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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 349/2020
All'udienza collegiale del giorno 29/04/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MARCECA CLAUDIA avv. Malatesta in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CARPENTIERI DINA avv. Valenti in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 349/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente
Tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Marceca Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via CodiceFiscale_2
Treviso n° 21, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Dina Carpentieri Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Priverno (LT), Via C.F._4
Del Falzarano snc, giusta delega in atti
- APPELLATA–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva innanzi al Tribunale di Velletri l'avv. Parte_1 [...]
e , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per CP_1 CP_2
responsabilità professionale del detto professionista. Parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità dell'Avv. e, per Controparte_1
l'effetto, la condanna “della IA di Assicurazioni , in persona del suo Legale CP_2
Rappresentante pro tempore, nella qualità di società assicuratrice dell'Avv. polizza Controparte_1 professionale n° 65/E2058539, e dell'Avv. quale procuratore nominato dal Dott. Controparte_1
in seguito al sinistro occorso in Roma (RM) in data 20.01.2007, in solido ex art. 2055 c.c. Pt_1
oppure divisamente, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, come suindicati, da liquidarsi in favore del Dott. nella somma totale e complessiva Parte_1 di € 25.000,00#, o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far data dall'evento dannoso e fino all'effettivo soddisfo”;
In data 6.07.2016 si costituiva chiedendo che: “IN VIA PREGIUDIZIALE: CP_2
accertare la competenza territoriale del Tribunale di Trento o di Latina e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza per territorio, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio;
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di azione diretta della odierna attrice nei confronti di , con susseguente suo difetto di legittimazione passiva e con CP_2
estromissione immediata della stessa dal presente giudizio, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio;
IN SUBORDINE, NEL MERITO: respingere le domande tutte avanzate nei confronti della , perché sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto, con CP_2
vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali;
IN
VIA DI GRADATO SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande nei confronti della , dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare l'awocato CP_2
5alvigni, nei limiti delle condizioni di polizza tutte, in particolar modo per quanto afferisce la franchigia e lo scoperto. Con riserva di ogni altro diritto ed azione nei termini ex art. 183, comma 6
c.p.c.”.
Successivamente, si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1
all' Ill.mo Tribunale di Velletri, ogni contraria istanza disattesa: - in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della procura alle liti per le motivazione esposte ai punti n. 1,2 e 3 del presente atto da intendersi qui integralmente riportati;
- nel merito: rigettare tutte le domande avanzate dal perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che pretestuose e non provate;
- in Pt_1
via del tutto gradata chiede di essere mallevata da ogni ed eventuale responsabilità, che risultasse accertata in corso di causa, dall , quale compagnia assicurativa della responsabilità CP_2
professionale, già costituita nel presente giudizio. -Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” Con riserva di ogni diritto ed azione, anche istruttoria, nei concedendi termini di cui all'art. 183 cpc. VI comma”. Con sentenza parziale veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda spiegata nei confronti di . CP_2
Il Tribunale di Velletri, con sentenza definitiva n. 1101/2019, pubblicata in data 11.06.2019 resa nel giudizio intercorso tra le parti, ha così deciso: “a) rigetta la domanda proposta da
[...] nei confronti di;
b) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
sostenute da controparte, liquidate in euro 2.738,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello , svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, a) in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n° 1101/2019, pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 10.06.2019, depositata l'11.06.2019, resa nella causa iscritta al n° 3243/2016 R.G. e, per l'effetto, b) accertare, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'Avv. per tutte le motivazioni su Controparte_1 esposte;
c) e per l'effetto di ciò, condannare l'Avv. quale procuratore nominato dal Controparte_1
Dott. in seguito al sinistro occorso in Roma (RM) in data 20.01.2007, al risarcimento di tutti Pt_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, come suindicati, da liquidarsi in favore del
Dott. nella somma totale e complessiva di € 25.000,00#, o in quella minore o Parte_1
maggiore somma che sarà ritenuta di Giustizia, il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far data dall'evento dannoso e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'avverso gravame poiché inammissibile per tutti i motivi esposti anche in ordine all'inammissibilità delle domanda, formulata in palese violazione dell'art. 342, 1° comma n.2,
c.p.c. e 345 c.p.c., e comunque, infondata in fatto ed in diritto e non provata, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.1101/2019 emessa dal tribunale di Velletri in data 11.06.2019.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivato: “Richiamati integralmente l'atto introduttivo del giudizio, la comparsa di costituzione e risposta di e tutti gli atti di causa, ritiene Controparte_1
questo Giudice che la pretesa azionata da volta ad ottenere il pagamento Parte_1 dell'importo di euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto del maturarsi del termine prescrizionale dell'azione di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale occorso il 20.1.2017, a causa del mancato invio della lettera di messa in mora del 26.1.2009 all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sia infondata.
