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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 9772/2023 RG del Tribunale di Torino, promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti ALBERTI ALBERTO e Parte_1 P.IVA_1
FUCILE SANDRO ( ) VIA SCARDEONE 25 PADOVA, per procura in atti C.F._1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
SCAPARONE PAOLO e PICCO CINZIA ( ) VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 14 C.F._2
10122 TORINO, per procura in atti
CONVENUTA
avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito in via principale: Accertato
e dichiarato che ha correttamente reso in favore di le prestazioni da quest'ultima Parte_1 Pt_2 richieste di cui alla Deliberazione n.825/2020 di affidamento diretto, condannare a corrispondere in Pt_2 favore dell'odierna attrice in riassunzione l'importo di € 172.137,00, oltre ad interessi di mora, ovvero altro importo che sarà accertato come dovuto all'esito del presente giudizio.
Nel merito, in via subordinata:
1 Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta nel merito in via principale, condannare
a corrispondere in favore di a titolo di arricchimento senza giusta causa o ad altro Pt_2 Parte_1 titolo, l'importo che sarà ritenuto di giustizia e quantificato dall'Ill.mo Tribunale adito in via equitativa all'esito del presente giudizio.
Con integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio. Con distrazione in favore dei difensori antistatari
Per parte convenuta: - in via principale, accertare e dichiarare ex art. 1418 c.c. la nullità del contratto tra
e per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, respingere le domande Pt_3 Parte_1 principali e subordinate dell'attrice dichiarando che nulla è dovuto dall' in favore di Pt_2 Parte_1
- in via subordinata, accertare che la stipulazione del contratto per cui è causa per i motivi esposti nel presente atto è viziata da dolo o da errore e, per l'effetto, disporre l'annullamento del contratto stesso e, conseguentemente, respingere le domande principali e subordinate dell'attrice dichiarando che nulla è dovuto dall' in favore di Pt_2 Parte_1
- in via di ulteriore subordine, accertare, per i motivi esposti nel presente atto, il grave inadempimento di alle obbligazioni di cui al contratto oggetto di causa e dichiararne la risoluzione e, Parte_1 conseguentemente, respingere le domande principali e subordinate dell'attrice dichiarando che nulla è dovuto dall' in favore di Vinte le spese. Pt_2 Parte_1
FATTO E DIRITTO
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo (n. 157/2022) emesso dal Tribunale di Alessandria su ricorso di nei confronti di per il pagamento di € 172.137,00 oltre interessi, Parte_1 Pt_2 relativi a 4 fatture emesse per prestazioni diagnostiche di ricerca RNA Coronavirus SARS-COV-2 su tamponi naso/oro-faringei.
L' proponeva opposizione avanti al Tribunale di Alessandria (R.G. 984/2022), eccependo Pt_2 pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria in favore del Tribunale di
Torino. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria sotto molteplici profili.
Con sentenza n. 145/2023 del 16.2.2023, il Tribunale di Alessandria dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino, revocando il decreto ingiuntivo opposto e fissando termine di tre mesi per la riassunzione.
riassumeva tempestivamente il giudizio avanti al Tribunale di Torino. Parte_1
Esperiti gli incombenti di trattazione, preliminarmente rilevata dal giudice l'assoggettabilità del procedimento al rito precedente quello entrato in vigore il 28.2.2023, trattandosi di riassunzione di
2 procedimento precedentemente istruito, rigettate – con ordinanza del 13.6.2024 – le istanze di prova orale dedotte dall'attrice e differita l'udienza di precisazione delle conclusioni avanti nuovo giudice designando, le parti, all'udienza del 10.12.2024, precisavano le conclusioni e discutevano la causa, essenzialmente richiamandosi alle difese in atti. Il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
Venendo ora alle posizioni delle parti, esse possono essere compendiate come di seguito esposto.
La controversia oggetto del presente giudizio, come cennato, trae origine dall'affidamento diretto disposto dall' in favore di per l'erogazione di prestazioni Controparte_2 Parte_1
Contr diagnostiche di ricerca di CORONAVIRUS SARS-COV-2 su tamponi naso/oro-faringei durante il periodo emergenziale della pandemia da Covid-19.
Di là della questione pregiudiziale di competenza, l'attrice in opposizione (ora convenuta in riassunzione) ha dedotto che la Deliberazione n. 825/2020 di affidamento diretto in favore di Pt_2 Parte_1 sarebbe un atto dotato di mera efficacia interna e che, difettando la stipula di un successivo contratto sottoscritto da entrambe le parti, si configurerebbe un'ipotesi di nullità insanabile ex art. 1418 cod. civ., con conseguente inesistenza di qualsiasi obbligazione. Inoltre, secondo la prospettazione di parte convenuta, non avrebbe avuto i requisiti richiesti per legge per operare quale laboratorio Parte_1 di analisi ed avrebbe taciuto tale circostanza, con conseguente annullabilità del contratto ex art. 1427 cod. civ. per dolo o errore. L'assenza dei requisiti in capo a per ottenere l'autorizzazione Parte_1 alla diagnostica umana comporterebbe che le prestazioni sarebbero state erogate da soggetto privo del titolo necessario a dare rilevanza scientifica e giuridica alle analisi effettuate, con conseguente grave inadempimento ex art. 1453 cod. civ.
A fronte di tali contestazioni, ha replicato evidenziando come l'affidamento sia stato Parte_1 espressamente disposto per ragioni di estrema urgenza ai sensi dell'art. 63 D.Lgs n. 50/2016 e che, trattandosi di procedura negoziata, è prevista ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs n. 50/2016 la stipula del contratto tramite modalità telematiche, come avvenuto nel caso di specie. Ne deriva che il contratto risulta perfezionato tra le parti.
In ogni caso, aveva espressamente richiesto a l'esecuzione anticipata delle Pt_2 Parte_1 prestazioni, ai sensi dell'art. 32, comma 13, D.Lgs n. 50/2016, con la conseguenza che le stesse devono intendersi validamente e legittimamente eseguite anche nel caso in cui il contratto dovesse essere riconosciuto come omesso o invalido. L'aggiudicataria incaricata dell'esecuzione d'urgenza, infatti, ai sensi dell'art. 32, comma 13, D.Lgs n. 50/2016, è tenuta a dare esecuzione sin dall'inizio alle prestazioni richieste e, in tal caso, l'esecuzione anticipata dà vita ad un rapporto giuridico autonomo e distinto dal contratto vero e proprio.
3 Quanto alle contestazioni relative all'assenza dei requisiti, ha sempre rappresentato di Parte_1 essere identificata come centro di ricerca dal MIUR, con conseguente assenza di responsabilità relativamente alle proprie qualifiche. Tale circostanza era ben nota a controparte, tanto che lo stesso dott. del D.I.R.M.E.I. aveva suggerito al dott. , Direttore dell' Per_1 Per_2 Controparte_1
di operare tramite una convenzione stipulata ad hoc, come già accaduto in altri casi analoghi.
[...]
La documentazione in atti comprova che era perfettamente a conoscenza della natura e delle Pt_2 autorizzazioni del laboratorio circostanze peraltro agevolmente verificabili da parte della Parte_1
Pubblica Amministrazione, tanto che veniva ritenuta possibile una collaborazione sulla base di una convenzione ad hoc. Va evidenziato che proprio il dott. richiamava la situazione di altri Per_1 laboratori aventi le medesime caratteristiche di con i quali le Parte_1 Controparte_4 stavano stipulando analoghe convenzioni.
È la stessa a confermare la piena conoscenza di tale condizione nella Deliberazione adottata, Pt_2 laddove si legge che gli unici laboratori accreditati che avevano dato disponibilità erano AM e DC, che da soli non erano in grado di esaurire le analisi richieste, ragion per cui era stato necessario individuare altri laboratori, all'evidenza fuori dall'elenco di quelli accreditati, in grado di processare i campioni: il a quel punto, aveva suggerito di rivolgersi al laboratorio CP_5 Parte_1
Prima del conferimento dell'incarico, sempre secondo la prospettazione di parte attrice, veniva eseguito un sopralluogo congiunto da parte di personale del e dell' , volto a CP_5 Controparte_1 verificare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, che all'evidenza dava esito positivo stante il successivo incarico. L'attrice, poi, sottolinea che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. n.
55/1987, il richiedente deve debitamente documentare nella domanda il possesso dei requisiti previsti per legge, con particolare riferimento al numero di locali ed alla tipologia di attrezzature e di impianti in dotazione, con successivo espletamento delle opportune verifiche e sopralluoghi da parte degli Enti preposti. Ne consegue che, ove fosse stata autorizzata ex L.R. n. 55/1987, non vi sarebbe Parte_1 stata alcuna ragione per eseguire preventivamente un sopralluogo.
Part L'attrice altresì evidenziava che l' , dopo le contestazioni relative all'assenza di autorizzazione risalenti agli inizi del mese di novembre 2020 ed i chiarimenti ricevuti, abbia inviato missive contenenti indicazioni sugli importi da fatturare e le modalità di emissione dei documenti fiscali, nelle quali riconosceva anche di aver utilizzato i risultati delle analisi espletate. E, sempre in epoca successiva alle predette contestazioni, veniva assunta la Deliberazione di affidamento diretto in data 30/11/2020.
In via subordinata, ha dedotto che in capo a si configurerebbe un'ipotesi di Parte_1 Pt_2 arricchimento senza giusta causa, dal momento che l' ha espressamente richiesto ed Controparte_1 utilizzato a proprio beneficio le prestazioni rese da L'attrice, in particolare, lamenta che, Parte_1
4 in forza dell'incarico ricevuto, avrebbe sopportato costi per il personale dipendente, oltre che per la conduzione dei locali e per l'utilizzo dei macchinari, nonché destinato la propria attività all'esecuzione delle prestazioni richieste da così rinunciando ad operare per conto di altri committenti, Pt_2 percependo i relativi compensi.
