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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 641/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2451/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2826/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 06/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05L700400 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05L700400 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 ottobre 2021 Resistente_1, Resistente_2 e Resistente_3, nella qualità di eredi di Nominativo_2 socio della Società_1 “Società_2”, ricorrevano avverso l'avviso di accertamento n. TYX05L700400 con il quale veniva recuperato a tassazione reddito di impresa derivante da proventi illeciti per l'anno di imposta 2015, deducendo l'illegittimità sotto vari profili (nullità insanabile dell'avviso di accertamento per l'inesistenza della notifica alla società Società_2 non solo dell'avviso impugnato, ma di qualsiasi altro atto impositivo;
illegittimità dell'avviso di accertamento in relazione al metodo, caratterizzato da eccesso di potere;
non assoggettabilità a tassazione dei contributi Società_3; assoluto difetto di prova;
falsa o errata applicazione dell'art. 36, comma 34-bis del d.l. n. 223/06, non potendo detti contributi qualificarsi come redditi fondiari;
difetto di motivazione dell'atto impugnato).
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 7 marzo 2022 n. 2826/7/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento e compensava le spese processuali ritenendo sussistente il difetto di motivazione dell'atto impugnato per l'omessa indicazione degli elementi di prova a sostegno della pretesa erariale.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza contestando tanto il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento quanto l'assenza degli elementi di prova a sostegno della pretesa erariale.
Resistente_1 e Resistente_2, anche quali eredi di Resistente_3, nel frattempo deceduta, oltre che di Nominativo_2, si costituivano in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevavano l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame e ne chiedevano il rigetto.
Con memoria in data 8 gennaio 2026 gli appellati insistevano nelle conclusioni già formulate.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività sollevata dagli appellati ed ancora ribadita con la memoria depositata in data 8 gennaio 2026.
Ed invero, per effetto dell'art. 1 comma 199 della legge n. 197/2022 entrata in vigore in data 1 gennaio 2023 in forza del quale “Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023”, il termine semestrale per impugnare la sentenza depositata il 6 dicembre 2022 (che sarebbe maturato alla data del 6 giugno 2023) iniziava a decorrere dal giorno 6 novembre 2023 e spirava, quindi, alla data del 6 maggio
2024, data in cui, appunto, è stato notificato l'appello.
Pertanto, deve ritenersi tempestivo l'appello notificato dalla Agenzia delle Entrate alle controparti.
Ciò detto, l'appello medesimo è fondato.
Ed invero, non sussiste il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento perché questo contiene tutti gli elementi necessari laddove rinvia per relationem al p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza e regolarmente notificato alla società e, quindi, conosciuto – o quanto meno conoscibile – anche dai soci, tra i quali vi era il dante causa degli appellanti Nominativo_2 con conseguente legittimazione anche degli eredi all'accesso agli atti societari.
A ciò si aggiunga la qualità di legale rappresentante della società rivestita da Resistente_1 al quale, conseguentemente, è stato notificato anche l'analogo avviso di accertamento relativo alla società medesima.
Deve rilevarsi, quindi, che, nel merito, non è stato addotto alcunché per contestare le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza compendiati nel p.v.c. legittimamente richiamato per relationem nell'avviso di accertamento impugnato.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza gli appellati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 800,00 e per il secondo grado in complessivi E. 900,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 e Resistente_2 nella qualità di eredi di Resistente_3 e di Nominativo_2 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 2826/7/22 resa in data 7 marzo 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYX05L700400
e condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 800,00 e per il secondo grado in complessivi E.
900,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2451/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2826/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 06/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05L700400 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05L700400 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 ottobre 2021 Resistente_1, Resistente_2 e Resistente_3, nella qualità di eredi di Nominativo_2 socio della Società_1 “Società_2”, ricorrevano avverso l'avviso di accertamento n. TYX05L700400 con il quale veniva recuperato a tassazione reddito di impresa derivante da proventi illeciti per l'anno di imposta 2015, deducendo l'illegittimità sotto vari profili (nullità insanabile dell'avviso di accertamento per l'inesistenza della notifica alla società Società_2 non solo dell'avviso impugnato, ma di qualsiasi altro atto impositivo;
illegittimità dell'avviso di accertamento in relazione al metodo, caratterizzato da eccesso di potere;
non assoggettabilità a tassazione dei contributi Società_3; assoluto difetto di prova;
falsa o errata applicazione dell'art. 36, comma 34-bis del d.l. n. 223/06, non potendo detti contributi qualificarsi come redditi fondiari;
difetto di motivazione dell'atto impugnato).
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 7 marzo 2022 n. 2826/7/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento e compensava le spese processuali ritenendo sussistente il difetto di motivazione dell'atto impugnato per l'omessa indicazione degli elementi di prova a sostegno della pretesa erariale.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza contestando tanto il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento quanto l'assenza degli elementi di prova a sostegno della pretesa erariale.
Resistente_1 e Resistente_2, anche quali eredi di Resistente_3, nel frattempo deceduta, oltre che di Nominativo_2, si costituivano in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevavano l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame e ne chiedevano il rigetto.
Con memoria in data 8 gennaio 2026 gli appellati insistevano nelle conclusioni già formulate.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività sollevata dagli appellati ed ancora ribadita con la memoria depositata in data 8 gennaio 2026.
Ed invero, per effetto dell'art. 1 comma 199 della legge n. 197/2022 entrata in vigore in data 1 gennaio 2023 in forza del quale “Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023”, il termine semestrale per impugnare la sentenza depositata il 6 dicembre 2022 (che sarebbe maturato alla data del 6 giugno 2023) iniziava a decorrere dal giorno 6 novembre 2023 e spirava, quindi, alla data del 6 maggio
2024, data in cui, appunto, è stato notificato l'appello.
Pertanto, deve ritenersi tempestivo l'appello notificato dalla Agenzia delle Entrate alle controparti.
Ciò detto, l'appello medesimo è fondato.
Ed invero, non sussiste il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento perché questo contiene tutti gli elementi necessari laddove rinvia per relationem al p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza e regolarmente notificato alla società e, quindi, conosciuto – o quanto meno conoscibile – anche dai soci, tra i quali vi era il dante causa degli appellanti Nominativo_2 con conseguente legittimazione anche degli eredi all'accesso agli atti societari.
A ciò si aggiunga la qualità di legale rappresentante della società rivestita da Resistente_1 al quale, conseguentemente, è stato notificato anche l'analogo avviso di accertamento relativo alla società medesima.
Deve rilevarsi, quindi, che, nel merito, non è stato addotto alcunché per contestare le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza compendiati nel p.v.c. legittimamente richiamato per relationem nell'avviso di accertamento impugnato.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza gli appellati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 800,00 e per il secondo grado in complessivi E. 900,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 e Resistente_2 nella qualità di eredi di Resistente_3 e di Nominativo_2 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 2826/7/22 resa in data 7 marzo 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYX05L700400
e condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 800,00 e per il secondo grado in complessivi E.
900,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente