CASS
Sentenza 9 giugno 2022
Sentenza 9 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2022, n. 22599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22599 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GE AN, nata a [...], il [...]; De AR IN, nato a [...], il [...]; ON NI, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 10/4/2019 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22599 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 03/05/2022 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di GE AN, De AR IN e ON NI per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nelle loro rispettive qualità di amministratore di diritto, la prima, e di amministratori di fatto, gli altri due, della Dolomitipack s.r.I., fallita nell'ottobre del 2010. 2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente tutti e tre gli imputati. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse dell'GE deduce con unico motivo vizi di motivazione del provvedimento impugnato in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputata, desunta esclusivamente dalla carica formale dalla stessa ricoperta senza che sia dimostrato il suo materiale coinvolgimento nella condotta integrante la fattispecie tipica contestata e in difetto di prova alcuna della rappresentazione da parte della medesima della consumazione della stessa da parte degli amministratori di fatto. Conseguentemente difetterebbe il dolo proprio del reato, potendosi al più configurare in capo all'GE un comportamento meramente colposo. 2.2 I ricorsi del De AR e del ON, entrambi a firma del comune difensore, articolano due motivi in larga parte sovrapponibili. Con il primo i ricorrenti deducono vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, lamentando la mancata individuazione dell'effettiva condotta loro addebitata e della prova del dolo richiesto per la sussistenza del reato contestato. In tal senso inconsistenti sarebbero le testimonianze assunte nel corso del dibattimento di primo grado e tutt'altro che inequivocabili i dati contenuti nel CD acquisito dal Tribunale. In riferimento all'eccezione sull'illegittimità dell'acquisizione del suddetto supporto informatico proposta con il gravame di merito, viene censurata la motivazione con la quale la Corte l'ha rigettata, ribadendosi come sarebbe stato necessario procedere nelle forme dell'art. 392 c.p.p. o comunque attraverso perizia alla predisposizione di copia forense dei dati contenuti nei dispositivi in sequestro, non sussistendo prova alcuna della fedeltà e completezza agli originali di quelli trasposti sul menzionato CD, il quale dovrebbe dunque ritenersi inutilizzabile. Con il secondo motivo viene denunziata erronea applicazione della legge penale in merito alla commisurazione delle pene accessorie fallimentari ingiustificatamente irrogate in quella che deve ritenersi la misura massima edittale a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. ad opera di Corte Cost. n. 222 del 2018. Con il ricorso del ON viene altresì eccepito come erroneamente la Corte abbia ritenuto che in prime cure sia stato disposto l'aumento di solo un terzo in forza del riconoscimento della recidiva reiterata allo stesso contestata, quando invece l'aumento effettivamente applicato è stato nell'ordine della metà della pena base determinata dal Tribunale. Non di meno il giudice dell'appello non avrebbe motivato sull'espressività del nuovo reato, limitandosi ad 2 evocare in proposito i precedenti penali dell'imputato, invero non così gravi da giustificare la mancata esclusione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dell'GE è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte l'assunzione solo formale della carica gestoria non consente l'esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. Ciò peraltro significa che, nel caso in cui venga contestata - come nella specie - l'ipotesi di sottrazione, distruzione od omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, risultando sufficiente la dimostrazione di una generica consapevolezza sulle finalità perseguite dall'amministratore di fatto. La Corte territoriale si è attenuta a questi oramai consolidati principi, desumendo la prova del dolo dell'imputata - cui sotto il profilo oggettivo è stato rimproverato di aver omesso di impedire l'occultamento di una contabilità di cui è stata dimostrata l'esistenza - dalle concrete condotte gestorie poste in essere sotto la direzione degli amministratori di fatto, tutt'altro che illogicamente ritenute sintomatiche della sua condivisione del disegno criminoso dei coimputati e comunque della sua intenzione di non ostacolarlo, come invece suo dovere. 2. I ricorsi del De AR e del ON sono invece inammissibili. 3 2.1 In punto di responsabilità le censure dei ricorrenti sono invero intrinsecamente generiche, riducendosi alla mera enunciazione del vizio denunziato ed omettendo l'effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha puntualmente identificato la condotta addebitata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice. Peraltro sul punto la difesa dimentica il consolidato insegnamento di questa Corte per cui l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume direttamente e in proprio la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). Parimenti generiche - sia intrinsecamente che sotto il profilo della correlazione alla motivazione del provvedimento impugnato - si rivelano poi le censure rivolte dai ricorrenti alla capacità dimostrativa del compendio probatorio valorizzato dai giudici del merito. 