Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 06/06/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03435/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3435 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalia Bennato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Romana n. 6;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano prot. N. P-MI/L/N/2020/118680 del 13/11/2024, notificato via pec in pari data, di rigetto della domanda di emersione ex DL 34/2020 e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che:
- all’esito del riesame disposto dal Tribunale in accoglimento della domanda cautelare, l’amministrazione, con provvedimento in data 30.05.2025, ha confermato il diniego;
- la nuova determinazione non risulta impugnata nel presente giudizio;
Ritenuto che il ricorso sia improcedibile, in quanto le circostanze suindicate evidenziano il venir meno dell’interesse alla definizione dell’impugnazione nel merito, mentre le concrete modalità di definizione della lite conducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.