Tale situazione avrebbe creato una consistente deminutio patrimonii a fronte di un beneficio concreto per l' , che ha profittato delle prestazioni espressamente richieste ed ha utilizzato i risultati Controparte_1 delle analisi svolte da senza corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo, nonostante Parte_1
l'impegno di spesa risultasse approvato e vi fosse copertura finanziaria. La stessa con missiva Pt_2 del 19/11/2020, contestava a di non aver refertato gli esiti dei campioni su Piattaforma Covid e Pt_1 precisava che le operazioni di refertazione e caricamento dei referti erano state svolte da personale di così ammettendo di aver utilizzato i risultati delle analisi. Pt_2
Posto che la Suprema Corte, a Sezioni Unite (SS.UU., sentenza 13/09/2018 n° 22404), ha confermato l'ammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa quale mera emendatio libelli, qualora specificamente riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, – sostiene Pt_2
l'attrice in riassunzione – dovrebbe quanto meno essere condannata a corrispondere a gli Parte_1 importi dalla stessa riconosciuti come dovuti e dalla stessa quantificati nelle missive in data 19/11/2020, pari all'importo azionato in sede monitoria dall'odierna attrice, ovvero altro importo che sarà determinato dal Giudicante secondo equità.
Nella ricostruzione dei fatti offerta dall' la vicenda si inserisce nel contesto dell'emergenza Pt_2 pandemica da Covid-19, durante la quale la Regione Piemonte aveva adottato specifiche misure per potenziare l'attività di screening attraverso l'autorizzazione dei laboratori privati già accreditati presso il
SSN all'effettuazione della prestazione di ricerca RNA coronavirus, inserita nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale al costo iniziale di € 80, successivamente ridotto a € 51. La Regione aveva inoltre individuato, tramite gara d'urgenza espletata dalla società di committenza regionale S.C.R., ulteriori strutture private e pubbliche, anche non accreditate ma comunque autorizzate per il servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio.
L' evidenzia come, nonostante tali misure, a settembre 2020 si trovasse in grave difficoltà a Pt_2 soddisfare le richieste, disponendo di una capacità produttiva di soli 240 tamponi al giorno a fronte di un fabbisogno di circa 1.200 tamponi giornalieri. La situazione si era ulteriormente aggravata tanto che a fine ottobre 2020 l' aveva accumulato in congelatore 6.600 tamponi da processare. In tale CP_1 contesto, riferito lo stato di emergenza al D.I.R.M.E.I. (Dipartimento Interaziendale Funzionale a
Valenza Regionale "Malattie ed Emergenze Infettive"), l' aveva ricevuto indicazioni circa Pt_2
l'eventuale disponibilità del laboratorio Parte_1
5 Tuttavia, secondo la prospettazione dell' era priva della necessaria Pt_2 Parte_1 autorizzazione regionale ex l.r. n. 55/1987 per il valido svolgimento delle prestazioni sanitarie richieste, come emerso dagli accertamenti della Commissione regionale di Vigilanza sulle strutture sanitarie private Part presso l' di Alessandria. L'azienda sanitaria sottolinea come fosse un'azienda privata Parte_1 operante nell'ambito delle analisi chimiche e fisiche nei settori alimentari, cosmetico e ambientale, che aveva contattato la Regione Piemonte dichiarandosi attrezzata per l'esecuzione dei test molecolari Covid
e disponibile a prestare il servizio, avviando l'iter di validazione nonostante l'assenza del presupposto fondamentale dell'autorizzazione alla diagnostica clinica.
Sul piano giuridico, l' articola le proprie difese su più fronti. In primo luogo, contesta l'esistenza Pt_2 di un valido rapporto negoziale, evidenziando come la deliberazione del Direttore Generale n. 825/2020 di affidamento diretto costituisse mero atto interno conclusivo della fase di individuazione del contraente, prodromico al contratto mai stipulato. Richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato rispetto della forma scritta del contratto di cui è parte un'Amministrazione pubblica è sanzionato da nullità insanabile ex art. 1418 c.c., rilevabile anche d'ufficio, in quanto posta a protezione degli interessi generali della collettività.
In secondo luogo, l' deduce la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, in quanto contrario Pt_2 alle disposizioni che consentono di fornire prestazioni diagnostiche ai soli soggetti autorizzati. Richiama il quadro normativo che subordina l'esercizio dell'attività sanitaria, compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, ad autorizzazione previa verifica del possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, evidenziando come tale disciplina sia posta a tutela dell'interesse generale alla salute.
In via subordinata, l invoca l'annullabilità del contratto per dolo o errore, deducendo Controparte_1 che avrebbe tenuto un comportamento deliberatamente ingannevole per conseguire Parte_1
l'incarico, tacendo all' la propria assenza di titoli e fornendo risposte elusive ai diversi Pt_2 interlocutori della vicenda. In particolare, contesta le dichiarazioni rese da alla Parte_1
Commissione di Vigilanza circa l'avvenuto avvio dell'iter autorizzativo e l'ottenimento della validazione dei test, circostanze smentite dagli accertamenti svolti.
In via ulteriormente gradata, l' deduce il grave inadempimento di che avrebbe Pt_2 Parte_1 operato in assenza del titolo necessario a dare rilevanza scientifica e giuridica alle analisi effettuate, invocando la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. con effetto retroattivo.
Quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento formulata da controparte, l' ne Pt_2 contesta il fondamento evidenziando come l'inidoneità delle analisi eseguite da ad Parte_1
6 Part integrare autentici test diagnostici le renda prive di ogni valore ed escluda che l' abbia conseguito alcun vantaggio dalle prestazioni "imposte".
Sulla base degli atti allegati, emerge che i fatti non contestati o documentalmente provati sono i seguenti.
Nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19, la Regione Piemonte aveva disciplinato l'esecuzione delle indagini molecolari su tamponi, prevedendo che potessero essere svolte da laboratori privati accreditati presso il SSN e in possesso dei requisiti ex l.r. n. 55/1987, nonché da ulteriori strutture, anche non accreditate ma comunque autorizzate per il servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio, individuate tramite gara d'urgenza espletata dalla società di committenza regionale S.C.R.
In tale contesto, l trovandosi in grave difficoltà a soddisfare le richieste di processazione dei Pt_2 tamponi (disponendo di una capacità produttiva di soli 240 tamponi al giorno a fronte di un fabbisogno di circa 1.200 tamponi giornalieri), aveva accumulato in congelatore 6.600 tamponi da processare.
Riferito lo stato di emergenza al D.I.R.M.E.I., l' riceveva indicazioni circa l'eventuale Pt_2 disponibilità del laboratorio Parte_1
È documentalmente provato che azienda privata operante nell'ambito delle analisi Parte_1 chimiche e fisiche nei settori alimentari, cosmetico e ambientale, aveva contattato la Regione Piemonte dichiarandosi attrezzata per l'esecuzione dei test molecolari Covid. In particolare, nella corrispondenza intercorsa tra il dott. del D.I.R.M.E.I. e il dott. dell Per_1 Per_2 Pt_2 Parte_1 precisava di essere "centro di ricerca con identificativo 62859GVV-ANR Controparte_6
" (v doc. 9, allegato alla comparsa di costituzione e risposta prodotta al doc. 3 att.).
[...]
Non risulta provato, di contro, che, prima del conferimento dell'incarico, venne eseguito un sopralluogo congiunto da parte di personale del e dell' presso i laboratori di per CP_5 Pt_2 Parte_1 verificare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ed il fatto è contestato in seconda memoria dalla convenuta, ove si afferma: “tanto anche a smentita dell'avversa affermazione circa presunti esiti favorevoli di ignoti sopralluoghi presso la sede aziendale finalizzati al rilascio dell'autorizzazione.” In ogni Part caso che i requisiti non ci fossero e che lo sapesse si capisce dalla corrispondenza tra e Per_2 di cui sopra, oltre al fatto che c'è stato affidamento diretto e in ogni caso era stata Per_1 Pt_1 esclusa dalla gara svoltasi a maggio del 2020 (v. doc. 2 allegato all'atto di citazione prodotto al doc. 2 att.).
All'esito di tale verifica, l' inviava a tra il 4 e il 7 novembre 2020, n. 4.002 Pt_2 Parte_1 tamponi da processare (v. doc. 7 e doc. 9, p. 4, allegato all'atto di citazione in opposizione prodotto al doc. 2 att.). E' altresì documentato che ha effettivamente inviato a indicazioni sugli Pt_2 Pt_1 importi da fatturare e modalità di fatturazione con mail del 19.11.2020 (doc. 8 . Pt_1
7 È pacifico che il 30.11.2020 l' adottava la deliberazione n. 825 di affidamento diretto ex art. 63 Pt_2
d.lgs. n. 50/2016 (v. doc. 9, allegato all'atto di citazione in opposizione prodotto al doc. 2 att. e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta prodotta al doc. 3 att.), disponendo l'affidamento a dell'erogazione di prestazioni diagnostiche di ricerca RNA coronavirus su tamponi Parte_1 naso/oro-faringei per un periodo di un mese;
la delibera 825/2020 è stata comunicata a via PEC Pt_1 il 2.12.2020, come risulta dal doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione Pt_1
È documentalmente provato che l'11.12.2020 l' riceveva l'esito degli accertamenti svolti dalla Pt_2
Commissione di Vigilanza, da cui emergeva che era stata diffidata in data 23.11.2020 a Parte_1 svolgere l'attività di analisi dei tamponi Covid-19 in quanto priva della necessaria autorizzazione quale laboratorio di analisi cliniche (v. doc. 10, allegato all'atto di citazione in opposizione prodotto al doc. 2 att.). Risulta altresì che la Commissione aveva accertato che nessuna validazione dei test era stata conclusa proprio perché richiesta da azienda non autorizzata come laboratorio diagnostico in ambito umano, e che non risultava presentata alcuna istanza di autorizzazione ad operare quale laboratorio clinico (v. ancora doc. 10, allegato all'atto di citazione in opposizione prodotto al doc. 2 att.).
Con comunicazione del 24.2.2021, la Regione Piemonte confermava definitivamente che Parte_1 non era stata autorizzata all'esercizio di laboratorio analisi ai sensi della l.r. 55/1987 e non era validata all'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi Covid-19, né risultava autorizzabile sulla base delle verifiche condotte dalla Commissione di vigilanza v. doc. 16, allegato all'atto di citazione in opposizione prodotto al doc. 2 att.).
Quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti, i capitoli di prova dedotti da parte attrice appaiono irrilevanti ai fini del decidere, in quanto:
- i capitoli n. 1, 2 e 3, relativo all'effettuazione del sopralluogo e le verifiche effettuate nel corso del sopralluogo, sono superflui rispetto alla documentazione già acquisita circa l'assenza dei requisiti di legge in capo a Parte_1
- i capitoli nn. 4 e 5, relativi alla compatibilità dei software e al caricamento dei dati sulla piattaforma regionale, sono irrilevanti rispetto al thema decidendum, concernente la validità del rapporto contrattuale e l'esistenza dei requisiti soggettivi in capo all'esecutore delle prestazioni.
Parimenti inammissibile appare l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice, in quanto:
- ha ad oggetto documenti che sarebbero nella disponibilità della stessa parte richiedente, trattandosi dei risultati delle analisi da essa effettuate;
8 - è volta ad acquisire documentazione irrilevante rispetto alle questioni controverse, attinenti alla validità del rapporto negoziale e non alle modalità di esecuzione delle prestazioni.
Alla luce di quanto sopra, il thema decidendum della presente controversia si articola nelle seguenti questioni:
1) se la deliberazione n. 825/2020 di affidamento diretto costituisca valido contratto tra le parti ovvero se, in assenza di successiva stipulazione in forma scritta, il rapporto sia affetto da nullità insanabile ex art. 1418 c.c.
2) se l'esecuzione anticipata delle prestazioni, anteriormente all'adozione della delibera di affidamento, possa dare luogo ad un autonomo rapporto giuridico vincolante tra le parti.
3) se l'assenza in capo a dell'autorizzazione ex l.r. n. 55/1987 quale laboratorio di analisi Parte_1 cliniche determini la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto.
4) se le modalità con cui ha rappresentato le proprie qualifiche soggettive integrino gli Parte_1 estremi del dolo o dell'errore essenziale, tali da determinare l'annullabilità del contratto.
5) se l'esecuzione delle prestazioni da parte di soggetto privo dei requisiti di legge configuri grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
6) se, in caso di invalidità o risoluzione del contratto, sussista un obbligo dell' di corrispondere a Pt_2 il corrispettivo per le prestazioni eseguite o quanto meno un indennizzo a titolo di Parte_1 arricchimento senza causa.
La decisione della controversia richiede pertanto l'esame delle suddette questioni, attenendo le prime due alla validità formale del vincolo contrattuale, le successive tre ai profili di invalidità sostanziale del rapporto e l'ultima alle conseguenze restitutorie dell'eventuale caducazione del contratto.
Quanto alla prima questione, relativa alla validità del contratto in assenza di stipulazione in forma scritta, occorre rilevare che la deliberazione n. 825/2020 di affidamento diretto è stata adottata dall' Pt_2 ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016, in un contesto emergenziale caratterizzato dall'urgente necessità
[...] di processare un elevato numero di tamponi Covid-19. Come emerge dalla documentazione in atti,
l' si trovava infatti nella situazione di dover gestire circa 1.200 tamponi giornalieri a Controparte_1 fronte di una capacità produttiva interna di soli 240 tamponi, con un accumulo di 6.600 campioni da analizzare. In tale quadro, la delibera di affidamento diretto appare inquadrabile nella fattispecie della procedura negoziata senza previa pubblicazione per ragioni di estrema urgenza, espressamente disciplinata dalla Comunicazione della Commissione Europea del 1° aprile 2020, richiamata nel provvedimento stesso.
9 Nondimeno il rispetto della forma scritta del contratto di cui è parte una Pubblica Amministrazione costituisce principio inderogabile (da ultimo Cons. stato sez. II, 30/06/2021, n. 4978; delibera 119/2023
ANAC), sanzionato da nullità insanabile ex art. 1418 c.c., rilevabile anche d'ufficio, in quanto posta a protezione di interessi generali della collettività. Tale invalidità negoziale costituisce infatti strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost., con esclusione di ogni rilevanza di manifestazioni di volontà implicite o per fatti concludenti e delle deliberazioni degli organi dell'ente competenti ad autorizzare il contratto stesso.
Tale principio, dunque, trova specifica applicazione anche nell'ambito dei contratti pubblici, ove l'art. 32 comma 14 d.lgs. 50/2016 prescrive espressamente la forma scritta ad substantiam: la delibera di affidamento costituisce mero atto prodromico che non può sostituire il contratto, dovendo questo essere stipulato secondo le forme prescritte dalla legge.
Nel caso di specie, pur essendo stata adottata la delibera di affidamento diretto n. 825/2020, non risulta essere stato successivamente stipulato alcun contratto in forma scritta tra le parti. La mera deliberazione, in quanto atto unilaterale interno dell'amministrazione, non può infatti integrare il requisito formale richiesto ad substantiam, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità evocata dalla convenuta, secondo cui "le fatture prodotte in giudizio – in quanto atti giuridici a contenuto partecipativo, finalizzati a far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto già concluso – non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito" (Cass. civ. n.
12316/2015).
Con riferimento alla seconda questione, concernente la possibilità che l'esecuzione anticipata delle prestazioni dia luogo ad un autonomo rapporto giuridico vincolante, occorre considerare che, come risulta dagli atti, i primi campioni sono stati processati da agli inizi del mese di novembre Parte_1
2020, quindi anteriormente all'adozione della delibera di affidamento del 30 novembre 2020. Tale circostanza non appare tuttavia idonea a fondare un valido vincolo contrattuale tra le parti.
Infatti, secondo la disciplina dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza è ammessa solo dopo l'aggiudicazione definitiva e nelle more della stipula del contratto, non potendo invece legittimare prestazioni rese prima ancora dell'individuazione formale dell'affidatario. Nel caso di specie, l'invio dei tamponi a è avvenuto in assenza di qualsiasi provvedimento di Parte_1 affidamento, configurando quindi un'ipotesi di mera esecuzione di fatto non idonea a costituire fonte di obbligazioni per l'amministrazione.
Né può invocarsi la disciplina derogatoria introdotta dall'art. 8 D.L. 76/2020, che ha consentito l'esecuzione anticipata nelle more della verifica dei requisiti, trattandosi comunque di disposizione che
10 presuppone l'avvenuta aggiudicazione. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, puntualmente citata dalla convenuta, "le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell'istituto acceleratorio" (Cons. Stato, sez. VI, n. 3320/2012), ma tale principio presuppone comunque l'esistenza di un provvedimento di affidamento. Nel caso di specie, peraltro, l'esecuzione è iniziata prima ancora dell'adozione della delibera di affidamento, in violazione dell'art. 32 comma 8 d.lgs. 50/2016 che consente l'esecuzione anticipata solo dopo l'aggiudicazione definitiva. L'esecuzione anticipata non può mai prescindere da un previo provvedimento di aggiudicazione, costituendo questo il presupposto minimo indefettibile per l'instaurazione di un rapporto con la P.A., né tale vizio originario è mai stato successivamente sanato, come emerso dal doc.
16 di parte convenuta.
Venendo alla terza questione, relativa alla nullità del contratto per illiceità dell'oggetto in ragione dell'assenza dell'autorizzazione ex l.r. 55/1987, dalla documentazione in atti emerge che Parte_1 non era in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l'esercizio dell'attività di laboratorio di analisi cliniche. Tale circostanza risulta definitivamente accertata dalla comunicazione della Regione Piemonte del 24.2.2021, che ha confermato come la società "non è stata autorizzata all'esercizio di laboratorio analisi ai sensi della l.r. 55/1987 e di conseguenza non è validata all'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi Covid-19, né risulta autorizzabile".
L'assenza dell'autorizzazione regionale, lungi dal configurare un mero requisito formale, integra un difetto di legittimazione soggettiva all'esercizio dell'attività diagnostica che si riflette sulla validità stessa del contratto. Come emerge infatti dal quadro normativo delineato dal d.lgs. 502/1992 e dalla l.r.
55/1987, l'autorizzazione costituisce presupposto indefettibile per lo svolgimento di prestazioni sanitarie da parte di strutture private, essendo volta a garantire standard minimi di sicurezza e affidabilità nell'interesse della salute pubblica.
