Art. 839. Appartenenti al ruolo dei marescialli 1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:
a) sono di norma preposti a unita' operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici;
b) svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonche' compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;
c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuita' d'impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.
(( 2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilita', in relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unita'. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente:
a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta;
c) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilita';
d) possono svolgere attivita' di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;
e) possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonche' alla gestione amministrativa dell'ente di appartenenza;
f) possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi;
g) possono svolgere attivita' di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti. )) 3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria <> del Corpo delle capitanerie di porto
della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
4. Ai primi ((...)) luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
a) sono di norma preposti a unita' operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici;
b) svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonche' compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;
c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuita' d'impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.
(( 2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilita', in relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unita'. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente:
a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta;
c) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilita';
d) possono svolgere attivita' di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;
e) possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonche' alla gestione amministrativa dell'ente di appartenenza;
f) possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi;
g) possono svolgere attivita' di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti. )) 3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria <
della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
4. Ai primi ((...)) luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.