CA
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 11.12.2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1115/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Biondi, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: risarcimento del danno da graduatoria illegittima e perdita di incarichi di insegnamento
– chance.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado l'istante ha adito il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, allegando che con sentenza n. 82/2023 del 30/01/2023 lo stesso Ufficio giudiziario, previo accertamento dell'illegittimità del decreto del dirigente scolastico dell'istituto P. Giannone di
Benevento del 7.2.2022, aveva dichiarato il diritto dell'insegnante all'attribuzione di ulteriore punteggio per la graduatoria di Collaboratore Scolastico e di Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo, nella graduatoria definitiva di III fascia del personale ATA e aveva condannato il alla rettifica delle graduatorie. CP_1
Tanto premesso la ha allegato che, per effetto dell'illegittima determinazione del punteggio Pt_1 delle graduatorie di terza fascia, aveva perso la possibilità di ottenere una supplenza breve dal
19/01/2022 al 31/03/2022 (che sarebbe stata prorogata fino al 30.6.2022) e di ottenere ulteriori convocazioni per l'a.s. 2022/2023. Ha, quindi, chiesto di : “1) Accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione di ogni disposizione incompatibile con il diritto invocato, in quanto illegittima, che la ricorrente, nell'a.s. 2021/2022 e nell'a.s. 2022/2023, avrebbe avuto diritto all'assegnazione degli incarichi di supplenza indicati in narrativa;
2) Per l'effetto condannare il convenuto , per le causali esposte, al risarcimento del danno CP_1 di natura patrimoniale subìto dalla ricorrente nella misura di € 27.258,83, commisurato alle retribuzioni dovute e non corrisposte in relazione all'a.s. 2021/2022 e all'a.s. 2022/2023, oltre interessi legali, o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) Per l'effetto, condannare il convenuto , per le causali esposte, a riconoscere alla CP_1 ricorrente 8,5 punti utili per la sua posizione nelle Graduatorie di Istituto di III fascia;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
Con sentenza n. 1125 del 2024, il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda.
Quanto al risarcimento del danno per la perdita dell'incarico di supplenza dal 19.1.2022 al 31.3.2022 ha dichiarato la domanda improponibile per abuso del diritto consistente nell'illegittimo frazionamento della pretesa: la infatti, avrebbe dovuto articolare la domanda risarcitoria nello Pt_1 stesso ricorso depositato per l'accertamento della illegittimità del decreto del 7.2.2022.
Quanto al risarcimento del danno per la perdita degli incarichi dell'a.s. 2022-2023, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda in quanto la non ha risposto alle convocazioni e tale suo Pt_1 comportamento ha determinato rinuncia alle stesse.
Ha proposto appello la chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Pt_1
Quanto al risarcimento del danno per la perdita dell'incarico dell'a.s. 2021-2022 ha lamentato che non sussisterebbe abuso del diritto e frazionamento della domanda in quanto la quella risarcitoria avrebbe quale presupposto la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto lesivo e il danno si
è concretizzato solo dopo: al momento deposito del ricorso del primo grado, in data 31.3.2022, il danno non si era concretizzato integralmente atteso che lo stesso ha avuto compiuta esplicazione solo al 30.6.2022, data di termine della proroga ex lege ai sensi del d.l. 21 del 2022.
Quanto al risarcimento del danno per la perdita degli incarichi dell'a.s. 2022-2023 l'appellante ha lamentato che la circostanza della mancata riposta alle convocazioni era da ricondurre al fatto che, in base alla graduatoria errata all'epoca vigente, essa non avrebbe avuto possibilità di conseguire gli incarichi.
Non si è costituita la parte appellata.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter cpc., la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Non è condivisibile la tesi sposata dal giudice di prime cure circa la improponibilità della domanda quale conseguenza dell'abuso del processo.
Come di recente chiarito dalle Sezioni unite della Cassazione civile, con sentenza del 19/03/2025,
n.7299, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
Nel caso in esame la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del decreto del
7.2.2022 è già coperta da giudicato per cui non è possibile addivenire ad una decisione di improponibilità. Del resto, nemmeno tecnicamente può parlarsi di frazionamento del credito trattandosi di due domande di natura diversa e non aventi, entrambe, ad oggetto lo stesso credito. Più propriamente si ricade nell'ambito dell'abuso dello strumento processuale che trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese.
La domanda, quindi, va esaminata nel merito.
Non è qui in discussione l'illegittimità del decreto del 7.2.2022, accertata giudizialmente da altra pronuncia dello stesso Tribunale di Benevento. Né può essere posta in discussione la spettanza del bene della vita corrispondente all'incarico di supplenza dal 19.1.2022 al 31.3.2022 atteso che la perdita dello stesso è diretta conseguenza della illegittima rideterminazione del punteggio.
Spetta, dunque, il risarcimento del danno da lucro cessante determinato in riferimento alla retribuzione che la avrebbe percepito per detto periodo ove il contratto fosse stato stipulato, Pt_1 per la cui quantificazione può farsi utile rifermento ai conteggi prodotti dalla in primo e in Pt_1 secondo grado. Per cui il va condannato al pagamento di euro 2.871,76, oltre 478 euro a CP_1 titolo di 13°, per un totale di euro 3.349,76.
Non spetta, invece, il risarcimento del danno per l'ipotetica proroga del contratto dal 1.4.2022 al
30.6.2022.
Il richiamato art. 36 del d.l. 21 del 2022, infatti, prevede che “il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e prorogati fino al 31 marzo 2022”,
“può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022”.
La proroga, pertanto, non era automatica ma solo in astratto possibile. Conseguentemente il risarcimento del danno, in parte qua, non può essere qualificato come da lucro cessante ma quale danno emergente da perdita di chances.
Come di recente ribadito dalla Cassazione civile sez. III, co decisione del 07/03/2025, n.6116, in materia di perdita di chance, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso.
Orbene, nel caso de quo le allegazioni attoree sono del tutto insufficienti in quanto, in disparte la astratta possibilità della proroga e il punteggio, nulla la allega circa gli elementi di fatto che Pt_1 avrebbero reso possibile la stessa, per cui è impossibile procedere al calcolo della relativa probabilità. Va, infine, rigettato l'appello relativamente al risarcimento del danno da perdita degli incarichi per l'a.s. 2022-2023. Correttamente il giudice di prime cure lo ha escluso sulla base della mancata risposta alla convocazione, la quale ha determinato la rinuncia alla stessa. Né coglie nel segno l'argomentazione della appellante secondo la quale la mancata risposta sarebbe causalmente riconducibile alla illegittima decurtazione del punteggio. La convocazione, infatti, è datata 12 settembre 2022. A tale data la era pienamente consapevole della illegittimità del Pt_1 provvedimento di rideterminazione della graduatoria e del punteggio, tanto che la stessa in data 31 marzo 2022 aveva già depositato il ricorso avverso il provvedimento del precedente 7 febbraio.
Le spese vanno interamente compensate tra le parti stante l'accoglimento solo parziale della domanda l'abusivo ricorso allo strumento processuale. Non colgono nel segno, infatti, le argomentazioni spese dall'appellante il quale ha sostenuto che alla data della proposizione del ricorso avverso il provvedimento del 7.2.2022 il danno non era ancora maturato. I ricorso, infatti, era stato proposto in data 31 marzo 2022, mentre il d.l. 36 del 2022 che aveva introdotto la possibilità della proroga del contratto era già entrato in vigore in data 22 marzo. Per cui a tale data il danno era già concretizzato trattandosi, come visto, di danno emergente da perdita di chance.
P.Q.M.
La Corte così decide:
accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, condanna il al pagamento di euro 3.349,76 a CP_1 titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi;
compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 11.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 11.12.2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1115/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Biondi, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: risarcimento del danno da graduatoria illegittima e perdita di incarichi di insegnamento
– chance.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado l'istante ha adito il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, allegando che con sentenza n. 82/2023 del 30/01/2023 lo stesso Ufficio giudiziario, previo accertamento dell'illegittimità del decreto del dirigente scolastico dell'istituto P. Giannone di
Benevento del 7.2.2022, aveva dichiarato il diritto dell'insegnante all'attribuzione di ulteriore punteggio per la graduatoria di Collaboratore Scolastico e di Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo, nella graduatoria definitiva di III fascia del personale ATA e aveva condannato il alla rettifica delle graduatorie. CP_1
Tanto premesso la ha allegato che, per effetto dell'illegittima determinazione del punteggio Pt_1 delle graduatorie di terza fascia, aveva perso la possibilità di ottenere una supplenza breve dal
19/01/2022 al 31/03/2022 (che sarebbe stata prorogata fino al 30.6.2022) e di ottenere ulteriori convocazioni per l'a.s. 2022/2023. Ha, quindi, chiesto di : “1) Accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione di ogni disposizione incompatibile con il diritto invocato, in quanto illegittima, che la ricorrente, nell'a.s. 2021/2022 e nell'a.s. 2022/2023, avrebbe avuto diritto all'assegnazione degli incarichi di supplenza indicati in narrativa;
2) Per l'effetto condannare il convenuto , per le causali esposte, al risarcimento del danno CP_1 di natura patrimoniale subìto dalla ricorrente nella misura di € 27.258,83, commisurato alle retribuzioni dovute e non corrisposte in relazione all'a.s. 2021/2022 e all'a.s. 2022/2023, oltre interessi legali, o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) Per l'effetto, condannare il convenuto , per le causali esposte, a riconoscere alla CP_1 ricorrente 8,5 punti utili per la sua posizione nelle Graduatorie di Istituto di III fascia;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
Con sentenza n. 1125 del 2024, il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda.
Quanto al risarcimento del danno per la perdita dell'incarico di supplenza dal 19.1.2022 al 31.3.2022 ha dichiarato la domanda improponibile per abuso del diritto consistente nell'illegittimo frazionamento della pretesa: la infatti, avrebbe dovuto articolare la domanda risarcitoria nello Pt_1 stesso ricorso depositato per l'accertamento della illegittimità del decreto del 7.2.2022.
Quanto al risarcimento del danno per la perdita degli incarichi dell'a.s. 2022-2023, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda in quanto la non ha risposto alle convocazioni e tale suo Pt_1 comportamento ha determinato rinuncia alle stesse.
Ha proposto appello la chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Pt_1
Quanto al risarcimento del danno per la perdita dell'incarico dell'a.s. 2021-2022 ha lamentato che non sussisterebbe abuso del diritto e frazionamento della domanda in quanto la quella risarcitoria avrebbe quale presupposto la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto lesivo e il danno si
è concretizzato solo dopo: al momento deposito del ricorso del primo grado, in data 31.3.2022, il danno non si era concretizzato integralmente atteso che lo stesso ha avuto compiuta esplicazione solo al 30.6.2022, data di termine della proroga ex lege ai sensi del d.l. 21 del 2022.
Quanto al risarcimento del danno per la perdita degli incarichi dell'a.s. 2022-2023 l'appellante ha lamentato che la circostanza della mancata riposta alle convocazioni era da ricondurre al fatto che, in base alla graduatoria errata all'epoca vigente, essa non avrebbe avuto possibilità di conseguire gli incarichi.
Non si è costituita la parte appellata.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter cpc., la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Non è condivisibile la tesi sposata dal giudice di prime cure circa la improponibilità della domanda quale conseguenza dell'abuso del processo.