Ne consegue che il contratto avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni diagnostiche da parte di un soggetto privo della prescritta autorizzazione deve ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto ex art. 1418
c.c., in quanto contrario a norme imperative poste a tutela di interessi generali. Tale conclusione non può essere superata dalla circostanza che l'amministrazione fosse a conoscenza dell'assenza dei requisiti in capo a trattandosi di nullità virtuale che prescinde dallo stato soggettivo delle parti. Parte_1
La nullità per illiceità dell'oggetto opera infatti in via automatica ed è rilevabile d'ufficio, non potendo essere sanata neppure dall'eventuale esecuzione delle prestazioni o dal riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, "la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative [...] non è sanabile per effetto di successivi comportamenti delle parti" (S.U. n.
11 26242/2014). Essendo l'autorizzazione all'esercizio dell'attività diagnostica requisito essenziale posto a tutela della salute pubblica, la sua mancanza non può non determinarne la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, non sanabile dal comportamento delle parti.
Nel caso di specie, pertanto, l'assenza dell'autorizzazione regionale in capo a determina la Parte_1 nullità radicale ed insanabile del rapporto contrattuale, a prescindere dalla validità formale dello stesso e dall'eventuale esecuzione anticipata delle prestazioni.
La nullità rilevata assorbe le ulteriori questioni relative ad annullabilità per dolo od errore e/o di risoluzione per grave inadempimento.
Quanto alla sesta ed ultima questione, relativa alla sussistenza di un obbligo di corrispondere il pagamento delle prestazioni eseguite o un indennizzo per arricchimento senza causa in caso di invalidità
o risoluzione del contratto (così la domanda subordinata di parte attrice: “Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta nel merito in via principale, condannare a Pt_2 corrispondere in favore di a titolo di arricchimento senza giusta causa o ad altro titolo, Parte_1
l'importo che sarà ritenuto di giustizia e quantificato dall'Ill.mo Tribunale adito in via equitativa all'esito del presente giudizio”), occorre muovere dal principio, affermato dalla giurisprudenza (Cass. civ. n.
23618/2004), che la convenuta richiama, secondo cui anche in caso di nullità o risoluzione del contratto permane – in astratto – l'obbligo di corrispondere il valore delle prestazioni effettivamente eseguite e utilizzate dalla controparte, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento. Dato atto, dunque, dell'ammissibilità della domanda e, in astratto, della sua fondatezza, va tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, l'arricchimento da parte della convenuta non sia provata, nell'an come nel quantum. Sotto il primo riguardo, non può inferirsi il concreto ed efficace utilizzo della prestazione dalla missiva del
19/11/2020 in cui l' contestava la mancata refertazione degli esiti sulla Piattaforma Controparte_1
Covid precisando che le operazioni di refertazione e caricamento dei referti erano state svolte da proprio personale e che l'attrice, a contrario, individua come prova documentale dell'impiego dell'opera di
Al riguardo, come già osservato dal precedente GI nell'ordinanza reiettiva dei mezzi istruttori Pt_1 proposti (ord. 13.6.2024: ”Il giudice, provvedendo fuori udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate, ritenuto che le prove orali richieste dall'attore non appaiono in grado di Parte_1 inficiare le risultanze di cui ai doc. 15-16 conv. e che la causa appare matura per la decisione”), ostano, in Part primo luogo, la pec del 23.2.2021 con cui l' , in risposta a pec dell'attrice del 17.2.2021, contestava la diffida, conosciuta dall'attrice, della Commissione di Vigilanza a procedere ai test Covid, oltre all'assenza di titolo autorizzativo e, a valle, anche i ritardi nell'attività (doc. 15 di parte attrice, allegata alla comparsa di risposta); in secondo luogo, la comunicazione della Regione Piemonte del 24.2.2021, in esito a procedimento iniziato su “segnalazione su deliberazione del 30.11.2020”, che non è mai stata Pt_1 autorizzata, “né ad oggi risulta autorizzabile” all'attività di laboratorio di cui in oggetto. La nullità del contratto per difetto di forma e l'assenza dei requisiti per l'autorizzabilità dell'attività prestazionale in 12 oggetto, dunque, non costituiscono vizi formali, non inficianti intrinsecamente la qualità della prestazione, posto che la stessa non poteva essere fornita che da un soggetto titolato, in quanto munito dei relativi requisiti;
l'assenza, originaria e (doc. 16 cit.) non sanata e non sanabile non può non riverberarsi sulla prestazione, parimenti viziata perché resa da soggetto tecnicamente ritenuto non idoneo a renderla, sulla base di valutazione che, allo stato, non consta essere stata superata o rimossa da successive determinazioni amministrative. Da ciò consegue, come osservato dalla P.A. che nessun arricchimento può essere stato ricavato in ragione di prestazioni che, pur fornite, erano inutilizzabili (e Part semmai foriere di ulteriore responsabilità verso i terzi da parte dell' ).
In sintesi, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e, nel caso di specie, non può trovare accoglimento in quanto: Part
- non è provato l'effettivo utilizzo dei risultati delle analisi da parte dell' , gravando sull'attrice l'onere di dimostrare il concreto vantaggio patrimoniale conseguito dalla P.A.;
- le prestazioni rese da soggetto privo dei requisiti di legge sono intrinsecamente inidonee a produrre utilità per l'amministrazione, non potendo essere validamente utilizzate;
- l'attrice non ha fornito prova dei costi effettivamente sostenuti, non essendo sufficiente il mero richiamo al corrispettivo pattuito nel contratto nullo
Se quanto precede esclude di poter accordare un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., neppure, nel caso di specie, può essere riconosciuto un ristoro in termini di mero interesse negativo per i costi sostenuti da per l'attività prestazionale de qua, in ragione dell'eventuale affidamento incolpevole ex ipothesi Pt_1 ingenerato dai funzionari della P.A. In disparte ogni questione processuale inerente la individuabilità nella causa petendi azionata che, è bene ricordare, vede l'attuale attrice in riassunzione originaria ricorrente in via monitoria avanti tribunale poi dichiaratosi incompetente per i corrispettivi dovuti contrattualmente per il contratto in questione (nullo), di una pretesa risarcitoria derivante da responsabilità precontrattuale ob nullam causam, la domanda non sarebbe comunque accoglibile in quanto non provata. I soli parametri documentati in causa, ovvero il corrispettivo contrattuale pattuito o il prezzo unitario per tampone definito dalla Regione Piemonte, non sono ovviamente valorizzabili al fine indicato, postulando contratto valido e tampone amministrativamente e tecnicamente regolare. La società attrice, come espressamente contestato dalla convenuta, non offre idonee allegazioni, né idonea Part prova in ordine ai costi in concreto sostenuti per il compimento dell'attività comunque svolta per l' .
Se il dispiego di risorse aziendali è pacifico e in re ipsa, resta il fatto che in assenza di concreti elementi di fatto utili a prospettarne la specifica stima e quantificazione, resta preclusa la possibilità di determinazione del risarcimento, né, all'uopo, soccorre l'invocazione della determinazione equitativa, da un lato perché non surrogatoria dell'onere allegativo e probatorio dell'onere di parte e dall'altro perché, proprio in ragione della radicale carenza di elementi di fatto e di giudizio in ordine ai costi sostenuti,
l'equità integrativa si risolverebbe in sostitutivo ed irricevibile, mero arbitrio. 13 Eccezionali e, ad avviso dello scrivente, palesi ragioni equitative soccorrono invece ai fini della statuizione in punto spese. La vicenda oggetto di causa già di per sé s'inscrive in un contesto del tutto eccezionale, ovvero il primo anno dell'emergenza pandemica Covid 19 e, in tale ambito, nello snodo amministrativo centrale e sottoposto alle maggiori pressioni conseguenti all'evento pandemico, ovvero le attività a presidio della salute pubblica rimesse al Servizio Sanitario Nazionale, sottoposto a sfide operative completamente inedite. In tale ambito s'inscrive il dato storico pacifico della deliberazione n.
825 di affidamento diretto ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016 a Controparte_7
RNA coronavirus su tamponi naso/oro-faringei per un periodo di un mese. E'
[...] sulla base di tale affidamento che l'attrice fornisce i tamponi;
di là delle dibattute questioni sui sopralluoghi e sui ritardi nell'esecuzione della prestazione (anch'essi, in ogni caso, da valutarsi imprescindibilmente nel contesto dato, del tutto eccezionale), non costa dai documenti agli atti che l'attrice abbia millantato la specifica autorizzazione richiesta o, diversamente, ne abbia sottaciuto con abile e sapiente reticenza l'insussistenza. In ogni caso, la verifica della sussistenza dei requisiti formali era Part onere certo pertoccante all' , peraltro suscettibile di essere agevolmente assolto. In effetti, proprio l'assenza di questo requisito, che la successiva comunicazione regionale conferma poi come persistente e non tale da risolversi in mero vizio di forma, non conduce alla stipulazione del contratto. Nondimeno quell'attività è stata prestata sulla base di una determinazione della Pubblica Amministrazione e per il tempo – pur contenuto – necessario a verificare l'impossibilità di formalizzare e regolarizzare il rapporto.
