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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9109 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
R.G.N. 18606 /2021
Udienza del 17.06.2025
Innanzi alla dott.ssa PA Giardina sono comparsi, per la parte opponente Pt_1
l'avv. Tommaso Vallone oggi sostituito dall'avv. Simona Scarinci, la quale si
[...] riporta ai propri scritti e precisa le conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, insistendo sulle proprie eccezioni e richieste , comprese quelle istruttorie, discutendo la causa in conformità; per la parte opposta nessuno compare Controparte_1 alle ore 13.34
Il Giudice, udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale
Il Giudice
Dott.ssa PA Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma nella persona della Dott.ssa PA Giardina, a seguito di trattazione orale, ha emesso la seguente:
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 18606 R. G. A. C. dell'anno 2021 vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Parte_1 C.F._1
Vallone, presso il cui studio in Crotone, via XXV Aprile n. 67 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
INVITALIA P. I.V.A. in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Carolina Lussana, presso il cui studio in Roma, via Gomenizza n. 42, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. OPPOSTA Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di finanziamento agevolato
Conclusioni: all'udienza odierna la sola opponente precisava come da verbale, discutendo la causa in conformità ai propri scritti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(di seguito anche , proponeva opposizione al decreto Parte_1 Pt_1 ingiuntivo n. 20325/2020, emesso in data 18.12.2020 nel procedimento avente R.G.
58214/2020, con il quale il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento, in favore di
(di seguito anche ), della somma di euro € 22.832,54, oltre Controparte_1 CP_1 interessi e spese della procedura.
Il provvedimento monitorio era stato richiesto e ottenuto per il mancato rimborso di parte del finanziamento agevolato di € 25.000,00, erogato in data 30.5.2018 da alla CP_1
in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale “La Pt_1
Gabbianella di Valente Rosalba”.
Parte opponente, a sostegno della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma invocando la competenza del Tribunale di Crotone, tanto ai sensi dell'art. 18 c.p.c. quanto sulla base del d.lgs. n. 206/2005; nel merito, deduceva l'estinzione dell'obbligo di pagamento ai sensi dell'art. 1256 c.c., sostenendo che l'inadempimento contrattuale fosse derivato da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa ad essa non imputabile.
Concludeva, quindi, instando per la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, per la riduzione in via equitativa dell'importo dovuto.
Nel costituirsi in giudizio, contestava l'avversa prospettazione, sia in fatto che CP_1 in diritto, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo e la refusione dei danni.
Concessa dal giudice primo assegnatario la provvisoria esecutività del decreto, la causa, ritenuta sufficientemente istruita per via documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, stato nel quale perveniva a questo giudicante che la rinviava all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
***
L'opposizione va rigettata.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla la stessa, sulla Pt_1 base della granitica giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi tamquam non esset, non essendo stata la competenza del Tribunale di Roma contestata dall'opponente con specifico riferimento a tutti i criteri di collegamento concorrenti nella fattispecie, così come risultanti dalla sua stessa prospettazione (cfr., ex pluribus, Cass. civ., sez. VI, 11.12.2014, n. 26094). Nel caso in esame, infatti, l'opponente si è limitato a contestare la competenza del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 18 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche) senza prendere in considerazione né il forum contractus, né il forum destinatae solutionis previsti per i diritti di obbligazione dall'art. 20 c.p.c., con conseguente radicamento della competenza presso questo Tribunale.
Anche il riferimento al foro previsto dalla disciplina consumieristica è irrilevante, essendo circostanza rilevabile de plano che all'opponente non possa essere attribuita, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la qualifica di consumatore.
Anche nel merito, l'opposizione è infondata.
Sono documentati ed incontestati tra le parti l'ammissione della quale titolare e Pt_1 legale rappresentante dell'impresa individuale “La Gabbianella di Valente Rosalba”, al microcredito per euro 34.175,00 ai sensi dell'art.8 dell'Avviso Pubblico del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 19/02/2016 e ss.mm.ii. (cfr. doc. n. 2 di parte opposta),
l'erogazione dell'importo di euro 25.000,00 da parte di (cfr. doc. n. 4 di parte CP_1 opposta) e la revoca del già menzionato finanziamento, avvenuta in data 6.3.2020 e comunicata via PEC all'odierna opponente in data 6.7.2020 (cfr. doc. n.ri da 6 a 8 di parte opposta).