In tema di responsabilità dell'avvocato, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dal professionista, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto. In particolare, la Suprema Corte ha puntualizzato che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (v., ex multis, Cass. civ., sez. VI – III, 16.5.2017, n. 12038; sez. II, 15.12.2016,
n. 25895; sez. II, 2.2.2016, n. 1984; sez. III, 5.2.2013, n. 2638; sez. II, 7.8.2002, n. 11901). Tanto premesso, nel caso di specie, pur essendo pacifico, stante la mancata specifica contestazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 115 c.p.c., che la convenuta abbia omesso di inviare la lettera di messa in mora predisposta il 26.1.2009 all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la suddetta condotta omissiva – concretante, indubbiamente, una violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c. – è inidonea a menomare il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro del 20.1.2007, per quanto di seguito esposto. A norma dell'art. 290
D. Lg. 209/2005, l'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso in cui il veicolo antagonista non sia coperto da assicurazione, è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. Quanto al termine, l'art. 2947 c.c., pur stabilendo al comma 2 che “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”, al comma 3 prevede che “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Fatta questa premessa in diritto, in punto di fatto, la condotta ascritta a , conducente Controparte_3
della Ford Fiesta tg. RM3A4300 nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, integra il reato di lesioni colpose, laddove per l'imprudente ed avventata manovra di inversione a “U” ha cagionato danni all'integrità psico-fisica di Orbene, poiché l'art. 590 c.p. - nella Parte_1 formulazione vigente all'epoca del fatto - punisce detto reato con la pena detentiva fino a mesi tre di reclusione, con conseguente assoggettamento al termine prescrizionale di anni sei, ex art. 157 c.p., quest'ultimo si applica anche all'azione civile diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni (v. Cass. civ., sez. III, ord. 31.1.2018, n. 2350). Conseguentemente, nel 2012
– anno in cui il ha compulsato la a risarcirgli i danni derivanti dal decorso del termine Pt_1 CP_1
prescrizionale – l'azione civile suddetta non era ancora prescritta. Quanto all'azione volta al risarcimento dei danno alle cose, non essendo penalmente previsto e punito il danneggiamento colposo, essa è assoggettata al termine biennale di cui all'art. 2947 comma 2 c.c. Orbene, essendosi il sinistro verificato il 20.1.2007, alla data del 26.1.2009 era già elasso il suddetto termine, non potendosi estendere all'impresa designata l'effetto dell'interruzione della prescrizione correlato alla lettera di messa in mora inviata il 26.9.2007 a ritenuta compagnia assicuratrice del CP_4
veicolo antagonista. A ciò va aggiunto che l'attore non ha nemmeno allegato che il risarcimento sia stato richiesto anche alla prima del maturare Controparte_5 della prescrizione biennale il 20.1.2009, in ossequio al disposto dell'art. 287 comma 1 D. Lgs. 209 cit., che, nelle controversie relative ai sinistri cagionati da un mezzo privo di copertura assicurativa, obbliga il danneggiato a chiedere il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata (contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 148, a pena d'improponibilità della domanda), all'impresa designata all'impresa designata e alla CONSAP- Fondo di Garanzia per le vittime della strada. In conclusione la domanda risarcitoria per il danno alle cose va respinta, in quanto il diritto al risarcimento era già prescritto in epoca precedente alla condotta negligente allegata in citazione quale causa petendi. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma
1 c.p.c., con liquidazione effettuata come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (cause da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) per ciascuna delle fasi processuali, in considerazione del tenore delle difese della convenuta”.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo, rubricato “Sulla configurabilità della responsabilità professionale-danno fisico e danno patrimoniale”, parte appellante si duole del rigetto della pretesa risarcitoria avanzata, avendo il giudice ritenuto che nel 2012 l'azione civile non fosse ancora prescritta e, che pertanto egli avrebbe potuto proseguirla. In particolare si censura l'assunto secondo cui la lettera inoltrata dall'appellante era da ritenersi riferibile all'anno 2012, laddove invece la stessa doveva essere fatta risalire al
3.02.2014. Tale errore avrebbe quindi condizionato il mancato accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dallo stesso. Deduce quindi quanto al danno fisico che, applicandosi il termine prescrizionale di sei anni per il reato di lesioni di cui all'art. 590 c.p., in data 3.02.2014 esso era già decorso posto che il sinistro in relazione al quale si era configurata la fattispecie delittuosa era avvenuto in data 20.01.2007. Quanto al danno meccanico pure patito lamenta il che Pt_1
erroneamente il giudice ha ritenuto prescritto il relativo diritto già in epoca precedente alla condotta negligente del difensore posto che, alla data della messa in mora del 26.09.2007, il difensore aveva già ricevuto il mandato difensivo.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Ancora sulla configurabilità delle responsabilità professionale- ”, il impugna il capo della sentenza ove si afferma che CP_6 Pt_1
l'appellante avrebbe omesso di allegare la prova della richiesta di risarcimento inoltrata alla Consap, prima del maturare della prescrizione biennale. A tal riguardo, rileva che il tribunale avrebbe attribuito all'appellante una mancanza che invece era imputabile alla avendo il difensore CP_1 omesso l'inoltro della richiesta risarcitoria in favore del proprio cliente.
Il primo motivo non coglie nel segno.