In sintesi, la integrale compensazione delle spese trova adeguato fondamento in ragione de
- la complessità in fatto e diritto della vicenda;
Part
- il comportamento delle parti, avendo l' richiesto ed utilizzato le prestazioni pur consapevole dell'assenza di autorizzazione e avendo sempre dichiarato la propria qualifica di centro ricerca;
Pt_1
- la peculiarità della situazione emergenziale che ha indotto l'amministrazione a ricorrere anche a strutture non autorizzate per far fronte all'emergenza;
- l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: Pt_2
1) rigetta ogni domanda di parte attrice;
2) compensa integralmente fra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Torino, 8/1/2025
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 9772/2023 RG del Tribunale di Torino, promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti ALBERTI ALBERTO e Parte_1 P.IVA_1
FUCILE SANDRO ( ) VIA SCARDEONE 25 PADOVA, per procura in atti C.F._1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
SCAPARONE PAOLO e PICCO CINZIA ( ) VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 14 C.F._2
10122 TORINO, per procura in atti
CONVENUTA
avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito in via principale: Accertato
e dichiarato che ha correttamente reso in favore di le prestazioni da quest'ultima Parte_1 Pt_2 richieste di cui alla Deliberazione n.825/2020 di affidamento diretto, condannare a corrispondere in Pt_2 favore dell'odierna attrice in riassunzione l'importo di € 172.137,00, oltre ad interessi di mora, ovvero altro importo che sarà accertato come dovuto all'esito del presente giudizio.
Nel merito, in via subordinata:
1 Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta nel merito in via principale, condannare
a corrispondere in favore di a titolo di arricchimento senza giusta causa o ad altro Pt_2 Parte_1 titolo, l'importo che sarà ritenuto di giustizia e quantificato dall'Ill.mo Tribunale adito in via equitativa all'esito del presente giudizio.
Con integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio. Con distrazione in favore dei difensori antistatari
Per parte convenuta: - in via principale, accertare e dichiarare ex art. 1418 c.c. la nullità del contratto tra
e per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, respingere le domande Pt_3 Parte_1 principali e subordinate dell'attrice dichiarando che nulla è dovuto dall' in favore di Pt_2 Parte_1
- in via subordinata, accertare che la stipulazione del contratto per cui è causa per i motivi esposti nel presente atto è viziata da dolo o da errore e, per l'effetto, disporre l'annullamento del contratto stesso e, conseguentemente, respingere le domande principali e subordinate dell'attrice dichiarando che nulla è dovuto dall' in favore di Pt_2 Parte_1
- in via di ulteriore subordine, accertare, per i motivi esposti nel presente atto, il grave inadempimento di alle obbligazioni di cui al contratto oggetto di causa e dichiararne la risoluzione e, Parte_1 conseguentemente, respingere le domande principali e subordinate dell'attrice dichiarando che nulla è dovuto dall' in favore di Vinte le spese. Pt_2 Parte_1
FATTO E DIRITTO
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo (n. 157/2022) emesso dal Tribunale di Alessandria su ricorso di nei confronti di per il pagamento di € 172.137,00 oltre interessi, Parte_1 Pt_2 relativi a 4 fatture emesse per prestazioni diagnostiche di ricerca RNA Coronavirus SARS-COV-2 su tamponi naso/oro-faringei.
L' proponeva opposizione avanti al Tribunale di Alessandria (R.G. 984/2022), eccependo Pt_2 pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria in favore del Tribunale di
Torino. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria sotto molteplici profili.
Con sentenza n. 145/2023 del 16.2.2023, il Tribunale di Alessandria dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino, revocando il decreto ingiuntivo opposto e fissando termine di tre mesi per la riassunzione.
riassumeva tempestivamente il giudizio avanti al Tribunale di Torino. Parte_1
Esperiti gli incombenti di trattazione, preliminarmente rilevata dal giudice l'assoggettabilità del procedimento al rito precedente quello entrato in vigore il 28.2.2023, trattandosi di riassunzione di
2 procedimento precedentemente istruito, rigettate – con ordinanza del 13.6.2024 – le istanze di prova orale dedotte dall'attrice e differita l'udienza di precisazione delle conclusioni avanti nuovo giudice designando, le parti, all'udienza del 10.12.2024, precisavano le conclusioni e discutevano la causa, essenzialmente richiamandosi alle difese in atti. Il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
Venendo ora alle posizioni delle parti, esse possono essere compendiate come di seguito esposto.
La controversia oggetto del presente giudizio, come cennato, trae origine dall'affidamento diretto disposto dall' in favore di per l'erogazione di prestazioni Controparte_2 Parte_1
Contr diagnostiche di ricerca di CORONAVIRUS SARS-COV-2 su tamponi naso/oro-faringei durante il periodo emergenziale della pandemia da Covid-19.
Di là della questione pregiudiziale di competenza, l'attrice in opposizione (ora convenuta in riassunzione) ha dedotto che la Deliberazione n. 825/2020 di affidamento diretto in favore di Pt_2 Parte_1 sarebbe un atto dotato di mera efficacia interna e che, difettando la stipula di un successivo contratto sottoscritto da entrambe le parti, si configurerebbe un'ipotesi di nullità insanabile ex art. 1418 cod. civ., con conseguente inesistenza di qualsiasi obbligazione. Inoltre, secondo la prospettazione di parte convenuta, non avrebbe avuto i requisiti richiesti per legge per operare quale laboratorio Parte_1 di analisi ed avrebbe taciuto tale circostanza, con conseguente annullabilità del contratto ex art. 1427 cod. civ. per dolo o errore. L'assenza dei requisiti in capo a per ottenere l'autorizzazione Parte_1 alla diagnostica umana comporterebbe che le prestazioni sarebbero state erogate da soggetto privo del titolo necessario a dare rilevanza scientifica e giuridica alle analisi effettuate, con conseguente grave inadempimento ex art. 1453 cod. civ.
A fronte di tali contestazioni, ha replicato evidenziando come l'affidamento sia stato Parte_1 espressamente disposto per ragioni di estrema urgenza ai sensi dell'art. 63 D.Lgs n. 50/2016 e che, trattandosi di procedura negoziata, è prevista ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs n. 50/2016 la stipula del contratto tramite modalità telematiche, come avvenuto nel caso di specie. Ne deriva che il contratto risulta perfezionato tra le parti.
In ogni caso, aveva espressamente richiesto a l'esecuzione anticipata delle Pt_2 Parte_1 prestazioni, ai sensi dell'art. 32, comma 13, D.Lgs n. 50/2016, con la conseguenza che le stesse devono intendersi validamente e legittimamente eseguite anche nel caso in cui il contratto dovesse essere riconosciuto come omesso o invalido. L'aggiudicataria incaricata dell'esecuzione d'urgenza, infatti, ai sensi dell'art. 32, comma 13, D.Lgs n. 50/2016, è tenuta a dare esecuzione sin dall'inizio alle prestazioni richieste e, in tal caso, l'esecuzione anticipata dà vita ad un rapporto giuridico autonomo e distinto dal contratto vero e proprio.
3 Quanto alle contestazioni relative all'assenza dei requisiti, ha sempre rappresentato di Parte_1 essere identificata come centro di ricerca dal MIUR, con conseguente assenza di responsabilità relativamente alle proprie qualifiche. Tale circostanza era ben nota a controparte, tanto che lo stesso dott. del D.I.R.M.E.I. aveva suggerito al dott. , Direttore dell' Per_1 Per_2 Controparte_1
di operare tramite una convenzione stipulata ad hoc, come già accaduto in altri casi analoghi.
[...]
La documentazione in atti comprova che era perfettamente a conoscenza della natura e delle Pt_2 autorizzazioni del laboratorio circostanze peraltro agevolmente verificabili da parte della Parte_1
Pubblica Amministrazione, tanto che veniva ritenuta possibile una collaborazione sulla base di una convenzione ad hoc. Va evidenziato che proprio il dott. richiamava la situazione di altri Per_1 laboratori aventi le medesime caratteristiche di con i quali le Parte_1 Controparte_4 stavano stipulando analoghe convenzioni.
È la stessa a confermare la piena conoscenza di tale condizione nella Deliberazione adottata, Pt_2 laddove si legge che gli unici laboratori accreditati che avevano dato disponibilità erano AM e DC, che da soli non erano in grado di esaurire le analisi richieste, ragion per cui era stato necessario individuare altri laboratori, all'evidenza fuori dall'elenco di quelli accreditati, in grado di processare i campioni: il a quel punto, aveva suggerito di rivolgersi al laboratorio CP_5 Parte_1
Prima del conferimento dell'incarico, sempre secondo la prospettazione di parte attrice, veniva eseguito un sopralluogo congiunto da parte di personale del e dell' , volto a CP_5 Controparte_1 verificare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, che all'evidenza dava esito positivo stante il successivo incarico. L'attrice, poi, sottolinea che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. n.
55/1987, il richiedente deve debitamente documentare nella domanda il possesso dei requisiti previsti per legge, con particolare riferimento al numero di locali ed alla tipologia di attrezzature e di impianti in dotazione, con successivo espletamento delle opportune verifiche e sopralluoghi da parte degli Enti preposti. Ne consegue che, ove fosse stata autorizzata ex L.R. n. 55/1987, non vi sarebbe Parte_1 stata alcuna ragione per eseguire preventivamente un sopralluogo.
Part L'attrice altresì evidenziava che l' , dopo le contestazioni relative all'assenza di autorizzazione risalenti agli inizi del mese di novembre 2020 ed i chiarimenti ricevuti, abbia inviato missive contenenti indicazioni sugli importi da fatturare e le modalità di emissione dei documenti fiscali, nelle quali riconosceva anche di aver utilizzato i risultati delle analisi espletate. E, sempre in epoca successiva alle predette contestazioni, veniva assunta la Deliberazione di affidamento diretto in data 30/11/2020.
In via subordinata, ha dedotto che in capo a si configurerebbe un'ipotesi di Parte_1 Pt_2 arricchimento senza giusta causa, dal momento che l' ha espressamente richiesto ed Controparte_1 utilizzato a proprio beneficio le prestazioni rese da L'attrice, in particolare, lamenta che, Parte_1
4 in forza dell'incarico ricevuto, avrebbe sopportato costi per il personale dipendente, oltre che per la conduzione dei locali e per l'utilizzo dei macchinari, nonché destinato la propria attività all'esecuzione delle prestazioni richieste da così rinunciando ad operare per conto di altri committenti, Pt_2 percependo i relativi compensi.
Tale situazione avrebbe creato una consistente deminutio patrimonii a fronte di un beneficio concreto per l' , che ha profittato delle prestazioni espressamente richieste ed ha utilizzato i risultati Controparte_1 delle analisi svolte da senza corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo, nonostante Parte_1
l'impegno di spesa risultasse approvato e vi fosse copertura finanziaria. La stessa con missiva Pt_2 del 19/11/2020, contestava a di non aver refertato gli esiti dei campioni su Piattaforma Covid e Pt_1 precisava che le operazioni di refertazione e caricamento dei referti erano state svolte da personale di così ammettendo di aver utilizzato i risultati delle analisi. Pt_2
Posto che la Suprema Corte, a Sezioni Unite (SS.UU., sentenza 13/09/2018 n° 22404), ha confermato l'ammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa quale mera emendatio libelli, qualora specificamente riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, – sostiene Pt_2
l'attrice in riassunzione – dovrebbe quanto meno essere condannata a corrispondere a gli Parte_1 importi dalla stessa riconosciuti come dovuti e dalla stessa quantificati nelle missive in data 19/11/2020, pari all'importo azionato in sede monitoria dall'odierna attrice, ovvero altro importo che sarà determinato dal Giudicante secondo equità.
Nella ricostruzione dei fatti offerta dall' la vicenda si inserisce nel contesto dell'emergenza Pt_2 pandemica da Covid-19, durante la quale la Regione Piemonte aveva adottato specifiche misure per potenziare l'attività di screening attraverso l'autorizzazione dei laboratori privati già accreditati presso il
SSN all'effettuazione della prestazione di ricerca RNA coronavirus, inserita nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale al costo iniziale di € 80, successivamente ridotto a € 51. La Regione aveva inoltre individuato, tramite gara d'urgenza espletata dalla società di committenza regionale S.C.R., ulteriori strutture private e pubbliche, anche non accreditate ma comunque autorizzate per il servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio.
L' evidenzia come, nonostante tali misure, a settembre 2020 si trovasse in grave difficoltà a Pt_2 soddisfare le richieste, disponendo di una capacità produttiva di soli 240 tamponi al giorno a fronte di un fabbisogno di circa 1.200 tamponi giornalieri. La situazione si era ulteriormente aggravata tanto che a fine ottobre 2020 l' aveva accumulato in congelatore 6.600 tamponi da processare. In tale CP_1 contesto, riferito lo stato di emergenza al D.I.R.M.E.I. (Dipartimento Interaziendale Funzionale a
Valenza Regionale "Malattie ed Emergenze Infettive"), l' aveva ricevuto indicazioni circa Pt_2
l'eventuale disponibilità del laboratorio Parte_1
5 Tuttavia, secondo la prospettazione dell' era priva della necessaria Pt_2 Parte_1 autorizzazione regionale ex l.r. n. 55/1987 per il valido svolgimento delle prestazioni sanitarie richieste, come emerso dagli accertamenti della Commissione regionale di Vigilanza sulle strutture sanitarie private Part presso l' di Alessandria. L'azienda sanitaria sottolinea come fosse un'azienda privata Parte_1 operante nell'ambito delle analisi chimiche e fisiche nei settori alimentari, cosmetico e ambientale, che aveva contattato la Regione Piemonte dichiarandosi attrezzata per l'esecuzione dei test molecolari Covid
e disponibile a prestare il servizio, avviando l'iter di validazione nonostante l'assenza del presupposto fondamentale dell'autorizzazione alla diagnostica clinica.
Sul piano giuridico, l' articola le proprie difese su più fronti. In primo luogo, contesta l'esistenza Pt_2 di un valido rapporto negoziale, evidenziando come la deliberazione del Direttore Generale n. 825/2020 di affidamento diretto costituisse mero atto interno conclusivo della fase di individuazione del contraente, prodromico al contratto mai stipulato. Richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato rispetto della forma scritta del contratto di cui è parte un'Amministrazione pubblica è sanzionato da nullità insanabile ex art. 1418 c.c., rilevabile anche d'ufficio, in quanto posta a protezione degli interessi generali della collettività.
In secondo luogo, l' deduce la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, in quanto contrario Pt_2 alle disposizioni che consentono di fornire prestazioni diagnostiche ai soli soggetti autorizzati. Richiama il quadro normativo che subordina l'esercizio dell'attività sanitaria, compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, ad autorizzazione previa verifica del possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, evidenziando come tale disciplina sia posta a tutela dell'interesse generale alla salute.
In via subordinata, l invoca l'annullabilità del contratto per dolo o errore, deducendo Controparte_1 che avrebbe tenuto un comportamento deliberatamente ingannevole per conseguire Parte_1
l'incarico, tacendo all' la propria assenza di titoli e fornendo risposte elusive ai diversi Pt_2 interlocutori della vicenda. In particolare, contesta le dichiarazioni rese da alla Parte_1
Commissione di Vigilanza circa l'avvenuto avvio dell'iter autorizzativo e l'ottenimento della validazione dei test, circostanze smentite dagli accertamenti svolti.
In via ulteriormente gradata, l' deduce il grave inadempimento di che avrebbe Pt_2 Parte_1 operato in assenza del titolo necessario a dare rilevanza scientifica e giuridica alle analisi effettuate, invocando la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. con effetto retroattivo.
Quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento formulata da controparte, l' ne Pt_2 contesta il fondamento evidenziando come l'inidoneità delle analisi eseguite da ad Parte_1
6 Part integrare autentici test diagnostici le renda prive di ogni valore ed escluda che l' abbia conseguito alcun vantaggio dalle prestazioni "imposte".
Sulla base degli atti allegati, emerge che i fatti non contestati o documentalmente provati sono i seguenti.
Nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19, la Regione Piemonte aveva disciplinato l'esecuzione delle indagini molecolari su tamponi, prevedendo che potessero essere svolte da laboratori privati accreditati presso il SSN e in possesso dei requisiti ex l.r. n. 55/1987, nonché da ulteriori strutture, anche non accreditate ma comunque autorizzate per il servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio, individuate tramite gara d'urgenza espletata dalla società di committenza regionale S.C.R.
In tale contesto, l trovandosi in grave difficoltà a soddisfare le richieste di processazione dei Pt_2 tamponi (disponendo di una capacità produttiva di soli 240 tamponi al giorno a fronte di un fabbisogno di circa 1.200 tamponi giornalieri), aveva accumulato in congelatore 6.600 tamponi da processare.
Riferito lo stato di emergenza al D.I.R.M.E.I., l' riceveva indicazioni circa l'eventuale Pt_2 disponibilità del laboratorio Parte_1
È documentalmente provato che azienda privata operante nell'ambito delle analisi Parte_1 chimiche e fisiche nei settori alimentari, cosmetico e ambientale, aveva contattato la Regione Piemonte dichiarandosi attrezzata per l'esecuzione dei test molecolari Covid. In particolare, nella corrispondenza intercorsa tra il dott. del D.I.R.M.E.I. e il dott. dell Per_1 Per_2 Pt_2 Parte_1 precisava di essere "centro di ricerca con identificativo 62859GVV-ANR Controparte_6
" (v doc. 9, allegato alla comparsa di costituzione e risposta prodotta al doc. 3 att.).
[...]
Non risulta provato, di contro, che, prima del conferimento dell'incarico, venne eseguito un sopralluogo congiunto da parte di personale del e dell' presso i laboratori di per CP_5 Pt_2 Parte_1 verificare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ed il fatto è contestato in seconda memoria dalla convenuta, ove si afferma: “tanto anche a smentita dell'avversa affermazione circa presunti esiti favorevoli di ignoti sopralluoghi presso la sede aziendale finalizzati al rilascio dell'autorizzazione.” In ogni Part caso che i requisiti non ci fossero e che lo sapesse si capisce dalla corrispondenza tra e Per_2 di cui sopra, oltre al fatto che c'è stato affidamento diretto e in ogni caso era stata Per_1 Pt_1 esclusa dalla gara svoltasi a maggio del 2020 (v. doc. 2 allegato all'atto di citazione prodotto al doc. 2 att.).
All'esito di tale verifica, l' inviava a tra il 4 e il 7 novembre 2020, n. 4.002 Pt_2 Parte_1 tamponi da processare (v. doc. 7 e doc. 9, p. 4, allegato all'atto di citazione in opposizione prodotto al doc. 2 att.). E' altresì documentato che ha effettivamente inviato a indicazioni sugli Pt_2 Pt_1 importi da fatturare e modalità di fatturazione con mail del 19.11.2020 (doc. 8 . Pt_1
7 È pacifico che il 30.11.2020 l' adottava la deliberazione n. 825 di affidamento diretto ex art. 63 Pt_2
d.lgs. n. 50/2016 (v. doc. 9, allegato all'atto di citazione in opposizione prodotto al doc. 2 att. e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta prodotta al doc. 3 att.), disponendo l'affidamento a dell'erogazione di prestazioni diagnostiche di ricerca RNA coronavirus su tamponi Parte_1 naso/oro-faringei per un periodo di un mese;
la delibera 825/2020 è stata comunicata a via PEC Pt_1 il 2.12.2020, come risulta dal doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione Pt_1
È documentalmente provato che l'11.12.2020 l' riceveva l'esito degli accertamenti svolti dalla Pt_2
Commissione di Vigilanza, da cui emergeva che era stata diffidata in data 23.11.2020 a Parte_1 svolgere l'attività di analisi dei tamponi Covid-19 in quanto priva della necessaria autorizzazione quale laboratorio di analisi cliniche (v. doc. 10, allegato all'atto di citazione in opposizione prodotto al doc. 2 att.). Risulta altresì che la Commissione aveva accertato che nessuna validazione dei test era stata conclusa proprio perché richiesta da azienda non autorizzata come laboratorio diagnostico in ambito umano, e che non risultava presentata alcuna istanza di autorizzazione ad operare quale laboratorio clinico (v. ancora doc. 10, allegato all'atto di citazione in opposizione prodotto al doc. 2 att.).
