazione dell'art. 176, comma 19, del Codice CP_1
della strada, si ricava testualmente che: il ricorrente, alla guida dell'autovettura targata
DN734MA, “in data 7/03/2024, alle ore 22:40 circa, imboccava lo svincolo della strada extraurbana
principale SS76 “Monsano” procedendo in senso opposto a quello consentito;
nella circostanza, giunto
sull'arteria principale, si arrestava e tentava di svoltare verso destra. Infrazione accertata a seguito di
sinistro stradale con solo danni, in cui il veicolo del trasgressore non rimaneva direttamente coinvolto,
verificatosi in data e luogo sopraindicati, infrazione emersa dalle dichiarazioni testimoniali dei coinvolti
nel sinistro e da quanto dichiarato in sede di rilievi dal trasgressore, verbale redatto presso il
distaccamento Polizia Stradale di Jesi (AN) La patente di guida non viene ritirata in attesa delle
disposizioni della competente autorità. Dichiarazioni: era buio, non ho visto bene la segnaletica, mi
pagina 8 di 14 sono accorto dell'errore in cima alla rampa e mi sono fermato tentando di andare nella giusta
direzione” (cfr. doc. n. 2B all.to fascicolo parte appellante).
Costituisce un fatto pacifico la commissione della infrazione da parte di
[...]
, non avendo l'appellante contestato tale fatto nel giudizio di primo Parte_3
grado e anzi avendolo lo stesso dichiarato in sede di verbale come appena sopra riportato
(“era buio, non ho visto bene la segnaletica, mi sono accorto dell'errore in cima alla rampa e mi sono
fermato tentando di andare nella giusta direzione”).
Inoltre le stesse dichiarazioni delle persone coinvolte (cfr. verbali di sommarie informazioni rese da e alle ore 23:20 e 23:50 del 7.03.2024) e dello stesso Testimone_1 Testimone_2
hanno permesso agli agenti di ricostruire il sinistro. Parte_3
In particolare, lo stesso ricorrente ha affermato: “Verso le 22:30, dopo aver accompagnato mio
cognato all'hotel 2000 di Monsano, percorrevo la S.P. 21 per ritornare a casa ad Giunto poco CP_1
prima dello svincolo notavo il cartello che indicava la direzione di sulla sinistra, così imboccavo CP_1
il primo svincolo sulla sinistra, ma quando arrivavo in cima capivo di essere contromano, così mi
fermavo sulla cuspide e cercavo di svoltare a destra verso Jesi. Nello stesso istante arrivavano due
autovetture da direzione così restavo fermo per farle passare. Non so cosa sia poi successo, ma CP_1
queste auto si tamponavano. In questo incidente io non rimanevo coinvolto (…)” (cfr. pag. 15
prontuario in atti).
Dalla lettura del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali, risulta la dinamica del sinistro: "in considerazione dei rilievi effettuati, dei danni riportati
dai veicoli e dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, il sinistro si verificava alle ore 22,30 del
7.03.2024 al km 64,200 della S.S. 76 in direzione ovest (territorio extraurbano del Comune di Jesi),
quando , conducente del veicolo “A”, a causa della presenza in corrispondenza della Testimone_1
cuspide dello svincolo nr. 19 di Monsano dell'autovettura Opel Corsa di colore nero targata
DN734MA condotta dal proprietario frenava e si spostava Parte_3
dalla corsia di marcia normale a quella di sorpasso.
L'autovettura Opel Corsa dopo aver impegnato la rampa di uscita in contromano si era fermata
trasversalmente al senso di marcia in attesa di immettersi sulla viabilità in direzione Jesi.
pagina 9 di 14 Nello stesso istante stava sopraggiungendo da tergo l'autovettura “B” condotta dal proprietario
, che a sua volta frenava ma non riusciva ad evitare di urtare con lo spigolo anteriore Testimone_2
destro lo spigolo posteriore sinistro dell'autovettura A.
L'urto di lieve - media entità si concretizzava al centro della carreggiata in corrispondenza della striscia
di mezzeria.
L'autovettura A trovava la propria posizione di quiete al centro della corsia di sorpasso, parallelamente
al senso di marcia a circa 14 mt. dal p.p.u., mentre il veicolo B si fermava sulla corsia di sorpasso ma in
posizione diagonale verso destra, sempre rispetto al senso di marcia, ed in corrispondenza del p.p.u.
Sul piano viabile non erano rilevate tracce di frenata o scarrocciamento.
Nell'evento infortunistico l'autovettura Opel Corsa, seppur causa della grave turbativa, non era urtata
dagli altri veicoli coinvolti nell'incidente" (cfr. pag. 11 prontuario in atti).
Tra le note aggiuntive veniva esplicato che “causa dell'incidente stradale è da attribuirsi alla
manovra effettuata dal conducente proprietario dell'autovettura Opel Corsa targata DN734MA,
in quanto lo stesso, proveniente dalla S.P. 21 Controparte_6
imboccava la rampa di uscita della carreggiata est-ovest in contromano. Arrivato in cima alla rampa,
avvedendosi della errata manovra, sterzava verso destra e si fermava in prossimità della cuspide dello
svincolo, in posizione trasversale, in attesa di compiere la manovra per immettersi nel giusto flusso
della circolazione in direzione ovest.
Tale manovra ingenerava confusione nella conducente del veicolo A che sterzava a sinistra e frenava
per paura della collisione con la vettura Opel Corsa.
All'arrivo della pattuglia l'autovettura Opel Corsa era stata fermata dal conducente sulla corsia di
marcia normale, adiacente al veicolo A incidentato fermo sulla corsia di sorpasso” (cfr. pag. 12
prontuario in atti).
Ne derivava la valutazione finale del dirigente / Comandante del reparto per cui a carico di veniva elevato il verbale per la violazione dell'art. 176, comma 1, lettera A Parte_3
e comma 19 C.d.S. (cfr. pag. 12 prontuario in atti).
Nel caso specifico, il ricorrente odierno appellante non contesta l'esistenza della violazione,
ma la nullità del verbale (da cui deriverebbe l'annullamento dell'ordinanza di revoca della pagina 10 di 14 patente quale atto consequenziale) perché elevato e consegnato successivamente all'accertamento dell'infrazione, in assenza di validi motivi che giustificassero tale differimento temporale (cfr. pag. 8 atto di citazione in appello).
Come noto, l'art. 200 del Codice della Strada stabilisce al comma 1 che “Fuori dei casi di cui
all'art. 201, comma 1bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”.
Prosegue l'art. 200 C.d.S. prevedendo che dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale, eventualmente anche con l'ausilio di strumenti informatici, il quale deve riportare la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione e anche le eventuali dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite.
Copia del verbale dovrà poi essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
L'art. 201 del Codice della Strada ammette la contestazione differita (entro 90 giorni dall'avvenuto accertamento o entro 360 giorni in caso di residenti all'estero) nei casi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, purché siano esplicitati nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, sempre che non ricorra uno dei casi espressamente previsti al comma 1 bis del medesimo art. 201, nel qual caso, pur in presenza di contestazione differita, non sarà necessario indicarne le motivazioni.
Il motivo di appello (riferito alla asserita violazione degli artt. 200-201 c.d.s) non è fondato.
Come già rilevato in sede di ordinanza datata 7.01.2025 di rigetto dell'istanza di sospensione,
emessa nel procedimento iscritto al n. 5956/2024 R.G. sub 1, che qui integralmente viene confermata e che si riporta testualmente, “il verbale di contestazione della violazione dell'art. 176
comma 19 C.d.S (e del relativo fermo amministrativo dell'autovettura) è stato redatto in data
22/03/2024 presso gli uffici della Polizia a seguito della ricostruzione dei sinistro eseguita sulla base dei
rilievi eseguiti la notte dell'incidente (rilievi in loco fondati sia sulle foto scattate che sulle sommarie
informazioni assunte dai soggetti coinvolti fra cui l'odierno appellante;
cfr. relativo prontuario pure in
atti).
pagina 11 di 14 Di ciò viene dato atto espressamente nel verbale di contestazione (sottoscritto dall'odierno ricorrente).
La Suprema Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile,
costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile;
nel qual caso
devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il
sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio
(Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.).
La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle
modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile
giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per
la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere
effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.
L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse ammissibile la
contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione
della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria,
circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il
sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione
(cfr. anche in motivazione Cass. n. 18083 del 2018; Nella specie la S.C. ha ritenuto, da un lato,
sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata immediata e, dall'altro,
insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della polizia municipale in seguito
al verificarsi di un sinistro;
cfr. anche Cass. 2018 n. 5008).