2.2 Inammissibile è altresì l'eccezione di inutilizzabilità dei dati contenuti nel CD predisposto dalla polizia giudiziaria ed acquisito dal Tribunale. Anzitutto il rilievo è generico, posto che la difesa non ha evidenziato la decisività della prova nell'economia della decisione impugnata. In secondo luogo la doglianza è manifestamente infondata, atteso che quella acquisita è una mera copia di dati contenuti in dispositivi in sequestro, correttamente acquisita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e la cui non corrispondenza all'originale non può essere meramente ipotizzata, ma deve essere prospettata attraverso l'allegazione di elementi concreti, tanto più che la difesa ha facoltà di accedere ai dati originali proprio perché in sequestro. Né l'estrazione della copia di dati archiviati in un computer, trattandosi di un'operazione meramente meccanica e sempre riproducibile, priva di carattere valutativo e che non determina alcuna alterazione dello stato delle cose in grado di pregiudicare la genuinità del suo contributo conoscitivo, costituisce un'operazione irripetibile che imponeva di procedere nelle forme dell'art. 360 c.p.p., ovvero, come eccepito, ad incidente probatorio o a perizia (Sez. 2 , Sentenza n. 5283 del 27/11/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280618). Generiche sono le censure proposte da entrambi i ricorrenti in merito alla durata delle pene accessorie, posto che la Corte ha tenuto conto dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. ed ha fornito idonea giustificazione della loro commisurazione nel massimo edittale, motivazione sostanzialmente ignorata dai ricorsi. 2.3 Parimenti generiche sono infine le doglianze del ON in merito alla mancata esclusione della recidiva, posto che la sentenza ha fornito più che adeguata giustificazione dell'espressività del reato per il quale è stata pronunziata condanna, mentre ininfluente è l'errore commesso dalla Corte in merito all'entità dell'aumento di CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE pena applicato in proposito, posto che l'argomentazione determinata dallo stesso si rivela del tutto marginale nell'economia della decisione adottata sul punto. 2.4 Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del De AR e del ON consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di De AR IN e ON NI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di GE AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1/12/2021 Il Presidente CVaza
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22599 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 03/05/2022 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di GE AN, De AR IN e ON NI per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nelle loro rispettive qualità di amministratore di diritto, la prima, e di amministratori di fatto, gli altri due, della Dolomitipack s.r.I., fallita nell'ottobre del 2010. 2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente tutti e tre gli imputati. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse dell'GE deduce con unico motivo vizi di motivazione del provvedimento impugnato in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputata, desunta esclusivamente dalla carica formale dalla stessa ricoperta senza che sia dimostrato il suo materiale coinvolgimento nella condotta integrante la fattispecie tipica contestata e in difetto di prova alcuna della rappresentazione da parte della medesima della consumazione della stessa da parte degli amministratori di fatto. Conseguentemente difetterebbe il dolo proprio del reato, potendosi al più configurare in capo all'GE un comportamento meramente colposo. 2.2 I ricorsi del De AR e del ON, entrambi a firma del comune difensore, articolano due motivi in larga parte sovrapponibili. Con il primo i ricorrenti deducono vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, lamentando la mancata individuazione dell'effettiva condotta loro addebitata e della prova del dolo richiesto per la sussistenza del reato contestato. In tal senso inconsistenti sarebbero le testimonianze assunte nel corso del dibattimento di primo grado e tutt'altro che inequivocabili i dati contenuti nel CD acquisito dal Tribunale. In riferimento all'eccezione sull'illegittimità dell'acquisizione del suddetto supporto informatico proposta con il gravame di merito, viene censurata la motivazione con la quale la Corte l'ha rigettata, ribadendosi come sarebbe stato necessario procedere nelle forme dell'art. 392 c.p.p. o comunque attraverso perizia alla predisposizione di copia forense dei dati contenuti nei dispositivi in sequestro, non sussistendo prova alcuna della fedeltà e completezza agli originali di quelli trasposti sul menzionato CD, il quale dovrebbe dunque ritenersi inutilizzabile. Con il secondo motivo viene denunziata erronea applicazione della legge penale in merito alla commisurazione delle pene accessorie fallimentari