TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 6608 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudic-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6608 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
DI nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. MENNELLA LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. MENNELLA LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/04/2025 e Parte_1 CP_1
premettendo:
[...]
1 - di aver contratto matrimonio in Torre del Greco il 08/09/2000;
- che dalla predetta unione è nata la figlia (1.12.2006); Per_1
- che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 21.02.2018 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
1805/2018;
- che con decreto n. 788/2021 del 08.02.2021 il Tribunale di Napoli modificava le condizioni della separazione stabilendo a carico del un assegno di Pt_1 mantenimento in favore della moglie di € 215,00 mensili.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 28.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale si osserva che la figlia è maggiorenne pertanto vanno espunti dagli accordi i punti relativi Per_1 all'affido della figlia.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) CASA CONIUGALE I coniugi, comproprietari dell'immobile sito in S. Giorgio
a Cremano, alla Via Domenico Scarlatti n.6, concordano: -di donare congiuntamente alla figlia la proprietà del predetto immobile, riservando Per_1 il diritto di usufrutto alla Sig.ra vita natural durante. La Controparte_1 donazione avverrà, anche prime e/o nelle more del presente ricorso, mediante atto
2 pubblico notarile separato le cui spese saranno sostenute in parti uguali tra i coniugi.
b) MANTENIMENTO DELLA PROLE Il sig. si impegna a versare Parte_1 per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere alla stessa entro il giorno 4 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i criteri già stabiliti in sede di separazione, che comprendono: spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN, spese scolastiche e universitarie, spese per attività sportive e ricreative, spese per viaggi di istruzione e vacanze studio, spese per acquisto di libri e materiale didattico ed eventuali altre spese straordinarie previamente concordate tra i genitori.
c) ASSEGNO DIVORZILE Le parti concordano la revoca del provvedimento di modifica delle condizioni di separazione del 08/09/2020 e stabiliscono che il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di €
150,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, da versare alla stessa entro il giorno 4 di ogni mese”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Torre del Greco il 08/09/2000 (atto n. 516, parte II, S. A, reg.
Atti Matrimonio anno 2000);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
3 cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Torre del Greco per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025.
Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino
4