Articolo 86 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 79Articolo 87
Versione
11 maggio 1956
Art. 86.
Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, qualora dalla data di cessazione dal servizio effettivo a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo inferiore ad anni otto, sono collocati nella ausiliaria o riserva, a seconda dell'idoneita' o dell'eta', con decorrenza, dalla data di raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalla presente legge per il collocamento in congedo.
Qualora dalla data di cessazione dal servizio a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo di otto o piu' anni, gli ufficiali stessi sono collocati nella riserva con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di otto anni, sempreche' siano riconosciuti idonei ai servizi di detta categoria e non abbiano superato i limiti di eta' stabiliti per la permanenza nella riserva.
Gli ufficiali che siano riconosciuti non idonei ai servizi dell'ausiliaria o della riserva o che abbiano superato il limite di eta' predetto sono collocati in congedo assoluto.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956