Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 641
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità insanabile dell'avviso di accertamento per inesistenza della notifica alla società

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento non fosse affetto da difetto di motivazione, in quanto rinviava per relationem al PVC redatto dalla Guardia di Finanza e regolarmente notificato alla società, rendendo quindi gli elementi di prova conoscibili anche dai soci. Inoltre, uno degli appellati era legale rappresentante della società e aveva ricevuto analogo avviso.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per eccesso di potere

    La Corte ha ritenuto che non fosse stato addotto alcun elemento per contestare le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Non assoggettabilità a tassazione dei contributi Società_3

    La Corte ha ritenuto che non fosse stato addotto alcun elemento per contestare le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Assoluto difetto di prova

    La Corte ha ritenuto che non fosse stato addotto alcun elemento per contestare le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Falsa o errata applicazione dell'art. 36, comma 34-bis del d.l. n. 223/06

    La Corte ha ritenuto che non fosse stato addotto alcun elemento per contestare le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento non fosse affetto da difetto di motivazione, in quanto rinviava per relationem al PVC redatto dalla Guardia di Finanza e regolarmente notificato alla società, rendendo quindi gli elementi di prova conoscibili anche dai soci. Inoltre, uno degli appellati era legale rappresentante della società e aveva ricevuto analogo avviso.

  • Rigettato
    Nullità insanabile dell'avviso di accertamento per inesistenza della notifica alla società

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento non fosse affetto da difetto di motivazione, in quanto rinviava per relationem al PVC redatto dalla Guardia di Finanza e regolarmente notificato alla società, rendendo quindi gli elementi di prova conoscibili anche dai soci. Inoltre, uno degli appellati era legale rappresentante della società e aveva ricevuto analogo avviso.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per eccesso di potere

    La Corte ha ritenuto che non fosse stato addotto alcun elemento per contestare le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Non assoggettabilità a tassazione dei contributi Società_3

    La Corte ha ritenuto che non fosse stato addotto alcun elemento per contestare le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Assoluto difetto di prova

    La Corte ha ritenuto che non fosse stato addotto alcun elemento per contestare le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Falsa o errata applicazione dell'art. 36, comma 34-bis del d.l. n. 223/06

    La Corte ha ritenuto che non fosse stato addotto alcun elemento per contestare le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento non fosse affetto da difetto di motivazione, in quanto rinviava per relationem al PVC redatto dalla Guardia di Finanza e regolarmente notificato alla società, rendendo quindi gli elementi di prova conoscibili anche dai soci. Inoltre, uno degli appellati era legale rappresentante della società e aveva ricevuto analogo avviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 641
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 641
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo