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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce
sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Parte_1
Miglietta, ricorrente;
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Giorgio Colombo, Davide Rossi e Luigi Testa, resistente;
oggetto: retribuzione Fatto e diritto Con atto depositato il 4.7.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di “a) dichiarare che tra e sia Controparte_2 CP_1 intercorso un rapporto di subfornitura e/o produzione per conto terzi, senza soluzione di continuità ed ininterrottamente per gli anni dal 2014 al 2023, e, conseguentemente, dichiarare la sussistenza di una responsabilità solidale ex art. 29 c.2 del D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii di relativamente ai crediti retributivi e contributivi della CP_1 ricorrente, maturati alle dipendenze di dalla data di assunzione Controparte_2 fino a quella di cessazione del rapporto di lavoro nella lavorazione dei prodotti commissionati da e per l'effetto b) condannare in persona del CP_1 CP_1 legale rapp.te pt., al pagamento in favore della ricorrente della integrale somma indicata nel decreto ingiuntivo n. 1215/23 R.G. 12739/23 del 27.11.2023 ottenuto dalla lavoratrice e divenuto esecutivo, oltre all'integrale versamento dei contributi eventualmente omessi da in relazione alla posizione contributiva Controparte_2 della ricorrente, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo -fatta salva comunque la somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa. In via subordinata, previa declaratoria di cui al precedente punto a): c) condannare in persona del legale rapp.te pt., al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dei crediti retributivi e contributivi -maturati alle dipendenze di dalla data di assunzione fino a quella di cessazione del rapporto Controparte_2 di lavoro nella lavorazione dei prodotti commissionati da nella misura non CP_1 inferiore alla percentuale pari all'incidenza del fatturato mensile e/o annuale direttamente riconducibile a sul totale del fatturato mensile e/o annuale di CP_1
ovvero nella misura maggiore e/o minore che emergerà in corso Controparte_2 di causa ovvero all'esito dell'indagine istruttoria, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo”. La , costituitasi ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e CP_1 ha concluso per il rigetto della domanda.
1 Con note del 29 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno dato dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., da parte della ricorrente e della contestuale accettazione della parte convenuta, con richiesta di integrale compensazione delle spese di lite. Previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta della evoluzione della vicenda litigiosa sopra riassunta, è, dunque, da dichiarare con sentenza l'estinzione del giudizio, dovendosi a tale riguardo richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui: “Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese he la prima deve “ex lege” rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost." (Cass. Sez. II, 10 ottobre 2006 n. 21707, si veda anche Cass. Sez. I, 7 ottobre 2011 n. 20631). Le spese di lite sono da compensare in conformità a quanto congiuntamente chiesto dalle parti.
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio;
spese compensate. Lecce, 10 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
2
sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Parte_1
Miglietta, ricorrente;
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Giorgio Colombo, Davide Rossi e Luigi Testa, resistente;
oggetto: retribuzione Fatto e diritto Con atto depositato il 4.7.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di “a) dichiarare che tra e sia Controparte_2 CP_1 intercorso un rapporto di subfornitura e/o produzione per conto terzi, senza soluzione di continuità ed ininterrottamente per gli anni dal 2014 al 2023, e, conseguentemente, dichiarare la sussistenza di una responsabilità solidale ex art. 29 c.2 del D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii di relativamente ai crediti retributivi e contributivi della CP_1 ricorrente, maturati alle dipendenze di dalla data di assunzione Controparte_2 fino a quella di cessazione del rapporto di lavoro nella lavorazione dei prodotti commissionati da e per l'effetto b) condannare in persona del CP_1 CP_1 legale rapp.te pt., al pagamento in favore della ricorrente della integrale somma indicata nel decreto ingiuntivo n. 1215/23 R.G. 12739/23 del 27.11.2023 ottenuto dalla lavoratrice e divenuto esecutivo, oltre all'integrale versamento dei contributi eventualmente omessi da in relazione alla posizione contributiva Controparte_2 della ricorrente, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo -fatta salva comunque la somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa. In via subordinata, previa declaratoria di cui al precedente punto a): c) condannare in persona del legale rapp.te pt., al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dei crediti retributivi e contributivi -maturati alle dipendenze di dalla data di assunzione fino a quella di cessazione del rapporto Controparte_2 di lavoro nella lavorazione dei prodotti commissionati da nella misura non CP_1 inferiore alla percentuale pari all'incidenza del fatturato mensile e/o annuale direttamente riconducibile a sul totale del fatturato mensile e/o annuale di CP_1
ovvero nella misura maggiore e/o minore che emergerà in corso Controparte_2 di causa ovvero all'esito dell'indagine istruttoria, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo”. La , costituitasi ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e CP_1 ha concluso per il rigetto della domanda.
1 Con note del 29 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno dato dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., da parte della ricorrente e della contestuale accettazione della parte convenuta, con richiesta di integrale compensazione delle spese di lite. Previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta della evoluzione della vicenda litigiosa sopra riassunta, è, dunque, da dichiarare con sentenza l'estinzione del giudizio, dovendosi a tale riguardo richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui: “Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese he la prima deve “ex lege” rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost." (Cass. Sez. II, 10 ottobre 2006 n. 21707, si veda anche Cass. Sez. I, 7 ottobre 2011 n. 20631). Le spese di lite sono da compensare in conformità a quanto congiuntamente chiesto dalle parti.
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio;
spese compensate. Lecce, 10 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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