Con comunicazione del 24.2.2021, la Regione Piemonte confermava definitivamente che Parte_1 non era stata autorizzata all'esercizio di laboratorio analisi ai sensi della l.r. 55/1987 e non era validata all'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi Covid-19, né risultava autorizzabile sulla base delle verifiche condotte dalla Commissione di vigilanza v. doc. 16, allegato all'atto di citazione in opposizione prodotto al doc. 2 att.).
Quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti, i capitoli di prova dedotti da parte attrice appaiono irrilevanti ai fini del decidere, in quanto:
- i capitoli n. 1, 2 e 3, relativo all'effettuazione del sopralluogo e le verifiche effettuate nel corso del sopralluogo, sono superflui rispetto alla documentazione già acquisita circa l'assenza dei requisiti di legge in capo a Parte_1
- i capitoli nn. 4 e 5, relativi alla compatibilità dei software e al caricamento dei dati sulla piattaforma regionale, sono irrilevanti rispetto al thema decidendum, concernente la validità del rapporto contrattuale e l'esistenza dei requisiti soggettivi in capo all'esecutore delle prestazioni.
Parimenti inammissibile appare l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice, in quanto:
- ha ad oggetto documenti che sarebbero nella disponibilità della stessa parte richiedente, trattandosi dei risultati delle analisi da essa effettuate;
8 - è volta ad acquisire documentazione irrilevante rispetto alle questioni controverse, attinenti alla validità del rapporto negoziale e non alle modalità di esecuzione delle prestazioni.
Alla luce di quanto sopra, il thema decidendum della presente controversia si articola nelle seguenti questioni:
1) se la deliberazione n. 825/2020 di affidamento diretto costituisca valido contratto tra le parti ovvero se, in assenza di successiva stipulazione in forma scritta, il rapporto sia affetto da nullità insanabile ex art. 1418 c.c.
2) se l'esecuzione anticipata delle prestazioni, anteriormente all'adozione della delibera di affidamento, possa dare luogo ad un autonomo rapporto giuridico vincolante tra le parti.
3) se l'assenza in capo a dell'autorizzazione ex l.r. n. 55/1987 quale laboratorio di analisi Parte_1 cliniche determini la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto.
4) se le modalità con cui ha rappresentato le proprie qualifiche soggettive integrino gli Parte_1 estremi del dolo o dell'errore essenziale, tali da determinare l'annullabilità del contratto.
5) se l'esecuzione delle prestazioni da parte di soggetto privo dei requisiti di legge configuri grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
6) se, in caso di invalidità o risoluzione del contratto, sussista un obbligo dell' di corrispondere a Pt_2 il corrispettivo per le prestazioni eseguite o quanto meno un indennizzo a titolo di Parte_1 arricchimento senza causa.
La decisione della controversia richiede pertanto l'esame delle suddette questioni, attenendo le prime due alla validità formale del vincolo contrattuale, le successive tre ai profili di invalidità sostanziale del rapporto e l'ultima alle conseguenze restitutorie dell'eventuale caducazione del contratto.
Quanto alla prima questione, relativa alla validità del contratto in assenza di stipulazione in forma scritta, occorre rilevare che la deliberazione n. 825/2020 di affidamento diretto è stata adottata dall' Pt_2 ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016, in un contesto emergenziale caratterizzato dall'urgente necessità
[...] di processare un elevato numero di tamponi Covid-19. Come emerge dalla documentazione in atti,
l' si trovava infatti nella situazione di dover gestire circa 1.200 tamponi giornalieri a Controparte_1 fronte di una capacità produttiva interna di soli 240 tamponi, con un accumulo di 6.600 campioni da analizzare. In tale quadro, la delibera di affidamento diretto appare inquadrabile nella fattispecie della procedura negoziata senza previa pubblicazione per ragioni di estrema urgenza, espressamente disciplinata dalla Comunicazione della Commissione Europea del 1° aprile 2020, richiamata nel provvedimento stesso.
9 Nondimeno il rispetto della forma scritta del contratto di cui è parte una Pubblica Amministrazione costituisce principio inderogabile (da ultimo Cons. stato sez. II, 30/06/2021, n. 4978; delibera 119/2023
ANAC), sanzionato da nullità insanabile ex art. 1418 c.c., rilevabile anche d'ufficio, in quanto posta a protezione di interessi generali della collettività. Tale invalidità negoziale costituisce infatti strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost., con esclusione di ogni rilevanza di manifestazioni di volontà implicite o per fatti concludenti e delle deliberazioni degli organi dell'ente competenti ad autorizzare il contratto stesso.
Tale principio, dunque, trova specifica applicazione anche nell'ambito dei contratti pubblici, ove l'art. 32 comma 14 d.lgs. 50/2016 prescrive espressamente la forma scritta ad substantiam: la delibera di affidamento costituisce mero atto prodromico che non può sostituire il contratto, dovendo questo essere stipulato secondo le forme prescritte dalla legge.
Nel caso di specie, pur essendo stata adottata la delibera di affidamento diretto n. 825/2020, non risulta essere stato successivamente stipulato alcun contratto in forma scritta tra le parti. La mera deliberazione, in quanto atto unilaterale interno dell'amministrazione, non può infatti integrare il requisito formale richiesto ad substantiam, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità evocata dalla convenuta, secondo cui "le fatture prodotte in giudizio – in quanto atti giuridici a contenuto partecipativo, finalizzati a far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto già concluso – non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito" (Cass. civ. n.
12316/2015).
Con riferimento alla seconda questione, concernente la possibilità che l'esecuzione anticipata delle prestazioni dia luogo ad un autonomo rapporto giuridico vincolante, occorre considerare che, come risulta dagli atti, i primi campioni sono stati processati da agli inizi del mese di novembre Parte_1
2020, quindi anteriormente all'adozione della delibera di affidamento del 30 novembre 2020. Tale circostanza non appare tuttavia idonea a fondare un valido vincolo contrattuale tra le parti.
Infatti, secondo la disciplina dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza è ammessa solo dopo l'aggiudicazione definitiva e nelle more della stipula del contratto, non potendo invece legittimare prestazioni rese prima ancora dell'individuazione formale dell'affidatario. Nel caso di specie, l'invio dei tamponi a è avvenuto in assenza di qualsiasi provvedimento di Parte_1 affidamento, configurando quindi un'ipotesi di mera esecuzione di fatto non idonea a costituire fonte di obbligazioni per l'amministrazione.
Né può invocarsi la disciplina derogatoria introdotta dall'art. 8 D.L. 76/2020, che ha consentito l'esecuzione anticipata nelle more della verifica dei requisiti, trattandosi comunque di disposizione che
10 presuppone l'avvenuta aggiudicazione. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, puntualmente citata dalla convenuta, "le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell'istituto acceleratorio" (Cons. Stato, sez. VI, n. 3320/2012), ma tale principio presuppone comunque l'esistenza di un provvedimento di affidamento. Nel caso di specie, peraltro, l'esecuzione è iniziata prima ancora dell'adozione della delibera di affidamento, in violazione dell'art. 32 comma 8 d.lgs. 50/2016 che consente l'esecuzione anticipata solo dopo l'aggiudicazione definitiva. L'esecuzione anticipata non può mai prescindere da un previo provvedimento di aggiudicazione, costituendo questo il presupposto minimo indefettibile per l'instaurazione di un rapporto con la P.A., né tale vizio originario è mai stato successivamente sanato, come emerso dal doc.
16 di parte convenuta.
Venendo alla terza questione, relativa alla nullità del contratto per illiceità dell'oggetto in ragione dell'assenza dell'autorizzazione ex l.r. 55/1987, dalla documentazione in atti emerge che Parte_1 non era in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l'esercizio dell'attività di laboratorio di analisi cliniche. Tale circostanza risulta definitivamente accertata dalla comunicazione della Regione Piemonte del 24.2.2021, che ha confermato come la società "non è stata autorizzata all'esercizio di laboratorio analisi ai sensi della l.r. 55/1987 e di conseguenza non è validata all'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi Covid-19, né risulta autorizzabile".
L'assenza dell'autorizzazione regionale, lungi dal configurare un mero requisito formale, integra un difetto di legittimazione soggettiva all'esercizio dell'attività diagnostica che si riflette sulla validità stessa del contratto. Come emerge infatti dal quadro normativo delineato dal d.lgs. 502/1992 e dalla l.r.
55/1987, l'autorizzazione costituisce presupposto indefettibile per lo svolgimento di prestazioni sanitarie da parte di strutture private, essendo volta a garantire standard minimi di sicurezza e affidabilità nell'interesse della salute pubblica.
