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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11028/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MAMBELLI
FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNI ELENA e, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA SALARDI 30 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETOpresso il difensore avv. NANNI ELENA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale di udienza del 17.1.2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal matrimonio fra le parti sono nate le figlie il 28.02.2002 e il Persona_1 Persona_2
16.04.2004, ad oggi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Con sentenza parziale sul vincolo n. 765 del 15/05/2020, il Tribunale pronunciava la separazione dei sigg.ri
Con sentenza definitiva n.2828 depositata in data 25/11/2021 (R.G. 2338/2019) veniva Parte_2
pronunciata la separazione giudiziale dei sigg.ri Detta sentenza era impugnata in Parte_2
appello dal sig. (R.g. 53/2022), e il giudizio di appello si concludeva con la pronuncia Pt_1
n.2413/2022 depositata in data 30/11/2022, con cui la Corte accoglieva parzialmente l'appello.
Introdotto il presente procedimento per la modifica delle condizioni di separazione da parte del si costituiva la e all'udienza del 17.1.2025 le parti personalmente presenti CP_2 CP_1
raggiungevano un accordo. I termini dell'accordo vanno integralmente recepito col presente provvedimento in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo, trattandosi di prole maggiorenne.
Le spese legali, come pattuito, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui, da ultimo, alla sentenza CA Bologna n.2828 depositata in data 25/11/2021 (R.G. 2338/2019), dà atto che per accordo delle parti la loro separazione
è regolata dalle seguenti condizioni:
1 - Le parti concordano che a partire dal mese di febbraio 2025 il contributo al mantenimento ordinario della figlia sia versato non più direttamente alla figlia, ma alla madre, come era prima che la Per_1
ragazza si trasferisse in Germania, con conferma di tutte le statuizioni di cui alla sentenza 2413/2022
CA Bologna;
2 - Con compensazione delle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11028/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MAMBELLI
FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNI ELENA e, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA SALARDI 30 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETOpresso il difensore avv. NANNI ELENA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale di udienza del 17.1.2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal matrimonio fra le parti sono nate le figlie il 28.02.2002 e il Persona_1 Persona_2
16.04.2004, ad oggi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Con sentenza parziale sul vincolo n. 765 del 15/05/2020, il Tribunale pronunciava la separazione dei sigg.ri
Con sentenza definitiva n.2828 depositata in data 25/11/2021 (R.G. 2338/2019) veniva Parte_2
pronunciata la separazione giudiziale dei sigg.ri Detta sentenza era impugnata in Parte_2
appello dal sig. (R.g. 53/2022), e il giudizio di appello si concludeva con la pronuncia Pt_1
n.2413/2022 depositata in data 30/11/2022, con cui la Corte accoglieva parzialmente l'appello.
Introdotto il presente procedimento per la modifica delle condizioni di separazione da parte del si costituiva la e all'udienza del 17.1.2025 le parti personalmente presenti CP_2 CP_1
raggiungevano un accordo. I termini dell'accordo vanno integralmente recepito col presente provvedimento in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo, trattandosi di prole maggiorenne.
Le spese legali, come pattuito, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui, da ultimo, alla sentenza CA Bologna n.2828 depositata in data 25/11/2021 (R.G. 2338/2019), dà atto che per accordo delle parti la loro separazione
è regolata dalle seguenti condizioni:
1 - Le parti concordano che a partire dal mese di febbraio 2025 il contributo al mantenimento ordinario della figlia sia versato non più direttamente alla figlia, ma alla madre, come era prima che la Per_1
ragazza si trasferisse in Germania, con conferma di tutte le statuizioni di cui alla sentenza 2413/2022
CA Bologna;
2 - Con compensazione delle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2