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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3306/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv. Gabriella SARRA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via Santo Stefano, n. 25, e
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Elisabetta POLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Piazza San Domenico, n. 2 RICORRENTI
*****
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio a Bologna il 14 Parte_1 CP_1 febbraio 1987. Dall'unione sono nate , il 28 luglio 1987, e , il 1° marzo 1997. Per_1 Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 2936/2013 pubblicata il 15 ottobre 2013. Con tale provvedimento, tra l'atro, è stato disposto che il signor versasse la Pt_1 somma mensile di 450,00 euro per il mantenimento di entrambe le figlie, sino all'autosufficienza economica delle stesse.
pagina 1 di 2 La figlia è diventata economicamente autosufficiente e l'obbligo del padre di Per_1 contribuire al mantenimento della stessa è stato dichiarato cessato dal decreto del Tribunale di Bologna n. 4096/2018 pubblicato il 21 aprile 2018.
Con ricorso congiunto depositato il 7 marzo 2025, dato atto che ha reperito Per_2 un'occupazione ed è pertanto diventata economicamente autosufficiente, le parti hanno chiesto che venga revocato l'obbligo in capo al signor di contribuire al CP_2 mantenimento della figlia . Per_2
Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 1° aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Il 1° aprile 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 7 e il 10 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che è economicamente autosufficiente, essendo Per_2 dipendente a tempo indeterminato della società “Randstad Services Srl”. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 2936/2013 pubblicata il 15 ottobre 2013: 1) a far data dal deposito del ricorso revoca l'obbligo a carico del signor di Pt_1 corrispondere alla signora l contributo al mantenimento ordinario per;
CP_1 Per_2
2) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv. Gabriella SARRA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via Santo Stefano, n. 25, e
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Elisabetta POLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Piazza San Domenico, n. 2 RICORRENTI
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OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio a Bologna il 14 Parte_1 CP_1 febbraio 1987. Dall'unione sono nate , il 28 luglio 1987, e , il 1° marzo 1997. Per_1 Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 2936/2013 pubblicata il 15 ottobre 2013. Con tale provvedimento, tra l'atro, è stato disposto che il signor versasse la Pt_1 somma mensile di 450,00 euro per il mantenimento di entrambe le figlie, sino all'autosufficienza economica delle stesse.
pagina 1 di 2 La figlia è diventata economicamente autosufficiente e l'obbligo del padre di Per_1 contribuire al mantenimento della stessa è stato dichiarato cessato dal decreto del Tribunale di Bologna n. 4096/2018 pubblicato il 21 aprile 2018.
Con ricorso congiunto depositato il 7 marzo 2025, dato atto che ha reperito Per_2 un'occupazione ed è pertanto diventata economicamente autosufficiente, le parti hanno chiesto che venga revocato l'obbligo in capo al signor di contribuire al CP_2 mantenimento della figlia . Per_2
Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 1° aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Il 1° aprile 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 7 e il 10 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che è economicamente autosufficiente, essendo Per_2 dipendente a tempo indeterminato della società “Randstad Services Srl”. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 2936/2013 pubblicata il 15 ottobre 2013: 1) a far data dal deposito del ricorso revoca l'obbligo a carico del signor di Pt_1 corrispondere alla signora l contributo al mantenimento ordinario per;
CP_1 Per_2
2) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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