Come di recente chiarito dalle Sezioni unite della Cassazione civile, con sentenza del 19/03/2025,
n.7299, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
Nel caso in esame la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del decreto del
7.2.2022 è già coperta da giudicato per cui non è possibile addivenire ad una decisione di improponibilità. Del resto, nemmeno tecnicamente può parlarsi di frazionamento del credito trattandosi di due domande di natura diversa e non aventi, entrambe, ad oggetto lo stesso credito. Più propriamente si ricade nell'ambito dell'abuso dello strumento processuale che trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese.
La domanda, quindi, va esaminata nel merito.
Non è qui in discussione l'illegittimità del decreto del 7.2.2022, accertata giudizialmente da altra pronuncia dello stesso Tribunale di Benevento. Né può essere posta in discussione la spettanza del bene della vita corrispondente all'incarico di supplenza dal 19.1.2022 al 31.3.2022 atteso che la perdita dello stesso è diretta conseguenza della illegittima rideterminazione del punteggio.
Spetta, dunque, il risarcimento del danno da lucro cessante determinato in riferimento alla retribuzione che la avrebbe percepito per detto periodo ove il contratto fosse stato stipulato, Pt_1 per la cui quantificazione può farsi utile rifermento ai conteggi prodotti dalla in primo e in Pt_1 secondo grado. Per cui il va condannato al pagamento di euro 2.871,76, oltre 478 euro a CP_1 titolo di 13°, per un totale di euro 3.349,76.
Non spetta, invece, il risarcimento del danno per l'ipotetica proroga del contratto dal 1.4.2022 al
30.6.2022.
Il richiamato art. 36 del d.l. 21 del 2022, infatti, prevede che “il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e prorogati fino al 31 marzo 2022”,
“può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022”.
La proroga, pertanto, non era automatica ma solo in astratto possibile. Conseguentemente il risarcimento del danno, in parte qua, non può essere qualificato come da lucro cessante ma quale danno emergente da perdita di chances.
Come di recente ribadito dalla Cassazione civile sez. III, co decisione del 07/03/2025, n.6116, in materia di perdita di chance, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso.
Orbene, nel caso de quo le allegazioni attoree sono del tutto insufficienti in quanto, in disparte la astratta possibilità della proroga e il punteggio, nulla la allega circa gli elementi di fatto che Pt_1 avrebbero reso possibile la stessa, per cui è impossibile procedere al calcolo della relativa probabilità. Va, infine, rigettato l'appello relativamente al risarcimento del danno da perdita degli incarichi per l'a.s. 2022-2023. Correttamente il giudice di prime cure lo ha escluso sulla base della mancata risposta alla convocazione, la quale ha determinato la rinuncia alla stessa. Né coglie nel segno l'argomentazione della appellante secondo la quale la mancata risposta sarebbe causalmente riconducibile alla illegittima decurtazione del punteggio. La convocazione, infatti, è datata 12 settembre 2022. A tale data la era pienamente consapevole della illegittimità del Pt_1 provvedimento di rideterminazione della graduatoria e del punteggio, tanto che la stessa in data 31 marzo 2022 aveva già depositato il ricorso avverso il provvedimento del precedente 7 febbraio.
Le spese vanno interamente compensate tra le parti stante l'accoglimento solo parziale della domanda l'abusivo ricorso allo strumento processuale. Non colgono nel segno, infatti, le argomentazioni spese dall'appellante il quale ha sostenuto che alla data della proposizione del ricorso avverso il provvedimento del 7.2.2022 il danno non era ancora maturato. I ricorso, infatti, era stato proposto in data 31 marzo 2022, mentre il d.l. 36 del 2022 che aveva introdotto la possibilità della proroga del contratto era già entrato in vigore in data 22 marzo. Per cui a tale data il danno era già concretizzato trattandosi, come visto, di danno emergente da perdita di chance.
P.Q.M.
La Corte così decide:
accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, condanna il al pagamento di euro 3.349,76 a CP_1 titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi;
compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 11.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro