Art. 94.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 1462 e 1874 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Alle spese di cui ai capitoli nn. 1462 e 1874 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .