Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 proposto da
UL CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Sauro e Marzia Carmina Cuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce piazza S. Oronzo;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1211/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 aprile 2025, notificata a parte resistente in data 9 maggio 2025, munita del certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AR BA e udito l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso di ottemperanza notificato il 25 novembre 2025 e depositato lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto a questo T.A.R. le domande riportate in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone che con sentenza n. 1211/2025 pubblicata in data 19 aprile 2025, il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro ha accolto il ricorso dalla stessa proposto dichiarando che la ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura complessiva di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in favore della ricorrente del beneficio economico suddetto, per l’importo complessivo di € 1.000,00 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; condannando, altresì, l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che ha liquidato in euro 400,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
La predetta sentenza non è stata impugnata e ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato.
Tuttavia, espone la ricorrente, l’amministrazione soccombente, non ha eseguito la citata sentenza, nonostante la notifica con formula esecutiva della sentenza in data 9 maggio 2025 al Ministero resistente.
3. A sostegno del ricorso è stata rassegnata l’articolata censura di seguito rubricata:
- Violazione degli artt. 112 ss. del c.p.a.
4. Il 3 dicembre 2025, si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso di ottemperanza è fondato e merita accoglimento.
6.1. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita attestazione della cancelleria del certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Lecce (indicante una data di rilascio impossibile “25 novembre 2026”, mentre nel ricorso il difensore afferma che è stato emesso il 25 novembre 2025), pertanto può ritenersi trattarsi di errore di battitura o materiale.
Inoltre, la predetta sentenza del Tribunale di Lecce è stata notificata, munita di formula esecutiva
in data 9 maggio 2025 al Ministero resistente (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della UB IO (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla UB IO del titolo esecutivo.
A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, contenuta nel titolo azionato.
L’IO intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi, alla sentenza n. 1211/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 aprile 2025, in favore della parte ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, facendo salvi eventuali pagamenti nelle more effettuati.
7. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
7.1. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’IO debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
8. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
9. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro (di cui in epigrafe), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR MO, Presidente
AR BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR BA | TR MO |
IL SEGRETARIO