Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 6810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6810 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06810/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enac, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Eleonora Papi Rea, Maria Lavalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
a) del processo verbale della Commissione Medica di Appello (art. 11 comma 5 del Regolamento ENAC - 4^ ed. del 12.03.2018) presso la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare n. -OMISSIS-3, con il quale il ricorrente (Aspirante Pilota di 1ª Classe), visto il Regolamento (UE) n. 1178/2011 (Part-MED) e relative AMC e GM e il requisito MED.B.075, è stato giudicato “non idoneo” al conseguimento di licenza per l’esercizio di attività previste dalla prima classe di visita medica in virtù del giudizio diagnostico “DEUTERANOMALIA AL CAD TEST» - AMC1 MED.B. 075 (c) (3)”, in conformità con i giudizi emessi dall’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma con P.V. n.-OMISSIS-;
b) della nota ENAC – PROT – -OMISSIS-, notificata a mezzo pec in data -OMISSIS- al ricorrente, con la quale è stato reso noto il pronunciamento della Commissione Medica D’Appello presso la Commissione Sanitaria di Appello della Aeronautica Militare del giudizio diagnostico di “DEUTERANOMALIA AL CAD TEST» - AMC1 MED.B. 075 (c) (3)” e del giudizio medico legale “Non idoneo al conseguimento dell''attestato per l''esercizio delle attività previste dalla 1^ classe di visita. In conformità con i giudizi emessi dall’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma con P.V. n.-OMISSIS-”;
c) del processo verbale Prot. n. -OMISSIS- dell’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare “Aldo di Loreto”, con il quale il ricorrente è stato giudicato “non idoneo” al conseguimento di licenza per l’esercizio di attività previste dalla prima classe di visita medica in virtù del seguente giudizio diagnostico “Ipoacusia neurosensoriale destra. Linfocitosi neutrofila. Discromatopsia (deuteranomalia) confermata all''esame anomaloscopio di grado non compatibile”;
d) dei verbali delle operazioni e delle prove per gli accertamenti attitudinali eseguiti nei confronti del ricorrente e segnatamente, per quanto occorra, del test di Ishihara e dell’esame dell’anomaloscopio eseguiti al ricorrente dall’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. “Aldo di Loreto”, e del CAD test eseguito al ricorrente dalla Commissione Medica di Appello;
e) nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, conseguente, anche se ignoto e non comunicato;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo al conseguimento di licenza per l’esercizio di attività previste dalla prima classe di visita medica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac, del Ministero della Difesa, del Ministero della Salute e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la nota del 5.2.2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con la nota indicata in epigrafe la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 1, c.p.a.;
Considerato che, ai sensi dell’art. 84, co. 2, c.p.a., “ Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle ”;
Considerato che, a valle della fase cautelare e anteriormente alla dichiarazione di rinuncia di parte ricorrente, le Amministrazioni intimate non hanno prodotto ulteriori difese;
Ritenuto che, alla luce della complessità della materia, del discordante esito dei test delle tavole isocromatiche di Ishihara cui è stato sottoposto il ricorrente e delle diverse determinazioni assunte dalla FAA in ordine al rilascio della licenza, non vi siano ragioni per pervenire, quanto alla liquidazione delle spese, a un avviso differente rispetto a quello espresso in sede cautelare;
Ritenuto, pertanto, che le spese di lite debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO