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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61/2024
TRIBUNALE DI CA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 61/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 11.06 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. PULEO LEDA Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da atti e note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 61/2024 R.G., promossa da:
CA (C.F. , nata a [...] [...], elett. dom. in Pt_1 C.F._1 Pt_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pt_1 Parte_2
PULEO LEDA;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.01.2024, chiedeva di disporsi l'ammissione al Parte_1
beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, domandando di annullare o comunque disapplicare la revoca disposta con decreto dell'11.12.2023 e, conseguentemente, ammettere l'opponente al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 3414/2021 R.G. del Tribunale di Catania, liquidando altresì il compenso al difensore in conformità all'istanza di liquidazione.
Premetteva che il procedimento n. 3414/2021 R.G. si concludeva con sentenza n. 4991/2023 del
Tribunale di Catania, che dichiarava l'improcedibilità della domanda per mancato tempestivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive pagina 2 di 6 modifiche, in quanto, nonostante i rinvii all'uopo concessi, parte ricorrente aveva documentato soltanto in data 13.01.2023 di avere depositato l'istanza di mediazione in data 18.05.2022, ovvero otto mesi dopo la scadenza del termine assegnato e, in ogni caso, dopo l'udienza di rinvio.
Conseguentemente, il Giudice condannava parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquidava nel complessivo importo di €.2127,00 oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti, nonché spese generali al 15% come per legge.
Il decreto impugnato dispone la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, in quanto il Giudice istruttore ha ritenuto che la parte ammessa avesse agito e proseguito l'azione con colpa grave, avendo instaurato il procedimento di mediazione ben oltre il termine all'uopo concesso.
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non si è Controparte_1
costituito ed è quindi rimasto contumace.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281- sexies c.p.c..
In merito alla domanda di liquidazione delle spese del procedimento va richiamato l'orientamento della
Suprema Corte, secondo cui la legittimazione attiva sulle domande di opposizione alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio e sulla domanda di liquidazione delle spese del procedimento hanno presupposti e titolarità soggettiva diversi di talché non possono essere chiesti entrambi dalla medesima parte processuale, trattandosi di legittimazioni attive distinte (Così, Cass. Civ, 07 Gennaio
2022, n. 286, secondo cui: «Va in tal senso affermato che il giudice che accolga l'opposizione ex artt.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002»).
Nel caso di specie, il titolare della legittimazione ad agire al fine di chiedere la liquidazione dei compensi per l'attività di difesa svolta innanzi al Tribunale di Catania non è la parte – Parte_1
la quale è solo legittimata ad avanzare opposizione al provvedimento di revoca di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato – bensì il difensore Avv. Puleo Leda, che non si è costituito in proprio.
Pertanto, la domanda di liquidazione dei compensi va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, a lume della più recente giurisprudenza.
pagina 3 di 6 Ciò premesso, appare infondata e non meritevole di accoglimento la domanda di annullamento o disapplicazione del decreto di revoca del beneficio dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, atteso che sussistono i presupposti normativamente previsti per la predetta revoca.
In punto di diritto, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, secondo cui l'art. 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 “nel disporre che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio avvenga nell'ipotesi in cui l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito. Il giudizio sulla manifesta infondatezza della domanda si risolve in un apprezzamento di fatto da parte del merito nelle ipotesi in cui il comportamento della parte, che agisce o resiste in giudizio, sia pretestuoso tale da essere considerato frutto di abuso del diritto” (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/04/2023, n. 9617).
Orbene, nel procedimento n. 3414/2021 R.G., già alla prima udienza del 13.09.2021 (ove si rilevava che il procedimento “avente per oggetto il rilascio di immobile concesso a titolo di comodato, avrebbe dovuto essere preceduto dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione”), veniva assegnato il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento per il deposito dell'istanza di mediazione a cura della parte interessata e la causa veniva rinviata all'udienza del 20.01.2022.
Alla successiva udienza del 20.01.2022 il Giudice di Pace rilevava che il procedimento di mediazione non si era ancora definito e rinviava all'udienza del 12.05.2022 “in attesa della definizione del procedimento di mediazione”.
Ed ancora, all'udienza del 12.05.2022, rilevava che “la parte ricorrente va invitata a documentare
l'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione nel termine all'uopo assegnato”; pertanto, rinviava all'udienza del 17.10.2022, “onerando la parte ricorrente di documentare quanto evidenziato in parte motiva”.
Infine, all'udienza del 17.10.2022, il Giudice di Pace, a seguito del deposito del verbale attestante l'esito negativo del tentativo di mediazione per mancata partecipazione della controparte, rilevava che
“la parte ricorrente non ha documentato la data di deposito dell'istanza di mediazione (né la stessa può desumersi dal verbale di mediazione depositato)”; sicché, rinviava all'udienza del 19.01.2023,
“assegnando a parte ricorrente termine fino al 20 dicembre 2022 per documentare quanto sopra evidenziato in parte motiva”.
pagina 4 di 6 Va dunque osservato che, – come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure in sentenza – nonostante i rinvii all'uopo concessi, soltanto in data 13.01.2023 parte ricorrente documentava di avere depositato l'istanza di mediazione in data 18.05.2022, ovvero ben dopo otto mesi dopo la scadenza del termine assegnato, e, in ogni caso, dopo l'udienza di rinvio.
In punto di diritto, secondo il recente orientamento della Suprema Corte, “In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2-bis, del medesimo decreto
(nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non
è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/02/2024, n.4133; nello stesso senso
Cassazione civile sez. II, 14/12/2021, n.40035, secondo cui “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi 2 e 2-bis d. lgs. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”).
Sicché, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal Giudice ex art. 5 del
D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, dovendosi dare prevalenza all'effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che il termine in questione, qualora si tratti di mediazione obbligatoria ope iudicis, può essere considerato ordinatorio, purché il tentativo venga comunque esperito entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice.
Nel caso di specie, al contrario, non solo il termine per il deposito dell'istanza di mediazione veniva concesso a seguito della tempestiva eccezione formulata dalla resistente sin dall'atto di costituzione, ma, per di più, parte ricorrente documentava di avere depositato l'istanza di mediazione in data
18.05.2022, ovvero ben dopo otto mesi dopo la scadenza del termine assegnato, e, in ogni caso, dopo l'udienza di rinvio, (nonostante i numerosi rinvii all'uopo concessi dal Giudice di Pace).
Va altresì rilevato che, nel caso in esame, la ricorrente ha lasciato inutilmente e colpevolmente decorrere il termine fissato dal Giudice di prime cure, senza chiedere una proroga del termine concesso pagina 5 di 6 e senza provare alcun legittimo ed incolpevole impedimento che giustificasse l'avvio intempestivo della procedura di mediazione.
Sicché, seppur sia vero che i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio non siano da considerarsi come perentori, in virtù dei principi di celerità ed economia processuale, siffatta interpretazione giurisprudenziale non può neppure essere intesa nel senso che la parte onerata possa dilatare ad libitum i suddetti termini.
Alla luce delle predette considerazioni, si ravvisa la sussistenza di colpa grave;
pertanto, l'opposizione avanzata deve essere rigettata e l'impugnato decreto va confermato.
Stante la soccombenza di parte opponente e la contumacia del , nulla si Controparte_1
dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia del Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., disattesa ogni contraria istanza ed azione,
[...]
- rigetta il ricorso depositato in data 29.12.2023 e conferma il decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato depositato il 11.12.2023 del Tribunale di Catania;
- dichiara inammissibile la domanda di liquidazione delle spese processuali per difetto di legittimazione attiva;
- Nulla sulle spese.
Verbale chiuso alle ore 11.10
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 61/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 11.06 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. PULEO LEDA Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da atti e note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 61/2024 R.G., promossa da:
CA (C.F. , nata a [...] [...], elett. dom. in Pt_1 C.F._1 Pt_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pt_1 Parte_2
PULEO LEDA;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.01.2024, chiedeva di disporsi l'ammissione al Parte_1
beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, domandando di annullare o comunque disapplicare la revoca disposta con decreto dell'11.12.2023 e, conseguentemente, ammettere l'opponente al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 3414/2021 R.G. del Tribunale di Catania, liquidando altresì il compenso al difensore in conformità all'istanza di liquidazione.
Premetteva che il procedimento n. 3414/2021 R.G. si concludeva con sentenza n. 4991/2023 del
Tribunale di Catania, che dichiarava l'improcedibilità della domanda per mancato tempestivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive pagina 2 di 6 modifiche, in quanto, nonostante i rinvii all'uopo concessi, parte ricorrente aveva documentato soltanto in data 13.01.2023 di avere depositato l'istanza di mediazione in data 18.05.2022, ovvero otto mesi dopo la scadenza del termine assegnato e, in ogni caso, dopo l'udienza di rinvio.
Conseguentemente, il Giudice condannava parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquidava nel complessivo importo di €.2127,00 oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti, nonché spese generali al 15% come per legge.
Il decreto impugnato dispone la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, in quanto il Giudice istruttore ha ritenuto che la parte ammessa avesse agito e proseguito l'azione con colpa grave, avendo instaurato il procedimento di mediazione ben oltre il termine all'uopo concesso.
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non si è Controparte_1
costituito ed è quindi rimasto contumace.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281- sexies c.p.c..
In merito alla domanda di liquidazione delle spese del procedimento va richiamato l'orientamento della
Suprema Corte, secondo cui la legittimazione attiva sulle domande di opposizione alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio e sulla domanda di liquidazione delle spese del procedimento hanno presupposti e titolarità soggettiva diversi di talché non possono essere chiesti entrambi dalla medesima parte processuale, trattandosi di legittimazioni attive distinte (Così, Cass. Civ, 07 Gennaio
2022, n. 286, secondo cui: «Va in tal senso affermato che il giudice che accolga l'opposizione ex artt.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002»).
Nel caso di specie, il titolare della legittimazione ad agire al fine di chiedere la liquidazione dei compensi per l'attività di difesa svolta innanzi al Tribunale di Catania non è la parte – Parte_1
la quale è solo legittimata ad avanzare opposizione al provvedimento di revoca di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato – bensì il difensore Avv. Puleo Leda, che non si è costituito in proprio.