La doglianza contenuta in detto motivo di gravame è priva di fondamento avendo il primo giudice correttamente valutato le risultanze istruttorie. Il giudicante, infatti, ha evidenziato che le problematiche afferenti all'asserito maturarsi della prescrizione del risarcimento di cui al sinistro del
20.01.2007 come subito dall'appellante e la conseguente asserita responsabilità professionale Pt_2
della riguardavano la condotta del legale che aveva attuato un comportamento omissivo non CP_1 inviando la lettera di messa in mora predisposta in data 26.01.2009 all'Impresa designata dal F.G.V.S. per l'anno in corso. Precisato ciò, il Giudice di prime cure ha di poi ritenuto che, nonostante tale comportamento si palesasse come violativo in astratto delle regole di diligenza, esso si era rivelato inidoneo a cagionare in termini causali la menomazione del diritto al risarcimento del danno conseguente al sinistro del 20.1.2007, ritenendo il giudicante che essendo il termine di prescrizione di sei anni (trattandosi di ipotesi di reato ex art. 2947 3° comma c.c.) nel 2012 l'azione civile suddetta non si era ancora prescritta.
Nessun errore è dunque rilevabile nella parte motiva della sentenza impugnata in cui il Giudice ha precisato che “……..nel 2012 – anno in cui il ha compulsato la a risarcirgli i Pt_1 CP_1
danni derivanti dal decorso del termine prescrizionale – l'azione civile suddetta non era ancora prescritta” atteso che il giudice non ha affatto ritenuto che il avesse inviato la lettera datata Pt_1
23.7.2012 e destinata alla (compagnia di assicurazione della nell'anno 2012 e CP_2 CP_1
non nel 2014; dalla motivazione invero non emerge affatto che l'invio della citata lettera sia stata fatta dal essendo viceversa ben precisato in sentenza che ad inviare la lettera era stata proprio Pt_1
la CP_1
La lettera del 3.2.2014 inviata dal alla come emerge dal suo chiaro tenore Pt_1 CP_1 letterale, rappresenta un mero sollecito a conferma di quanto sostenuto in sentenza in ordine all'invio della citata missiva del 2012 alla da parte della atteso che la comunicazione CP_2 CP_1 a detta compagnia di assicurazione non poteva essere stata inviata ancor prima della richiesta di risarcimento da parte del . Pt_1
Venendo poi alla doglianza in ordine al danno patrimoniale va detto che neppure questa coglie nel segno.
Va precisato come sia pacifico che la decisione impugnata sia stata emessa a fronte della domanda del formulata sulla base dell'unico comportamento ritenuto lesivo ed in particolare Pt_1
quello del mancato invio della lettera di messa in mora del 26.01.2009 nei confronti della IA di Assicurazioni allora nominata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada e ritenuta dall'attore,
“motivo per cui decorrevano i termini prescrizionali per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal dott. ”; pertanto, ogni ulteriore e diversa condotta asseritamente inadempiente imputabile Pt_1 alla ed addotta per la prima volta in questo grado di giudizio dall'appellante deve ritenersi CP_1
inammissibile.
Sicchè va condiviso l'assunto del giudice secondo cui trattandosi di prescrizione biennale di cui all'art. 2947 2° comma c.c., alla data del 26.1.2009 (epoca del mancato invio della lettera al Fondo di Garanzia) l'azione era da ritenersi già prescritta non avendo l'attore allegato ulteriori condotte omissive inadempienti in capo alla al di là di quella del mancato invio della lettera CP_1
predisposta in data 26.1.2009. Come del resto evidenziato dallo stesso appellante il comportamento contestato alla è quello per cui ella, pur avendo provveduto a redigere la lettera di messa in CP_1 mora nei confronti dell'Impresa che agiva in qualità di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ometteva di spedirla, motivo per cui decorrevano i termini prescrizionali per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal . Ciò emerge inequivocabilmente dagli scritti (citazione e Pt_1
prima memoria) di parte attrice in primo grado in cui non si deduce alcun ulteriore fatto di inadempimento.
Neppure l'ulteriore doglianza in ordine all'ulteriore ratio decidendi della sentenza circa la mancata allegazione e prova dell'inoltro a Consap Fondo di Garanzia della richiesta ex art. 287 comma 1 d.lgs 209 cit. prima del decorso del termine prescrizionale e prevista a pena di improponibilità coglie nel segno.
Il giudice, in sostanza, ha ritenuto che in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di tale requisito di proponibilità la domanda risarcitoria non avrebbe avuto ragionevolmente alcuna idonea possibilità di essere accolta. Ciò ha ritenuto in virtù dell'orientamento del giudice di legittimità secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. In particolare “La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare. (Cass. Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024 (Rv. 672141 - 02).
Quanto alle spese di lite la Corte ritiene che sussistano nelle spese le ragioni per la loro integrale compensazione alla luce delle incontestate evidenze fattuali in punto di esecuzione del mandato professionale da parte della appellata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Velletri n. 1101/2019, pubblicata in data 11.06.2019 così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- compensa integralmente le spese dl grado.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-