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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IA IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 976/2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Tommaso Santoro ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Gennaro
Tescione n. 209, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, anche quale procuratore speciale della Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente
[...] CP_3 domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7.2.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito recante n. 328 2021 00035490 27 000, con il quale l' ha CP_1 chiesto il pagamento della somma di euro 413,65 a titolo di contributi dovuti alla gestione separata – liberi professionisti per il periodo 1/2014 – 12/2014.
Ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' CP_1 previdenziale e nel merito la non debenza delle somme ivi contenute in quanto insussistenti i presupposti legali per l'iscrizione alla gestione separata, avendo svolto attività occasionale come desumibile dalla produzione di un reddito inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro.
1 Ha quindi chiesto, previa sospensione dell'avviso di addebito opposto, che fosse dichiarata CP_ l'illegittimità dell'avviso di addebito e che le somme pretese dall' fossero dichiarate non dovute. CP_ Si è costituito l' eccependo il difetto di legittimazione di e resistendo al CP_4 ricorso con articolate argomentazioni.
Disposta la sospensione dell'esecutività del titolo e rinviata la causa per la discussione e preso atto dell'intervenuta decadenza per mancato pagamento delle rate alle scadenze previste dalla definizione agevolata, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità della proposta opposizione in quanto il ricorso
è stato depositato il 7.2.2022 nel termine di quaranta giorni di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99 decorrente dalla data di notifica dell'atto impugnato avvenuta il
28.12.2021.
Va poi accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione non trattandosi nel caso di specie di crediti oggetto di cessione. CP_4
Nel merito si osserva quanto segue.
L'art. 2, comma 26 l.n.335/1995 dispone che “sono tenuti all'iscrizione presso una apposita CP_ Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma
1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e successive modificazioni ed integrazioni. ”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. un n. 3240 del 2010), la norma citata ha inteso estendere la copertura assicurativa, garantendo così una tutela previdenziale a categorie di lavoratori escluse. Si tratta di una tutela previdenziale a carattere residuale il cui ambito di applicazione è peculiare in quanto esso non è delineato in funzione della natura dell'attività lavorativa e, quindi, della categoria di lavoratori tutelati, ma sulla percezione di un reddito.
2 Per tale ragione essa può essere unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione ad altra attività lavorativa espletata.
In tale contesto va poi esaminata la norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26
l. n. 335/1995, e cioè l'art. 18 comma 12 D.l. n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011, secondo cui “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di CP_ lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”.
La Suprema Corte di Cassazione, esaminando tale norma, ha precisato che l'iscrizione alla CP_ gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, TU
n.917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale (Cass. sez. lav.
18/12/2017 n. 30344).
Con specifico riferimento alla questione dell'ammontare del reddito percepito inferiore a €
5.000,00, quale soglia di esenzione dal pagamento del contributo, come dedotto dal ricorrente, la legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni"; il D.L. n. 269 del 2003, art. 44 estende, a decorrere dal 1 gennaio 2004, tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad
Euro 5.000".
La ratio di tale previsione normativa è quella di stabilire - come emerge dalla lettura del combinato disposto delle due disposizioni citate – l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la
Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco collegandola all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito
3 non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, viceversa, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa determinare l'iscrizione presso la medesima Gestione.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, “Dirimente è, insomma, il modo in cui
è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno;
e se nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto” (Cfr. Cass. n. 4419 del 2021).
Dunque, il requisito dell'abitualità deve essere accertato in punto di fatto essendo, secondo la Corte di Cassazione, possibile valorizzare le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività; viceversa, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può rilevare al più quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo
- per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità.
Inoltre, il requisito dell'abitualità va apprezzato nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto (in tal senso cfr. Cass. n. 4419 del 2021; cfr. anche Cass. n. 20288 del
2022).
In altri termini, secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, quando il reddito non supera la soglia legale di Euro 5.000,00, spetta al giudice del merito accertare se la produzione di un reddito professionale inferiore ad euro 5.000,00, sia effettivamente indice di occasionalità dell'esercizio della professione, ovvero se, ancorché il reddito sia inferiore a detta soglia, ciò non contraddica, comunque, una diversa realtà, per cui l'attività professionale debba considerarsi esercitata in via abituale.
Facendo applicazione di tali principi nel verificare se lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'odierno ricorrente nell'anno 2014 fosse da qualificarsi come abituale o meramente occasionale, deve rilevarsi come, a fronte della sola deduzione di parte
4 ricorrente in ordine alla percezione di un reddito di gran lunga inferiore al limite di 5.000,00 euro – circostanza pacifica -, l' abbia dedotto e documentato che il ricorrente nel 2014 CP_1 fosse titolare di partita iva per lo svolgimento di “ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI
NCA (749099)”, la cui apertura presuppone l'abitualità dell'esercizio dell'attività come desumibile dall'art. 5 DPR 633/1972.
L ha poi dimostrato che il ricorrente non fosse iscritto a nessuna Cassa o differente CP_1 gestione previdenziale.
È poi documentato che lo stesso abbia compilato il quadro LM della dichiarazione dei redditi, quadro relativo al “Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile”, riportando il medesimo codice dell'attività 749099.
Tutti gli elementi sopra indicati, evidenziati dall' convenuto, costituiscono indizi CP_1 concordanti e idonei a provare, in assenza di qualsiasi specifica contestazione e dell'articolazione di specifici mezzi di prova, lo svolgimento abituale dell'attività professionale nell'anno 2014, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Va poi esaminata l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo va premesso che la Suprema Corte ha precisato che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018, n. 19403 del 2019, n. 1557 del 2020).
La Corte di Cassazione ha così evidenziato che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione di un determinato reddito, di talché la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la contribuzione è dovuta, e quindi dal momento in cui, ai sensi dell'art. 55 R.D.L 1827/1935, scadono i termini di pagamento della stessa.
Trova applicazione il principio fissato dall'art.18, comma 4, D.lgs. n.241/1997 secondo cui
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
5 Ciò posto, nel caso di specie, il giorno da cui decorre il termine di prescrizione quinquennale, coincidente con la data di scadenza del versamento del saldo, è il 16 giugno 2015, anno successivo a quello di produzione del reddito, nel quale deve essere effettuata la dichiarazione dei redditi.
La nota di iscrizione alla gestione separata risulta notificata il 29.9.2020 (cfr. notifica avviso di iscrizione prodotto dall' ) e l'avviso di addebito opposto è stato notificato il CP_1
28.12.2021.
Tuttavia, vanno tenuti in debita considerazione i periodi di sospensione previsti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sicché, tenuto conto dei periodi di sospensione e degli atti interruttivi prodotti, al momento della notifica dell'avviso di addebito in data 28.12.2021, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite si compensano in ragione della controvertibilità degli esiti dell'accertamento.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione di CP_4
- previa revoca della sospensione dell'esecutività del titolo, rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, il 5.11.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
IA IN
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IA IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 976/2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Tommaso Santoro ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Gennaro
Tescione n. 209, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, anche quale procuratore speciale della Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente
[...] CP_3 domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7.2.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito recante n. 328 2021 00035490 27 000, con il quale l' ha CP_1 chiesto il pagamento della somma di euro 413,65 a titolo di contributi dovuti alla gestione separata – liberi professionisti per il periodo 1/2014 – 12/2014.
Ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' CP_1 previdenziale e nel merito la non debenza delle somme ivi contenute in quanto insussistenti i presupposti legali per l'iscrizione alla gestione separata, avendo svolto attività occasionale come desumibile dalla produzione di un reddito inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro.
1 Ha quindi chiesto, previa sospensione dell'avviso di addebito opposto, che fosse dichiarata CP_ l'illegittimità dell'avviso di addebito e che le somme pretese dall' fossero dichiarate non dovute. CP_ Si è costituito l' eccependo il difetto di legittimazione di e resistendo al CP_4 ricorso con articolate argomentazioni.
Disposta la sospensione dell'esecutività del titolo e rinviata la causa per la discussione e preso atto dell'intervenuta decadenza per mancato pagamento delle rate alle scadenze previste dalla definizione agevolata, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità della proposta opposizione in quanto il ricorso
è stato depositato il 7.2.2022 nel termine di quaranta giorni di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99 decorrente dalla data di notifica dell'atto impugnato avvenuta il
28.12.2021.
Va poi accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione non trattandosi nel caso di specie di crediti oggetto di cessione. CP_4
Nel merito si osserva quanto segue.
L'art. 2, comma 26 l.n.335/1995 dispone che “sono tenuti all'iscrizione presso una apposita CP_ Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma
1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e successive modificazioni ed integrazioni. ”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. un n. 3240 del 2010), la norma citata ha inteso estendere la copertura assicurativa, garantendo così una tutela previdenziale a categorie di lavoratori escluse. Si tratta di una tutela previdenziale a carattere residuale il cui ambito di applicazione è peculiare in quanto esso non è delineato in funzione della natura dell'attività lavorativa e, quindi, della categoria di lavoratori tutelati, ma sulla percezione di un reddito.
2 Per tale ragione essa può essere unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione ad altra attività lavorativa espletata.
In tale contesto va poi esaminata la norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26
l. n. 335/1995, e cioè l'art. 18 comma 12 D.l. n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011, secondo cui “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di CP_ lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”.
La Suprema Corte di Cassazione, esaminando tale norma, ha precisato che l'iscrizione alla CP_ gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, TU
n.917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale (Cass. sez. lav.
18/12/2017 n. 30344).
Con specifico riferimento alla questione dell'ammontare del reddito percepito inferiore a €
5.000,00, quale soglia di esenzione dal pagamento del contributo, come dedotto dal ricorrente, la legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni"; il D.L. n. 269 del 2003, art. 44 estende, a decorrere dal 1 gennaio 2004, tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad
Euro 5.000".
La ratio di tale previsione normativa è quella di stabilire - come emerge dalla lettura del combinato disposto delle due disposizioni citate – l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la
Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco collegandola all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito
3 non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, viceversa, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa determinare l'iscrizione presso la medesima Gestione.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, “Dirimente è, insomma, il modo in cui
è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno;
e se nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto” (Cfr. Cass. n. 4419 del 2021).
Dunque, il requisito dell'abitualità deve essere accertato in punto di fatto essendo, secondo la Corte di Cassazione, possibile valorizzare le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività; viceversa, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può rilevare al più quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo
- per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità.
Inoltre, il requisito dell'abitualità va apprezzato nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto (in tal senso cfr. Cass. n. 4419 del 2021; cfr. anche Cass. n. 20288 del
2022).
In altri termini, secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, quando il reddito non supera la soglia legale di Euro 5.000,00, spetta al giudice del merito accertare se la produzione di un reddito professionale inferiore ad euro 5.000,00, sia effettivamente indice di occasionalità dell'esercizio della professione, ovvero se, ancorché il reddito sia inferiore a detta soglia, ciò non contraddica, comunque, una diversa realtà, per cui l'attività professionale debba considerarsi esercitata in via abituale.
Facendo applicazione di tali principi nel verificare se lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'odierno ricorrente nell'anno 2014 fosse da qualificarsi come abituale o meramente occasionale, deve rilevarsi come, a fronte della sola deduzione di parte
4 ricorrente in ordine alla percezione di un reddito di gran lunga inferiore al limite di 5.000,00 euro – circostanza pacifica -, l' abbia dedotto e documentato che il ricorrente nel 2014 CP_1 fosse titolare di partita iva per lo svolgimento di “ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI
NCA (749099)”, la cui apertura presuppone l'abitualità dell'esercizio dell'attività come desumibile dall'art. 5 DPR 633/1972.
L ha poi dimostrato che il ricorrente non fosse iscritto a nessuna Cassa o differente CP_1 gestione previdenziale.
È poi documentato che lo stesso abbia compilato il quadro LM della dichiarazione dei redditi, quadro relativo al “Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile”, riportando il medesimo codice dell'attività 749099.
Tutti gli elementi sopra indicati, evidenziati dall' convenuto, costituiscono indizi CP_1 concordanti e idonei a provare, in assenza di qualsiasi specifica contestazione e dell'articolazione di specifici mezzi di prova, lo svolgimento abituale dell'attività professionale nell'anno 2014, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Va poi esaminata l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo va premesso che la Suprema Corte ha precisato che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018, n. 19403 del 2019, n. 1557 del 2020).
La Corte di Cassazione ha così evidenziato che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione di un determinato reddito, di talché la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la contribuzione è dovuta, e quindi dal momento in cui, ai sensi dell'art. 55 R.D.L 1827/1935, scadono i termini di pagamento della stessa.
Trova applicazione il principio fissato dall'art.18, comma 4, D.lgs. n.241/1997 secondo cui
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
5 Ciò posto, nel caso di specie, il giorno da cui decorre il termine di prescrizione quinquennale, coincidente con la data di scadenza del versamento del saldo, è il 16 giugno 2015, anno successivo a quello di produzione del reddito, nel quale deve essere effettuata la dichiarazione dei redditi.
La nota di iscrizione alla gestione separata risulta notificata il 29.9.2020 (cfr. notifica avviso di iscrizione prodotto dall' ) e l'avviso di addebito opposto è stato notificato il CP_1
28.12.2021.
Tuttavia, vanno tenuti in debita considerazione i periodi di sospensione previsti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sicché, tenuto conto dei periodi di sospensione e degli atti interruttivi prodotti, al momento della notifica dell'avviso di addebito in data 28.12.2021, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite si compensano in ragione della controvertibilità degli esiti dell'accertamento.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione di CP_4
- previa revoca della sospensione dell'esecutività del titolo, rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, il 5.11.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
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