Pertanto, la domanda di liquidazione dei compensi va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, a lume della più recente giurisprudenza.
pagina 3 di 6 Ciò premesso, appare infondata e non meritevole di accoglimento la domanda di annullamento o disapplicazione del decreto di revoca del beneficio dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, atteso che sussistono i presupposti normativamente previsti per la predetta revoca.
In punto di diritto, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, secondo cui l'art. 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 “nel disporre che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio avvenga nell'ipotesi in cui l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito. Il giudizio sulla manifesta infondatezza della domanda si risolve in un apprezzamento di fatto da parte del merito nelle ipotesi in cui il comportamento della parte, che agisce o resiste in giudizio, sia pretestuoso tale da essere considerato frutto di abuso del diritto” (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/04/2023, n. 9617).
Orbene, nel procedimento n. 3414/2021 R.G., già alla prima udienza del 13.09.2021 (ove si rilevava che il procedimento “avente per oggetto il rilascio di immobile concesso a titolo di comodato, avrebbe dovuto essere preceduto dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione”), veniva assegnato il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento per il deposito dell'istanza di mediazione a cura della parte interessata e la causa veniva rinviata all'udienza del 20.01.2022.
Alla successiva udienza del 20.01.2022 il Giudice di Pace rilevava che il procedimento di mediazione non si era ancora definito e rinviava all'udienza del 12.05.2022 “in attesa della definizione del procedimento di mediazione”.
Ed ancora, all'udienza del 12.05.2022, rilevava che “la parte ricorrente va invitata a documentare
l'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione nel termine all'uopo assegnato”; pertanto, rinviava all'udienza del 17.10.2022, “onerando la parte ricorrente di documentare quanto evidenziato in parte motiva”.
Infine, all'udienza del 17.10.2022, il Giudice di Pace, a seguito del deposito del verbale attestante l'esito negativo del tentativo di mediazione per mancata partecipazione della controparte, rilevava che
“la parte ricorrente non ha documentato la data di deposito dell'istanza di mediazione (né la stessa può desumersi dal verbale di mediazione depositato)”; sicché, rinviava all'udienza del 19.01.2023,
“assegnando a parte ricorrente termine fino al 20 dicembre 2022 per documentare quanto sopra evidenziato in parte motiva”.
pagina 4 di 6 Va dunque osservato che, – come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure in sentenza – nonostante i rinvii all'uopo concessi, soltanto in data 13.01.2023 parte ricorrente documentava di avere depositato l'istanza di mediazione in data 18.05.2022, ovvero ben dopo otto mesi dopo la scadenza del termine assegnato, e, in ogni caso, dopo l'udienza di rinvio.
In punto di diritto, secondo il recente orientamento della Suprema Corte, “In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2-bis, del medesimo decreto
(nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non
è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/02/2024, n.4133; nello stesso senso
Cassazione civile sez. II, 14/12/2021, n.40035, secondo cui “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi 2 e 2-bis d. lgs. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”).
Sicché, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal Giudice ex art. 5 del
D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, dovendosi dare prevalenza all'effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che il termine in questione, qualora si tratti di mediazione obbligatoria ope iudicis, può essere considerato ordinatorio, purché il tentativo venga comunque esperito entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice.
Nel caso di specie, al contrario, non solo il termine per il deposito dell'istanza di mediazione veniva concesso a seguito della tempestiva eccezione formulata dalla resistente sin dall'atto di costituzione, ma, per di più, parte ricorrente documentava di avere depositato l'istanza di mediazione in data
18.05.2022, ovvero ben dopo otto mesi dopo la scadenza del termine assegnato, e, in ogni caso, dopo l'udienza di rinvio, (nonostante i numerosi rinvii all'uopo concessi dal Giudice di Pace).
Va altresì rilevato che, nel caso in esame, la ricorrente ha lasciato inutilmente e colpevolmente decorrere il termine fissato dal Giudice di prime cure, senza chiedere una proroga del termine concesso pagina 5 di 6 e senza provare alcun legittimo ed incolpevole impedimento che giustificasse l'avvio intempestivo della procedura di mediazione.
Sicché, seppur sia vero che i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio non siano da considerarsi come perentori, in virtù dei principi di celerità ed economia processuale, siffatta interpretazione giurisprudenziale non può neppure essere intesa nel senso che la parte onerata possa dilatare ad libitum i suddetti termini.
Alla luce delle predette considerazioni, si ravvisa la sussistenza di colpa grave;
pertanto, l'opposizione avanzata deve essere rigettata e l'impugnato decreto va confermato.
Stante la soccombenza di parte opponente e la contumacia del , nulla si Controparte_1
dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia del Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., disattesa ogni contraria istanza ed azione,
[...]
- rigetta il ricorso depositato in data 29.12.2023 e conferma il decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato depositato il 11.12.2023 del Tribunale di Catania;
- dichiara inammissibile la domanda di liquidazione delle spese processuali per difetto di legittimazione attiva;
- Nulla sulle spese.
Verbale chiuso alle ore 11.10
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
pagina 6 di 6