Dalla lettura dell'accordo risulta l'obbligo del beneficiario del finanziamento agevolato di non dismettere l'attività finanziata prima di un triennio dalla data di erogazione. (cfr. art.
4, punto 8 del contratto in docc. n.ri 2 e 3 di parte opposta).
È prova in atti che la ha cessato, in data 1.10.2019, l'attività per la quale le era Pt_1 stato erogato, in data 30.5.2018, il finanziamento, con conseguente revoca giustificata dello stesso per cessazione dell'attività anteriormente al termine di 3 anni dalla data di erogazione, circostanza peraltro mai comunicata ad . CP_1
Tale pattuizione, da considerarsi essenziale rispetto al negozio di microcredito, rende irrilevante le circostanze addotte – locale “inagibile ed inadatto allo svolgimento dell'attività”, preavviso di sfratto per morosità del 13.3.2019 - a base del mancato rimborso e della stessa richiesta di sospensione (cfr. PEC datata 22.11.2019)
Detti eventi, peraltro, alla luce della particolarità del finanziamento acceso, non appaiono rivestire i requisiti di fatti imprevedibili ed inevitabili per il debitore, tali da rendere impossibile in via definitiva l'esecuzione della prestazione, a maggior ragione trattandosi di un 'obbligazione pecuniaria.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Per mancanza di prova e genericità della domanda va rigettata la richiesta risarcitoria formulata dell'opposta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 20325/2020, emesso in data 18.12.2020 nel procedimento avente R.G. 58214/2020;
- condanna a rifondere a e spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in euro 1.700,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, in Roma il 17 giugno 2025 pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 17.31
Il Giudice
PA Giardina
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
R.G.N. 18606 /2021
Udienza del 17.06.2025
Innanzi alla dott.ssa PA Giardina sono comparsi, per la parte opponente Pt_1
l'avv. Tommaso Vallone oggi sostituito dall'avv. Simona Scarinci, la quale si
[...] riporta ai propri scritti e precisa le conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, insistendo sulle proprie eccezioni e richieste , comprese quelle istruttorie, discutendo la causa in conformità; per la parte opposta nessuno compare Controparte_1 alle ore 13.34
Il Giudice, udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale
Il Giudice
Dott.ssa PA Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma nella persona della Dott.ssa PA Giardina, a seguito di trattazione orale, ha emesso la seguente:
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 18606 R. G. A. C. dell'anno 2021 vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Parte_1 C.F._1
Vallone, presso il cui studio in Crotone, via XXV Aprile n. 67 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
INVITALIA P. I.V.A. in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Carolina Lussana, presso il cui studio in Roma, via Gomenizza n. 42, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. OPPOSTA Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di finanziamento agevolato
Conclusioni: all'udienza odierna la sola opponente precisava come da verbale, discutendo la causa in conformità ai propri scritti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(di seguito anche , proponeva opposizione al decreto Parte_1 Pt_1 ingiuntivo n. 20325/2020, emesso in data 18.12.2020 nel procedimento avente R.G.
58214/2020, con il quale il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento, in favore di
(di seguito anche ), della somma di euro € 22.832,54, oltre Controparte_1 CP_1 interessi e spese della procedura.
Il provvedimento monitorio era stato richiesto e ottenuto per il mancato rimborso di parte del finanziamento agevolato di € 25.000,00, erogato in data 30.5.2018 da alla CP_1
in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale “La Pt_1
Gabbianella di Valente Rosalba”.
