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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 12/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero del ruolo generale degli affari contenziosi
173 del 2017, avente ad oggetto: opposizione avverso provvedimento di fermo amministrativo pendente
TRA
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall' avv. Gianluca Di Parte_1 C.F._1
Maio ( ) ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Ischia alla Via Fondo Bosso n. 16, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
E
, in persona di un procuratore speciale (C.F. Controparte_1
), (già , rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_2
dall'avv. Gabriella De Palma (C.F. ), presso il cui studio C.F._3
elett.te domicilia in Ischia alla via dello Stadio n. 45, giusta procura rilasciata su documento separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante;
Controparte_3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO
DELLA DECISIONE ()
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questa sezione distaccata Pt_1
adiva il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, affinché venisse
[...]
dichiarato illegittimo il fermo amministrativo n. AA410224N del 05.06.2008, sul veicolo di sua proprietà targato CZ053AS, relativo ad una violazione del Codice della
Strada del 2001 emesso dal e successiva cartella di pagamento n. Controparte_3
07120050044315662, chiedendo altresì la immediata sospensione del fermo amministrativo. Eccepiva che non gli era stato notificato alcun atto né precedente né successivo relativo al fermo attuato sul proprio veicolo, il tutto in violazione del D.L.
n. 69/2013 e del D.P.R. n. 602/73
Aggiungeva che la cartella di pagamento, su cui si fondava il fermo amministrativo, era stata annullata con sentenza n. 94/2006 del Giudice di Pace di e sentenza n. 3173/2015 del Giudice di Pace di Ischia. CP_3
Chiedeva, pertanto, accogliere le seguenti conclusioni:
- preliminarmente sospendere il provvedimento di fermo amministrativo, anche inaudita altera parte con fissazione di udienza;
- accertare e dichiarare illegittimo il fermo amministrativo gravante sulla vettura di proprietà del ricorrente;
- annullare, per l'effetto, il provvedimento di fermo amministrativo, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare il danno subito dall'attore per lucro cessante e danno emergente a seguito dell'iscrizione di fermo amministrativo illegittimo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
() Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” (ma v. supra nel caso di specie); la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo. Letto il ricorso, il giudice istruttore provvedeva come da decreto del
24.04.2017 e disponeva la sospensione del fermo amministrativo e la fissazione della udienza di trattazione del giudizio.
Con comparsa di intervento si costituiva in giudizio la Controparte_1
, che subentrava nel giudizio e nella posizione processuale della
[...] [...]
atteso che con decreto-legge n. 203/2005 le società del Controparte_2
Gruppo Equitalia, sono state sciolte senza procedura di liquidazione, contestava l'avverso assunto e chiedeva il rigetto della domanda per le motivazioni di cui in atti.
Eccepiva, tra l'altro, che seppur la cartella indicata dal ricorrente risultava annullata con sentenza del giudice di pace, nessuna illegittimità del fermo amministrativo poteva essere dichiarata in quanto la misura disposta faceva riferimento anche ad altre due cartelle di pagamento.
Pertanto, la concludeva per: Controparte_1
- la revoca della disposta sospensione del fermo amministrativo non sussistendone i presupposti;
- nel merito, rigettare la proposta domanda per assoluta infondatezza in fatto e diritto, nonché la palese temerarietà.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Non si costituiva, benché regolarmente citato il del quale va Controparte_3
dichiarata la contumacia.
La domanda della parte ricorrente è infondata e come tale va rigettata.
Va preliminarmente evidenziato che la costituzione dell Controparte_4
è da ritenersi valida.
[...]
Ed invero le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 30008 del 2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l impregiudicata la generale facoltà Controparte_5
di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di CP_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a CP_1
mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art.
363 c.p.c.).
L'eccezione di nullità di costituzione in giudizio della parte convenuta va pertanto rigettata.
Ancora preliminarmente va rilevato che la domanda deve essere qualificata quale azione di accertamento negativo del credito. Ed invero, alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, le misure coercitive previste dagli artt. 77 ed 86 del D.P.R. n. 602/1973 sono qualificate come misure alternative all'esercizio dell'azione esecutive, configurandosi pertanto la opposizione a tali misure, così come agli atti di preavviso dell'applicazione di tali misure, come azione di accertamento negativo del diritto a procedere alla applicazione della misura coercitive estesa anche alla pretesa creditoria, che segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto di competenza per materia e per valore. Ed ancora, la Corte di cassazione con sentenza n. 7756 del 08 aprile 2020 si è espressa circa la qualificazione dell'opposizione a fermo amministrativo, ed al suo preavviso, non come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., o opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., bensì come ordinaria azione di accertamento negativo.
Questa decisione ribadisce alcuni importanti precedenti tra cui Cass. 15354 del
22 luglio 2015 che, per prima, chiariva la natura di tale azione: “dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati.
Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.”
In conclusione, l'impugnativa delle misure deve avvenire secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. Anche la presente controversia, quindi, sebbene introdotta con la forma il ricorso, tipica dell'opposizione esecutiva a procedura esecutiva già iniziata, ha ad oggetto l'accertamento negativo sulla legittimità del provvedimento di fermo.
Compito del giudice, quindi, è quello di verificare, in primo luogo, se l'agente di riscossione ha proceduto alla iscrizione del fermo nel rispetto della normativa vigente e, in secondo luogo, se lo ha fatto sulla base di un legittimo credito
In comparsa di risposta l nulla dice circa la Controparte_1
notifica del provvedimento di fermo amministrativo o del preavviso di iscrizione di fermo, Nel fascicolo di parte, infatti, si rinvengono l'estratto di ruolo e le copie degli avvisi di ricevimento della notifica delle cartelle di pagamento, ma non vi è alcun documento attestante la comunicazione del provvedimento di iscrizione del fermo, ovvero del preavviso di iscrizione.
Al riguardo va detto che il secondo comma dell'art. 86 D.P.R. prevede oggi espressamente che “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione” – norma così sostituita dall'art. 52, comma 1, lett. m-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
L'attuale formulazione della norma, quindi, di per sé non trova applicazione nella fattispecie in esame, relativa ad un fermo iscritto precedentemente, ma, in primo luogo, anche la precedente disposizione prevedeva che “il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede” e, quindi, contemplava espressamente la necessità di una comunicazione al contribuente, anche se tecnicamente successiva alla iscrizione del fermo.
In secondo luogo e soprattutto, col tempo la giurisprudenza della Suprema
Corte - in armonia con la tendenza del legislatore ad accrescere le garanzie del cittadino sotto il profilo della trasparenza e del contraddittorio più ampio nei rapporti con la pubblica amministrazione - si è chiaramente evoluta nel senso di richiedere espressamente per la stessa legittimità di provvedimenti, quali il fermo e l'ipoteca, la necessità della preventiva comunicazione al cittadino.
Va ricordato, ad esempio, con riguardo alla ipotesi dell'ipoteca - il cui regime in questi ultimi anni si è evoluto di pari passo con quello del fermo - che oggi l'art. 77 del D.P.R. 602/73, al comma 2-bis, prevede espressamente che l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca sugli immobili di sua proprietà.
Norma questa introdotta con i D.L. 70/11 (art. 7, comma II, lettera u-bis) e di per sé non applicabile alle ipotesi di ipoteche iscritte precedentemente. Sul punto però sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza 19667/14, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “anche nel regime antecedente
l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 D.P.R. 602/73, introdotto con D.L.
70/11, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77 D.P.R.
602/73 deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine – che ….. può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla in ragione della violazione dell'obbligo che incombe sull'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”. Principio di diritto enunciato, richiamando, fra l'altro, sia il disposto dell'art. 21-bis della legge 241/90, che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, sia
“un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto”.
Questi stessi principi trovano evidentemente applicazione anche nella ipotesi di iscrizione del fermo amministrativo, che non solo è provvedimento in grado di incidere negativamente nella sfera giuridica del contribuente, sui suoi diritti e interessi, ma che – comportando l'obbligo di non circolare con il veicolo sottoposto a fermo – ha in sé la necessità della preventiva comunicazione al cittadino, per avvisarlo dell'obbligo di astenersi, in caso di mancato pagamento, dal far circolare il veicolo.
Anche se la norma che prevede chiaramente l'obbligo della preventiva notifica di una comunicazione contenente l'avviso “che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo” è stata introdotta solo nel 2013, il principio generale sulla doverosità della preventiva comunicazione al destinatario di un atto avente una chiara portata lesiva della sfera giuridica del destinatario è immanente nel nostro ordinamento, con la conseguenza che, come detto, in mancanza di prova sulla avvenuta notifica alla parte attrice di un avviso contenente l'intenzione di procedere alla iscrizione del fermo, ovvero di una comunicazione di avvenuta iscrizione, il provvedimento non può che essere dichiarata nullo.
Del tutto generica, immotivata e non provata è la domanda risarcitoria della parta istante che va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del
02.04.2014 (come successivamente modificato), in considerazione del valore del credito posto a fondamento del fermo e dell'assenza di istruttoria orale. Le stesse sono poste esclusivamente a carico del concessionario che ha eseguito il fermo annullato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, annulla il provvedimento di fermo amministrativo;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno della parte istante;
3. condanna al pagamento a favore Controparte_6
della parte istante delle spese di giudizio che si liquidano in euro 185,00 per esborsi ed euro 2.127,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ischia, in data 11.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Schiattarella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero del ruolo generale degli affari contenziosi
173 del 2017, avente ad oggetto: opposizione avverso provvedimento di fermo amministrativo pendente
TRA
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall' avv. Gianluca Di Parte_1 C.F._1
Maio ( ) ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Ischia alla Via Fondo Bosso n. 16, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
E
, in persona di un procuratore speciale (C.F. Controparte_1
), (già , rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_2
dall'avv. Gabriella De Palma (C.F. ), presso il cui studio C.F._3
elett.te domicilia in Ischia alla via dello Stadio n. 45, giusta procura rilasciata su documento separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante;
Controparte_3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO
DELLA DECISIONE ()
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questa sezione distaccata Pt_1
adiva il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, affinché venisse
[...]
dichiarato illegittimo il fermo amministrativo n. AA410224N del 05.06.2008, sul veicolo di sua proprietà targato CZ053AS, relativo ad una violazione del Codice della
Strada del 2001 emesso dal e successiva cartella di pagamento n. Controparte_3
07120050044315662, chiedendo altresì la immediata sospensione del fermo amministrativo. Eccepiva che non gli era stato notificato alcun atto né precedente né successivo relativo al fermo attuato sul proprio veicolo, il tutto in violazione del D.L.
n. 69/2013 e del D.P.R. n. 602/73
Aggiungeva che la cartella di pagamento, su cui si fondava il fermo amministrativo, era stata annullata con sentenza n. 94/2006 del Giudice di Pace di e sentenza n. 3173/2015 del Giudice di Pace di Ischia. CP_3
Chiedeva, pertanto, accogliere le seguenti conclusioni:
- preliminarmente sospendere il provvedimento di fermo amministrativo, anche inaudita altera parte con fissazione di udienza;
- accertare e dichiarare illegittimo il fermo amministrativo gravante sulla vettura di proprietà del ricorrente;
- annullare, per l'effetto, il provvedimento di fermo amministrativo, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare il danno subito dall'attore per lucro cessante e danno emergente a seguito dell'iscrizione di fermo amministrativo illegittimo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
() Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” (ma v. supra nel caso di specie); la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo. Letto il ricorso, il giudice istruttore provvedeva come da decreto del
24.04.2017 e disponeva la sospensione del fermo amministrativo e la fissazione della udienza di trattazione del giudizio.
Con comparsa di intervento si costituiva in giudizio la Controparte_1
, che subentrava nel giudizio e nella posizione processuale della
[...] [...]
atteso che con decreto-legge n. 203/2005 le società del Controparte_2
Gruppo Equitalia, sono state sciolte senza procedura di liquidazione, contestava l'avverso assunto e chiedeva il rigetto della domanda per le motivazioni di cui in atti.
Eccepiva, tra l'altro, che seppur la cartella indicata dal ricorrente risultava annullata con sentenza del giudice di pace, nessuna illegittimità del fermo amministrativo poteva essere dichiarata in quanto la misura disposta faceva riferimento anche ad altre due cartelle di pagamento.
Pertanto, la concludeva per: Controparte_1
- la revoca della disposta sospensione del fermo amministrativo non sussistendone i presupposti;
- nel merito, rigettare la proposta domanda per assoluta infondatezza in fatto e diritto, nonché la palese temerarietà.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Non si costituiva, benché regolarmente citato il del quale va Controparte_3
dichiarata la contumacia.
La domanda della parte ricorrente è infondata e come tale va rigettata.
Va preliminarmente evidenziato che la costituzione dell Controparte_4
è da ritenersi valida.
[...]
Ed invero le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 30008 del 2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l impregiudicata la generale facoltà Controparte_5
di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di CP_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a CP_1
mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art.
363 c.p.c.).
L'eccezione di nullità di costituzione in giudizio della parte convenuta va pertanto rigettata.
Ancora preliminarmente va rilevato che la domanda deve essere qualificata quale azione di accertamento negativo del credito. Ed invero, alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, le misure coercitive previste dagli artt. 77 ed 86 del D.P.R. n. 602/1973 sono qualificate come misure alternative all'esercizio dell'azione esecutive, configurandosi pertanto la opposizione a tali misure, così come agli atti di preavviso dell'applicazione di tali misure, come azione di accertamento negativo del diritto a procedere alla applicazione della misura coercitive estesa anche alla pretesa creditoria, che segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto di competenza per materia e per valore. Ed ancora, la Corte di cassazione con sentenza n. 7756 del 08 aprile 2020 si è espressa circa la qualificazione dell'opposizione a fermo amministrativo, ed al suo preavviso, non come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., o opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., bensì come ordinaria azione di accertamento negativo.
Questa decisione ribadisce alcuni importanti precedenti tra cui Cass. 15354 del
22 luglio 2015 che, per prima, chiariva la natura di tale azione: “dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati.
Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.”
In conclusione, l'impugnativa delle misure deve avvenire secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. Anche la presente controversia, quindi, sebbene introdotta con la forma il ricorso, tipica dell'opposizione esecutiva a procedura esecutiva già iniziata, ha ad oggetto l'accertamento negativo sulla legittimità del provvedimento di fermo.
Compito del giudice, quindi, è quello di verificare, in primo luogo, se l'agente di riscossione ha proceduto alla iscrizione del fermo nel rispetto della normativa vigente e, in secondo luogo, se lo ha fatto sulla base di un legittimo credito
In comparsa di risposta l nulla dice circa la Controparte_1
notifica del provvedimento di fermo amministrativo o del preavviso di iscrizione di fermo, Nel fascicolo di parte, infatti, si rinvengono l'estratto di ruolo e le copie degli avvisi di ricevimento della notifica delle cartelle di pagamento, ma non vi è alcun documento attestante la comunicazione del provvedimento di iscrizione del fermo, ovvero del preavviso di iscrizione.
Al riguardo va detto che il secondo comma dell'art. 86 D.P.R. prevede oggi espressamente che “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione” – norma così sostituita dall'art. 52, comma 1, lett. m-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
L'attuale formulazione della norma, quindi, di per sé non trova applicazione nella fattispecie in esame, relativa ad un fermo iscritto precedentemente, ma, in primo luogo, anche la precedente disposizione prevedeva che “il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede” e, quindi, contemplava espressamente la necessità di una comunicazione al contribuente, anche se tecnicamente successiva alla iscrizione del fermo.
In secondo luogo e soprattutto, col tempo la giurisprudenza della Suprema
Corte - in armonia con la tendenza del legislatore ad accrescere le garanzie del cittadino sotto il profilo della trasparenza e del contraddittorio più ampio nei rapporti con la pubblica amministrazione - si è chiaramente evoluta nel senso di richiedere espressamente per la stessa legittimità di provvedimenti, quali il fermo e l'ipoteca, la necessità della preventiva comunicazione al cittadino.
Va ricordato, ad esempio, con riguardo alla ipotesi dell'ipoteca - il cui regime in questi ultimi anni si è evoluto di pari passo con quello del fermo - che oggi l'art. 77 del D.P.R. 602/73, al comma 2-bis, prevede espressamente che l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca sugli immobili di sua proprietà.
Norma questa introdotta con i D.L. 70/11 (art. 7, comma II, lettera u-bis) e di per sé non applicabile alle ipotesi di ipoteche iscritte precedentemente. Sul punto però sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza 19667/14, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “anche nel regime antecedente
l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 D.P.R. 602/73, introdotto con D.L.
70/11, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77 D.P.R.
602/73 deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine – che ….. può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla in ragione della violazione dell'obbligo che incombe sull'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”. Principio di diritto enunciato, richiamando, fra l'altro, sia il disposto dell'art. 21-bis della legge 241/90, che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, sia
“un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto”.
Questi stessi principi trovano evidentemente applicazione anche nella ipotesi di iscrizione del fermo amministrativo, che non solo è provvedimento in grado di incidere negativamente nella sfera giuridica del contribuente, sui suoi diritti e interessi, ma che – comportando l'obbligo di non circolare con il veicolo sottoposto a fermo – ha in sé la necessità della preventiva comunicazione al cittadino, per avvisarlo dell'obbligo di astenersi, in caso di mancato pagamento, dal far circolare il veicolo.
Anche se la norma che prevede chiaramente l'obbligo della preventiva notifica di una comunicazione contenente l'avviso “che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo” è stata introdotta solo nel 2013, il principio generale sulla doverosità della preventiva comunicazione al destinatario di un atto avente una chiara portata lesiva della sfera giuridica del destinatario è immanente nel nostro ordinamento, con la conseguenza che, come detto, in mancanza di prova sulla avvenuta notifica alla parte attrice di un avviso contenente l'intenzione di procedere alla iscrizione del fermo, ovvero di una comunicazione di avvenuta iscrizione, il provvedimento non può che essere dichiarata nullo.
Del tutto generica, immotivata e non provata è la domanda risarcitoria della parta istante che va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del
02.04.2014 (come successivamente modificato), in considerazione del valore del credito posto a fondamento del fermo e dell'assenza di istruttoria orale. Le stesse sono poste esclusivamente a carico del concessionario che ha eseguito il fermo annullato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, annulla il provvedimento di fermo amministrativo;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno della parte istante;
3. condanna al pagamento a favore Controparte_6
della parte istante delle spese di giudizio che si liquidano in euro 185,00 per esborsi ed euro 2.127,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ischia, in data 11.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Schiattarella