Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 10291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10291 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10291/2025REG.PROV.COLL.
N. 09211/2023 REG.RIC.
N. 09215/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti ed iscritti ai numeri di registro generale 9211 e 9215 del 2023, proposti dai signori
GI CA, AR CA, DO CA, AN CA, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pubusa e Paolo Pubusa, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, non costituito in giudizio;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e AN Serra, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
per la riforma
quanto al ricorso n. 9211 del 2023:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione Prima, n. 231/2023, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 9215 del 2023:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione Prima, n. 230/2023, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. GO De CA; nessuno è presente per le parti, vista l’istanza di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli eredi della signora AR SA IS hanno impugnato le due sentenze indicate in epigrafe che hanno dichiarato estinti per tardiva riassunzione i ricorsi presentati dalla loro dante causa per ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 18 del 13 luglio 2015 del Comune di Calasetta, recante “Ordine di demolizione opere abusive”, della determinazione del Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza per le province di Cagliari e di Carbonia e Iglesias del 7 novembre 2017, recante diniego riguardo all’istanza per accertamento di conformità presentata dalla dr. M.T. IS, e del relativo parere negativo emesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e province di Oristano e Sud Sardegna.
2. La signora AR SA IS aveva realizzato un fabbricato ad uso abitazione oltre ad opere finalizzate alla coltivazione del terreno a verde, vigna e frutteto (pozzo di adduzione, struttura di raccolta acque e impianto di distribuzione e irrigazione) che il Comune di Calasetta, dopo un sopralluogo della Guardia Forestale, aveva ritenuto in gran parte abusivi.
Aveva, pertanto, impugnato sia l’ordine di demolizione sia i provvedimenti negativi relativi alla sua istanza di sanatoria.
Dopo il suo decesso gli eredi avevano riassunto il giudizio.
3. Le sentenze impugnate, di identico contenuto, hanno dichiarato estinti i ricorsi dal momento che il legale dell’originaria ricorrente aveva fatto presente all’udienza del 21 luglio 2022 di aver appreso del decesso della sua assistita. L’esame della causa era stato rinviato senza emanare una formale ordinanza di interruzione all’udienza dal 22 marzo 2023.
In tale ultima sede, preso atto che gli eredi si erano costituiti in data 10 marzo 2023, la riassunzione è stata ritenuta tardiva, poiché gli eredi hanno ragionevolmente conosciuto dell’esistenza del processo quanto meno dalla precedente udienza del 21 luglio 2022.
4. Entrambi gli appelli si fondano su un motivo di impugnazione, oltre alla riproposizione delle censure non esaminate in primo grado.
4.1. Con il primo motivo, si ritiene che la costituzione degli eredi non sia tardiva, poiché il termine di novanta giorni per la riassunzione decorre solo a seguito all’ordinanza che dichiara interrotto il giuudizio. Comunque il rinvio accordato dal TAR avrebbe ingenerato nella difesa degli appellanti il convincimento della insussistenza del presupposto dell'interruzione automatica.
4.2. Con il secondo motivo, si contesta la rilevanza sul piano paesaggistico della piscina che non costituisce volume.
4.3. Con il terzo motivo, si censura la genericità circa la consistenza degli abusi segnalati poiché non si indicano né i pretesi incrementi di volume né le dimensioni di tali abusi.
In particolare le piccole variazioni in altezza (0,60 alla gronda e 0,40 al colmo) e la attuale cucina (veranda nel progetto assentito) sono parte della costruzione e, in conseguenza, non sono suscettibili di demolizione senza intaccare la restante costruzione, con la conseguenza che, per esse, a tutto voler concedere, può trovare applicazione la sanzione di cui agli artt. 7, comma 2 e 8, nonché all’art. 14 della l.r. 23/1985, pari nel massimo al doppio del valore della parte abusiva.
4.4. Con il quarto motivo, si lamenta che il Comune non ha compiuto nessun autonomo accertamento affidandosi esclusivamente a quello compiuto in sede di sopralluogo dalla Guardia Forestale.
4.5. Il quinto motivo riguarda la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Regione Sardegna con comparse di stile concludendo per il rigetto degli appelli.
6. Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei due appelli per la loro connessione soggettiva ed oggettiva trattandosi di atti relativi al medesimo compendio immobiliare.
7. Gli appelli non sono fondati.
La censura relativa all’erronea declaratoria della tardività della riassunzione del processo si fonda sulla tesi che la decorrenza del termine di novanta giorni presupponga una formale declaratoria di interruzione del processo da parte del Giudice.
La tesi sostenuta dagli appellanti non trova riscontro in giurisprudenza. Come affermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19444/2025,” il termine per la riassunzione del giudizio decorre, nei casi di interruzione non automatica (ad es., per morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo o dalla sua notificazione alle altre parti, senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice ” (in termini ex multis anche Cass. sez. lav. 30729/2024; sez I 15004/2024; Consiglio di Stato sez. VII 6673/2023).
Pertanto la riassunzione del giudizio sarebbe dovuta avvenire entro novanta giorni dalla data in cui il difensore all’udienza del 21 luglio 2022 ha comunicato la morte dell’originaria ricorrente, mentre essa è avvenuta a ridosso dell’udienza che era stata fissata in quell’occasione ben oltre il termine indicato dall’art. 80 c.p.a.
7. In considerazione della natura in rito della decisione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
GO De CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO De CA | ER LE |
IL SEGRETARIO