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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6222/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6222/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
3230/2024)
TRA
n. a MILANO (MI) il 14/05/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PALMA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile o la pensione di inabilità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 3230/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
2 Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “diabete mellito tipo 2, esiti frattura tibia destra, depressione con disturbo di personalità (in storia anamnestica di abuso di alcol e cocaina), deficit restrittivo in fumatore”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “soggetto in discrete condizioni di nutrizione e di sanguificazione, con sensorio integro, masse muscolari normotoniche e normotrofiche, stazioni linfonodali non palpabili
(nelle comuni sedi di repere). Pannicolo adiposo abbondantemente rappresentato e distribuito”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Il diabete mellito tipo 2, in assenza di complicanze micro e macroangiopatiche, è valutabile al 25% con criterio analogico- proporzionale al riferimento tabellare n. 9309 “diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) 41-50%”. Gli esiti frattura tibia destra, con limitazione funzionale ginocchio dx, sono valutabili al 15% con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 7205 “anchilosi di ginocchio rettilinea 21-30%”. Il disturbo di personalità (in storia anamnestica di abuso di alcol e cocaina) è valutabile al 36% con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 2202 “disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale
36%”. Il deficit restrittivo in fumatore è valutabile al 21% con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 6003 “asma allergico estrinseco 21-30%”. Pertanto la percentuale invalidante complessiva è del
68%; quindi il ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
3
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
D'altra parte, lo stesso C.T.U. ha evidenziato di aver applicato i codici tabellari solo in via analogico-proporzionale in ragione del quadro clinico del periziando.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
4 SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Pt_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento né
[...] dell'assegno di invalidità civile né della pensione di inabilità civile;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 16/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6222/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
3230/2024)
TRA
n. a MILANO (MI) il 14/05/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PALMA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile o la pensione di inabilità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 3230/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
2 Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “diabete mellito tipo 2, esiti frattura tibia destra, depressione con disturbo di personalità (in storia anamnestica di abuso di alcol e cocaina), deficit restrittivo in fumatore”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “soggetto in discrete condizioni di nutrizione e di sanguificazione, con sensorio integro, masse muscolari normotoniche e normotrofiche, stazioni linfonodali non palpabili
(nelle comuni sedi di repere). Pannicolo adiposo abbondantemente rappresentato e distribuito”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Il diabete mellito tipo 2, in assenza di complicanze micro e macroangiopatiche, è valutabile al 25% con criterio analogico- proporzionale al riferimento tabellare n. 9309 “diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) 41-50%”. Gli esiti frattura tibia destra, con limitazione funzionale ginocchio dx, sono valutabili al 15% con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 7205 “anchilosi di ginocchio rettilinea 21-30%”. Il disturbo di personalità (in storia anamnestica di abuso di alcol e cocaina) è valutabile al 36% con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 2202 “disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale
36%”. Il deficit restrittivo in fumatore è valutabile al 21% con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 6003 “asma allergico estrinseco 21-30%”. Pertanto la percentuale invalidante complessiva è del
68%; quindi il ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
3
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
D'altra parte, lo stesso C.T.U. ha evidenziato di aver applicato i codici tabellari solo in via analogico-proporzionale in ragione del quadro clinico del periziando.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
4 SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Pt_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento né
[...] dell'assegno di invalidità civile né della pensione di inabilità civile;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 16/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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