Ne consegue che il contratto avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni diagnostiche da parte di un soggetto privo della prescritta autorizzazione deve ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto ex art. 1418
c.c., in quanto contrario a norme imperative poste a tutela di interessi generali. Tale conclusione non può essere superata dalla circostanza che l'amministrazione fosse a conoscenza dell'assenza dei requisiti in capo a trattandosi di nullità virtuale che prescinde dallo stato soggettivo delle parti. Parte_1
La nullità per illiceità dell'oggetto opera infatti in via automatica ed è rilevabile d'ufficio, non potendo essere sanata neppure dall'eventuale esecuzione delle prestazioni o dal riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, "la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative [...] non è sanabile per effetto di successivi comportamenti delle parti" (S.U. n.
11 26242/2014). Essendo l'autorizzazione all'esercizio dell'attività diagnostica requisito essenziale posto a tutela della salute pubblica, la sua mancanza non può non determinarne la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, non sanabile dal comportamento delle parti.
Nel caso di specie, pertanto, l'assenza dell'autorizzazione regionale in capo a determina la Parte_1 nullità radicale ed insanabile del rapporto contrattuale, a prescindere dalla validità formale dello stesso e dall'eventuale esecuzione anticipata delle prestazioni.
La nullità rilevata assorbe le ulteriori questioni relative ad annullabilità per dolo od errore e/o di risoluzione per grave inadempimento.
Quanto alla sesta ed ultima questione, relativa alla sussistenza di un obbligo di corrispondere il pagamento delle prestazioni eseguite o un indennizzo per arricchimento senza causa in caso di invalidità
o risoluzione del contratto (così la domanda subordinata di parte attrice: “Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta nel merito in via principale, condannare a Pt_2 corrispondere in favore di a titolo di arricchimento senza giusta causa o ad altro titolo, Parte_1
l'importo che sarà ritenuto di giustizia e quantificato dall'Ill.mo Tribunale adito in via equitativa all'esito del presente giudizio”), occorre muovere dal principio, affermato dalla giurisprudenza (Cass. civ. n.
23618/2004), che la convenuta richiama, secondo cui anche in caso di nullità o risoluzione del contratto permane – in astratto – l'obbligo di corrispondere il valore delle prestazioni effettivamente eseguite e utilizzate dalla controparte, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento. Dato atto, dunque, dell'ammissibilità della domanda e, in astratto, della sua fondatezza, va tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, l'arricchimento da parte della convenuta non sia provata, nell'an come nel quantum. Sotto il primo riguardo, non può inferirsi il concreto ed efficace utilizzo della prestazione dalla missiva del
19/11/2020 in cui l' contestava la mancata refertazione degli esiti sulla Piattaforma Controparte_1
Covid precisando che le operazioni di refertazione e caricamento dei referti erano state svolte da proprio personale e che l'attrice, a contrario, individua come prova documentale dell'impiego dell'opera di
Al riguardo, come già osservato dal precedente GI nell'ordinanza reiettiva dei mezzi istruttori Pt_1 proposti (ord. 13.6.2024: ”Il giudice, provvedendo fuori udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate, ritenuto che le prove orali richieste dall'attore non appaiono in grado di Parte_1 inficiare le risultanze di cui ai doc. 15-16 conv. e che la causa appare matura per la decisione”), ostano, in Part primo luogo, la pec del 23.2.2021 con cui l' , in risposta a pec dell'attrice del 17.2.2021, contestava la diffida, conosciuta dall'attrice, della Commissione di Vigilanza a procedere ai test Covid, oltre all'assenza di titolo autorizzativo e, a valle, anche i ritardi nell'attività (doc. 15 di parte attrice, allegata alla comparsa di risposta); in secondo luogo, la comunicazione della Regione Piemonte del 24.2.2021, in esito a procedimento iniziato su “segnalazione su deliberazione del 30.11.2020”, che non è mai stata Pt_1 autorizzata, “né ad oggi risulta autorizzabile” all'attività di laboratorio di cui in oggetto. La nullità del contratto per difetto di forma e l'assenza dei requisiti per l'autorizzabilità dell'attività prestazionale in 12 oggetto, dunque, non costituiscono vizi formali, non inficianti intrinsecamente la qualità della prestazione, posto che la stessa non poteva essere fornita che da un soggetto titolato, in quanto munito dei relativi requisiti;
l'assenza, originaria e (doc. 16 cit.) non sanata e non sanabile non può non riverberarsi sulla prestazione, parimenti viziata perché resa da soggetto tecnicamente ritenuto non idoneo a renderla, sulla base di valutazione che, allo stato, non consta essere stata superata o rimossa da successive determinazioni amministrative. Da ciò consegue, come osservato dalla P.A. che nessun arricchimento può essere stato ricavato in ragione di prestazioni che, pur fornite, erano inutilizzabili (e Part semmai foriere di ulteriore responsabilità verso i terzi da parte dell' ).
In sintesi, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e, nel caso di specie, non può trovare accoglimento in quanto: Part
- non è provato l'effettivo utilizzo dei risultati delle analisi da parte dell' , gravando sull'attrice l'onere di dimostrare il concreto vantaggio patrimoniale conseguito dalla P.A.;
- le prestazioni rese da soggetto privo dei requisiti di legge sono intrinsecamente inidonee a produrre utilità per l'amministrazione, non potendo essere validamente utilizzate;
- l'attrice non ha fornito prova dei costi effettivamente sostenuti, non essendo sufficiente il mero richiamo al corrispettivo pattuito nel contratto nullo
Se quanto precede esclude di poter accordare un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., neppure, nel caso di specie, può essere riconosciuto un ristoro in termini di mero interesse negativo per i costi sostenuti da per l'attività prestazionale de qua, in ragione dell'eventuale affidamento incolpevole ex ipothesi Pt_1 ingenerato dai funzionari della P.A. In disparte ogni questione processuale inerente la individuabilità nella causa petendi azionata che, è bene ricordare, vede l'attuale attrice in riassunzione originaria ricorrente in via monitoria avanti tribunale poi dichiaratosi incompetente per i corrispettivi dovuti contrattualmente per il contratto in questione (nullo), di una pretesa risarcitoria derivante da responsabilità precontrattuale ob nullam causam, la domanda non sarebbe comunque accoglibile in quanto non provata. I soli parametri documentati in causa, ovvero il corrispettivo contrattuale pattuito o il prezzo unitario per tampone definito dalla Regione Piemonte, non sono ovviamente valorizzabili al fine indicato, postulando contratto valido e tampone amministrativamente e tecnicamente regolare. La società attrice, come espressamente contestato dalla convenuta, non offre idonee allegazioni, né idonea Part prova in ordine ai costi in concreto sostenuti per il compimento dell'attività comunque svolta per l' .
Se il dispiego di risorse aziendali è pacifico e in re ipsa, resta il fatto che in assenza di concreti elementi di fatto utili a prospettarne la specifica stima e quantificazione, resta preclusa la possibilità di determinazione del risarcimento, né, all'uopo, soccorre l'invocazione della determinazione equitativa, da un lato perché non surrogatoria dell'onere allegativo e probatorio dell'onere di parte e dall'altro perché, proprio in ragione della radicale carenza di elementi di fatto e di giudizio in ordine ai costi sostenuti,
l'equità integrativa si risolverebbe in sostitutivo ed irricevibile, mero arbitrio. 13 Eccezionali e, ad avviso dello scrivente, palesi ragioni equitative soccorrono invece ai fini della statuizione in punto spese. La vicenda oggetto di causa già di per sé s'inscrive in un contesto del tutto eccezionale, ovvero il primo anno dell'emergenza pandemica Covid 19 e, in tale ambito, nello snodo amministrativo centrale e sottoposto alle maggiori pressioni conseguenti all'evento pandemico, ovvero le attività a presidio della salute pubblica rimesse al Servizio Sanitario Nazionale, sottoposto a sfide operative completamente inedite. In tale ambito s'inscrive il dato storico pacifico della deliberazione n.
825 di affidamento diretto ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016 a Controparte_7
RNA coronavirus su tamponi naso/oro-faringei per un periodo di un mese. E'
[...] sulla base di tale affidamento che l'attrice fornisce i tamponi;
di là delle dibattute questioni sui sopralluoghi e sui ritardi nell'esecuzione della prestazione (anch'essi, in ogni caso, da valutarsi imprescindibilmente nel contesto dato, del tutto eccezionale), non costa dai documenti agli atti che l'attrice abbia millantato la specifica autorizzazione richiesta o, diversamente, ne abbia sottaciuto con abile e sapiente reticenza l'insussistenza. In ogni caso, la verifica della sussistenza dei requisiti formali era Part onere certo pertoccante all' , peraltro suscettibile di essere agevolmente assolto. In effetti, proprio l'assenza di questo requisito, che la successiva comunicazione regionale conferma poi come persistente e non tale da risolversi in mero vizio di forma, non conduce alla stipulazione del contratto. Nondimeno quell'attività è stata prestata sulla base di una determinazione della Pubblica Amministrazione e per il tempo – pur contenuto – necessario a verificare l'impossibilità di formalizzare e regolarizzare il rapporto.
In sintesi, la integrale compensazione delle spese trova adeguato fondamento in ragione de
- la complessità in fatto e diritto della vicenda;
Part
- il comportamento delle parti, avendo l' richiesto ed utilizzato le prestazioni pur consapevole dell'assenza di autorizzazione e avendo sempre dichiarato la propria qualifica di centro ricerca;
Pt_1
- la peculiarità della situazione emergenziale che ha indotto l'amministrazione a ricorrere anche a strutture non autorizzate per far fronte all'emergenza;
- l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: Pt_2
1) rigetta ogni domanda di parte attrice;
2) compensa integralmente fra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Torino, 8/1/2025
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
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