ingiustificatamente irrogate in quella che deve ritenersi la misura massima edittale a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. ad opera di Corte Cost. n. 222 del 2018. Con il ricorso del ON viene altresì eccepito come erroneamente la Corte abbia ritenuto che in prime cure sia stato disposto l'aumento di solo un terzo in forza del riconoscimento della recidiva reiterata allo stesso contestata, quando invece l'aumento effettivamente applicato è stato nell'ordine della metà della pena base determinata dal Tribunale. Non di meno il giudice dell'appello non avrebbe motivato sull'espressività del nuovo reato, limitandosi ad 2 evocare in proposito i precedenti penali dell'imputato, invero non così gravi da giustificare la mancata esclusione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dell'GE è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte l'assunzione solo formale della carica gestoria non consente l'esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. Ciò peraltro significa che, nel caso in cui venga contestata - come nella specie - l'ipotesi di sottrazione, distruzione od omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, risultando sufficiente la dimostrazione di una generica consapevolezza sulle finalità perseguite dall'amministratore di fatto. La Corte territoriale si è attenuta a questi oramai consolidati principi, desumendo la prova del dolo dell'imputata - cui sotto il profilo oggettivo è stato rimproverato di aver omesso di impedire l'occultamento di una contabilità di cui è stata dimostrata l'esistenza - dalle concrete condotte gestorie poste in essere sotto la direzione degli amministratori di fatto, tutt'altro che illogicamente ritenute sintomatiche della sua condivisione del disegno criminoso dei coimputati e comunque della sua intenzione di non ostacolarlo, come invece suo dovere. 2. I ricorsi del De AR e del ON sono invece inammissibili. 3 2.1 In punto di responsabilità le censure dei ricorrenti sono invero intrinsecamente generiche, riducendosi alla mera enunciazione del vizio denunziato ed omettendo l'effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha puntualmente identificato la condotta addebitata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice. Peraltro sul punto la difesa dimentica il consolidato insegnamento di questa Corte per cui l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume direttamente e in proprio la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). Parimenti generiche - sia intrinsecamente che sotto il profilo della correlazione alla motivazione del provvedimento impugnato - si rivelano poi le censure rivolte dai ricorrenti alla capacità dimostrativa del compendio probatorio valorizzato dai giudici del merito. 2.2 Inammissibile è altresì l'eccezione di inutilizzabilità dei dati contenuti nel CD predisposto dalla polizia giudiziaria ed acquisito dal Tribunale. Anzitutto il rilievo è generico, posto che la difesa non ha evidenziato la decisività della prova nell'economia della decisione impugnata. In secondo luogo la doglianza è manifestamente infondata, atteso che quella acquisita è una mera copia di dati contenuti in dispositivi in sequestro, correttamente acquisita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e la cui non corrispondenza all'originale non può essere meramente ipotizzata, ma deve essere prospettata attraverso l'allegazione di elementi concreti, tanto più che la difesa ha facoltà di accedere ai dati originali proprio perché in sequestro. Né l'estrazione della copia di dati archiviati in un computer, trattandosi di un'operazione meramente meccanica e sempre riproducibile, priva di carattere valutativo e che non determina alcuna alterazione dello stato delle cose in grado di pregiudicare la genuinità del suo contributo conoscitivo, costituisce un'operazione irripetibile che imponeva di procedere nelle forme dell'art. 360 c.p.p., ovvero, come eccepito, ad incidente probatorio o a perizia (Sez. 2 , Sentenza n. 5283 del 27/11/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280618). Generiche sono le censure proposte da entrambi i ricorrenti in merito alla durata delle pene accessorie, posto che la Corte ha tenuto conto dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. ed ha fornito idonea giustificazione della loro commisurazione nel massimo edittale, motivazione sostanzialmente ignorata dai ricorsi. 2.3 Parimenti generiche sono infine le doglianze del ON in merito alla mancata esclusione della recidiva, posto che la sentenza ha fornito più che adeguata giustificazione dell'espressività del reato per il quale è stata pronunziata condanna, mentre ininfluente è l'errore commesso dalla Corte in merito all'entità dell'aumento di CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE pena applicato in proposito, posto che l'argomentazione determinata dallo stesso si rivela del tutto marginale nell'economia della decisione adottata sul punto. 2.4 Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del De AR e del ON consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di De AR IN e ON NI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di GE AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1/12/2021 Il Presidente CVaza