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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 910/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Gennaro Feo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fernando Basgnasco in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/07/2020 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1315/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accogliere il presente ricorso
e, per l'effetto, dichiarare che la sig.ra si trovava e si trova nelle Parte_1 condizioni previste dalla Legge 18/80 e, pertanto, ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (27.3.2018), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 2) “-Dichiarare, inoltre, che la sig.ra è persona Parte_1 handicappata con carattere di permanenza, in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92), a far data dalla domanda amministrativa (27.3.2018), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 3) “Condannare l' in CP_1 persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma EUR Piazzale delle Nazioni e/o l' – sede Provinciale di CP_1
Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., Corso Garibaldi, 38, alla corresponsione in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento dovuta così come per legge dal 27.3.2018 (data della presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali dalla obbligazione all'effettivo soddisfo, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 4) “Condannare l' CP_1 in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma EUR Piazzale delle Nazioni e/o l' – sede Provinciale CP_1
di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., Corso Garibaldi, 38, alla corresponsione in favore della ricorrente delle prestazioni assistenziali cui ha diritto il portatore di handicap, con il riconoscimento dello stato di handicap con carattere di permanenza, in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, legge
104/92), a far data dalla domanda amministrativa (27.3.2018), in via gradata dall'accertato aggravamento”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_2 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
31/12/2023 che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” - Grave deficit visivo ( cecità assoluta bilaterale ) Visus in entrambi gli occhi: ( 26.5.2020 visita oculistica – Distretto Sanitario di Vallo della Lucania) conta dita a 30 cm, già sottoposta a vitrectomia e ad intervento di cataratta bilateramente e a panfotocoagulazione per retinopatia. - Cerebro- vasculopatia cronica con declino cognitivo. Parkinson aterosclerotico;
- Diabete mellito tipo 2 scompensato e complicato da retinopatia proliferante - Incontinenza totale
Pag. 2 di 4 prescrizione di presidi per incontinenti dal 11.2.2022”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente tanto i requisiti sanitari propri del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, tanto quelli relativi alla disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3
L 104/92, a decorrere entrambe dal 26/05/2020.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini dei benefici invocati).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi, tanto in quella di accertamento preventivo che nella presente fase di merito, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le
Pag. 3 di 4 risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata il [...] a [...]], si trova a far Parte_1 data dal 26/05/202o nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché nella condizione di portratrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 37',00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 910/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Gennaro Feo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fernando Basgnasco in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/07/2020 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1315/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accogliere il presente ricorso
e, per l'effetto, dichiarare che la sig.ra si trovava e si trova nelle Parte_1 condizioni previste dalla Legge 18/80 e, pertanto, ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (27.3.2018), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 2) “-Dichiarare, inoltre, che la sig.ra è persona Parte_1 handicappata con carattere di permanenza, in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92), a far data dalla domanda amministrativa (27.3.2018), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 3) “Condannare l' in CP_1 persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma EUR Piazzale delle Nazioni e/o l' – sede Provinciale di CP_1
Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., Corso Garibaldi, 38, alla corresponsione in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento dovuta così come per legge dal 27.3.2018 (data della presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali dalla obbligazione all'effettivo soddisfo, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 4) “Condannare l' CP_1 in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma EUR Piazzale delle Nazioni e/o l' – sede Provinciale CP_1
di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., Corso Garibaldi, 38, alla corresponsione in favore della ricorrente delle prestazioni assistenziali cui ha diritto il portatore di handicap, con il riconoscimento dello stato di handicap con carattere di permanenza, in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, legge
104/92), a far data dalla domanda amministrativa (27.3.2018), in via gradata dall'accertato aggravamento”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_2 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
31/12/2023 che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” - Grave deficit visivo ( cecità assoluta bilaterale ) Visus in entrambi gli occhi: ( 26.5.2020 visita oculistica – Distretto Sanitario di Vallo della Lucania) conta dita a 30 cm, già sottoposta a vitrectomia e ad intervento di cataratta bilateramente e a panfotocoagulazione per retinopatia. - Cerebro- vasculopatia cronica con declino cognitivo. Parkinson aterosclerotico;
- Diabete mellito tipo 2 scompensato e complicato da retinopatia proliferante - Incontinenza totale
Pag. 2 di 4 prescrizione di presidi per incontinenti dal 11.2.2022”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente tanto i requisiti sanitari propri del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, tanto quelli relativi alla disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3
L 104/92, a decorrere entrambe dal 26/05/2020.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini dei benefici invocati).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi, tanto in quella di accertamento preventivo che nella presente fase di merito, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le
Pag. 3 di 4 risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata il [...] a [...]], si trova a far Parte_1 data dal 26/05/202o nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché nella condizione di portratrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 37',00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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