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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 1223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est.
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giuseppina Locorotondo Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3282/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli) promossa:
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Mazzi e Alberto Pasculli ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano via Giuseppe Pecchio n. 9, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Mazzi appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Capotorti ed elettivamente domiciliato in Milano via CP_1
Savarè n. 1, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia la Corte d'appello Ill.ma, contrariis reiectis e previe declaratorie tutte di legge, così giudicare in riforma della sentenza impugnata e con qualsivoglia statuizione e/o motivazione;
1)accertare e dichiarare che la ricorrente è rimasto creditrice della somma di € 2.791,79 (s.e.& o.), lorde, a titolo di TFR, e la somma di € 2.678,88 per mensilità, afferenti i mesi di settembre, ottobre, novembre 2010, detratto l'acconto di € 266,00, 2) condannare l
[...] in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_2 tempore Presidente in [...] e sede provinciale competente in Milano a pagare alla ricorrente la somma di € 2.791,79 (s.e.& o.), lorde, a titolo di
TFR, e la somma di € 2.678,88 per mensilità, afferenti i mesi di settembre, ottobre, novembre
1 2010, detratto l'acconto di € 266,00,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto alla data di pagamento, o di quella diversa ,più esatta somma, anche maggiore, che risultasse dovuta , oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore dei sott.ti Avv.t i Antistatari.
Il tutto previo accertamento del diritto della ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di Garanzia le somme maturate a titolo di T.F.R. e mensilità alle dipendenze della debitrice CP_1 comprensive di rivalutazione.
In via istruttoria si chiede, occorrendo, ex art. 421 c.p.c., che sia disposto ogni eventuale mezzo istruttorio ritenuto necessario per la soluzione della causa.
APPELLATO Voglia l'One Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarare ed accertare la decadenza dell'azione giudiziaria, e/o la prescrizione del diritto del credito azionato e, quindi, dichiarare ed accertare improponibile e/o inammissibile il ricorso, e, comunque, infondato. Con vittoria di spese ed onorari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
3282/2024 con la quale il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso volto a condannare l' , in CP_1
qualità di Gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento dell'importo di € 2.791,79 a titolo di t.f.r. e di € 2.678,88 a titolo di retribuzioni relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2010, detratto l'acconto di € 266,00, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'impresa Soleado Beauty Center di Gioia Maria Grazia.
Il giudice, premessa la domanda presenta all' in data 18.5.2021; la comunicazione da parte CP_1 dell' in data 1.4.2022 di improcedibilità della domanda perché già respinte precedenti ed CP_1
identiche domande in data 30.10.2014 e 4.8.2015 per mancanza di documentazione e per decadenza;
la presentazione in data 10.4.2022 del ricorso amministrativo in relazione alla domanda del 18.5.2021; la presentazione in data 30.1.2024 del ricorso giudiziario;
tanto premesso, con riferimento alla prima domanda del 30.10.2014, ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 47
DPR n. 639/1970 formulata da , considerata la proposizione del ricorso giudiziario in data CP_1
30.1.2024 e rilevando come la proposizione di una nuova domanda non impedisca la decadenza già verificatasi.
In ogni caso, ha rilevato l'intervenuta decadenza anche con riferimento alla domanda del
18.5.2021, essendo stato il ricorso giudiziario presentato il 30.1.2024, oltre un anno e 300 giorni successivi alla domanda.
Né rileva, a parere del giudice, che , successivamente allo spirare dello spatium deliberandi, CP_1
abbia comunque emesso una decisione sulla domanda amministrativa, “infatti il termine decadenziale decorre dalla scadenza del termine stabilito per l'emissione di una pronuncia sulla
2 domanda o sul ricorso amministrativo e, per sua natura, non è suscettibile di interruzione o sospensione.”
L'appellante impugna la sentenza, contestando la dichiarata decadenza.
In particolare, richiamata la legge n. 241/1990 sul silenzio rifiuto, sostiene l'inapplicabilità al caso in esame della decorrenza del termine di decadenza in assenza di un provvedimento formale di rigetto.
Ripropone, infine, le argomentazioni formulante con il ricorso di primo grado quanto alla sussistenza del diritto rivendicato.
Si é costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che:
- “L'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 prevede un termine annuale di decadenza per proporre domanda giudiziaria a fronte di procedimenti vòlti al conseguimento delle prestazioni del Fondo di Garanzia per insolvenza del datore di lavoro. Tale termine ha decorrenze diverse a CP_1
seconda che 1. l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, la decorrenza parte dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa dall'Istituto;
2. in mancanza di tale decisione, il termine decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
3. se infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda). Tale ultimo termine è alternativo a quello breve entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo;
di conseguenza una volta decorso il termine di 300 giorni dall'istanza, un provvedimento tardivamente adottato o un ricorso tardivamente promosso non avrebbero l'effetto di dilatare il termine per la proposizione dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970.”
(cfr. Cass. n. 17792/20);
-“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata.” (cfr. Cass. n. 21039/2018);
-“La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato
3 alcun provvedimento dell' in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza CP_1
dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre CP_1
dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.”( cfr.
Cass. Ord. n. 28671/2024).
Nella parte motiva dell'Ordinanza n. 28671/2024, la Suprema Corte ha precisato “12.la questione
è stata affrontata dalla Corte, a sezioni unite, con la pronuncia nr. 12718 del 2009. Le sezioni unite oltre a chiarire la funzione della decadenza sostanziale di cui all'art. 47 e individuarla nella esigenza di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, hanno individuato nella «scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo» il momento ultimo per il computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno); 13. per quanto di maggiore interesse, la Corte, in tale occasione, ha precisato che l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a seconda che: I. sia stato emanato un provvedimento dell a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del CP_1
provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47; II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma
l' non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla CP_1
data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla domanda CP_1
iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha CP_1
a sua volta presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della legge nr. 88 del
1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46 comma 6 della legge nr. 88 del 1989); dunque, le prime due ipotesi presuppongono la presentazione del ricorso amministrativo, nel rispetto, ovviamente, dei termini imposti dal procedimento. Lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto, spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisione anch'essi tardivi); 15. la terza ipotesi, invece, ricorre nel caso in cui «manchi il ricorso amministrativo»; 16. a chiarimento dei principi esposti,
4 si è osservato che «il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo» contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo ovvero dal decorso del termine per rendere la decisione medesima «assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione» (Cass. nn. 9158 e 15969 del 2017, in motivazione;
in argomento, v., altresì, Cass. nr. 23484 del 2024); 17. la fattispecie concreta va
CP_ ricondotta alla terza delle ipotesi innanzi enucleate, mancando la pronuncia dell' sull'istanza dell'interessato e il successivo ricorso amministrativo. La decorrenza della decadenza annuale, dopo «duecentodieci giorni» dalla domanda, è dunque inesatta e il calcolo, in questi termini, che pure alcune recenti pronunce di questa Corte sembrano sostenere, è solo il frutto di un tralaticio richiamo di massime relative a sentenze emesse prima dell'intervento delle sezioni unite e da quest'ultime disattese”.
Il Collegio, nell'uniformarsi ai principi sopra richiamati, rileva come anche il giudice di primo grado si sia attenuto agli stessi:
-rilevando come rispetto alla prima domanda amministrativa, presentata in data 30.10.2014 e respinta dall' senza interposizione del ricorso amministrativo, il ricorso giudiziario fosse CP_1
stato presentato quasi dieci anni dopo, in data 30.1.2024;
-evidenziando l'irrilevanza della presentazione della successiva domanda del 18.5.2021, respinta da con provvedimento dell'1.4.2022 per improcedibilità atteso l'intervenuto rigetto delle CP_1
precedenti domande del 30.10.2014 e del 4.8.2015, con presentazione del ricorso amministrativo in data 10.4.2022, essendosi già prodotti gli effetti decadenziali con riferimento alla prima domanda amministrativa;
-rilevando, in ogni caso, l'intervenuta decadenza anche rispetto alla domanda amministrativa del
18.5.2021, attesa la presentazione del ricorso giudiziario in data 30.1.2024, oltre un anno e 300 giorni successivi alla domanda.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3282/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
5 Milano, 11.2.2025
La Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
6
Registro generale Appello Lavoro n. 1223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est.
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giuseppina Locorotondo Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3282/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli) promossa:
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Mazzi e Alberto Pasculli ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano via Giuseppe Pecchio n. 9, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Mazzi appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Capotorti ed elettivamente domiciliato in Milano via CP_1
Savarè n. 1, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia la Corte d'appello Ill.ma, contrariis reiectis e previe declaratorie tutte di legge, così giudicare in riforma della sentenza impugnata e con qualsivoglia statuizione e/o motivazione;
1)accertare e dichiarare che la ricorrente è rimasto creditrice della somma di € 2.791,79 (s.e.& o.), lorde, a titolo di TFR, e la somma di € 2.678,88 per mensilità, afferenti i mesi di settembre, ottobre, novembre 2010, detratto l'acconto di € 266,00, 2) condannare l
[...] in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_2 tempore Presidente in [...] e sede provinciale competente in Milano a pagare alla ricorrente la somma di € 2.791,79 (s.e.& o.), lorde, a titolo di
TFR, e la somma di € 2.678,88 per mensilità, afferenti i mesi di settembre, ottobre, novembre
1 2010, detratto l'acconto di € 266,00,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto alla data di pagamento, o di quella diversa ,più esatta somma, anche maggiore, che risultasse dovuta , oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore dei sott.ti Avv.t i Antistatari.
Il tutto previo accertamento del diritto della ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di Garanzia le somme maturate a titolo di T.F.R. e mensilità alle dipendenze della debitrice CP_1 comprensive di rivalutazione.
In via istruttoria si chiede, occorrendo, ex art. 421 c.p.c., che sia disposto ogni eventuale mezzo istruttorio ritenuto necessario per la soluzione della causa.
APPELLATO Voglia l'One Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarare ed accertare la decadenza dell'azione giudiziaria, e/o la prescrizione del diritto del credito azionato e, quindi, dichiarare ed accertare improponibile e/o inammissibile il ricorso, e, comunque, infondato. Con vittoria di spese ed onorari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
3282/2024 con la quale il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso volto a condannare l' , in CP_1
qualità di Gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento dell'importo di € 2.791,79 a titolo di t.f.r. e di € 2.678,88 a titolo di retribuzioni relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2010, detratto l'acconto di € 266,00, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'impresa Soleado Beauty Center di Gioia Maria Grazia.
Il giudice, premessa la domanda presenta all' in data 18.5.2021; la comunicazione da parte CP_1 dell' in data 1.4.2022 di improcedibilità della domanda perché già respinte precedenti ed CP_1
identiche domande in data 30.10.2014 e 4.8.2015 per mancanza di documentazione e per decadenza;
la presentazione in data 10.4.2022 del ricorso amministrativo in relazione alla domanda del 18.5.2021; la presentazione in data 30.1.2024 del ricorso giudiziario;
tanto premesso, con riferimento alla prima domanda del 30.10.2014, ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 47
DPR n. 639/1970 formulata da , considerata la proposizione del ricorso giudiziario in data CP_1
30.1.2024 e rilevando come la proposizione di una nuova domanda non impedisca la decadenza già verificatasi.
In ogni caso, ha rilevato l'intervenuta decadenza anche con riferimento alla domanda del
18.5.2021, essendo stato il ricorso giudiziario presentato il 30.1.2024, oltre un anno e 300 giorni successivi alla domanda.
Né rileva, a parere del giudice, che , successivamente allo spirare dello spatium deliberandi, CP_1
abbia comunque emesso una decisione sulla domanda amministrativa, “infatti il termine decadenziale decorre dalla scadenza del termine stabilito per l'emissione di una pronuncia sulla
2 domanda o sul ricorso amministrativo e, per sua natura, non è suscettibile di interruzione o sospensione.”
L'appellante impugna la sentenza, contestando la dichiarata decadenza.
In particolare, richiamata la legge n. 241/1990 sul silenzio rifiuto, sostiene l'inapplicabilità al caso in esame della decorrenza del termine di decadenza in assenza di un provvedimento formale di rigetto.
Ripropone, infine, le argomentazioni formulante con il ricorso di primo grado quanto alla sussistenza del diritto rivendicato.
Si é costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che:
- “L'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 prevede un termine annuale di decadenza per proporre domanda giudiziaria a fronte di procedimenti vòlti al conseguimento delle prestazioni del Fondo di Garanzia per insolvenza del datore di lavoro. Tale termine ha decorrenze diverse a CP_1
seconda che 1. l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, la decorrenza parte dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa dall'Istituto;
2. in mancanza di tale decisione, il termine decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
3. se infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda). Tale ultimo termine è alternativo a quello breve entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo;
di conseguenza una volta decorso il termine di 300 giorni dall'istanza, un provvedimento tardivamente adottato o un ricorso tardivamente promosso non avrebbero l'effetto di dilatare il termine per la proposizione dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970.”
(cfr. Cass. n. 17792/20);
-“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata.” (cfr. Cass. n. 21039/2018);
-“La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato
3 alcun provvedimento dell' in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza CP_1
dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre CP_1
dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.”( cfr.
Cass. Ord. n. 28671/2024).
Nella parte motiva dell'Ordinanza n. 28671/2024, la Suprema Corte ha precisato “12.la questione
è stata affrontata dalla Corte, a sezioni unite, con la pronuncia nr. 12718 del 2009. Le sezioni unite oltre a chiarire la funzione della decadenza sostanziale di cui all'art. 47 e individuarla nella esigenza di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, hanno individuato nella «scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo» il momento ultimo per il computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno); 13. per quanto di maggiore interesse, la Corte, in tale occasione, ha precisato che l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a seconda che: I. sia stato emanato un provvedimento dell a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del CP_1
provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47; II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma
l' non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla CP_1
data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla domanda CP_1
iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha CP_1
a sua volta presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della legge nr. 88 del
1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46 comma 6 della legge nr. 88 del 1989); dunque, le prime due ipotesi presuppongono la presentazione del ricorso amministrativo, nel rispetto, ovviamente, dei termini imposti dal procedimento. Lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto, spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisione anch'essi tardivi); 15. la terza ipotesi, invece, ricorre nel caso in cui «manchi il ricorso amministrativo»; 16. a chiarimento dei principi esposti,
4 si è osservato che «il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo» contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo ovvero dal decorso del termine per rendere la decisione medesima «assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione» (Cass. nn. 9158 e 15969 del 2017, in motivazione;
in argomento, v., altresì, Cass. nr. 23484 del 2024); 17. la fattispecie concreta va
CP_ ricondotta alla terza delle ipotesi innanzi enucleate, mancando la pronuncia dell' sull'istanza dell'interessato e il successivo ricorso amministrativo. La decorrenza della decadenza annuale, dopo «duecentodieci giorni» dalla domanda, è dunque inesatta e il calcolo, in questi termini, che pure alcune recenti pronunce di questa Corte sembrano sostenere, è solo il frutto di un tralaticio richiamo di massime relative a sentenze emesse prima dell'intervento delle sezioni unite e da quest'ultime disattese”.
Il Collegio, nell'uniformarsi ai principi sopra richiamati, rileva come anche il giudice di primo grado si sia attenuto agli stessi:
-rilevando come rispetto alla prima domanda amministrativa, presentata in data 30.10.2014 e respinta dall' senza interposizione del ricorso amministrativo, il ricorso giudiziario fosse CP_1
stato presentato quasi dieci anni dopo, in data 30.1.2024;
-evidenziando l'irrilevanza della presentazione della successiva domanda del 18.5.2021, respinta da con provvedimento dell'1.4.2022 per improcedibilità atteso l'intervenuto rigetto delle CP_1
precedenti domande del 30.10.2014 e del 4.8.2015, con presentazione del ricorso amministrativo in data 10.4.2022, essendosi già prodotti gli effetti decadenziali con riferimento alla prima domanda amministrativa;
-rilevando, in ogni caso, l'intervenuta decadenza anche rispetto alla domanda amministrativa del
18.5.2021, attesa la presentazione del ricorso giudiziario in data 30.1.2024, oltre un anno e 300 giorni successivi alla domanda.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3282/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
5 Milano, 11.2.2025
La Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
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