Parte opponente, a sostegno della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma invocando la competenza del Tribunale di Crotone, tanto ai sensi dell'art. 18 c.p.c. quanto sulla base del d.lgs. n. 206/2005; nel merito, deduceva l'estinzione dell'obbligo di pagamento ai sensi dell'art. 1256 c.c., sostenendo che l'inadempimento contrattuale fosse derivato da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa ad essa non imputabile.
Concludeva, quindi, instando per la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, per la riduzione in via equitativa dell'importo dovuto.
Nel costituirsi in giudizio, contestava l'avversa prospettazione, sia in fatto che CP_1 in diritto, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo e la refusione dei danni.
Concessa dal giudice primo assegnatario la provvisoria esecutività del decreto, la causa, ritenuta sufficientemente istruita per via documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, stato nel quale perveniva a questo giudicante che la rinviava all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
***
L'opposizione va rigettata.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla la stessa, sulla Pt_1 base della granitica giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi tamquam non esset, non essendo stata la competenza del Tribunale di Roma contestata dall'opponente con specifico riferimento a tutti i criteri di collegamento concorrenti nella fattispecie, così come risultanti dalla sua stessa prospettazione (cfr., ex pluribus, Cass. civ., sez. VI, 11.12.2014, n. 26094). Nel caso in esame, infatti, l'opponente si è limitato a contestare la competenza del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 18 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche) senza prendere in considerazione né il forum contractus, né il forum destinatae solutionis previsti per i diritti di obbligazione dall'art. 20 c.p.c., con conseguente radicamento della competenza presso questo Tribunale.
Anche il riferimento al foro previsto dalla disciplina consumieristica è irrilevante, essendo circostanza rilevabile de plano che all'opponente non possa essere attribuita, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la qualifica di consumatore.
Anche nel merito, l'opposizione è infondata.
Sono documentati ed incontestati tra le parti l'ammissione della quale titolare e Pt_1 legale rappresentante dell'impresa individuale “La Gabbianella di Valente Rosalba”, al microcredito per euro 34.175,00 ai sensi dell'art.8 dell'Avviso Pubblico del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 19/02/2016 e ss.mm.ii. (cfr. doc. n. 2 di parte opposta),
l'erogazione dell'importo di euro 25.000,00 da parte di (cfr. doc. n. 4 di parte CP_1 opposta) e la revoca del già menzionato finanziamento, avvenuta in data 6.3.2020 e comunicata via PEC all'odierna opponente in data 6.7.2020 (cfr. doc. n.ri da 6 a 8 di parte opposta).
Dalla lettura dell'accordo risulta l'obbligo del beneficiario del finanziamento agevolato di non dismettere l'attività finanziata prima di un triennio dalla data di erogazione. (cfr. art.
4, punto 8 del contratto in docc. n.ri 2 e 3 di parte opposta).
È prova in atti che la ha cessato, in data 1.10.2019, l'attività per la quale le era Pt_1 stato erogato, in data 30.5.2018, il finanziamento, con conseguente revoca giustificata dello stesso per cessazione dell'attività anteriormente al termine di 3 anni dalla data di erogazione, circostanza peraltro mai comunicata ad . CP_1
Tale pattuizione, da considerarsi essenziale rispetto al negozio di microcredito, rende irrilevante le circostanze addotte – locale “inagibile ed inadatto allo svolgimento dell'attività”, preavviso di sfratto per morosità del 13.3.2019 - a base del mancato rimborso e della stessa richiesta di sospensione (cfr. PEC datata 22.11.2019)
Detti eventi, peraltro, alla luce della particolarità del finanziamento acceso, non appaiono rivestire i requisiti di fatti imprevedibili ed inevitabili per il debitore, tali da rendere impossibile in via definitiva l'esecuzione della prestazione, a maggior ragione trattandosi di un 'obbligazione pecuniaria.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Per mancanza di prova e genericità della domanda va rigettata la richiesta risarcitoria formulata dell'opposta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 20325/2020, emesso in data 18.12.2020 nel procedimento avente R.G. 58214/2020;
- condanna a rifondere a e spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in euro 1.700,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, in Roma il 17 giugno 2025 pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 17.31
Il Giudice
PA Giardina