Articolo 5 della Legge 23 giugno 1927, n. 1188
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 agosto 1927
Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengono al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione per quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal Ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti, a spese dell'Amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sara' di preferenza ripristinato quello precedente e quello tra i precedenti che si ritenga piu' importante rispetto alla topografia o alla storia.

Entrata in vigore il 2 agosto 1927