Orbene nel caso in esame dalla motivazione inserita nel verbale emerge chiaramente che la
contestazione è avvenuta in via differita in quanto l'organo accertatore ha dovuto ricostruire l'incidente
sulla base dei rilievi e delle dichiarazioni assunte la sera del sinistro.
Quindi da un lato, è sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata
immediata e, dall'altro, è insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della
polizia municipale in seguito al verificarsi di un sinistro” (cfr. ordinanza del 7.01.2025 emessa nel procedimento iscritto al n. 5956/2024 sub 1).
pagina 12 di 14 Quindi e in conclusione l'appello va rigettato – per le motivazioni di cui sopra – e la sentenza ivi impugnata (integrata con le motivazioni di cui sopra) va confermata, con conseguente conferma della legittimità del provvedimento di revoca della patente di guida prot. Nume_1
del 16.04.2024 emesso dalla di e Controparte_4 CP_1
notificato il 22.04.2024 (infine va rilevato che il presente giudizio non ha ad oggetto il verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada, UFF. 386432 N. 1008408 del 22.03.2024
opposto sempre dinanzi al Giudice di Pace ed iscritto al n. RG 198/2024 non riunito al presente e il cui esito non è stato allegato e dimostrato dalle parti).
Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore di parte appellata ex DM 55/2014 e succ. aggiornamenti (ed in via equitativa in assenza di nota spese, valori minimi vista la semplicità delle questioni trattate) tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile e quindi di valore non inferiore ad E. 26.000,00) e delle attività
processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività gli importi relativi alla fase della “trattazione/istruzione” non vengono liquidati (La difesa della CP_1
appellata non ha depositato la nota spese;
in assenza di appello incidentale non può essere accolta la richiesta avanzata dalla appellata di liquidazione anche delle spese del I CP_1
grado di giudizio;
né comunque risulta che la abbia depositato la propria nota CP_1
anche in I grado).
Poichè l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata (come è noto il citato articolo dispone che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore pagina 13 di 14 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma
1-bis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 5956/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
RIGETTA
l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
52/2024 del Giudice di Pace di Jesi perché infondato per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONFERMA
integralmente la predetta sentenza ivi impugnata;
CONDANNA
parte appellante al pagamento in favore della Controparte_4
delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in
[...]
motivazione – in E. 1.700,00 a titolo di compenso professionale, , oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Ancona, 17/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5956/2024 tra
Parte_1 Parte_2
appellante e
Controparte_1
appellata
Oggi 17 luglio 2025 ad ore 13,39 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. PAGLIARECCI SIMONE il Parte_3 quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello;
Per l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI Controparte_1 AN . nella persona del procuratore dott. il quale precisa le conclusioni come Controparte_2 da comparsa di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione;
entrambi i procuratori discutono la controversia riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e contestando quelli avversari;
si rimettono al Giudice per le spese in assenza di deposito della relativa nota;
IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AN
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 5956-2024 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza di discussione orale del 17/07/2025, e promossa da:
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_1
nato in [...] in data [...] residente in [...],
rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Pagliarecci e Alessandra Mummolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Osimo (An) in Via Molino Basso n. 2/b,
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e da intendersi allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 19.11.2024;
- appellante-
CONTRO
(c.f. Controparte_3
), in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di presso i cui uffici siti in Corso Mazzini 55 è ope legis CP_1 CP_1
elettivamente domiciliato;
-appellati-
pagina 2 di 14 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 52/2024 emessa in data 07/06/2024 dal Giudice di Pace
di Jesi, dott.ssa Alessandra Capecci, depositata in data 31/08/2024, non notificata: revoca della patente
di guida”.
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 17/07/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 24.04.2024 proponeva Parte_3
opposizione avanti al Giudice di Pace di Jesi avverso il decreto di revoca della patente di guida emesso dalla prot. Controparte_4
Uscita n. 0046717 del 16.04.2024, notificatogli in data 22.04.2024.
Tale provvedimento derivava dal verbale di contestazione n. 10008408, elevato in data
22/03/2024 dalla Sezione di Polizia Stradale di per la violazione dell'art. 176, comma CP_1
19, del Codice della strada, in quanto il ricorrente “il giorno 7/03/2024, alla guida dell'autovettura
targata «DN734MA», imboccava lo svincolo della strada extraurbana principale SS76 “Monsano”
procedendo in senso opposto a quello consentito;
nella circostanza, giunto sull'arteria principale, si
arrestava e tentava di svoltare verso destra. Infrazione accertata a seguito di sinistro stradale, in cui il
veicolo del trasgressore non rimaneva direttamente coinvolto…” (cfr. verbale di contestazione in atti).
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato, stante la mancata contestazione immediata dell'infrazione, in violazione degli artt. 200 e 201 del C.d.S., in quanto in data 07.03.2024 sarebbe avvenuta la violazione dell'art. 176 del C.d.S. da parte di
; dalla lettura del verbale emergeva che l'infrazione era emersa “(…) da quanto Pt_2
pagina 3 di 14 dichiarato in sede di rilievi dal trasgressore” pertanto non sussisteva l'impossibilità di una immediata contestazione e consegna del verbale da parte degli agenti a . Pt_2
Ciò nonostante la notifica del verbale al ricorrente era avvenuta soltanto in data 22.03.2024 e senza che fossero indicati nel verbale i motivi che avevano impedito la contestazione immediata della violazione.
La difesa del ricorrente chiedeva -quindi- l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni:
“In via preliminare sospendere inaudita alter parte il provvedimento impugnato, sussistendone tutti i
presupposti. In via subordinata, sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione in
ordine all'opposizione del verbale di contestazione per violazione del codice della strada di cui al proc.
198/2024 essendo conseguenza del verbale stesso. Nelle more della decisione del proc. RG 198/2024 e
qualora il verbale dovesse essere annullato, il sig. subirebbe un gravissimo danno. Pt_2
In via ulteriormente subordinata e previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di
revoca della patente, sospendere il provvedimento in attesa della definizione del procedimento n.
198/2024 R.G., in quanto esso dipende esclusivamente dalla decisione di tale procedimento.
In via preliminare, riunire il presente procedimento al procedimento n. RG 198/2024
sussistendo connessione oggettiva e soggettiva.
Nel merito:
accertata e dichiarata la nullità e la illegittimità del verbale UFF. 386432 N. 1008408 del
22.03.2024 di cui al procedimento RG 198/2024, voglia disporre l'annullamento dell'ordinanza di
revoca della patente prot. 0046717 del 16.04.2024 notificato il 22.04.2024 per le motivazioni di cui in
premessa o con qualsivoglia altra statuizione.
Disporre comunque l'annullamento dell'ordinanza di revoca della patente prot. 0046717 del
16.04.2024 notificato il 22.04.2024 essendo illegittimo per le motivazioni di cui in premessa o con
qualsivoglia altra statuizione.
Condannare l'amministrazione al pagamento delle spese, diritti, ed onorari di causa. Dare ogni altro
opportuno provvedimento.
Con vittoria di spese diritti ed onorari” (conclusioni formulate alle pagg.
8-9 del ricorso).
pagina 4 di 14 Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio la , chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso per infondatezza (si segnala che la pur avendo indicato, nella CP_1
propria memoria di costituzione in appello, di aver depositato in allegato il fascicolo di primo grado contenente la comparsa e gli allegati, in realtà non lo ha depositato).
La causa veniva -quindi- decisa dal Giudice di Pace di con la sentenza n. 52/2024 CP_1
emessa il 07.06.2024, depositata in data 31.08.2024.
Con la citata sentenza il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e per l'effetto confermava il provvedimento opposto Prot. n. 0046717 emesso in data 16/04/2024 dalla Prefettura di
CP_1
Nella motivazione della sentenza, il Giudice di Pace riteneva – testualmente - che:
- “(…) Il ricorso va rigettato, essendo risultato infondato il relativo motivo d'opposizione di mancata
contestazione immediata della violazione.
- Difatti il verbale di accertamento della violazione dell'art. 176 comma 19 C.d.S. allegato dalle parti, di
cui la revoca della patente di guida applicata dal provvedimento odiernamente opposto costituisce
sanzione accessoria, risulta essere stato immediatamente contestato al ricorrente all'accertamento
dell'infrazione da parte dei verbalizzanti, la quale è emersa, come riportato nel medesimo verbale, dalle
dichiarazioni testimoniali dei soggetti coinvolti nel sinistro e da quanto dichiarato in sede di rilievi dal
trasgressore, di cui al prontuario degli accertamenti urgenti allegato da entrambe le parti, con ciò
giustificando l'elevazione del verbale successivamente al fatto, tant'è che esso verbale è stato sottoscritto
dall'opponente, sia quale trasgressore che obbligato in solido al momento della sua redazione, con
inserimento delle proprie dichiarazioni.
- Ne consegue la conferma del provvedimento opposto.
- Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la costituzione e rappresentanza della CP_1
resistente a mezzo di funzionario delegato ed in difetto di documentazione attestante l'esborso di spese
vive” (cfr. sentenza in atti).
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte_3
innanzi all'intestato Tribunale, con atto di citazione (e non con ricorso) con richiesta di sospensiva immediata della esecutività della sentenza e dell'atto impugnato, notificato a pagina 5 di 14 mezzo pec in data 14.11.2024 e depositato telematicamente in data 19.11.2024, formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via
preliminare e previa fissazione di apposita udienza, per la quale verrà proposta apposita istanza,
sospendere immediatamente ed inaudita altera parte, o all'udienza appositamente fissata, l'esecutività
della sentenza di primo grado ex art. 351 co. 2 e 283 c.p.c. e sospendere il provvedimento di revoca della
patente di guida oggetto di opposizione, per le motivazioni indicate in premesse e sussistendo gravi
motivi.
Nel merito: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, dichiarare nulla, annullare e riformare la
sentenza n. 52/2024 del Giudice di Pace di Jesi del 31.08.2024, e in riforma delle parti di sentenza,
accogliere l'opposizione e per l'effetto:
accertata e dichiarata la nullità e la illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione al
codice della strada, UFF. 386432 N. 1008408 del 22.03.2024 di cui al procedimento RG 198/2024,
disporre l'annullamento dell'ordinanza di revoca della patente prot. 0046717 del 16.04.2024 notificato
il 22.04.2024 per le motivazioni di cui in premessa o con qualsivoglia altra statuizione.
disporre comunque l'annullamento dell'ordinanza di revoca della patente prot. 0046717 del
16.04.2024 notificato il 22.04.2024 essendo illegittimo per le motivazioni di cui in premessa o con
qualsivoglia altra statuizione” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 12-13 dell'atto di citazione in appello).
Va rilevato che benchè l'appello sia stato erroneamente introdotto con citazione e non con ricorso è tempestivo in quanto il deposito dell'atto di citazione è avvenuto nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325-327 c.p.c. (nulla -infatti- è stato eccepito neppure dalla difesa della
Prefettura appallata).
Con un unico motivo di appello, la difesa di parte appellante ha eccepito la “nullità
della sentenza per difetto di motivazione – vizio di carenza di motivazione – errata ed erronea
applicazione di legge - violazione dell'art. 200 e 201 Codice della Strada, D. Lgs. 285/1992”.
Ad avviso della difesa di parte appellante, il Giudice di primo grado aveva errato nel dichiarare che la motivazione della mancata immediata contestazione della violazione era contenuta nel verbale contestato.
pagina 6 di 14 Nel caso di specie l'infrazione commessa da , pur essendo stata Pt_2
immediatamente accertata come risultava dal prontuario per gli accertamenti relativi agli incidenti redatto nell'immediatezza del sinistro, non era stata immediatamente contestata dagli agenti intervenuti tramite emissione e consegna del relativo verbale.
Il Giudice di Pace aveva quindi errato nel giustificare l'emissione successiva del verbale e quindi la mancata immediata contestazione;
aveva inoltre errato nel non verificare che nel verbale non esisteva alcuna indicazione delle motivazioni che avevano reso impossibile l'immediata contestazione.
La difesa di parte appellante formulava inoltre richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 comma 2 e 283 c.p.c. e sospensione del provvedimento di revoca della patente di guida oggetto di opposizione, sussistendo il fumus dell'appello e il periculum, in quanto l'appellante abitava in con la propria famiglia, CP_1
la moglie e tre figli minorenni in età scolare, e lavorava in Osimo presso la ditta CP_5
Services s.r.l., con contratto a tempo indeterminato.
Veniva aperto un sub-procedimento iscritto al n. 5956-1/2024 R.G.
Con decreto del 2.12.2024, a seguito del deposito in data 28/11/2024 dell'istanza di sospensiva ex artt. 283-351 c.p.c. con separato ricorso, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 12/12/2024.
Con ordinanza del 7.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 12.12.2024, il Giudice rigettava l'istanza ex artt. 283-351 c.p.c. perché infondata, non sussistendone i presupposti (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama integralmente).
Con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 21.02.2025 si costituiva in giudizio la , chiedendo di Controparte_4
rigettare l'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 3 della comparsa in appello).
pagina 7 di 14 Alla prima udienza del 20.03.2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti;
veniva quindi fissata per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 17/07/2025.
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva quindi alla odierna udienza del 17/07/2025
per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato, occorre passare all'esame dell'appello e del motivo proposto.
L'appello avverso la sentenza n. 52/2024 emessa dal Giudice di Pace di Jesi proposto da
è infondato e come tale va rigettato, con Parte_3
conseguente conferma della sentenza impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
Dalle emergenze del verbale di accertamento risulta che in data 07/03/2024 alle ore 22:40 circa,
il conducente del veicolo targato DN734MA imboccava lo svincolo della strada extraurbana principale SS76 “Monsano”, procedendo in senso opposto a quello consentito;
nella circostanza, giunto sull'arteria principale, si arrestava e tentava di svoltare verso destra ed incorreva, in tal modo, nella violazione di cui all'art. 176, comma 19, C.d.S. (cfr. verbale accertamento: doc. n. 2B all.to fascicolo parte appellante).
Dalla lettura del verbale di contestazione n. UFF 1008408 - 386432, elevato in data 22/03/2024
dalla Sezione Polizia Stradale di per la violazione dell'art. 176, comma 19, del Codice CP_1
della strada, si ricava testualmente che: il ricorrente, alla guida dell'autovettura targata
DN734MA, “in data 7/03/2024, alle ore 22:40 circa, imboccava lo svincolo della strada extraurbana
principale SS76 “Monsano” procedendo in senso opposto a quello consentito;
nella circostanza, giunto
sull'arteria principale, si arrestava e tentava di svoltare verso destra. Infrazione accertata a seguito di
sinistro stradale con solo danni, in cui il veicolo del trasgressore non rimaneva direttamente coinvolto,
verificatosi in data e luogo sopraindicati, infrazione emersa dalle dichiarazioni testimoniali dei coinvolti
nel sinistro e da quanto dichiarato in sede di rilievi dal trasgressore, verbale redatto presso il
distaccamento Polizia Stradale di Jesi (AN) La patente di guida non viene ritirata in attesa delle
disposizioni della competente autorità. Dichiarazioni: era buio, non ho visto bene la segnaletica, mi
pagina 8 di 14 sono accorto dell'errore in cima alla rampa e mi sono fermato tentando di andare nella giusta
direzione” (cfr. doc. n. 2B all.to fascicolo parte appellante).
Costituisce un fatto pacifico la commissione della infrazione da parte di
[...]
, non avendo l'appellante contestato tale fatto nel giudizio di primo Parte_3
grado e anzi avendolo lo stesso dichiarato in sede di verbale come appena sopra riportato
(“era buio, non ho visto bene la segnaletica, mi sono accorto dell'errore in cima alla rampa e mi sono
fermato tentando di andare nella giusta direzione”).
Inoltre le stesse dichiarazioni delle persone coinvolte (cfr. verbali di sommarie informazioni rese da e alle ore 23:20 e 23:50 del 7.03.2024) e dello stesso Testimone_1 Testimone_2
hanno permesso agli agenti di ricostruire il sinistro. Parte_3
In particolare, lo stesso ricorrente ha affermato: “Verso le 22:30, dopo aver accompagnato mio
cognato all'hotel 2000 di Monsano, percorrevo la S.P. 21 per ritornare a casa ad Giunto poco CP_1
prima dello svincolo notavo il cartello che indicava la direzione di sulla sinistra, così imboccavo CP_1
il primo svincolo sulla sinistra, ma quando arrivavo in cima capivo di essere contromano, così mi
fermavo sulla cuspide e cercavo di svoltare a destra verso Jesi. Nello stesso istante arrivavano due
autovetture da direzione così restavo fermo per farle passare. Non so cosa sia poi successo, ma CP_1
queste auto si tamponavano. In questo incidente io non rimanevo coinvolto (…)” (cfr. pag. 15
prontuario in atti).
Dalla lettura del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali, risulta la dinamica del sinistro: "in considerazione dei rilievi effettuati, dei danni riportati
dai veicoli e dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, il sinistro si verificava alle ore 22,30 del
7.03.2024 al km 64,200 della S.S. 76 in direzione ovest (territorio extraurbano del Comune di Jesi),
quando , conducente del veicolo “A”, a causa della presenza in corrispondenza della Testimone_1
cuspide dello svincolo nr. 19 di Monsano dell'autovettura Opel Corsa di colore nero targata
DN734MA condotta dal proprietario frenava e si spostava Parte_3
dalla corsia di marcia normale a quella di sorpasso.
L'autovettura Opel Corsa dopo aver impegnato la rampa di uscita in contromano si era fermata
trasversalmente al senso di marcia in attesa di immettersi sulla viabilità in direzione Jesi.
pagina 9 di 14 Nello stesso istante stava sopraggiungendo da tergo l'autovettura “B” condotta dal proprietario
, che a sua volta frenava ma non riusciva ad evitare di urtare con lo spigolo anteriore Testimone_2
destro lo spigolo posteriore sinistro dell'autovettura A.
L'urto di lieve - media entità si concretizzava al centro della carreggiata in corrispondenza della striscia
di mezzeria.
L'autovettura A trovava la propria posizione di quiete al centro della corsia di sorpasso, parallelamente
al senso di marcia a circa 14 mt. dal p.p.u., mentre il veicolo B si fermava sulla corsia di sorpasso ma in
posizione diagonale verso destra, sempre rispetto al senso di marcia, ed in corrispondenza del p.p.u.
Sul piano viabile non erano rilevate tracce di frenata o scarrocciamento.
Nell'evento infortunistico l'autovettura Opel Corsa, seppur causa della grave turbativa, non era urtata
dagli altri veicoli coinvolti nell'incidente" (cfr. pag. 11 prontuario in atti).
Tra le note aggiuntive veniva esplicato che “causa dell'incidente stradale è da attribuirsi alla
manovra effettuata dal conducente proprietario dell'autovettura Opel Corsa targata DN734MA,
in quanto lo stesso, proveniente dalla S.P. 21 Controparte_6
imboccava la rampa di uscita della carreggiata est-ovest in contromano. Arrivato in cima alla rampa,
avvedendosi della errata manovra, sterzava verso destra e si fermava in prossimità della cuspide dello
svincolo, in posizione trasversale, in attesa di compiere la manovra per immettersi nel giusto flusso
della circolazione in direzione ovest.
Tale manovra ingenerava confusione nella conducente del veicolo A che sterzava a sinistra e frenava
per paura della collisione con la vettura Opel Corsa.
All'arrivo della pattuglia l'autovettura Opel Corsa era stata fermata dal conducente sulla corsia di
marcia normale, adiacente al veicolo A incidentato fermo sulla corsia di sorpasso” (cfr. pag. 12
prontuario in atti).
Ne derivava la valutazione finale del dirigente / Comandante del reparto per cui a carico di veniva elevato il verbale per la violazione dell'art. 176, comma 1, lettera A Parte_3
e comma 19 C.d.S. (cfr. pag. 12 prontuario in atti).
Nel caso specifico, il ricorrente odierno appellante non contesta l'esistenza della violazione,
ma la nullità del verbale (da cui deriverebbe l'annullamento dell'ordinanza di revoca della pagina 10 di 14 patente quale atto consequenziale) perché elevato e consegnato successivamente all'accertamento dell'infrazione, in assenza di validi motivi che giustificassero tale differimento temporale (cfr. pag. 8 atto di citazione in appello).
Come noto, l'art. 200 del Codice della Strada stabilisce al comma 1 che “Fuori dei casi di cui
all'art. 201, comma 1bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”.
Prosegue l'art. 200 C.d.S. prevedendo che dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale, eventualmente anche con l'ausilio di strumenti informatici, il quale deve riportare la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione e anche le eventuali dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite.
Copia del verbale dovrà poi essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
L'art. 201 del Codice della Strada ammette la contestazione differita (entro 90 giorni dall'avvenuto accertamento o entro 360 giorni in caso di residenti all'estero) nei casi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, purché siano esplicitati nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, sempre che non ricorra uno dei casi espressamente previsti al comma 1 bis del medesimo art. 201, nel qual caso, pur in presenza di contestazione differita, non sarà necessario indicarne le motivazioni.
Il motivo di appello (riferito alla asserita violazione degli artt. 200-201 c.d.s) non è fondato.
Come già rilevato in sede di ordinanza datata 7.01.2025 di rigetto dell'istanza di sospensione,
emessa nel procedimento iscritto al n. 5956/2024 R.G. sub 1, che qui integralmente viene confermata e che si riporta testualmente, “il verbale di contestazione della violazione dell'art. 176
comma 19 C.d.S (e del relativo fermo amministrativo dell'autovettura) è stato redatto in data
22/03/2024 presso gli uffici della Polizia a seguito della ricostruzione dei sinistro eseguita sulla base dei
rilievi eseguiti la notte dell'incidente (rilievi in loco fondati sia sulle foto scattate che sulle sommarie
informazioni assunte dai soggetti coinvolti fra cui l'odierno appellante;
cfr. relativo prontuario pure in
atti).
pagina 11 di 14 Di ciò viene dato atto espressamente nel verbale di contestazione (sottoscritto dall'odierno ricorrente).
La Suprema Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile,
costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile;
nel qual caso
devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il
sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio
(Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.).
La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle
modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile
giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per
la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere
effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.
L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse ammissibile la
contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione
della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria,
circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il
sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione
(cfr. anche in motivazione Cass. n. 18083 del 2018; Nella specie la S.C. ha ritenuto, da un lato,
sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata immediata e, dall'altro,
insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della polizia municipale in seguito
al verificarsi di un sinistro;
cfr. anche Cass. 2018 n. 5008).
Orbene nel caso in esame dalla motivazione inserita nel verbale emerge chiaramente che la
contestazione è avvenuta in via differita in quanto l'organo accertatore ha dovuto ricostruire l'incidente
sulla base dei rilievi e delle dichiarazioni assunte la sera del sinistro.
Quindi da un lato, è sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata
immediata e, dall'altro, è insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della
polizia municipale in seguito al verificarsi di un sinistro” (cfr. ordinanza del 7.01.2025 emessa nel procedimento iscritto al n. 5956/2024 sub 1).
pagina 12 di 14 Quindi e in conclusione l'appello va rigettato – per le motivazioni di cui sopra – e la sentenza ivi impugnata (integrata con le motivazioni di cui sopra) va confermata, con conseguente conferma della legittimità del provvedimento di revoca della patente di guida prot. Nume_1
del 16.04.2024 emesso dalla di e Controparte_4 CP_1
notificato il 22.04.2024 (infine va rilevato che il presente giudizio non ha ad oggetto il verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada, UFF. 386432 N. 1008408 del 22.03.2024
opposto sempre dinanzi al Giudice di Pace ed iscritto al n. RG 198/2024 non riunito al presente e il cui esito non è stato allegato e dimostrato dalle parti).
Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore di parte appellata ex DM 55/2014 e succ. aggiornamenti (ed in via equitativa in assenza di nota spese, valori minimi vista la semplicità delle questioni trattate) tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile e quindi di valore non inferiore ad E. 26.000,00) e delle attività
processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività gli importi relativi alla fase della “trattazione/istruzione” non vengono liquidati (La difesa della CP_1
appellata non ha depositato la nota spese;
in assenza di appello incidentale non può essere accolta la richiesta avanzata dalla appellata di liquidazione anche delle spese del I CP_1
grado di giudizio;
né comunque risulta che la abbia depositato la propria nota CP_1
anche in I grado).
Poichè l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata (come è noto il citato articolo dispone che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore pagina 13 di 14 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma
1-bis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 5956/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
RIGETTA
l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
52/2024 del Giudice di Pace di Jesi perché infondato per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONFERMA
integralmente la predetta sentenza ivi impugnata;
CONDANNA
parte appellante al pagamento in favore della Controparte_4
delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in
[...]
motivazione – in E. 1.700,00 a titolo di compenso professionale, , oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Ancona, 17/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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